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L’impugnazione dell’atto di ingiunzione di pagamento emesso ex artt. 2 e 3 R.D. n. 639/1910 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario

L’impugnazione dell’atto di ingiunzione di pagamento emesso ex artt. 2 e 3 R.D. n. 639/1910 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario

T.A.R. Umbria Perugia, Sezione I, Sentenza n. 153 del 20/03/2019

Con sentenza del 20 marzo 2019, il T.A.R. Umbria Perugia, Sezione I, in materia di recupero crediti, ha stabilito che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l’impugnazione dell’atto di ingiunzione di pagamento emesso ex artt. 2 e 3 R.D. n. 639/1910, qualora il giudizio instauratosi è volto all’accertamento della mancata sussistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata e alla negazione della correlativa pretesa vantata dall’amministrazione.


 

T.A.R. Umbria Perugia, Sezione I, Sentenza n. 153 del 20/03/2019

L’impugnazione dell’atto di ingiunzione di pagamento emesso ex artt. 2 e 3 R.D. n. 639/1910 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale __, proposto da

S.

contro

C.

per l’annullamento e/o declaratoria di nullità, previa concessione di idonea misura cautelare:

1) dell’Atto Ingiuntivo di C. prot. n. (…) datato __, notificato in data __, con il quale è stato ingiunto il pagamento di Euro __ a S.;

2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso inclusa la nota prot. n. (…) del __ citato nell’atto ingiuntivo impugnato al punto sub (…).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno __ dott. __ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. S. ha chiesto l’annullamento e/o declaratoria di nullità previa concessione di idonea misura cautelare, dell’atto ingiuntivo di C. prot. n. (…) del __, notificato in data __, con il quale è stato ingiunto il pagamento di Euro __, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso inclusa la nota prot. n. (…) del __, citato nell’atto ingiuntivo.

1.1. Riferisce parte ricorrente che i S. è stato costituito in data __, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 11 del 2005, con lo scopo di attuare le previsioni del Piano Attuativo in variante parziale al P.R.G. delle Aree Centrali di __, nuclei di conservazione e completamento 6B3c e 6B1c, compresi tra via __, v.le __ e via __.

In base alle previsioni di piano, attuate in sede progettuale, le particelle (…) (ex (…), di mq. __) e (…) (ex (…), di __ mq.), incluse nell’area interessata e di proprietà del sig. F., erano destinate a verde pubblico. Alla procedura ablatoria, all’esito della quale C. adottava il Decreto di Esproprio n. __ del __, faceva seguito un contenzioso in sede civile proposto dal sig. F., volto a contestare l’indennità di esproprio e di occupazione.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. __ pubblicata in data __, sulla premessa che l’azione del sig. F. fosse qualificabile come richiesta di “determinazione giudiziale dell’indennità”, ha quantificato l’indennità di Euro __. L’odierno ricorrente ha impugnato detta pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione con ricorso notificato (anche a C.) in data __, attualmente pendente.

In data __ C. ha notificato a S. il provvedimento gravato, con il quale ingiunge il pagamento (entro __ giorni dalla notifica) della somma di Euro __ di cui Euro __ a titolo di saldo indennità di esproprio, Euro __ per interessi legali.

1.2. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente avanza censure riassumibili come segue:

  1. nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies L. n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997; carenza di potere, illogicità ed irrazionalità manifeste: parte ricorrente contesta il potere esercitato dall’Amministrazione nonché la spettanza in capo a C. dell’indennità di esproprio cui si riferisce la sentenza della Corte d’Appello di Perugia;
  2. violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 639 del 1910; difetto assoluto dei presupposti; travisamento dei fatti; eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria; illogicità: il credito cui è riferito l’atto gravato non sarebbe certo, liquido ed esigibile.
  3. Si è costituito C. eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato al controinteressato F.; la difesa comunale ha poi argomentato circa l’infondatezza delle avverse censure.
  4. Alla camera di consiglio del __, il Presidente ha manifestato la possibilità di definizione del giudizio all’esito dell’udienza cautelare ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., con particolare riferimento alla questione della giurisdizione. Le parti costituite, sentite sul punto, non si sono opposte, indi la causa è stata trattenuta in decisione.
  5. La controversia ha ad oggetto la legittimità dell’atto ingiuntivo adottato da C. per la riscossione coattiva dell’indennità di esproprio, di cui alla sentenza __ della Corte di Appello di Perugia, relativa all’acquisizione delle aree occorse per la realizzazione del piano attuativo in via __ da parte di S.
  6. Preliminarmente deve essere rilevata d’ufficio – come evidenziato alle parti in camera di consiglio – ed esaminata in via pregiudiziale, la questione relativa al difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

L’ingiunzione gravata è stata adottata dal Comune in virtù del R.D. n. 639 del 1910, recante le disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, che all’art. 2, comma 1, recita: “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Il successivo art. 3, nel testo novellato dall’art. 34, comma 40, del D.Lgs. n. 150 del 2011, prevede che avverso tale ingiunzione “si può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150” (art. 32 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che disciplina appunto l’opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici).

In giurisprudenza è stato chiarito che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l’impugnazione dell’atto di ingiunzione di pagamento emesso ex artt. 2 e 3 R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, qualora, come nel caso in esame, il giudizio instauratosi è volto all’accertamento della mancata sussistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata e alla negazione della correlativa pretesa vantata dall’amministrazione (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 13 giugno 2003, n. 910).

Da quanto esposto deriva l’inammissibilità del ricorso in quanto la controversia portata all’attenzione di questo Collegio è estranea alla giurisdizione di legittimità del g.a.

  1. In conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario territorialmente competente innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019

TAR_Umbria_Perugia_Sez_I_Sent_n_153_del_20_03_2019

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