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La quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essere opposta al creditore procedente solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento

La quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essere opposta al creditore procedente solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento

Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 3, Ordinanza n. 24867 del 09/10/2018

Con Ordinanza del 9 ottobre 2018 la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 3, in tema di esecuzione forzata, ha stabilito che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essere opposta al creditore procedente solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento. E comunque, quand’anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.


Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 3, Ordinanza n. 24867 del 09/10/2018

La quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essere opposta al creditore procedente solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

N. S.R.L., elettivamente domiciliata in __, presso lo studio dell’avv. __, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I. S.R.L., elettivamente domiciliata in __, presso lo studio dell’avv. __, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

A. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. __ della Corte d’appello di __, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Dott. __.

Svolgimento del processo

La N. s.r.l., creditrice della A. s.r.l., sottoponeva a pignoramento le somme ad essa dovute dalla I. s.r.l., con atto notificato in data __. Poiché il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, la creditrice procedeva all’accertamento dell’obbligo ai sensi dell’art. 348 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis.

Nel corso del giudizio la I. s.r.l. esibiva una “dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere” datata __, contenente anche una quietanza di pagamento del prezzo dell’appalto conferitole dalla A. s.r.l.

La domanda di accertamento veniva accolta dal Tribunale di __.

La Corte d’appello, adita dalla I. s.r.l., riformava la decisione di primo grado, rilevando che la scrittura privata aveva data certa in quanto la sua esistenza era menzionata nella comunicazione di fine lavori depositata presso il Comune di __  il __.

Contro tale decisione la N. s.r.l. ha proposto ricorso per un unico motivo. La I. s.r.l. ha resistito con controricorso. La A. s.r.l., già contumace in appello, non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La N. s.r.l. ha depositato memorie difensive, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Motivi della decisione

La società ricorrete denuncia, con un unico motivo, la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., comma 1, e la violazione dell’art. 116 c.p.c.

In particolare, osserva che, nella veste di creditrice pignorante, non le sarebbe opponibile la quietanza del __, poiché l’atto che le conferisce data certa, ossia la comunicazione di fine lavori inoltrata al Comune competente, è stato predisposto unilateralmente dal terzo pignorato, tramite un proprio dipendente (il direttore dei lavori). La data certa, pertanto, non avrebbe carattere oggettivo.

Il ricorso è fondato.

La corte d’appello ha conferito alla “dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere” del __ valenza di quietanza di pagamento in favore del Comune di __, in quanto contenente l’attestazione della A. s.r.l. di avere “totalmente ed integralmente ricevuto quanto convenuto sia per le opere previste nel capitolato sia per quelle aggiunge in corso d’opera, in quanto computate nelle fatture emesse alla data odierna a titolo di acconto e saldo lavori (…) che si dichiarato tutte saldate”. Ed ha ritenuto che tale quietanza fosse anteriore, di un solo giorno, alla notificazione dell’atto di pignoramento in quanto depositata presso gli uffici del Comune di __ in data __.

In ciò si coglie l’errore di sussunzione denunciato dalla società ricorrente con riferimento all’art. 2704 c.c. Infatti, se l’elemento che conferisce data certa alla quietanza è individuato nel deposito della stessa presso il protocollo del Comune (avvenuto il __, ossia lo stesso giorno in cui veniva notificato l’atto di pignoramento), la conclusione secondo cui dovrebbe dunque ritenersi che “i lavori erano terminati il __, come attestato dalla suddetta comunicazione”, sicché la quietanza “non poteva che essere stata sottoscritta nella stessa data”, costituisce una semplice presunzione, basata su un ragionamento di verosimiglianza. In sostanza, la data certa in cui è comprovata l’esistenza della quietanza di pagamento è il __, mentre la retrodatazione della stessa al giorno precedente non gode dell’efficacia specifica prevista dall’art. 2704 c.c.

Costituisce, infatti, vero e proprio ius receptum il principio secondo cui, in tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse (da ultimo: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014, Rv. 630199; orientamento risalente a Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 26/07/1967, Rv. 328996). Dunque, se da un lato ne deriva che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, il creditore pignorante è onerato della prova dell’esistenza del credito, dall’altro lato egli riveste la qualità di terzo e le scritture private intercorse fra il debitore esecutato ed il debitor debitoris sono a lui opponibili solo nei limiti di cui all’art. 2704 c.c. Sicché il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.

Ma vi è di più. Il deposito della quietanza di pagamento presso gli uffici comunali conferisce data certa all’esistenza del documento in sé, ma ciò non implica alcun automatico riconoscimento della veridicità di quanto ivi dichiarato. Occorre ribadire, ancora una volta, che il creditore procedente è terzo rispetto ai rapporti fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento, in quanto scrittura privata inter alios acta, può essere liberamente contestata dal creditore procedente, non applicandosi alla stessa né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c. Piuttosto, la quietanza costituisce una prova atipica, di valore probatorio meramente indiziario (Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010, Rv. 613799; Sez. 1, Sentenza n. 21737 del 27/10/2016, Rv. 642626; Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014, Rv. 633492).

Devono essere quindi affermati i seguenti principi di diritto:

“In sede di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall’art. 548 c.p.c. fino al __, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 c.p.c.) il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento. E comunque, quand’anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo”.

Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, si deve concludere che la quietanza di pagamento rilasciata dalla A. s.r.l. alla I. s.r.l. ha data certa non anteriore, bensì coeva alla notificazione dell’atto di pignoramento da parte della N. s.r.l. e, comunque, essa deve essere prudentemente apprezzata dai giudici di merito quale prova indiziaria, nel quadro del materiale probatorio acquisito, ivi inclusa l’eventuale documentazione contabile da cui risulti l’effettivo pagamento delle somme quietanzate.

Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di __, che, uniformandosi ai superiori principi a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di __ in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

Cass_civ_Sez_VI_3_Ord_09_10_2018_n_24867