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Esecuzione Forzata Opposizione all’esecuzione forzata Opposizione a decreto ingiuntivo Opposizione a precetto Notificazione

Esecuzione Forzata Opposizione all’esecuzione forzata Opposizione a decreto ingiuntivo Opposizione a precetto Notificazione

Corte d’Appello di Torino, Sezione I Civile, Sentenza del 10-01-2018

Con sentenza del 10 gennaio 2018 la Corte d’Appello di Torino, Sezione I Civile, ha stabilito che qualora sia già stata promossa esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, l’esecutato deve proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. , se intende negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intende dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c.; opposizione non più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.


Corte d’Appello di Torino, Sezione I Civile, Sentenza del 10/01/2018

Esecuzione Forzata Opposizione all’esecuzione forzata Opposizione a decreto ingiuntivo Opposizione a precetto Notificazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TORINO

SEZIONE I CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. ___ – PRESIDENTE

Dott. ___ – CONSIGLIERE

Dott. ___ – CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ____ R.G.

promossa da:

V.L., rappresentata e difesa dall’avv. ___ ed elettivamente domiciliata presso ____

– APPELLANTE –

contro

A.N. SRL e per essa quale mandataria D.B., già U.C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ___ ed elettivamente domiciliata presso _____

– APPELLATA –

Svolgimento del processo

  1. Con decreto n. _ emesso in data __ il Tribunale di __ ingiungeva alla A. S.R.L., nonché a __, coniugi, entrambi residenti in ___, fideiussori della A. S.R.L. sino alla concorrenza di Euro __, di provvedere immediatamente ed in via solidale fra loro al pagamento in favore di U.C. S.p.A. dell’importo capitale di Euro ___ oltre accessori come ivi indicati, per scoperto del conto corrente n. __.

In data __ il decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo, veniva notificato a tutti gli ingiunti in L__, e non era opposto.

  1. Veniva quindi radicata procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G. E. n. __ del Tribunale di__ e segnatamente:

– in data __ era notificato a V. L. in __, atto di precetto per Euro __ quale capitale ingiunto con il menzionato decreto ingiuntivo n__ emesso dal Tribunale di __, oltre interessi e spese; l’atto era ritirato dal marito;

– in data ___ era notificato alla predetta in ___, atto di pignoramento immobiliare; la notifica si perfezionava per mancato ritiro nel termine di 10 giorni del plico depositato presso l’Ufficio Postale;

La banca creditrice, sempre in forza del suddetto titolo, promuoveva procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. n. ___ del Tribunale di __e in particolare:

– in data ___ era notificato a V L. nuovo atto di precetto;

– il ___ era notificato alla predetta in __, atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto le retribuzioni percepite dalla V. quale dipendente della ___; la notifica era perfezionata per mancato ritiro nel termine di 10 giorni del plico depositato presso l’Ufficio Postale;

– con Provv. __ il Tribunale di__ assegnava alla Banca procedente la somma pari ad 1/5 della retribuzione.

  1. Infine, con lettera A/R datata ___ inviata da A.N. SPA, avente causa dalla U.C. S.p.A. (e per essa dalla mandataria D. SPA), e ricevuta il ____, la sig.ra V. veniva diffidata a provvedere al pagamento della somma di Euro ___ per mancato rimborso del mutuo ipotecario del ___da parte di A. SRL e rispetto al quale la predetta aveva rilasciato fideiussione specifica sino alla concorrenza di Euro ___.
  2. L.V. ha proposto appello “in opposizione al decreto ingiuntivo n. __ del ___”, deducendo l’inesistenza della notificazione del decreto suddetto, a tale riguardo assumendo che solo a seguito della notifica del secondo precetto in data ___, dell’atto di pignoramento presso terzi notificatole in data ___ e quindi della lettera A/R relativa al mutuo ipotecario, sarebbe venuta a conoscenza dell’esecuzione immobiliare avente ad oggetto la sua abitazione nonché delle altre precedenti iniziative giudiziali assunte dalla Banca nei propri confronti, di cui non aveva avuto in precedenza alcuna notizia e questo in quanto:

1) l’avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo in data ___ recherebbe una firma falsa a lei attribuita (l’appellante chiede di produrre attestazione __ della Regione Piemonte da cui si evincerebbe che in tale data era sul posto di lavoro, a circa 40 km di distanza dalla sua abitazione);

2) l’avviso immesso nella cassetta relativo alla notifica dell’atto di precetto ritirato dal marito convivente in data ___ sarebbe stato probabilmente da questi sottratto, così come la raccomandata di avviso successivamente inviata;

3) le “stesse eccezioni di mancata conoscenza, nullità/inesistenza notifiche e sottrazione di atti e lettere” varrebbero per l’atto di pignoramento immobiliare del ___ e per tutte le comunicazioni relative alla esecuzione immobiliare.

4.1. Con i motivi di appello si censurano vizi del decreto ingiuntivo e della sua notifica, vizi dell’atto di precetto e della sua notifica, vizi dell’atto di pignoramento immobiliare e della sua notifica, e segnatamente:

1) viene sollevata eccezione di nullità del decreto ingiuntivo (con “richiesta di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.”) per nullità/inesistenza della notifica, e – a cascata – viene eccepita la nullità degli atti di esecuzione consequenziali, affermandosi che sarebbe “ragionevole pensare che il R. abbia tenuto all’oscuro la moglie della situazione debitoria anche per il fatto colposo della banca”;

2) viene contestata l’esistenza di validi contratti di fideiussione sottoscritti dall’appellante e da funzionario della banca dotato di poteri rappresentativi (l’appellante ha disconosciuto anche la sottoscrizione a lei attribuita delle fideiussioni, che afferma recare firme false);

3) vengono sollevate molteplici eccezioni relative ai rapporti intercorrenti tra la Banca e la società debitrice principale, posti a fondamento del ricorso monitorio.

L’appellante, con le formulate conclusioni, ha chiesto quindi – previa dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e rimessione in termini ex 294 c.p.c. – dichiararsi improcedibile la domanda della banca per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, comunque, accogliersi le eccezioni di merito sollevate, dichiarandosi che nulla è dovuto da L.S.R.V. alla U.C. SPA ed alla sua avente causa.

4.2. L’appellante ha infine proposto istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c. avente ad oggetto – in difetto di una sentenza o ordinanza ritualmente appellabile:

– la “formula esecutiva del decreto ingiuntivo, nonché l’efficacia esecutiva e dell’esecuzione dei precetti dei titoli esecutivi e degli atti esecutivi successivi”, con la finalità dichiarata di “impedire la vendita degli immobili appartenenti all’appellante”,

  1. Si è costituita l’appellata depositando osservazioni nei confronti dell’istanza di sospensione, di cui chiede il rigetto allegando, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello in quanto esorbitante dai rimedi a disposizione nei confronti del provvedimento

– un decreto ingiuntivo – impugnato e comunque contestando la fondatezza delle censure proposte.

  1. All’udienza del __ le parti hanno richiamato quanto già dedotto in atti. L’appellante ha quindi proposto querela di falso avverso la relata della notifica del decreto ingiuntivo in questione, indicando come prove i documenti di cui all’istanza di sospensione dal n. 79 al n. 83 e insistendo nelle ulteriori istanze e richieste, anche istruttorie.

Parte appellata ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti in oggetto, richiamando le osservazioni svolte, ed in particolare ribadendo che il mezzo di impugnazione azionato deve ritenersi abnorme riguardo all’atto impugnato.

All’esito, la Corte ha respinto l’istanza di sospensiva con ordinanza riservata datata __.

  1. All’udienza di prima comparizione del __, l’appellante ha rinnovato la richiesta di ammissione della querela di falso, altresì dichiarando di disconoscere la documentazione e le sottoscrizioni dei documenti nn. 5 e 6 prodotti in allegato alla comparsa di costituzione avversaria del __; parte appellata ha eccepito l’inammissibilità della querela di falso, essendo il documento impugnato irrilevante ai fini della decisione e ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

La Corte, con ordinanza riservata resa in data __ ha respinto la richiesta di autorizzazione alla presentazione della querela di falso, ritenendo il documento impugnato (relazione di notifica del decreto ingiuntivo n. __ del __) non rilevante ai fini della decisione, così difettando il presupposto di ammissibilità previsto dall’art. 222 c.p.c.

Infine la causa è stata assunta a decisione all’udienza del __, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

  1. L’appello proposto da V.L. è inammissibile.

Nel caso in esame, l’atto impugnato non è una sentenza (ovvero una ordinanza ex art. 702bis c.p.c.), bensì un decreto ingiuntivo, e pertanto l’appello non risulta il mezzo di impugnazione esperibile avverso detto provvedimento.

Ora, nel solo caso di notificazione non effettuata o giuridicamente inesistente l’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con la procedura prevista dai primi due commi dell’art. 188 disp. att. c.p.c. o con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo, come si evince dall’ultimo comma dell’art. 188 disp. att. c.p.c. (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011 – Rv. 619448 – 01).

Qualora invece sia già stata promossa esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, l’esecutato deve proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ.; opposizione non più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014 – Rv. 629443-01).

Infatti, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015 – Rv. 636479 – 01).

  1. In nessuna delle ipotesi richiamate è comunque contemplata l’esperibilità del rimedio dell’appello.
  2. Ad abundantiam, pur non dovendo – né potendo – entrare nel merito delle dedotte questioni – la Corte evidenzia come, dagli stessi atti della procedura esecutiva immobiliare prodotti da parte appellante, risulti – con riguardo alla decorrenza del termine di cui all’art. 650, ultimo comma, c.p.c.:

– che in data __ il perito stimatore nominato del G.E. si era recato presso l’abitazione della esecutata, dopo avere concordato tale data direttamente con la stessa, presente in sede di sopralluogo (cfr. verbale di sopralluogo in data __, ove peraltro il nominativo dell’esecutata è sottoposto ad omissis);

– ancora più chiaramente, che il __ il custode dei beni pignorati aveva effettuato altro sopralluogo, dando espressamente atto a verbale della presenza della sig.ra V., identificata mediante carta di identità, annotando che la stessa dichiarava di rendersi disponibile a collaborare con l’Istituto Vendite e sottoscriveva il verbale.

  1. L’appello deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi del relativo scaglione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 (da Euro __ ad Euro __), con riguardo alle fasi del giudizio effettivamente svolte, ivi compresa quella di trattazione delle questioni incidentali (sospensiva e querela di falso), liquidata ai valori minimi dello scaglione in ragione della relativa minore complessità.

Sussistono altresì i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. ___ R.G., la Corte d’Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

DICHIARA inammissibile l’appello proposto da V.L. avverso il decreto ingiuntivo n. ___, emesso in data __ e depositato in data ___ dal Tribunale di __;

CONDANNA parte appellante al rimborso, in favore dell’appellata A.N. SRL e per essa quale mandataria D.B., già U.C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro __ di cui Euro __ per la fase di studio, Euro __ per la fase introduttiva, Euro __ per la fase di trattazione, Euro __ per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;

DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 1 dicembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2018.

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