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La fattura rappresenta idonea prova scritta del credito sempre che ne risulti la regolarità

La fattura rappresenta idonea prova scritta del credito sempre che ne risulti la regolarità

Tribunale Ordinario di Tribunale Napoli, Sezione XI Civile, Sentenza del 02/12/2019

Con sentenza del 2 dicembre 2019, il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione XI Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito – e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa – prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell’esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto.


Tribunale Ordinario di Tribunale Napoli, Sezione XI Civile, Sentenza del 02/12/2019

La fattura rappresenta idonea prova scritta del credito sempre che ne risulti la regolarità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. __, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. __ R.G.A.C. riservata per la decisione all’udienza del __

TRA

L. S.a.s. – Opponente

E

T. S.r.l. – Opposto

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. __, R.G. __, emesso dal Tribunale di Napoli il __.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente sentenza, resa a seguito dell’istruttoria interamente espletata dal G.U. dott.ssa __, viene redatta ai sensi dell’art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall’art. 45, co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell’art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall’art. 16 del D.Lgs. n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l’effetto dell’error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle comparse di risposta dei convenuti; richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa; ritenuta esaustiva l’attività istruttoria svolta.

In fatto ed in sintesi, la società L. S.a.s. (d’ora innanzi solo l’opponente) citava in giudizio la società T. S.r.l. (d’ora innanzi solo l’opposta) proponendo opposizione al D.I. n. __ del __ emesso dal Tribunale di Napoli il __ con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell’importo di Euro __, oltre accessori e spese, a titolo di mancato pagamento della fattura n. __ del __ a saldo per la fornitura e posa in opera di attrezzature da ristorazione.

In particolare, l’opponente eccepiva l’intervenuto pagamento dell’importo di Euro __ mediante assegni bancari ed Euro __ versati in contanti; contestava, inoltre, i lavori in quanto non eseguiti a regola d’arte per cui spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi e difformità delle opere realizzate.

Si costituiva la società opposta che contestava le avverse deduzioni; eccepiva come i pagamenti indicati dall’opponente dovevano riferirsi quali acconti di cui alle fatture n. __ del __ e n. __ del __; contestava la domanda riconvenzionale stante l’intervenuta decadenza della denuncia dei vizi avvenuta tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 1667 c.c. ed avendo, comunque, realizzato i lavori a regola d’arte.

Concessa con ordinanza del __ la provvisoria esecutorietà del D.I., all’esito del deposito delle memorie istruttorie veniva disposto dal precedente istruttore l’ordine alla parte opponente di esibire la copia conforme del libro giornale Iva concernente il periodo relativo all’invio delle fatture della T. S.r.l. n. __del __ n. __ del __ e n. __ del __; la causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall’udienza del __, veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dalla copia della fattura, estratto contabile del libro Iva vidimato, richiesta di pagamento.

Tale documentazione, ancorché non contestata dall’opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell’art. 633 c.p.c.

Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.

Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all’opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).

Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).

In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.

Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito – e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa – prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell’esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ. 03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004, n. 10830).

Con l’atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell’applicazione della ripartizione dell’onere probatorio regolata dall’art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l’onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull’opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l’onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l’opponente miri ad evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano altrettante eccezioni (Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).

Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell’opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull’opposto l’onere di provare il fondamento della sua pretesa.

Nel merito l’opposizione è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.

Nel caso di specie l’opposta ha fondato la propria richiesta di pagamento sulla base della fattura n. __ del __, che la società opponente non ha contestato, ma di cui ha eccepito l’avvenuto pagamento mediante il versamento degli assegni bancari (n. __) emessi dal __ al __, ciascuno dell’importo di Euro __, oltre al pagamento dell’importo di Euro __ eseguito in contanti.

A tale imputazione di pagamento replicava la difesa dell’opposta che a sua volta eccepiva che gli assegni indicati dall’opponente in realtà dovevano essere imputati quale pagamento delle fatture n. __ del __ e n. __ del __ (docc. A e B allegati al fascicolo di parte opposta) quali acconti ai lavori commissionati e che riportano le scadenze di pagamento e gli importi che coincidono con gli assegni bancari indicati dall’opponente.

Sul punto, tuttavia, l’opponente nulla deduceva in senso contrario e nulla depositava in seguito all’ordine disposto dal precedente istruttore con ordinanza del 03/10/2016, (ordine di esibizione della copia conforme del libro giornale Iva concernente il periodo relativo all’invio delle fatture della T. S.r.l. n. __ del __, n. __ del __ e n. __ del __), per cui questo Tribunale ritiene raggiunta la prova del credito vantato dall’opposta, anche in quanto appare del tutto inverosimile che l’opponente abbia eseguito il pagamento dell’importo di Euro __ con assegni bancari per poi pagare l’importo di Euro __ in contanti, senza che di tale pagamento ne venisse rilasciata alcuna ricevuta.

Circa la domanda riconvenzionale di parte opponente la stessa non può che essere rigettata.

Infatti, il committente ha l’onere di provare di aver denunciato all’appaltatore i vizi dell’opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall’appaltatore (Cass. Civ. 17/05/2001, n. 6774).

Quindi, a fronte dell’eccezione di decadenza sollevata dall’opposta, era onere dell’opponente dare la prova del momento dell’avvenuta scoperta dei vizi e della tempestività della denuncia.

Tuttavia l’opponente si è limitata al deposito della nota raccomandata del __ (doc. 3 allegato al fascicolo di parte opponente), dove non vi è altro che un generico riferimento ad ingenti danni arrecati alla soc. L. S.a.s., e senza in ogni caso fornire la prova del momento della scoperta dei vizi ai fini della tempestività della denuncia.

Deve, in conclusione, rigettarsi l’opposizione e la domanda riconvenzionale di parte opponente con la conferma del D.I. opposto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (valore medio dello scaglione fino ad Euro __ ridotto del 30%) tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14).

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli – XI Sezione civile – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

1) rigetta l’opposizione;

2) conferma il decreto ingiuntivo n. __ rilasciato dal Tribunale di Napoli il __;

3) rigetta la domanda riconvenzionale dell’opponente;

4) condanna l’opponente al rimborso in favore dell’opposta delle spese processuali liquidate in Euro __ per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA, CPA con attribuzione.

Così deciso in Napoli, il 29 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2019.

Tribunale Napoli Sez. XI Sent. 02_12_2019

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