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Il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione

Il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione

Tribunale Ordinario di Piacenza, Sezione Civile, Sentenza del 03/12/2019

Con sentenza del 3 dicembre 2019, il Tribunale Ordinario di Piacenza, Sezione Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario procedimento di cognizione in cui il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e sull’eventuale domanda riconvenzionale proposta dall’opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio.


Tribunale Ordinario di Piacenza, Sezione Civile, Sentenza del 03/12/2019

Il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. __

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. __ R.G. promossa da:

R. e F. – Attori Opponenti

contro

S. S.r.l e per essa C. S.p.A., in qualità di Cessionaria del credito di B. Società Cooperativa – Convenuto Opposto

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, su ricorso proposto da B. Società Cooperativa in qualità di incorporante P. S.p.A. e di N. S.p.A., questo Tribunale ingiungeva a F. e a R. nella loro qualità di fideiussori e garanti, nei limiti delle fideiussioni prestate per la S. S.r.l. pari a complessivi Euro __ quanto ai rapporti intrattenuti con l’allora C. S.p.A., Euro __ quanto ai rapporti intrattenuti con P. S.p.A. ed Euro __ con la N. S.p.A., il pagamento immediato in favore della ricorrente B. Società Cooperativa della somma complessiva di Euro __ oltre gli interessi al tasso legale dal __ sino al saldo.

Avverso il predetto provvedimento gli ingiunti proponevano opposizione deducendo:

– che l’importo di Euro __ ingiunto in monitorio e pari alla sommatoria degli scoperti dei tre conti correnti intestati alla società S. S.r.l. eccedeva quantomeno di Euro __ le somme garantite dalle fideiussioni concesse dagli opponenti ai tre istituti di credito incorporati dal B. Società Cooperativa;

– l’inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria dalla convenuta a fondare il credito azionato;

– la previsione nei contratti di conto corrente con apertura di credito in questione di interessi superiori al tasso soglia usura, nonché l’illegittima capitalizzazione degli interessi;

– l’illegittimità degli importi dovuti a titolo di interessi convenzionali e di mora per violazione dell’art. 55 L.F. con conseguente estinzione della fideiussione per fatto e colpa della creditrice ai sensi dell’art. 1955 c.c.

Alla luce di ciò gli opponenti domandavano, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva ed in subordine, l’accertamento della minor somma dovuta alla controparte, previa consulenza contabile.

Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta opposta la quale insisteva nella domanda monitoria e nel rigetto della proposta opposizione.

Con provvedimento del __, il precedente G.I. rigettava l’istanza formulata ai sensi dell’art. 649 c.p.c. dalla difesa degli attori.

Alla successiva udienza del __ venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. e le parti depositavano ritualmente le rispettive memorie.

La causa veniva istruita mediante l’espletamento della CTU contabile disposta dal precedente G.I. e successivamente veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l’udienza del __.

Nelle more del giudizio si costituiva in giudizio la società S. S.r.l. in qualità di cessionaria del credito di C. S.p.A., già B. Soc. Coop.

Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del Giudice precedentemente assegnatario della causa a decorrere dal __), all’udienza del __ sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., la causa veniva così decisa.

Con il primo motivo di opposizione gli opponenti deducono che il credito garantito con le tre fideiussioni in questione debba essere contenuto nei limiti delle garanzie concesse singolarmente e pertanto in Euro __ per il C. S.p.A.; Euro __ per P. S.p.A.; Euro __ per N. S.p.A. e così complessivamente per Euro __.

L’assunto non ha pregio in quanto l’impegno fideiussorio assunto dai garanti deve essere considerato in maniera unitaria, posto che le garanzie prestate dai signori S. e R. nei confronti dei tre istituiti di credito incorporati, nel tempo, in B. Soc. Coop. sono state trasferite, senza soluzione di continuità, in capo a quest’ultima unitamente ai rapporti di conto corrente originariamente accesi.

Invero nell’atto di cessione intervenuta a suo tempo con C. si precisa testualmente che: “… la presente cessione avviene ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del TUB e, in particolare, a norma del suo comma 3, per cui i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestate o comunque esistenti a favore della Cedente conservano la loro validità a favore della Cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione” (cfr. art. 3.1 – Oggetto del Contratto – sub doc. 6, fascicolo monitorio).

Quanto, invece, agli atti di fusione di P. S.p.A. e di N. S.p.A. gli stessi prevedono espressamente all’art. 5 quanto segue: “ai sensi dell’art. 2504 bis, comma primo, del codice civile la società incorporante si assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i relativi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. A seguito della presente operazione di fusione, quindi, il B. – Società Cooperativa subentra alla P. S.p.A. e a N. S.p.A. di pieno diritto, senza soluzione di continuità, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; b) in ogni convenzione, patto e contratto, definitivo o preliminare, anche in pendenza e in formazione (compresi, tra l’altro, i contratti relativi all’esercizio della propria attività bancaria, tutti i contratti bancari e parabancari tipici e atipici tra cui quelli di mutuo e di finanziamento, anche ipotecari, di garanzia, e comunque qualsiasi rapporto con la clientela …)” (cfr. sub docc. 2 e 3, fascicolo monitorio).

Da tali evidenze documentali emerge chiaramente che a far data dall’intervenuta efficacia dei richiamati atti di cessione/fusione B. è divenuto titolare di tutti i rapporti precedentemente riconducibili alle Società incorporate.

Con il secondo motivo di opposizione gli attori lamentano la carenza di documentazione idonea a legittimare l’emissione del provvedimento opposto.

In particolare gli opponenti eccepiscono che, quanto all’esposizione debitoria riconducibile all’allora C. S.p.A., la controparte non avrebbe prodotto in sede monitoria documentazione attestante la titolarità del credito fatto valere.

I garanti contestano, inoltre, che P. avrebbe prodotto in giudizio un mero saldaconto in luogo di un estratto conto certificato ex art. 50 TUB e che comunque i doc. da 7 a 13 allegati alla richiesta di ingiunzione risulterebbero sottoscritti da un dirigente di P. in assenza di specifica indicazione dei poteri allo stesso attribuiti.

Preliminarmente occorre precisare che oggetto del presente giudizio è l’accertamento della fondatezza della pretesa azionata dall’ingiungente indipendentemente dall’analisi circa la sussistenza di vizi che possono eventualmente avere inficiato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso.

Infatti, come noto l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario procedimento di cognizione in cui il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e sull’eventuale domanda riconvenzionale proposta opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio.

Ebbene, allo stato, le questioni sollevate dagli attori appaiono superate dal fatto che parte convenuta ha fornito compiutamente la prova del proprio credito (nei limiti quantitativi di cui si dirà), avendo prodotto copia dei contratti di apertura dei tre rapporti di conto corrente, i relativi contratti di fideiussione e gli estratti conto afferenti a detti rapporti dall’inizio del rapporto al passaggio a sofferenza.

Gli opponenti deducono altresì che l’istituto di credito convenuto avrebbe avanzato richieste non dovute a titolo di interessi convenzionali e di mora in spregio all’art. 55 L.F. e pertanto eccepiscono l’estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1955 c.c.

Anche tale motivo di opposizione non può trovare accoglimento, posto che, da un lato, l’art. 55 L.F. non esclude la maturazione degli interessi nei confronti della debitrice fallita, ma esclude il corso degli stessi ai soli effetti del concorso dei creditori alla distribuzione dell’attivo fallimentare.

Dall’altro, avendo i fideiussori rinunciato alla decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 c.c. (v.art. 6 contratti di fideiussione) ciò determina necessariamente l’assunzione, per i garanti, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (sul punto v. Cassazione Civ n. 20306 del 26/07/2019; Cass. 21867/2013; Cass. 8839/2007; Cass. n. 394 del 2006; Cass Civ n.13078 del 2008).

Infine, in merito al quantum della pretesa avanzata dall’Istituto di credito, gli attori ritengono che l’opposto abbia conteggiato importi non dovuti a titolo di capitalizzazione degli interessi.

La contestazione non è fondata in quanto, come già evidenziato dal precedente G.I. con ordinanza del __, tutti i contratti di apertura di credito in questione stabiliscono, in conformità alla Del. CICR del 9 febbraio 2000, la pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi (art.9).

Non si registra, pertanto, nessuna disparità di trattamento tra la periodicità di conteggio di interessi creditori e debitori.

Risulta invece fondata la contestazione relativa all’applicazione di tassi di interesse superiori al limite fissato dalla legge antiusura unicamente con riguardo al conto corrente n.(…) acceso presso N.

Nel caso di specie la CTU espletata, corretta da un punto di vista contenutistico in quanto priva di vizi tecnici e logici e redatta secondo metodologia condivisibile, ha riscontrato nel rapporto sopra indicato il superamento del tasso soglia nel IV trimestre __ e nel I e II trimestre del __.

Al riguardo non può condividersi la tesi avanzata da parte convenuta secondo cui non sarebbe ravvisabile alcun profilo di illegittimità in quanto le spese fisse di chiusura periodica non dovrebbero rientrare nel calcolo del TEG perché aventi natura di mero costo del servizio di tenuta del conto corrente in questione.

Sul punto si osserva quanto segue.

Gli oneri da considerare e da includere nel calcolo del TEG sono precisati al punto C4 delle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi valide ed in vigore sino __ che, per quanto qui rileva, stabilisce che “le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso”.

È chiaro quindi che si debbano includere nel TEG le spese fisse di chiusura (legate al fatto che la chiusura viene fatta trimestralmente, anziché annualmente) in quanto risultano effettivamente collegate al credito concesso.

Tale aspetto si desume anche dal passaggio riportato nelle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi, che specificano espressamente quanto segue: “le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso”.

Alla luce di ciò, quindi, il saldo effettivo del rapporto va rideterminato in Euro __ (in luogo della maggior somma pari ad Euro __ addebitata dalla Banca).

Conseguentemente il quantum dovuto in linea capitale dagli attori all’istituto di credito convenuto è pari ad Euro __.

Alla luce dell’esito della lite (rigetto della quasi totalità delle doglianze proposte dagli opponenti) le spese processuali vanno compensate tra le parti nella misura di 1/6, mentre la quota residua (5/6) va posta a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:

– accoglie parzialmente l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo numero __ emesso in data __;

– dichiara che parte convenuta è creditrice nei confronti degli attori della somma pari ad Euro __, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e per l’effetto condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta della predetta somma;

– condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida, a titolo di compenso, in Euro __, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando tra le parti la quota residua;

-spese di CTU poste per __ a carico degli attori e per __ a carico della convenuta.

Così deciso in Piacenza, il 2 dicembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2019.

Tribunale Piacenza Sent. 03_12_2019

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