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Esecuzione forzata: accertamento dell’obbligo del terzo

Esecuzione forzata: accertamento dell’obbligo del terzo 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 26329 del 17/10/2019

Con ordinanza del 17 ottobre 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, in tema di fallimento, ha stabilito che nell’accertamento dell’obbligo del terzo, come disciplinato a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.


Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 26329 del 17/10/2019

Esecuzione forzata: accertamento dell’obbligo del terzo 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. __ R.G. proposto da:

C, G. e D. – ricorrenti –

contro

I. S.p.A. – controricorrente –

avverso la sentenza n. __ del Tribunale di Palermo depositata il __;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. __;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

Svolgimento del processo

C., G. e D. sottoponevano a pignoramento tutte le somme a qualsiasi titolo depositate presso I. S.p.A., terzo pignorato. I. ometteva di rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. e i creditori, previa notificazione dell’ordinanza di rinvio prevista dall’art. 548 c.p.c., ottenevano un’ordinanza di assegnazione per Euro ___ in base alla presunzione di non contestazione.

Contro tale ordinanza la banca proponeva opposizione, ex art. 617 c.p.c., chiedendone preliminarmente la sospensione. Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza, disponendo per la prosecuzione del giudizio nel merito.

La banca introduceva l’opposizione agli atti esecutivi nella fase di merito. Nel frattempo, il collegio, adito ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., riformava l’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di sospensione, sospendendo il processo esecutivo.

Infine, il Tribunale di Palermo, decidendo nel merito, accoglieva l’opposizione proposta da I. e annullava l’ordinanza di assegnazione resa in favore di C., G. e D.

Costoro hanno proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, basato su due motivi. I. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile in quanto l’esposizione dei fatti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è insufficiente.

In particolare, risulta decisiva la circostanza che i ricorrenti abbiano omesso di indicare adeguatamente il nominativo del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 10/05/2000, Rv. 536349 – 01).

Tale principio deve essere mantenuto fermo anche dopo le modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., che hanno trasformato tale giudizio in un accertamento incidentale con rito camerale devoluto alla cognizione funzionale diretta del giudice dell’esecuzione. Infatti, il giudizio è pur sempre rivolto all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato e quindi interessa anche quest’ultimo, sebbene la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti. Tuttavia, l’esigenza di tutelare l’integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall’art. 548 c.p.c., u.c. e dall’art. 549 c.p.c., giacché nella fase sommaria innanzi al giudice dell’esecuzione il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione.

Tanto premesso, si deve rilevare che l’omessa indicazione, in ricorso, del nominativo del debitore esecutato impedisce a questa Corte di esercitare il potere-dovere di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Si tratta, quindi, di una carenza espositiva decisiva, che determina l’inammissibilità del ricorso.

L’esposizione dei fatti è carente anche sotto altro profilo. Considerata la deduzione del vizio di ultrapetizione (primo motivo), i ricorrenti avrebbero dovuto quantomeno riportare espressamente le ragioni dell’opposizione proposta dalla banca, della quale invece si dice solamente, in modo molto generico, che era stata proposta solamente per dedurre un vizio di notifica.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019.

Cass_civ_Sez_III_Ord_17_10_2019_n_26329