1

La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo

La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo

Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020

Con ordinanza del 17 gennaio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, in tema di recupero crediti ha stabilito che in sede di opposizione all’esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell’opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell’intero giudizio, il giudice dell’opposizione non può porle senz’altro a favore dell’opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale.

 


 

Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020

La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18656 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

G. – ricorrente –

nei confronti di:

D. – intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n__, pubblicata in data __;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data __ dal consigliere __.

Svolgimento del processo

che:

G. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento notificatogli da D. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pescara, con condanna dell’opponente alle spese del giudizio.

La Corte di Appello di L’Aquila, poiché nelle more era venuto meno il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato il G. anche al pagamento delle spese del grado.

La predetta sentenza è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22748 del 03/11/2011).

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di L’Aquila, confermata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ha nuovamente condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellato.

Ricorre il G., sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Motivi della decisione

che:

  1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione degli artt. 91, 99, 100, 113, 474 480 e 615 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”.

Il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe erroneamente applicato il principio della soccombenza virtuale, affermando la (virtuale) infondatezza dei motivi posti a base della sua opposizione, senza considerare che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo comportava da sola la sua posizione di parte virtualmente vittoriosa, anche a prescindere dalla fondatezza dei suddetti motivi di opposizione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La decisione impugnata, nella parte in cui, confermata la cessazione della materia del contendere sull’opposizione proposta da G., ha provveduto a liquidare le spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale, valutando a tal fine la fondatezza dei motivi di opposizione e non limitandosi a prendere atto dell’avvenuta caducazione del titolo esecutivo, è infatti del tutto conforme ai principi di diritto sanciti in proposito da questa Corte, con pronunzie di espresso valore nomofilattico, emesse all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. progetto esecuzioni, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), precisamente nelle sentenze n. 30857 del 29/11/2018, Rv. 652283 – 01 e n. 31955 del 11/12/2018, Rv. 652284 – 01, secondo cui “in sede di opposizione all’esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell’opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell’intero giudizio, il giudice dell’opposizione non può porle senz’altro a favore dell’opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale”.

In tali arresti (richiamandosi anche il precedente costituito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6016 del 09/03/2017, Rv. 643403 01), nell’ambito di una chiarissima presa di posizione nel senso appena indicato (che ha espressamente inteso definitivamente superare quanto affermato in precedenti decisioni della medesima sezione, quali Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017, Rv. 645366 – 02 e Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 13/03/2012, Rv. 621627 – 01) sono altresì contenute le seguenti precisazioni: “l’affermazione secondo la quale la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione, benchè sia intervenuta per motivi del tutto autonomi e diversi dai quelli rispetto ai quali fosse stata proposta originariamente l’opposizione, porti all’accoglimento nel merito della opposizione, contrasta, ingiustificatamente, con il generale principio della domanda, che nelle opposizioni esecutive, ed agli atti esecutivi in particolare, riceve una ulteriore cristallizzazione in virtù della individuata tipologia dei motivi legittimanti la proposizione di ciascuna categoria di opposizione e della delimitazione dell’oggetto della opposizione all’esame dei motivi concretamente proposti; a) l’onere delle spese è sorretto dal principio di causalità rispetto alla domanda svolta e non a fatti esterni, sebbene connessi, che ne inibiscano la compiuta delibazione; b) il rilievo d’ufficio della caducazione sopravvenuta del titolo, in questa chiave ricostruttiva, è un’eventualità propria del giudizio in parola, ma esterna ai motivi, che nelle opposizioni esecutive sono vincolanti; c) ne consegue, rispetto ai motivi cristallizzati con l’opposizione, la cessazione della correlativa materia del contendere; d) non vi è ragione per discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale, afferente alla regolazione delle spese nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, che costituisce declinazione di quello di causalità quale sopra richiamato; e) diversamente, la redistribuzione dei costi della lite sarebbe innervata irrazionalmente dalla casualità, determinata, cioè, dalla tempistica della caducazione del titolo, e s’incentiverebbe un possibile utilizzo strumentale dell’opposizione”.

Il ricorso non contiene argomentazioni tali da indurre a rivedere tale indirizzo, al quale va senz’altro data piena continuità (senza che possa assumere rilievo in senso contrario una isolata recente decisione di altra sezione, che pare ribadire ancora il contrario orientamento, ormai superato, senza peraltro farsi in nessun modo carico delle argomentazioni alla base del più recente indirizzo: cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 09/08/2019, che non risulta ad oggi massimata).

  1. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020.

 

Cass. civ. Sez. VI_3 Ord. 17_01_2020 n. 1005