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Qualora il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione

Qualora il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione

Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 3, Ordinanza n. 2242 del 28/01/2019

Con ordinanza del 28 gennaio 2019, la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, in tema di recupero crediti, ha stabilito che qualora il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire semmai l’azione di cognizione ordinaria.

 

Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 3, Ordinanza n. 2242 del 28/01/2019

Qualora il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. __ proposto da:

I.

– ricorrente –

contro

V.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. __ del TRIBUNALE di __, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Dott. __.

Svolgimento del processo

In forza di sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di __, I. corrispondeva all’avvocato V. l’importo di Euro __, a saldo dei compensi distratti in favore della stessa.

V., invece, determinava le proprie spettanze nella minor somma di Euro __; alle stesse, tuttavia, aggiungeva i compensi autoliquidati per un atto di precetto redatto solo successivamente al pagamento, da parte di I., del già menzionato importo di Euro __ (maggiore di quanto la stessa creditrice riconosceva esserle dovuto in forza della sentenza); intimava, quindi, il pagamento della differenza e per tale importo procedeva a pignoramento presso terzi ai danni dell’Istituto previdenziale.

I. proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo di aver estinto integralmente il debito in data anteriore alla redazione dell’atto di precetto e che, pertanto, le spese di quest’ultimo atto (che, nella sostanza, esaurivano la somma intimata) non erano dovute.

Con ordinanza del __ il giudice dell’esecuzione dichiarava improcedibile l’azione esecutiva e ne dichiarava l’estinzione, ritenendo non dovute le somme autoliquidate da V. nell’atto di precetto.

Contro tale decisione la creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi e il Tribunale di __, in accoglimento dell’opposizione, quantificava come ancora dovuto da I. l’importo di Euro __ e condannava l. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro __ per onorari e di Euro __ per spese vive, oltre accessori.

La sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, da parte di I.

V. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Motivi della decisione

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) – deve esaminarsi anzitutto il quarto motivo di ricorso, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Infatti, il predetto principio consente l’esame delle censure verificandone l’impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 – 50, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 480 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che, dopo il pagamento da parte dell’I.N.P.S. delle spese legali liquidate nel verbale di conciliazione, l’avvocato distrattario della parte vittoriosa potesse intimare, con l’atto di precetto, il pagamento di ulteriori diritti ed onorari relativi ad attività poste in essere successivamente all’emissione del titolo esecutivo e non liquidate nel medesimo.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, infatti, ha già puntualizzato che, allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire semmai l’azione di cognizione ordinaria (Sez. L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015 – Rv. 635386 – 01).

Nella specie, il pagamento da parte di I. è avvenuto il __, mentre il titolo munito di formula esecutiva è stato notificato in data __. Quindi non possono essere legittimamente richieste le spese relative all’atto di precetto redatto quando il debito per sorte capitale era stato oramai già integralmente saldato.

L’accoglimento di tale motivo comporta l’assorbimento delle ulteriori censure, in quanto determina – già da solo – l’infondatezza dell’opposizione proposta da V.

Pertanto, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, è possibile ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, – decidere la causa nel merito, rigettando l’opposizione proposta da V. e condannando la stessa al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l’opposizione.

Condanna V. al pagamento in favore di I. delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro __ per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, nonché del giudizio di legittimità, che liquida in Euro __ per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro __ e agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2019

 

Cass._civ_Sez_VI_3_Ord_28_01_2019_n_2242