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Omessa indicazione del titolo esecutivo azionato validità del precetto

Omessa indicazione del titolo esecutivo azionato validità del precetto

Con sentenza del 27 luglio 2017 il Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Civile, ha stabilito che l’omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, c.p.c., quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso.

Trib. Cassino, Sent., 27/07/2017

ESECUZIONE FORZATA
Opposizione all’esecuzione

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) Opposizione

PROCEDIMENTO CIVILE
Legittimazione attiva e passiva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile

in persona del Giudice dell’Esecuzione, Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1535/14 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell’anno 2014, posta in decisione all’udienza del 06.03.2017 e vertente

TRA

V.T. SAS, in persona del rappresentante legale pro tempore V.V., con sede in P. (F.), Via S. A. snc, CF/PI (…); elettivamente domiciliata in Pico, Via A. Carnevale snc, presso lo studio dell’avvocato Sandro D’Anella (C.F….), che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell’atto di citazione;

– Attore-

E

SOCIETA’ T.R., con sede in F., (F. (…)-licenza n. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Viale Dante n. 97, Cassino (FR), presso lo studio dell’avv. Raffaele Iannotta C.F. (…), che lo rappresenta e difende giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta.

-Convenuto-

OGGETTO: Opposizione a precetto ex artt. 615 comma 1 c.p.c. e 617 c.p.c.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’atto di opposizione in esame, notificato in data 03.04.2014 alla società convenuta previa richiesta di sospensione, conseguiva ad atto di precetto notificato ai ricorrenti il 14.03.14, intimante il pagamento della somma di Euro 6.800,00 (oltre spese e compensi di Euro 507.52,00) in forza del Decreto ingiuntivo n. 745/08 – Cont. N. 2363/08-Cron.N. 1471.

In particolare, dalla lettura delle censure di parte attrice, il suddetto atto di precetto non veniva mai notificato agli odierni opponenti, e lo stesso risultava nullo o inefficace in seguito a violazione dell’art. 480 c.p.c. per 1) errata indicazione del titolo esecutivo posto alla base dell’esecuzione, mancata indicazione della data di notifica del presupposto d.i. e mancata notifica del titolo esecutivo. Inoltre, il predetto decreto, del quale non veniva menzionata l’autorità giudiziaria emittente, non risultava notificato alla società opponente, la quale lo disconosceva integralmente. Rilevata così l’irregolarità formale dell’atto a seguito dell’omessa indicazione dell’autorità giudiziaria emittente il pedissequo decreto ingiuntivo, veniva lamentata altresì una lesione del diritto di difesa dell’opponente, consistente nell’impossibilità per lo stesso, di proporre eccezione ex art. 650 c.p.c. per mancanza di indicazione del giudice eventualmente da adire ai sensi dell’art. 645 c.p.c. Nel merito, veniva contestata qualsiasi sussistenza di debiti nei confronti della società intimante in quanto non solo alcun decreto ingiuntivo giungeva a conoscenza della V.T. sas, ma anche perché, in ipotesi di crediti attinenti contratti di trasporti, gli stessi dovrebbero considerarsi prescritti in ordine al termine annuale di prescrizione cui soggiacciono. Infine, veniva evidenziata la sovrastima nonché la mancata corrispondenza tra l’importo presente in decreto ingiuntivo (Euro 6.281,60) e la somma indicata in precetto (Euro 6.800,00), così come delle spese per onorari, eccessive. In via istruttoria, si chiedeva l’ammissione di interrogatorio formale del r.l.p.t. della T.R. nonché prova per testi.

Il Giudice, letta l’istanza di sospensione contestuale all’atto di citazione, rilevato che i motivi di opposizione ex art. 617 non legittimavano la richiesta di sospensione dell’esecutività del titolo, poiché non era possibile verificare la notifica del titolo esecutivo, e, in sede di opposizione, venendo in rilievo un titolo esecutivo giudiziale, non era possibile contestare l’esistenza del credito, se non per fatti successivi alla sua formazione, il che non era quanto accaduto nel caso di specie; rilevato altresì che un’erronea indicazione della somma precettata non importa la nullità dell’atto, rigettata l’istanza di sospensione, fissava l’udienza del 14.01.2015 già indicata, per conferma, revoca o modifica del proprio decreto depositato in data 16.04.2014.

All’udienza del primo gennaio 2015 era presente per la parte opposta l’avv. Maria D’agostino in sostituzione dell’avv. Iannotta, la quale si riportava alla comparsa di risposta e aggiungeva che il d.i. de quo, n.745/2008 – RG 2863/08 emesso dal dr. F.E., veniva notificato a mezzo dell’Unep di Cassino cron. 12911 in data 08.01.2009 alla società opponente. Tale atto non veniva mai opposto e dunque in data 28.04.2009 veniva munito di formula esecutiva. Successivamente, veniva ritualmente notificato atto di precetto a mezzo dell’Unep Cassino in data 12.05.2009 cron. 5091 e altri precetti in rinnovazione. A riprova di quanto asserito, la parte convenuta allegava documento indicato con il n.5 nel fascicolo di parte opposta, nel quale la società odierna ricorrente testualmente chiedeva: ” di non poter pagare in un’unica soluzione poiché non abbiamo la possibilità…” in data 25.04.2005, prima dell’inizio della procedura monitoria. Per la parte attrice era presente l’avv. D’Anella il quale si riportava a quanto argomentato in atto di citazione, chiedeva altresì l’esibizione dell’originale della relata di notifica del d.i. menzionato, e un termine per addivenire a bonario componimento. Il Giudice rinviava all’udienza del 16.02.2015. Alla predetta udienza la parte attrice chiedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e insisteva per l’esibizione dell’originale della relata di notifica anche ai fini della proposizione di querela di falso che si riservava di proporre. Il Giudice concedeva i termini e rinviava al 3.7.15 per la verifica delle istanze istruttorie. All’udienza del 3.7.15, parte opponente chiedeva l’integrale accoglimento delle richieste formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e insisteva per l’ammissione dei mezzi istruttori indicati nell’atto introduttivo e nella memoria n. 2. Era presente altresì il sig. V. in qualità di r.l.p.t. della V.T., il quale si dichiarava pronto a proporre querela di falso avverso la relata di notifica del d.i su scritto. Per la società opposta era presente l’avv. Iannotta, il quale si riportava ai propri scritti e chiedeva l’ammissione dell’istruttoria richiesta in memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Contestava, inoltre, l’avanzata querela di falso proposta in udienza per violazione dell’art. 221 c.p.c. e ss. per carenza di legittimazione attiva e irritualità nella formulazione. La contestazione della sottoscrizione che susseguirebbe alla querela di falso, secondo parte opponente, era da considerarsi tardiva e inconferente, trattandosi di notifica effettuata a mani dall’Unep del Tribunale di Cassino da parte di Fortunata Carnevale “ivi addetta”. Sottolineava, altresì, come l’opposizione oggetto del presente giudizio avesse esclusivamente fini dilatori, essendo trascorsi ben sette anni dall’emissione del decreto ingiuntivo (notificato il 24.4.2009). Il Giudice rimetteva le parti dinnanzi alla dott.ssa Ciuffi per l’udienza del 26.10.15, nella quale le parti chiedevano rinvio per bonario componimento, che veniva concesso all’udienza del 14.12.15.

All’udienza del 14.12.15, entrambi i procuratori di parte chiedevano rinvio per trattative. All’udienza del 02.2.2016 l’avv. Iannotta, in difetto di accordo transattivo per causa imputabile a controparte, chiedeva l’ammissione dei mezzi istruttori articolati in memoria ex 183 comma 6 c.p.c. L’avv. D’Anella, di contro, data l’assenza per motivi di salute del sig. V., e in ordine alla volontà di proposizione della querela di falso come già manifestato nelle precedenti udienze, si riservava la presentazione di certificato medico e insisteva per l’ammissione dei mezzi istruttori presenti nell’atto introduttivo e nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. L’avv. Iannotta si opponeva a quanto richiesto da controparte trattandosi di un credito mai contestato di cui addirittura si dava prova in scrittura privata della richiesta di pagamento dilatorio (mai rispettato) da parte della società procedente. Il Giudice, a scioglimento della riserva sui mezzi istruttori, considerato che l’esecuzione era fondata su un titolo giudiziale non opposto, anche nelle forme previste per le ipotesi di notifica nulla o inesistente, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all’udienza del 17.1.17 per la precisazione delle conclusioni. All’udienza del 17.1.17 era presente l’avv. Rosino Di Brango in sostituzione dell’avv. D’Anella per la parte ricorrente e, data l’assenza del difensore di parte opposta, chiedeva rinvio per i medesimi incombenti. All’udienza del 6.3.17 l’Avv. Iannotta si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva il rigetto delle deduzioni di controparte. Il Sig. V., chiedeva al Giudice l’accoglimento della querela di falso avverso la relata di notifica apposta in calce al d.i. 745/2008. Il Giudice, dato atto che la relata di notifica contestata si riferiva al titolo e non al precetto, considerato che una volta che il decreto ingiuntivo era entrato nella disponibilità dell’intimato, questi aveva l’onore di presentare opposizione tardiva e al più opposizione per notifica inesistente, riteneva inammissibile la querela di falso avanzata in udienza e tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge.

Orbene, dalla lettura delle difese di parte opposta articolate in comparsa di costituzione, nonché dalla documentazione prodotta si evince non solo che la notifica del precetto risulta ritualmente avvenuta, ma anche che il ricorso per decreto ingiuntivo non è mai stato opposto, determinandone così la sua definitiva esecutività. Pertanto il ricorso, in questi termini, diviene inammissibile. Inoltre, come statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 25433/201, l’omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, c.p.c., quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito – insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (consistente, nelle specie, nel pronto pagamento dell’importo precettato).

Passando a ciò che concerne più strettamente l’aspetto processual-civilistico della vicenda, sarebbe bene chiarire che l’art. 480 c.p.c., ultimo comma, richiama l’art. 125 c.p.c. disponendo, infatti, che: “Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’art. 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”. Dunque, l’art. 125 c.p.c. detta norme riguardo al contenuto e alla sottoscrizione degli atti di parte in generale, li elenca e vi comprende il precetto; da qui nasce, dunque, l’opinione di parte della dottrina che sostiene che l’atto di precetto debba contenere l’indicazione dell’ufficio giudiziario competente. Secondo la Corte di Cassazione (sent. 1229/1992), invece, l’omessa indicazione dell’ufficio giudiziario nell’atto di precetto non comporta la nullità dello stesso: “L’art. 480 c.p.c., che regola la forma del precetto, non prescrive che in esso siano indicati l’ufficio giudiziario davanti al quale si svolgerà la procedura esecutiva e la forma di esecuzione (mobiliare o immobiliare), della quale il creditore intimamente ritenga di avvalersi”. Né tanto meno l’omessa indicazione in un precetto della data di notifica del titolo esecutivo comporta nullità ove il precettato sia in condizioni di identificare senza incertezze il titolo in forza del quale s’intende procedere esecutivamente (come accade nel caso di specie).

Inoltre, nemmeno la censura di parte attrice relativa alla inesistenza di debiti con la società opposta merita accoglimento, in quanto la stessa nel fax prodotto in allegato, dichiarava di non poter provvedere al pagamento del debito intercorrente tra le due società. Cass. n. 2160/2013.

Infine, l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito. (Cass. n. 2160/2013). Non emergono, però, nel caso di specie indici di eccessività delle somme indicate a titolo di spese e compensi dell’atto di precetto.

In ordine alla richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla società opposta, si rinvengono gli estremi richiesti dalla norma, tenuto conto che nessuna delle numerose doglianze formulate ha trovato evidenza documentale e nemmeno, in diritto, risultano, in astratto, ipotizzabili le censure espresse avverso un atto giudiziale definitivo. Pertanto, la quantificazione del danno seguirà in libello, in via equitativa.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1535/2014 R.G., promosso da V.T. sas nei confronti di T.R., così provvede:

– Rigetta l’opposizione all’esecuzione e agli atti dell’attore, e per l’effetto, dichiara efficace il precetto in rinnovazione opposto e notificato in data 14.03.2014;

– condanna la società V.T. sas al pagamento della somma di Euro 3.200,00, a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge in favore della società T.R.;

– Condanna la società V.T. sas al pagamento in via equitativa della somma di Euro 3.200,00, in favore della società T.R. a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Così deciso in Cassino, il 26 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2017.

Trib_Cassino_Sent_27_07_2017