1

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un’autonoma fase di giudizio

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un’autonoma fase di giudizio

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione V Civile, Sentenza del 22/01/2019

Con sentenza del 22 gennaio 2019, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione V Civile, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ha stabilito che il relativo giudizio non introduce un’autonoma fase, ma produce solo l’effetto che sulla domanda dell’attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba conoscere attraverso le forme del processo ordinario. Ciò in considerazione della natura del giudizio di opposizione, che deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione sul merito della pretesa creditoria, che ha inizio con la proposizione del ricorso, e non come mero giudizio di accertamento sulla validità del decreto ingiuntivo.

 

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione V Civile, Sentenza del 22/01/2019

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un’autonoma fase di giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. __, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. __ Ruolo Generale Contenzioso

TRA

S.

PARTE OPPONENTE

E

C.

PARTE OPPOSTA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, S. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. __ emesso dal Tribunale di Roma, decreto con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di C. indicato in epigrafe, la somma di Euro __ oltre accessori dovuti per oneri non corrisposti per gli anni __ e __ (gestione ordinaria) e per gli anni __ e __ (riscaldamento). Eccepiva, fra l’altro, che il credito non era di sua ‘competenza’ bensì del conduttore, che talune delle rate non erano dovute, che gli importi relativi al riscaldamento erano ‘non chiari e discordanti’ e che il mancato deposito di tabelle e regolamento non consentiva alcun riscontro della difformità dei criteri di riparto dalla previsione di cui all’art. 1123 c.c.

Concludeva chiedendo che fosse revocato il decreto opposto. In via subordinata chiedeva di essere manlevato dal conduttore in ordine al quale chiedeva l’autorizzazione ad evocarlo in giudizio.

Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Rigettate le istanze ex art. 269 c.p.c. ed ex art. 649 c.p.c., all’udienza del __ venivano precisate le conclusioni come in atti. Infine la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..

Le delibere sono vincolanti ed efficaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1137 c.c. Pertanto C.  è obbligato a corrispondere la quota di spesa risultante dalle delibere medesime perché le delibere costituiscono idoneo titolo fondante il credito potendo solo l’annullamento o la declaratoria di nullità delle stesse, a seguito di ricorso ex art.1137 c.c., far cessare tale obbligo.

E può formare oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo solo l’accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia della delibera. Non è consentito, invece, accertare la validità intrinseca della delibera, che può essere fatta valere, come detto, solo mediante l’impugnazione ex art. 1137 c.c. In altri termini, in sede di accertamento di un credito portato da delibera assunta ai sensi dell’art. 1136 c.c. in sede diversa dal giudizio seguito ad impugnazione ex art. 1137c.c., è consentito esaminare solo l’idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di opposizione) per verificarne l’esistenza ovvero per accertare l’idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell’ingiunzione, se sia effettivamente pertinente alla pretesa, ovvero alla persistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio con particolare riferimento ai fatti estintivi/modificativi dell’obbligazione stessa successivi alla consacrazione del credito nella delibera e non, invece, a quelli consacrati nella delibera stessa non esaminabili se non nell’alveo dello strumento esplicitamente accordato all’uopo dal legislatore, previsto chiaramente per evitare l’incertezza nei rapporti fra i partecipanti al condominio. Interesse quest’ultimo, teso a cristallizzare il dettato assembleare, ritenuto prevalente dall’ordinamento rispetto ai contrapposti diritti dei partecipanti al condominio (in tal senso v. Cass. SSUU 4421/07). Tale sistema normativo si fonda sul rilievo prevalente che il legislatore, attraverso le norme di cui agli artt. 1130 e 1137 c.c., 63 disp. att c.c. in relazione agli artt. 633 e 634 c.p.c., garantisce preminenza all’interesse della collettività condominiale rispetto a quello dei singoli condòmini consentendo al condominio, che agisca nei confronti di C. per conseguire le quote da questi dovute, di ottenere, sulla sola base della delibera approvata e del piano di riparto allegato, prova del credito di per sé sufficiente anche nell’eventuale giudizio ordinario, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e titolo per iniziare l’espropriazione forzata non sospendibile con la sola impugnazione. Ciò al fine di consentire al condominio di conseguire in concreto la sua istituzionale finalità di conservazione e gestione della cosa comune nei confronti della collettività dei partecipanti mediante la possibilità di far fronte con regolarità al pagamento delle spese necessarie. Il che postula la puntuale riscossione dei contributi dovuti secondo il piano di riparto approvato. Con la conseguenza che laddove si proceda, come avviene in sede di decreto di ingiunzione, al recupero di contributi non versati è assai limitato l’ambito entro il quale l’ingiunto può sollevare domande o eccezioni proprio per evitare che il corretto funzionamento del condominio possa essere compromesso dall’introduzione di eccezioni volte a paralizzare il diritto dell’ente di gestione alla rapida e sollecita riscossione dei contributi. Laddove il partecipante debitore, rimosse dapprima le delibere, riterrà di avere pagato più volte lo stesso debito o di essere creditore ben potrà agire separatamente per la ripetizione o per il conseguimento del dovuto con autonoma azione (Cass. SSUU 4421/07 e Cass.19519/05). Da tali presupposti discende altresì l’inesistenza di rapporti di pregiudizialità fra i giudizi di opposizione a d.i. e di impugnazione ex art. 1137 c.c. (sul punto v. la citata sentenza della S.C. a Sezioni Unite).

Orbene, nel caso in esame, tutte le eccezioni sollevate dall’opponente costituiscono motivi di impugnazione delle delibere in quanto postulano vizi nella formazione della volontà dell’assemblea (quali pagamenti non tenuti in cale prima dell’approvazione delle delibere, errori nel riparto e obbligo di procedere nei confronti del conduttore: eccezione quest’ultima che, occorre rilevare incidentalmente, è palesemente errata nel merito in quanto il proprietario è obbligato propter rem verso l’ente di gestione mentre il contratto di locazione rileva nei soli rapporti interni fra locatore e conduttore) e non possono, per quanto detto, essere fatte valere per paralizzare l’azione del condominio.

Donde il rigetto delle eccezioni.

E’ tuttavia emerso che, nel corso del giudizio, S. ha corrisposto parte di quanto dovuto e segnatamente la somma di Euro __ a C. (che ha riconosciuto il pagamento anche nelle memorie conclusive).

Il decreto, considerato che il debito è stato in parte estinto (anche se solo in epoca successiva all’emanazione del decreto) deve, pertanto, essere revocato in quanto il giudizio di opposizione non introduce un’autonoma fase ma produce solo l’effetto che sulla domanda dell’attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba conoscere attraverso le forme del processo ordinario d.i., ciò in considerazione della natura del giudizio di opposizione, che deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione sul merito della pretesa creditoria, che ha inizio con la proposizione del ricorso, e non come mero giudizio di accertamento sulla validità del decreto ingiuntivo.

Nel caso in esame, pertanto, costituendo circostanza pacifica l’avvenuto parziale pagamento del dovuto in corso di causa, il decreto deve essere revocato.

S. deve essere condannato a corrispondere a controparte la residua parte ancora dovuta pari ad Euro __ oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

Per l’attribuzione delle spese di lite si deve avere riguardo a quando si realizza la pendenza delle lite onde verificare se, a tale momento, sussisteva o meno il credito e la domanda era fondata. Orbene la pendenza della lite, nel procedimento monitorio, si determina con la notificazione al debitore del decreto di ingiunzione (Cass. 1657/04). Pertanto laddove, a tale momento, il credito era già estinto la domanda giudiziale si deve ritenere infondata (Cass. 7526/07). Mentre laddove, come nel caso in esame, è risultato invece acclarato che il pagamento, peraltro parziale, è sopraggiunto solo nel corso della pendenza della lite, la domanda monitoria deve ritenersi fondata.

La sostanziale fondatezza della domanda avanzata da C. legittima pertanto la condanna di parte opponente alla refusione, in favore della controparte vittoriosa, del residuo dovuto pari ad Euro __ oltre agli interessi ed alle spese di lite della fase monitoria come ivi liquidate nonché alle spese di questa fase.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo revoca il decreto ingiuntivo impugnato.

Condanna parte opponente al pagamento, in favore del Condominio indicato in epigrafe, della somma di Euro __ oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo nonché alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro __ di cui Euro __per spese vive ed Euro __ per compensi (tenuti in cale anche quelli liquidati in sede monitoria), oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2019.

Tribunale_Roma_Sez_V_Sent_ 22_01_2019

Recupero crediti  a Roma con ROSSI & MARTIN studio legale