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Il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore

Il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore

Tribunale Ordinario di Vicenza, Sezione I Civile, Sentenza del 07/01/2020

Con sentenza del 7 gennaio 2020, il Tribunale Ordinario di Vicenza, Sezione I Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.

 


 

Tribunale Ordinario di Vicenza, Sezione I Civile, Sentenza del 07/01/2020

Il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. __, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo il __ al n. __ R.G., promossa con atto di citazione in opposizione all’atto di precetto ex art. 615 c.p.c. notificato in data __

DA

V. – attore opponente –

CONTRO

P. S.n.c. di C. – convenuta opposta –

In punto: opposizione all’atto di precetto ex art. 615 c.p.c.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio è necessario premettere che V., con atto di citazione notificato in data __ proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l’atto di precetto notificato in data __ con il quale la P. S.n.c. di C. (d’ora in avanti, per brevità, P. S.n.c.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro __, per capitale, interessi, spese tutte sostenute e per compensi dovuti, e ciò sulla base del decreto ingiuntivo n. __, emesso dall’intestato Tribunale in data __ su ricorso della predetta società e dichiarato provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., in pendenza del giudizio di opposizione promosso dal medesimo odierno opponente e rubricato al n. __ R.G..

A sostegno della spiegata opposizione, V. deduceva che non sussistevano i presupposti di cui all’art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; che, al contrario, ricorrevano i gravi motivi contemplati dall’art. 649 c.p.c. per la sospensione dell’esecuzione, stante il fondato pericolo che poteva derivare per esso opponente in conseguenza dell’esecuzione forzata dell’impugnato provvedimento monitorio; che la pretesa creditoria fatta valere dalla P. S.n.c. non era fondata, avendo egli integralmente pagato all’ingiungente, con vari acconti corrisposti tutti nel corso del __, la somma dovuta per la fornitura dei materiali e per i lavori commissionati alla predetta società e dalla stessa eseguiti.

Sulla base di tali assunti, V. conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale la P. S.n.c., richiedendo che, in via preliminare, previo “accertamento dell’inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, …” fosse disposta la sospensione della “provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. __ R.G. __, considerata la mancanza dei presupposti del diritto all’esecuzione” e che venisse revocata “la provvisoria esecutività per il rischio di danni gravi ed irreparabili e per la palese fondatezza dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, del fumus boni iuris e del periculum in mora”.

Nel merito, l’opponente instava per l’accoglimento delle domande dal medesimo proposte e per la revoca dell’atto di precetto notificato.

La P. S.n.c., nel costituirsi ritualmente in giudizio depositando apposita comparsa di costituzione e risposta, eccepiva, in primo luogo, l’inammissibilità dell’opposizione ex adverso proposta, in quanto le ragioni di contestazione sollevate nell’interesse di V. non sono dirette a far valere un difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, né fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione titolo posto a fondamento dell’esecuzione.

La convenuta opposta, inoltre, sottolineava la non pertinenza alla fattispecie in esame del richiamo contenuto nell’atto di opposizione agli artt. 642 e 649 c.p.c., aventi ad oggetto rispettivamente le diverse ipotesi di concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in sede di procedimento monitorio e di sospensione della provvisoria esecuzione così concessa.

Nel merito, l’opposta contestava gli assunti di controparte, negando di aver formulato e consegnato a V. gli asseriti preventivi richiamati dall’opponente o di aver ricevuto da quest’ultimo acconti non fatturati per l’asserito importo complessivo di Euro __, concludendo per il rigetto dell’opposizione avversaria e per la declaratoria di legittimità e validità dell’atto di precetto notificato.

Alla prima udienza di comparizione delle parti del __, il procuratore di parte opponente instava per la revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo concessa nell’ambito del giudizio di opposizione n. __ R.G. Con Provv. del __, emesso fuori udienza e regolarmente comunicato alle parti, il Giudice dichiarava l’inammissibilità dell’istanza proposta dall’opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà già concessa al decreto ingiuntivo n. __ e rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo fatto valere dalla P. S.n.c. con l’atto di precetto opposto.

Al contempo, sul presupposto che la causa era matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. l’udienza del __, concedendo alle parti termine sino al __ per il deposito di note difensive finali.

Con atto depositato telematicamente in data __, il procuratore di parte opponente precisava che, nelle more, il proprio assistito aveva provveduto a pagare spontaneamente a P. S.n.c., a saldo, la somma di Euro __ (comprensiva di capitale, interessi e competenze) portata dall’atto di precetto e pignoramento presso terzi, impregiudicato ogni diritto fatto valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. __ R.G.

Con lo stesso atto, l’opponente dichiarava che non aveva più interesse a coltivare il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. promosso nei confronti della precettante, essendo a suo dire cessata la materia del contendere, rinunciando, quindi, agli atti del relativo giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c. e richiedendo la declaratoria di estinzione del processo.

All’udienza del __, il Giudice, preso atto che il procuratore di parte opposta, con atto depositato telematicamente in data __, aveva dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti del giudizio formalizzata dalla controparte, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni, revocando il Provv. del __ nella parte in cui disponeva la discussione orale, trattenendo immediatamente la causa in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, avendo le parti espressamente rinunciato alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

Così delineato l’ambito del dibattito processuale, deve rilevarsi, in primo luogo, come non possa dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi delle previsioni dell’art. 306 c.p.c., avendo la convenuta opposta dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti effettuata dalla parte opponente con l’atto depositato in data __.

Al contempo, ritiene il Giudicante che non sussistano neppure le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere invocata sempre dall’opponente.

Ed invero, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere della lite per gli aspetti considerati, per la sopravvenienza di fatti, oggettivi, che nel privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, incidendo sulle situazioni sostanziali prospettate, rende superflua la pronuncia giudiziale in precedenza rispettivamente richiesta dalle parti interessate.

Nel caso di specie, l’opponente ha sostenuto che, a seguito dell’avvenuto spontaneo pagamento nelle more del presente giudizio della somma portata dall’atto di precetto opposto, sarebbe venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del processo.

A confutazione dell’assunto, tuttavia, è sufficiente evidenziare che il pagamento della somma precettata non è avvenuto incondizionatamente, essendo stato effettuato facendo salva ogni ragione fatta valere nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. __ ancora pendente inter partes, come lo stesso opponente ha tenuto a precisare nello stesso atto di rinuncia agli atti del presente giudizio.

Ed allora, nella descritta situazione non può ritenersi che tra le parti sia venuta a cessare ogni ragione di contestazione, tale da rendere superflua la pronuncia giudiziale sulle domande oggetto del presente giudizio, che, in ogni caso, vanno esaminate nel merito quanto meno sotto il profilo della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.

Passando, pertanto, agli aspetti controversi della causa, si rivela innanzitutto del tutto irrituale ed inammissibile (come già posto in evidenza nel provvedimento emesso in data __) l’istanza di parte opponente contenuta nelle conclusioni svolte in via preliminare nell’atto di citazione in opposizione all’atto di precetto di sospensione della “provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. __ R.G. __”, trattandosi di richiesta che non può essere rivolta al giudice dell’opposizione all’esecuzione, bensì al giudice designato per l’opposizione al decreto ingiuntivo nell’ambito del procedimento contraddistinto con il n. __ R.G.

Nel merito, ritiene il Giudicante che la spiegata opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta nell’interesse di V. si riveli inammissibile.

Deve considerarsi, infatti, che V. ha posto a fondamento della spiegata opposizione all’atto di precetto, pretesi pagamenti effettuati tutti nel corso del __ a saldo della fornitura di materiali e di prestazioni d’opera eseguiti in suo favore dalla P. S.n.c., invocando, quindi, in sede di opposizione all’esecuzione, fatti estintivi e/o modificativi anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, mentre, al contrario, tali fatti dovevano essere fatti valere esclusivamente nell’ambito del giudizio di merito in cui tale titolo si è formato ovvero nei gradi successivi.

Ed invero, in sede di opposizione all’atto di precetto, è consentito il riesame del titolo giudiziale di cui trattasi, anche ai fini della sospensione del titolo esecutivo azionato, solo sotto il profilo della sua regolarità formale e non anche per l’aspetto del suo contenuto decisorio (cfr. Cass. civ., sez. I, 5.9.2008, n. 22402).

Al riguardo, infatti, nella fattispecie, deve farsi applicazione del costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui “In sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore…….che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (cfr. Cass. 29.9.2007, n. 20594; Cass. civ., sez, I, 06.9.2007, n. 18725; Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277; Cass. civ., sez. III, 26.6.2015, n. 13207).

Alla luce, quindi, dei principi ermeneutici enunciati dal Supremo Collegio nei citati arresti, viene ad essere preclusa in questa sede la valutazione delle ragioni di merito fatte valere dalla parte opponente a sostegno dell’invocata sospensione dell’esecuzione e della revoca dell’atto di precetto notificato, in quanto inerenti ad aspetti preesistenti alla formazione del titolo esecutivo che, come tali, non possono essere esaminate in questa sede.

Di conseguenza, poiché il titolo esecutivo azionato dal creditore procedente non è venuto meno, risulta evidente che non sussistono quei gravi motivi richiesti dall’art. 624 c.p.c. (norma questa peraltro neppure specificatamente invocata dall’opponente) per la sospensione dell’esecuzione e/o del titolo esecutivo fatto valere con l’impugnato atto di precetto, atteso che, anche in forza della prospettazione della parte opponente, l’asserita integrale estinzione del credito azionato dalla parte ingiungente sarebbe, comunque, avvenuta in epoca antecedente alla formazione del titolo in virtù del quale è stata preannunciata l’azione esecutiva con l’atto di precetto di cui trattasi.

La raggiunta conclusione denota, all’evidenza, la piena legittimità, validità ed efficacia dell’atto di precetto per cui è controversia e, al contempo, l’inammissibilità dell’opposizione dispiegata da V. avverso l’atto di precetto notificato ed il rigetto di ogni altra domanda dal medesimo proposta in giudizio.

L’accoglimento della domanda principale della parte opposta esime il Giudicante dallo scrutinio delle domande svolte in via subordinata dalla medesima parte.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente, in osservanza del principio di soccombenza – dato che il pagamento della somma precettata è avvenuto incontestatamente nelle more del presente giudizio di opposizione all’atto di precetto – e liquidate in favore della convenuta opposta P. S.n.c., come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l’attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, avendo riguardo al valore della controversia – ricompreso nello scaglione di riferimento da Euro __ a Euro __ – e con il compenso determinato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, ma ridotto all’importo di Euro __ per la fase di trattazione, non essendo stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c., né espletata attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accerta e dichiara la legittimità, validità ed efficacia dell’atto di precetto opposto notificato il __ all’opponente V.;

2) dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta da V. avverso il suddetto atto di precetto notificato ad iniziativa della P. S.n.c. di C., con rigetto di ogni altra domanda spiegata in causa dall’opponente;

3) condanna l’opponente V. a rifondere alla convenuta opposta le spese processuali sostenute nel giudizio, che liquida in complessivi Euro __, di cui Euro __ per compenso professionale ed Euro __ per esborsi in senso stretto, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 7 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2020.

 

Tribunale Vicenza Sez. I Sent. 07_01_2020

 

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