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Il curatore che intenda agire per il recupero dei crediti sorti da un contratto oggetto di clausola compromissoria ha l’obbligo di rispettare anche l’eventuale clausola compromissoria che ne faccia parte

Il curatore che intenda agire per il recupero dei crediti sorti da un contratto oggetto di clausola compromissoria ha l’obbligo di rispettare anche l’eventuale clausola compromissoria che ne faccia parte

Tribunale Ordinario di Trento, Sezione Civile, Sentenza del 02/11/2018

Con sentenza del 2 novembre 2018, il Tribunale Ordinario di Trento, Sezione Civile, in tema di fallimento, ha stabilito che il curatore che intenda agire per il recupero dei crediti sorti da un contratto oggetto di clausola compromissoria ha l’obbligo di rispettare anche l’eventuale clausola compromissoria che ne faccia parte. Diversamente opinando, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento.

 

Tribunale Ordinario di Trento, Sezione Civile, Sentenza del 02/11/2018

Il curatore che intenda agire per il recupero dei crediti sorti da un contratto oggetto di clausola compromissoria ha l’obbligo di rispettare anche l’eventuale clausola compromissoria che ne faccia parte

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott. __ in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile sub n. __ R.G. promossa da:

E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

-OPPONENTE-

CONTRO

FALLIMENTO S. s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore;

-OPPOSTO-

Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1665 e ss. c.c. (ivi compresa l’azione ex art. 1669 c.c.)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo emesso in data 19.10.2015 il Tribunale di Trento ingiungeva alla società E. s.r.l. di pagare al Fallimento S. s.r.l. in liquidazione la somma di Euro __, oltre interessi e spese ivi liquidati, a titolo di corrispettivo per la vendita, il relativo montaggio e il collaudo di impianti e relativi accessori eseguiti nel __.

La società E. s.r.l. proponeva rituale opposizione avverso il suddetto provvedimento monitorio. L’opponente eccepiva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del giudice adito, stante la clausola compromissoria pattuita nei contratti fatti valere dal Fallimento opposto nel procedimento monitorio; nel merito lamentava l’inadempimento di parte opposta deducendo che gli impianti de quibus presentassero problematiche e difetti, che analiticamente precisava. Concludeva chiedendo, in via subordinata, la riduzione dell’entità delle somme richieste da parte opposta a titolo di corrispettivo e il risarcimento dei danni quantificati nella somma di Euro __ o nella misura accertanda.

Il Fallimento opposto si costituiva ritualmente, chiedendo la reiezione dell’opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Il medesimo contestava la fondatezza dell’eccezione relativa al difetto di incompetenza sollevata da parte opponente; deduceva al riguardo che il ricorso monitorio dovesse essere proposto avanti al Giudice Ordinario anche in presenza di clausola compromissoria, visto che il procedimento arbitrale non prevede l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, e che la clausola arbitrale in rilievo non fosse opponibile alla curatela, essendo i contratti de quibus in cui detta clausola era inserita secondo le deduzioni della stessa parte opponente inefficaci; nel merito, contestava gli asseriti inadempimenti, rilevando che l’opponente non avesse fornito alcuna prova né dei vizi né dei danni lamentati e che quest’ultima avesse ottenuto la fornitura di macchinari di ingente valore, senza provvedere al relativo pagamento. Concludeva per il rigetto dell’eccezione in rito, per la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per violazione dell’art. 163 c.3 n.4 c.p.c. per incertezza del petitum e della causa petendi e per la reiezione dell’opposizione.

La presente causa passa ora in decisione.

Occorre preliminarmente valutare la fondatezza dell’eccezione di arbitrato sollevata da parte opponente.

Tale eccezione è oggetto di disamina prima di ogni altra eccezione anche dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione, in quanto quest’ultima eccezione presuppone comunque la sussistenza della competenza del giudice adito.

La suddetta eccezione va accolta, in quanto fondata.

La clausola arbitrale è prevista in entrambi i contratti stipulati dall’opponente con la società S.E. s.r.l. in bonis all’art. 13 ove si legge: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Venditore e l’Acquirente in relazione al presente contratto, alla sua interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione, verrà risolta ove possibile tra le parti in via amichevole e diretta. Qualora le parti non dovessero riuscire a comporre amichevolmente la controversia tra loro insorta entro 20 giorni dalla prima comunicazione scritta di contestazione inviata da una parte all’altra, essa controversia sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri così nominati. In caso di mancata nomina di un arbitro di parte e/o disaccordo sul nominativo del terzo arbitro, vi provvederà su conforme istanza il Presidente del Tribunale di Trento…lo stesso sarà rituale con sede in Trento”.

La controversia in esame rientra nel novero delle vertenze devolute agli Arbitri, in quanto afferisce all’esecuzione dei contratti de quibus.

Irrilevante ai fini della presente decisione è il fatto che gli Arbitri non possono emanare provvedimenti monitori, visto che la mancata previsione di tale potere non comporta il venire meno della competenza degli Arbitri a decidere il merito della controversia a loro affidata dalle parti giusta la pattuizione di una clausola arbitrale.

Premesso che il credito azionato ha origine nei contratti sopra richiamati e che conseguentemente il curatore ha fatto valere un credito scaturente dai suddetti contratti, ne deriva che detto curatore deve adeguarsi al contenuto dei suddetti contratti nella loro interezza e quindi anche alla clausola compromissoria: secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Tribunale “il curatore che intenda agire per il recupero dei crediti sorti da un contratto oggetto di clausola compromissoria si vede costretto, proprio in virtù della pretesa azionata a far proprio il regolamento contrattuale, con conseguente obbligo di rispettare anche l’eventuale clausola compromissoria che ne faccia parte” (vedi Cass. 6165/2003); “diversamente opinando, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento” (vedi Cass. 10800/2015).

Al riguardo non rileva che i contratti de quibus siano risolti in quanto per le prestazioni già eseguite si applica comunque la clausola arbitrale pattuita, avendo questa causa autonoma: l’applicabilità di detta clausola risponde all’esigenza di disciplinare le pendenze tra le parti insorte secondo la procedura pattuita (vedi Cass. 10800/2015).

Né è sostenibile che il curatore agisca nell’interesse della massa e non quale subentrante nella posizione del fallito, in quanto i contratti per cui il curatore agisce sono stati stipulati non dal Fallimento ma dalla società S. s.r.l. in bonis.

Ne consegue che la presente controversia va devoluta alla cognizione degli arbitri e il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese del presente giudizio vanno liquidate da questo Giudice, non essendovi potestà degli arbitri con riferimento a questa fase processuale. Dette spese vadano liquidate a carico del Fallimento opposto, in quanto quest’ultimo è soccombente, avendo questo chiesto il provvedimento monitorio nonostante la clausola arbitrale.

Va rigettata la richiesta dell’opposto volta ad ottenere la rifusione delle spese del procedimento monitorio in quanto il provvedimento monitorio viene revocato per incompetenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott. __, definitivamente pronunciando,

1) dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale;

2) revoca il provvedimento monitorio impugnato e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;

3) condanna l’opposto a pagare all’opponente le spese di giudizio liquidate in Euro __ per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Trento, il 25 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2018.

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