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Quietanza di pagamento rilasciata dal creditore al debitore Prova documentale nel recupero crediti

Quietanza di pagamento rilasciata dal creditore al debitore Prova documentale nel recupero crediti

Corte d’Appello di Palermo, Sezione Terza Civile, Sentenza del 15/01/2018

Con sentenza del 15 gennaio 2018 la Corte  d’Appello di Palermo, Sezione Terza Civile, in tema di obbligazioni, ha stabilito che la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell’obbligazione secondo la previsione dell’art. 2735 c.c. , e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.


Corte d’Appello di Palermo, Sezione Terza Civile, Sentenza del 15/01/2018

Quietanza di pagamento rilasciata dal creditore al debitore Prova documentale nel recupero crediti

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

1) Dott. Michele Perriera – Presidente

2) Dott. Gioacchino Mitra – Consigliere

3) Dott. Marcello Petitto – Giudice Ausiliario

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. ___________________ del R.G. Contenzioso Civile di questa Corte di Appello, posta in decisione all’udienza collegiale del ___________________ e promossa in questo grado

DA

(…) in proprio e n.q. di titolare della omonima ditta, corrente in _________________________, P. IVA __________________________, elettivamente domiciliato in ___________________, presso lo studio degli avv. _______________, che lo rappresenta e difende giusta procura in atto di citazione

Appellante

CONTRO

CURATELA FALLIMENTO (…) C. s.r.l, P.IVA (…) elettivamente domiciliata in ________________ rappresentata e difesa dall’avv. ___________________, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Appellati

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Marsala, con decreto D.I. n. _________________, emesso in data _____________, accogliendo il ricorso della Curatela del Fallimento E.C. srl, ingiungeva a C.G., titolare della ditta omonima, il pagamento in favore della ricorrente della somma di _______________ oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio, per mancato pagamento di n.(…) fatture recanti n.(…) e (…) emesse in data ______________________.

Con atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, C.G., in proprio e n.q. di titolare della omonima ditta, eccepiva in primis l’inesistenza ed insussistenza del credito -per avere regolarmente corrisposto la somma di cui alle fatture predette a mezzo assegni, le cui matrici produceva in giudizio, unitamente agli estratti del conto corrente n.(…) acceso presso U.B.- nonché l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio per quietanza apposta nelle fatture con data certa anteriore al fallimento.

Costituitasi la Curatela del Fallimento E.C. srl, eccepiva l’infondatezza dell’opposizione proposta sulla base della circostanza che, dal giornale di contabilità al _________________________ della fallita società, nonché dalla scheda contabile della E.C. srl, intestata all’opponente, risultava che la Curatela fosse ancora creditrice nei confronti della Ditta C.G. della somma di Euro ________________.

Con sentenza n. ____________ depositata il _____________, il Tribunale di Marsala rigettava l’opposizione rilevando che, dalla disamina della documentazione contabile prodotta dalla Curatela, ben potesse evincersi la sussistenza del credito vantato e portato con il decreto ingiuntivo opposto, a nulla rilevando che le fatture fossero state quietanzate, considerato che la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto di pagamento “ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto, estintivo dell’obbligazione secondo la previsione dell’art.2735 c.c. e come tale solleva il debitore dal relativo onere probatorio solo nel giudizio in cui siano parti gli stessi soggetti”, e non, quindi, in quello in cui siano parti la Curatela del fallimento del creditore (sebbene il curatore agisca nell’esercizio di un diritto del fallito).

Con atto di citazione ______________ proponeva appello C.G., chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, ritenuta erronea per contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, con erronea applicazione degli artt. 2702 c.c., 214 e 216 c.p.c.; per non avere il Tribunale accolto l’eccezione proposta di insussistenza del credito alla luce della quietanza apposta nelle fatture con data certa anteriore al fallimento; l’erroneità della sentenza per avere statuito altresì in ordine al pagamento degli interessi e, infine, l’erroneità della statuizione sulla regolamentazione delle spese di lite.

Con comparsa di Cost. del _________________, si costituiva la Curatela del Fallimento E.C. srl, chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza di primo grado.

Indi, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa all’udienza collegiale del __________ veniva posta in decisione.

Motivi della decisione

Con primo motivo di gravame, l’appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, con erronea applicazione degli artt.2702 c.c., 214 e 216 c.p.c. per non avere il Tribunale accolto l’eccezione proposta di insussistenza del credito alla luce della quietanza apposta nelle fatture con data certa anteriore al fallimento.

I motivi, che sono in parte coincidenti e in parte connessi, vanno trattati congiuntamente, essendo peraltro tutti infondati, per le ragioni di cui appresso.

Giova in primis premettere che, come specificato dalla Suprema Corte, (da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 20/02/2003, n.4213) in ordine alla posizione del curatore rispetto agli atti del fallito, il curatore opera quale terzo rispetto agli atti del fallito(Cass.civ., sez.un., 28/08/1990, n.8879, Cass. 12/132824, Cass. 12/9175, Cass. 12/2299, Cass. 09/22430, e in epoca più remota Cass. 00/9539, Cass. 00/1370, Cass. 98/8143, Cass. 98/4551, Cass. 96/5920, Cass. 95/2707, Cass. 95/1110).

A sostegno di tale argomentazione la Suprema Corte rileva, tra l’altro, un dato di fatto “del tutto incontestabile”: il curatore, che non è successore del fallito, non ha partecipato al rapporto giuridico posto alla base della pretesa creditoria fatta valere (Cass. civ., Sez. Un., 20/08/2003, n.4213 cit).

Ciò premesso, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell’obbligazione secondo la previsione dell’art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.

Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l’indicata quietanza è priva d’effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. sez.III, sent. 18/12/2012, n.23318, Cass. n.23128 del 12/11/2015).

Ergo, nel caso di specie, la Curatela del Fallimento della ditta E.C., attraverso la produzione delle fatture nn.(…) e (…) del _______, dell’estratto autentico del registro Iva vendite della società fallita, del giornale di contabilità generale e della scheda contabile cliente intestata al C.G., ha dato prova della propria pretesa creditoria e deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, atteso che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento di un’obbligazione, il curatore, pur ponendosi nell’esercizio di un diritto del fallito nella stessa posizione di quest’ultimo, è parte processuale diversa dal fallito medesimo.

Di contro la produzione delle matrici degli assegni e degli estratti di conto corrente prodotti dal debitore, non provano l’avvenuto pagamento del debitore: tale documentazione, infatti, non riporta nel proprio corpo il nominativo del prenditore dell’assegno, rendendola non utilizzabile, ai fini del decidere.

Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l’indicata quietanza e la documentazione suddetta risulta priva d’effetti vincolanti.

Anche l’ulteriore motivo di gravame inerente l’eccepita insussistenza del diritto ad ottenere il pagamento degli interessi, mancando la costituzione in mora del debitore, risulta infondato.

Posto che in base all’art. 1282 c.c. gli interessi sono dovuti sul solo presupposto della liquidità e dell’esigibilità del credito, a prescindere dalla sussistenza o meno della mora del debitore, si evidenzia che, per costante giurisprudenza, nel caso di inadempimento della prestazione di pagare il prezzo di una fornitura, sono sempre dovuti gli interessi moratori, nella misura legale, dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo in virtù dell’art. 1219 comma 2 c.c..

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto da C.G. in proprio e n.q. nei confronti della CURATELA DEL FALLIMENTO E.C. srl, in persona del curatore avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. ________________, depositata in cancelleria il ______________, che conferma; Condanna l’appellante al pagamento, in favore della CURATELA DEL FALLIMENTO E.C. srl, delle spese processuali che liquida, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, nella complessiva somma di Euro ______________ oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre ancora IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Palermo, il 25 ottobre 2017.

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2018.

App_Palermo_Sez_III_Civ_Sent_15_01_2018

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