1

Mandato Emissione di titoli di pagamento Decreto Ingiuntivo Intervento in Causa Litisconsorzio

Mandato Emissione di titoli di pagamento Decreto Ingiuntivo Intervento in Causa Litisconsorzio

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 7895 del 30/03/2018

Con sentenza del 30 marzo 2018 la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, nell’ambito del mandato con rappresentanza, il mandatario ben può, in adempimento dell’incarico ricevuto, richiedere l’emissione di titoli di pagamento (nella specie, un decreto ingiuntivo) direttamente in proprio favore relativamente alle somme da recuperare, salvo poi il suo obbligo di immetterle nella disponibilità, materiale e giuridica del mandante.


Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 7895 del 30/03/2018

Mandato Emissione di titoli di pagamento Decreto Ingiuntivo Intervento in Causa Litisconsorzio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. _______ – Presidente –

Dott. ________ – Consigliere –

Dott. _______ – Consigliere –

Dott. _______ – Consigliere –

Dott. _______ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso ______ proposto da:

M.G., M.L., elettivamente domiciliati in ______, presso lo studio dell’avv. _____________, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

U. SPA, in persona del legale rappresentante, la soc. A. SPA a sua volta cessionaria dei crediti di U. SPA, elettivamente domiciliata in ________, presso lo studio dell’avv. _______, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. ______ della CORTE D’APPELLO di ______, depositata il ______;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2017 dal Consigliere Dott. ___;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ____ che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. _______ per delega.

Svolgimento del processo

Nel ____ C. s.r.l. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di L. e M.G.

L. e M.G. proponevano opposizione, deducendo che C. avesse illegittimamente chiesto l’emissione del decreto in proprio favore, pur essendo solo mandataria della effettiva titolare del credito B., e chiedendo che se ne dichiarasse il difetto di legittimazione attiva.

Si costituiva in giudizio U. s.p.a., affermando di essere subentrata a C. nella titolarità del rapporto di questa con B., in conseguenza della fusione per incorporazione di C.s.r.l. in U. s.p.a.

L’opposizione veniva rigettata.

Anche l’appello di L. e M.G. veniva rigettato dalla Corte d’Appello di ______ con la sentenza qui impugnata, che affermava che correttamente il decreto, chiesto da C. quale mandataria di B., fosse stato emesso direttamente in favore di C., in quanto essa non aveva agito quale titolare di un credito proprio ma pur sempre, saldando il decreto ingiuntivo con il tenore del ricorso, quale mandataria di B.

L. e M.G. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi nei confronti di U. s.p.a., già C. s.r.l., per la cassazione della sentenza n. ____, depositata dalla Corte d’Appello di ______ il ________.

Resiste con controricorso U. s.p.a.

Ha depositato comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. la R. s.r.l.

Infine, ha depositato comparsa di intervento datata _____ la M. s.r.l., e per essa la sua mandataria D. s.p.a., esponendo che la R. s.r.l., il ____, nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, avrebbe ceduto con contratto di cessione pro soluto un pacchetto di crediti individuabili in blocco alla M. s.r.l., e in pari data, la M. s.r.l. avrebbe concluso un contratto di servicing con la D. s.p.a. conferendole l’incarico di svolgere attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero crediti con ampia procura per la gestione, sia giudiziale che stragiudiziale.

La stessa M. s.r.l.  ha anche depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente, occorre dichiarare l’inammissibilità dei entrambi gli interventi ex art. 111 c.p.c., di R. s.r.l. e di M. s.r.l., effettuati entrambi per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione in cui risulta costituito come controricorrente il loro dante causa, U. s.p.a. Ciò in applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo in quanto tale la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. n. 5759 del 2016). Tale principio non si pone peraltro in contrasto con l’affermazione contenuta in Cass n. 11638 del 2016, secondo la quale il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., può intervenire nel giudizio di legittimità, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall’acquistata titolarità del diritto controverso, quando non sia costituito il dante causa, altrimenti determinandosi un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa, in quanto con quest’ultima pronuncia si è ritenuto ammissibile l’intervento nel giudizio di cassazione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, muovendo da una situazione in cui il dante causa non aveva assunto il ruolo di controricorrente, rimanendo silente, ed in cui, non consentendo l’intervento del successore, la sua posizione processuale sarebbe rimasta priva di difesa. Nel caso di specie, essendo costituita la controricorrente U. s.p.a., l’intervento del successore a titolo particolare è senza meno inammissibile né può essere configurabile alcun pregiudizio ai diritti della difesa.

A ciò si aggiunga che gli interventi effettuati non sono neppure rispettosi delle regole che presiedono allo scambio degli atti nel giudizio di cassazione, finalizzate ad assicurare la pienezza del contraddittorio, in quanto gli atti di intervento risultano essere stati solo depositati e non anche notificati alla controparte. Nei limitati casi in cui si è ammesso l’intervento in cassazione si è infatti precisato che esso deve essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell’atto nella cancelleria della S.C., stante l’esigenza di assicurare il rispetto di una forma simile a quella del ricorso e del controricorso (Cass. n. 3741 del 2016 e 7441 del 2010, entrambe facenti riferimento a fattispecie in cui si era verificata la morte della parte durante il giudizio di legittimità, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso o del controricorso).

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1704 e 1388 c.c.

Sostengono che, essendo C. s.r.l. procuratrice speciale di B. e mandataria di C. s.r.l., essa avesse esulato dai confini del mandato, avendo chiesto e ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di L. e M.G., fideiussori del debitore principale, direttamente in proprio favore, senza spendere il nome della mandante C. s.r.l., operando come se la stessa C. s.r.l. fosse direttamente titolare del diritto sostanziale nei confronti dei debitori, o ne fosse divenuta titolare, per successione a titolo universale o particolare.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano un difetto di pronuncia su un “motivo autonomo e non assorbito di appello”, e la violazione dell’art. 1722 c.c.

Si dolgono dell’omesso accoglimento del secondo motivo di appello, ovvero che non si sia tenuto in considerazione il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in luogo dell’opposta C. s.r.l. si fosse costituita U. s.p.a, quale società incorporante C. s.r.l., affermando di essere subentrata a C. s.r.l. nella procura speciale rilasciata da B., e chiedendo che la condanna di L. e M.G. al pagamento dell’importo portato dal decreto ingiuntivo venisse emessa nei propri confronti.

In riferimento alla posizione di U. s.p.a., oltre alle considerazioni già spese in relazione alla posizione di C. s.r.l. ed al difetto di legittimazione attiva di questa, in quanto solo mandataria e non anche titolare del credito, ribadiscono le considerazioni, svolte in appello e non prese in considerazione dal giudice dell’impugnazione, in termini di illegittimità della richiesta di emettere una condanna, nel giudizio di opposizione, non più conforme al decreto ingiuntivo, nei confronti di un soggetto diverso, cambiando in tal modo l’oggetto del giudizio. Sotto questo profilo, evidenziano anche una contraddittorietà nella posizione di U. s.p.a., che, da una parte chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo già emesso e, dall’altra, chiedeva l’accoglimento di una pretesa diversa, ovvero l’emissione della pronuncia di condanna di L. e M.G. (non più in favore di C. s.r.l., come risultava dal decreto ingiuntivo, ma) in proprio favore.

All’interno del motivo introducono anche una diversa questione, se cioè la procura, che presuppone un rapporto fiduciario, possa sopravvivere alla estinzione del mandatario e se possa trasferirsi in favore di una diversa persona senza il consenso del mandante.

Il ricorso nel suo complesso supera a stento il vaglio di ammissibilità, in quanto all’interno di esso non è riprodotto il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, né della procura, né del decreto né essi sono richiamati con precisione, impedendo in tal modo di verificare la veridicità degli assunti, cioè da un lato i termini della procura, dall’altro i termini del ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero di verificare se C. s.r.l. avesse effettivamente chiesto l’emissione del decreto in proprio favore o in favore della sua mandante.

Esso è comunque infondato.

La motivazione della corte d’appello è sintetica ma corretta: data l’esistenza di una procura generale rilasciata da B. a C. s.r.l. nel ___ (procura il cui contenuto, nella parte che rileva ai fini del ricorso, solo la corte d’appello richiama estensivamente), che conferiva a C. s.r.l. il potere di porre in essere qualsiasi atto, extraprocessuale ed anche processuale, diretto al recupero dei crediti di B., incluso il potere di agire in giudizio e di incassare i crediti della mandante “conferendo altresì il potere di rappresentanza” rientrava nei poteri della mandataria quello di chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo in proprio nome benché per conto altrui (come mandataria di B.).

A fronte della argomentazione dell’appellante, in base alla quale C. s.r.l. avrebbe travalicato i limiti del mandato, chiedendo ed ottenendo il decreto in nome proprio, anziché a nome della propria mandante, la corte d’appello supera l’obiezione di difetto di titolarità del credito saldando il contenuto del ricorso, in cui il decreto era stato chiesto nella qualità di mandataria, al contenuto del decreto (emesso a quanto è dato intendere – perché i ricorrenti non lo riportano – in favore di C. s.r.l. senza che la qualità di mandataria fosse indicata), in conformità di una operazione di integrazione degli atti già consentita da questa Corte con sentenza n. 16455 del 2004, richiamata da Cass. 20561 del 2017. Il principio richiamato faceva riferimento nelle sentenze citate ad una possibilità di ritenere integrata la motivazione del decreto (sulla riduzione del termine per proporre opposizione) per relationem, con un rinvio implicito alla esplicitazione dei giusti motivi esistente nel ricorso, colmando in tal modo la motivazione sulla sussistenza di giusti motivi, che devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con un rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso. Esso può considerarsi espressione del principio di ammissibilità della interpretazione extra testuale del titolo esecutivo, purché sulla base agli elementi acquisiti nel processo, affermato da Cass. S.U. n. 11066 del 2012.

La corte d’appello, attraverso questa operazione interpretativa, accerta in fatto che il ricorso era stato formulato chiedendo l’emissione del decreto in favore di C. s.r.l. non in proprio ma quale mandataria di B. Quindi, rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai debitori affermando, seppur con l’indicata operazione interpretativa, che l’operato della mandataria era stato corretto in quanto aveva chiesto l’emissione del decreto non in proprio, ma nella qualità di mandataria.

Può aggiungersi che la fattispecie in esame si inquadra nell’ambito del mandato con rappresentanza, ed in quest’ ambito, diversamente dal mero mandato all’incasso non accompagnato da poteri di rappresentanza, ove un soggetto conferisca ad un altro un ampio incarico di compiere attività di recupero dei crediti, attraverso attività stragiudiziali ed anche attribuendogli il potere di promuovere se necessario attività giudiziarie, accompagnato dal potere di conferire ad altri la rappresentanza processuale, il mandatario ben può, in adempimento dell’incarico ricevuto, richiedere l’emissione di titoli di pagamento direttamente in proprio favore relativamente alle somme da recuperare, salvo poi il suo obbligo di immetterle nella disponibilità, materiale e giuridica del mandante. Il mandatario deve quindi attivarsi direttamente ai fini dell’effettivo recupero del credito, potendo svolgere tutta l’attività necessaria alla riscossione del credito direttamente e quindi, portato a termine il recupero, in espletamento dell’incarico affidato ritrasferire quanto acquisito al mandante in adempimento dell’incarico ricevuto calla mandante. L’eventuale richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo in nome proprio, con obbligo di ritrasferimento fondato sul rapporto interno di mandato, non avrebbe comportato di per sé che il mandatario avesse illegittimamente assunto di essere titolare del diritto che faceva valere, atteso che pur sempre, in virtù dell’incarico ricevuto, agiva per conto altrui. L’ultimo punto del secondo motivo di ricorso, laddove deduce la violazione del principio della natura fiduciaria della procura, in virtù del quale essa perde efficacia con la morte del procuratore, assumendo che la corte d’appello non abbia tenuto conto della caducazione della procura rilasciata in favore di C. s.r.l. da B., a seguito della fusione per incorporazione della mandataria in altra società e della impossibilità, per il nuovo soggetto incorporante, di avvalersi in giudizio della procura rilasciata in favore di un diverso soggetto, è infondato in quanto muove da un presupposto in fatto infondato, e che non risulta accertato in giudizio in conformità di quanto confusamente esposto dai ricorrenti. Laddove C. s.r.l. aveva chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo, operando quale mandataria di banca di Roma in virtù della procura generale del ___, U. s.p.a. si è costituita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo processualmente come successore a titolo universale di C. s.r.l., e sostanzialmente non in forza della procura rilasciata nel ___, ma in forza di una nuova procura, rilasciata nel ____ da U. s.p.a. (nuova denominazione assunta da B.) in suo favore.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato notificato in data posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibili gli interventi.

Pone a carico dei ricorrenti le spese di lite sostenute dalla controricorrente U. s.p.a., che liquida in complessivi Euro ____, oltre ____ per esborsi, contributo spese straordinarie ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 1 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2018

 

 

Cass_Civ_Sez_III_30_03_2018_n_7895