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Opposizione a decreto ingiuntivo: il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte

Opposizione a decreto ingiuntivo: il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte

Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione XI Civile, Sentenza del 05/12/2019

Con sentenza del 5 dicembre 2019, il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione XI Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione.


Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione XI Civile, Sentenza del 05/12/2019

Opposizione a decreto ingiuntivo: il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

– UNDICESIMA SEZIONE CIVILE –

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa __ pronunzia la seguente

SENTENZA

all’udienza del __, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, nella controversia civile iscritta al n. __ del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno __ e vertente

TRA

M. – Opponente

E

A. S.r.l. – Opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente decisione è adottata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell’art. 132 c.p.c. Infatti, l’art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell’art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell’udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).

Ancora, in tale sentenza è superflua l’esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell’udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002).

M., già titolare della omonima ditta individuale M., ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. __, emesso dal Tribunale di Napoli e notificato in data __, su ricorso della A. S.r.l., per la somma di Euro __ in linea capitale, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per fornitura di merci alla impresa M. come da fatture n. (…) del __ e n. (…) del __.

A sostegno dell’opposizione deduceva, con riguardo al debito di cui alla fattura n. (…) del __, che alcun ordinativo della merce ivi indicata e alcuna consegna della stessa era mai avvenuta in favore della impresa individuale, di cui era stata titolare, la quale aveva, infatti, cessato ogni attività già da tempo antecedente e precisamente sin dal __, con successiva cancellazione dal Registro delle Imprese in data __. Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere l’opposizione spiegata dichiarando come dovuta la sola somma di Euro __ di cui alla fattura del __. Spese vinte.

Si costituiva l’opposta, resistendo in fatto e diritto all’opposizione proposta di cui chiedeva il rigetto.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti (cfr. ordinanza del __, qui da intendersi richiamata e trascritta), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di avvicendamento degli Istruttori nella titolarità del fascicolo, la causa perveniva a questo Giudice, alla cui attenzione veniva sottoposta per la prima volta all’udienza del __ e, quindi, veniva decisa all’odierna udienza di discussione, con sentenza pubblicamene letta, all’esito della camera di consiglio.

In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell’obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).

Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall’opposto, aveva accolto l’opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).

A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore-opponente a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).

La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente è gravato dall’onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell’art. 167 c.p.c., e dall’onere di particolare esaustività che deve connotare l’atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio” (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).

Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che la pretesa creditoria della società opposta trova riscontro, innanzitutto, nella documentazione posta a correndo della domanda monitoria e in particolare: nelle fatture e documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta.

A fronte di tale documentazione, parte opponente eccepisce che l’impresa di cui era titolare non aveva mai né ordinato né ricevuto la merce di cui alla fattura del __.

Non disconoscendo i pregressi rapporti commerciali con l’opposta (e, a tale riguardo, ammettendo la debenza delle somme di cui alla fattura del __) deduce di aver cessato la propria attività già in data __, secondo quanto emergente anche dalla visura camerale, in atti depositata.

Ricorda, tuttavia, il Tribunale che l’imprenditore individuale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale (Cass. 4 maggio 2011, n. 9744).

La qualità di imprenditore va ricondotta, quindi, al fatto storico dell’esercizio dell’impresa, mentre le annotazioni inserite nel registro delle imprese, lungi dal possedere alcun effetto costitutivo o estintivo della qualità di imprenditore, segnano l’efficacia di mera notizia o dichiarativa, con riguardo a quelle previste dall’art. 2193 c.c., della relativa pubblicità.

La mera formalità della annotazione della cessazione dell’attività non vale di per sé, quindi, a dimostrare l’assenza di ogni ordinativo.

Va, poi, rilevato che a fronte della consegna della merce di cui alla fattura del __ presso l’impresa della M. (consegna attestata dalla sottoscrizione de DDT), appare del tutto inverosimile che in assenza di ogni ordinativo al riguardo, la merce sia stata ritirata senza alcuna contestazione, che in atti non si rinviene.

Né appare avere alcun rilievo probatorio la mail prodotta dalla opponente del __ (in cui tale L., per l’opponente), in maniera peraltro dubitativa, faceva riferimento all’invio dell’ultima fattura a quella data, considerato che la fattura qui contestata è comunque successiva.

Tale mail corrobora, piuttosto, le allegazioni della opposta, ove la stessa riferisce che era proprio il signor L. ad espletare gli ordinativi per la ditta opponente, tra cui appunto quello della fattura del __.

Rilevato, pertanto, che alla luce della documentazione in atti e delle generiche contestazioni (compresa quella attinente al disconoscimento dei documenti di trasporto) per come operate dalla opponente, deve senz’altro ritenersi comprovata l’esistenza del credito contestato, l’opposizione deve essere sicuramente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato, non avendo l’opposta comprovato il pagamento degli importi dovuti.

Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, d’ufficio, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo all’effettiva attività processuale espletata

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) rigetta l’opposizione;

2) condanna M. al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in Euro __, per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), come per legge;

Così deciso in Napoli, il 5 dicembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2019.

 

Tribunale Napoli Sez. XI Sent. 05_12_2019

 

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