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Opposizione al decreto ingiuntivo Competenza e Giurisdizione Civile Incompetenza territoriale del giudice

Opposizione al decreto ingiuntivo Competenza e Giurisdizione Civile Incompetenza territoriale del giudice

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VI Civile, Sentenza del 30/01/2018

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Sesta Civile, con sentenza del 30 gennaio 2018, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ha stabilito che la sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si dichiari l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione ma contiene, anche se implicitamente, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso; di conseguenza ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell’articolo 645 c.p.c.


 

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VI Civile, Sentenza del 30/01/2018

Opposizione al decreto ingiuntivo Competenza e Giurisdizione Civile Incompetenza territoriale del giudice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 6^ CIVILE

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Ranieri,

ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ________________ r.g. vertente

TRA

V.F. e C.M. rapprs. e difesi dall’Avv. ______________

opponenti

E

s.r.l. P. rapprs. e difesa dall’Avv. ______________

opposto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato e poi depositato nel novembre ___ V.F. e C.M. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21314\016 emesso da questo Tribunale con il quale si ingiungeva il pagamento di Euro _____ oltre interessi legali e spese legali in favore della s.r.l. P.. Eccepivano l’incompetenza per territorio inderogabile ex artt. 21 c.p.c. – 447 bis c.p.c. invocando la competenza del Tribunale di Velletri; argomentavano diffusamente sulla questione. Nel merito contestavano la debenza della somma ingiunta in virtù di atto di transazione svolgendo all’uopo domanda riconvenzionale di invalidità della stessa con condanna alla restituzione di Euro ______ pagati ed al pagamento “dell’intera morosità maturata” oltre il risarcimento del danno; in subordine svolgevano eccezione di compensazione.

Parte opposta contestava l’eccezione pregiudiziale allegando di aver trasferito tempestivamente la propria sede da G. a R. e nel caso di specie si verteva in materia di obbligazione pecuniaria con esecuzione prevista pertanto presso il domicilio di esso creditore. Nel merito ripercorreva l’iter storico-fattuale della vicenda negoziale intercorsa e contestava l’assunto delle parti opponenti evidenziando come la somma ingiunta costituisse il residuo di quanto previsto nella transazione del dicembre ___. Contestava la domanda di invalidità – risoluzione della transazione svolta dagli opponenti argomentando in merito e svolgendo allegazioni ulteriori.

Con ordinanza riservata _____ veniva così disposto: “…. – sciogliendo la riserva assunta all’udienza ____ nella causa r.g. n. _____ – V. di opposizione a decreto ingiuntivo, preso atto dell’eccezione di incompetenza per territorio (Trib. Velletri), rilevato che l’oggetto del contendere concerne inadempimento di una transazione riferita ad un rapporto locatizio e che vi è domanda riconvenzionale degli ex locatori di pagamento di indennità di occupazione per rilascio tardivo dell’immobile locato, ritenuto che la questione pregiudiziale può condurre alla definizione del presente processo, fissa udienza al _____ per precisazione delle conclusioni…”.

All’esito della trattazione svolta la causa viene ora all’esame decisorio.

Motivi della decisione

1.1. Va dichiarata la incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Velletri.

Ed invero sotto un primo profilo va osservato che “l’efficacia novativa” dedotta dall’opposto nelle note conclusionali circa la transazione del dicembre ____ con l’insorgere di una mera obbligazione pecuniaria da parte degli odierni opponenti costituisce un fatto nuovo e non una mera argomentazione come tale introdotta solo con le note conclusionali, dunque in un tempo processualmente non più consentito atteso che sulla questione di competenza il Giudice decide secondo il criterio direttivo indicato dall’art. 38 c.p.c. ultimo comma. Nella comparsa di risposta la difesa svolta dall’opposto è stata limitata a quanto allegato alle pagine 2 e 3 alla cui lettura si rimanda e più sopra evidenziata: mutamento della residenza del creditore.

Sotto un secondo profilo va osservato che giusta allegazione della parte opposta contenuta nel ricorso ingiuntivo la transazione ha riguardato la locazione dell’immobile ed il comodato dell’azienda, e si son stabiliti termini di pagamento delle somme dovute da parte degli odierni opponenti; dunque, il rapporto sostanziale regolato concerne all’evidenza materia locatizia ex artt. 447 e 21 c.p.c. In materia è noto che la Cassazione assoggetta alla materia locatizia anche quei rapporti che devono ancora costituirsi (id est: in tema di contratto preliminare). Nel caso di specie si verte in situazione che appare speculare anche se riferibile ad un tempo fattuale e giuridico successivo allo svolgersi del rapporto locatizio – comodatario. Ne consegue che la “materia” oggetto del contendere, tenuto anche conto delle eccezioni e della domanda riconvenzionale svolta dagli opponenti che attingono al rapporto sostanziale originario poi oggetto della transazione, resta di tipo locatizio e pertanto va affermata la competenza territoriale inderogabile del Giudice del luogo in cui si trova l’immobile.

E d’altra parte, la somma ingiunta concerne un residuo ritenuto dovuto per l’avverarsi della condizione della vendita dell’immobile; debenza contestata dagli opponenti i quali han dedotto l’esistenza di motivi vari di invalidità e di inefficacia della transazione e l’esistenza del loro diritto alla corresponsione delle indennità di occupazione dell’immobile dovute a seguito del protrarsi della detenzione dell’immobile locato.

E d’altra parte, ancora, va rilevato che la questione della condizione apposta alla transazione attiene non già al momento genetico costitutivo dell’accordo transattivo bensì al momento esecutivo dell’avverarsi del termine di pagamento della seconda tranche, oggi contestata con l’atto di opposizione. Dunque momento solo esecutivo, che non incide come tale sulla valutazione in ordine alla competenza per territorio riferita al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

1.2. Tutto ciò detto, va rilevato che in materia locatizia vige la competenza territoriale funzionale ed inderogabile del giudice del luogo dove si trova il bene locato. Soccorre in materia il combinato disposto di cui agli artt. 21, 447 bis 121314\016 e 221314\016 comma, 428 e 28 cod. proc. civ. per come comunemente interpretati da dottrina e giurisprudenza.

Quanto alla forma del provvedimento giurisdizionale da adottarsi va osservato che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo si deve ritenere che il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare sentenza con la quale dichiara l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo stesso.

Sentenza e non ordinanza. Al riguardo va rilevato che è vero che ai sensi dell’art. 279 primo comma c.p.c. (nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69) il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza … nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa”; ed è vero che gli artt. 44, 45 e 50 c.p.c. sono stati modificati sempre nel 2009 sostituendo alla parola sentenza la parola ordinanza.

Sennonché nell’ipotesi in questione si deve tener conto della particolarità processuale dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Inveterata e costante giurisprudenza ritiene che in tali casi il giudice dell’opposizione nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione (come tale sussistente ex artt. 645 e 28 c.p.c.) deve dichiarare sia l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso (talora si parla nelle sentenze genericamente di “invalidità” del decreto ingiuntivo). Da detto costante indirizzo non v’è motivo di discostarsi.

Dal sistema Italgiure si traggono le seguenti massime in uno con la lettura della motivazione delle varie sentenze o ordinanze della Corte di cassazione:

– Cass. n. 15694\06: “La sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si dichiari l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione ma contiene, anche se implicitamente, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso; di conseguenza ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione , ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell’articolo 645 cod. proc. civ. Pertanto, la riassunzione tempestiva della causa davanti al giudice dichiarato competente non consente a quest’ultimo di richiedere d’ufficio, a norma dell’articolo 45 cod. proc. civ., il regolamento di competenza se non denuncia la violazione di uno dei casi di competenza inderogabile di cui all’articolo 28 del codice di procedura civile.””.

Analogamente ha disposto Cass. n. 10687\05.

Si noti che trattasi di casi di regolamento di competenza sollevati dal giudice “ad quem” e tutti respinti. In particolare, i giudici investiti come secondi nella trattazione della causa di merito lamentavano che il decreto ingiuntivo non era stato espressamente annullato o comunque invalidato dal giudice “a quo”, sicché essi si trovavano nella impossibilità di intervenire formalmente su un decreto ingiuntivo che risultava ancora in essere processualmente. La Cassazione ha replicato che in casi del genere la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo è “implicita” nella pronuncia di incompetenza rigettando così i regolamenti di competenza proposti;

– Cass. sez. L. n. 11748 del 2007: “La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ., determina in ogni caso la caducazione del decreto, sicché l’eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore; ne consegue che, riformata in appello la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione a decreto per incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto, la mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice competente non comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 338 cod. proc. civ., non configurandosi estinzione rispetto all’esito di definizione del giudizio di opposizione ad opera del giudice funzionalmente competente. (La S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha confermato la sentenza d’appello, secondo la quale la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emanato il decreto aveva eliminato il provvedimento monitorio, con la conseguenza che, estintosi il giudizio per mancata riassunzione, non era rimasta efficace alcuna sentenza di merito)”;

– Cass. n. 5623\90 che rimanda anche ad altre Cass. n. 88\69, n. 408\79, n. 2455\81, n. 2000\89: “La sentenza, con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo con la conseguenza della debita tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente non della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, ma di quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria”.

Da ultimo, va rilevato in argomento che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sembra potersi applicare il più celere meccanismo processuale di cui all’art. 38 secondo comma ultima parte del c.p.c. ai sensi del quale quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del giudice che la controparte ritiene territorialmente competente “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”. Va infatti ribadito che nel caso in esame: a) la competenza non è derogabile su accordo delle parti vertendosi in materia di competenza funzionale; b) nei casi in questione occorre “invalidare” il decreto ingiuntivo emesso. Dunque, un “accordo delle parti” è giuridicamente irrilevante per il giudice il quale deve comunque pronunciarsi nel senso di cui ora si è detto.

La riassunzione della causa – giusta indicazione dei provvedimenti della Cassazione sopra riportati – dinanzi al giudice competente costituisce onere di parte nel termine di trenta giorni ex art. 428 c.p.c.

1.3. Questione processuale contigua a quella esaminata è quella del rapporto tra competenza funzionale del giudice dell’opposizione e competenza del giudice della causa in rapporto di continenza, o connessa ad esempio a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale. Al riguardo si rimanda a Cass. n. 14594\01 nonché, più in generale, a Cass. SS.UU. n. 10984\92 e n. 10985\92, dove si evidenzia l’aspetto impugnatorio della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

  1. Le spese di lite del presente processo possono essere compensate atteso che parte opposta ha agito in via monitoria sulla base di un atto di transazione e che la domanda giudiziale in via riconvenzionale è stata svolta dagli opponenti solo nella presente fase di opposizione a decreto ingiuntivo e non già in via autonoma e pregressa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 21314\016 emesso da questo Tribunale così provvede:

  1. dichiara la incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Velletri;
  2. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 21314\016 emesso da questo Tribunale in favore della s.r.l. P. nei confronti di V.F. e C.M.; dichiara compensate le spese di lite del presente processo;
  3. onere di riassunzione del giudizio di merito nel termine di trenta giorni.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.

Trib_Roma_Sez._VI_30_01_2018

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