Cessione del credito fusione per incorporazione
Con sentenza del 06 maggio 2017 il Tribunale Ordinario di Roma, Ottava Sezione Civile, in materia di cessione del credito, ha stabilito che la fusione per incorporazione di una società in un’altra legittima quest’ultima ad agire per il recupero dei crediti della prima senza che di essa debba essere data comunicazione al debitore.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VIII Civile, Sentenza del 06/05/2017
Cessione del credito fusione per incorporazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. __
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 5272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all’udienza del 6/2/2017 vertente
TRA
P.A., C.A.M., P.A. e P.M., elett. dom. in __, presso lo studio dell’avv. __, rappresenti e difesi dall’avv. __, in virtù di procura in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
– OPPONENTI –
E
U.L. S.p.A. (già L. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in __, presso lo studio dell’avv. __ in virtù di procura generale alle liti per notaio __ del __;
– OPPOSTA –
OGGETTO: leasing.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto notificato in data il Tribunale di Roma ingiungeva, su ricorso della U.L. S.p.A. (già L. S.p.A.), a P.A., C.A.M., P.A. e P.M. il pagamento della somma di Euro __, oltre interessi convenzionali di mora, sul presupposto di aver concesso alla P. srl in locazione finanziaria con contratto del __ l’uso delle “Attrezzature e arredamenti per pasticceria” di cui all’offerta del __, e di aver risolto i contratti a causa della morosità dell’utilizzatore, avendo diritto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati oltre interessi, garantito dalle fideiussioni prestate da P.A., C.A.M., P.A. e P.M..
Con atto di citazione notificato il __ P.A., C.A.M., P.A. e P.M. si opponevano alla ingiunzione eccependo che:
– il decreto era nullo e illegittimo avendo stipulato la locazione finanziaria con la L. S.p.A. e non avendo mai ricevuto comunicazione della cessione dei crediti a U.L.;
– U.L. non aveva diritto a riscuotere somme e l’importo ingiunto era errato nella quantificazione.
Si costituiva la U.L. S.p.A. resistendo ad ogni domanda ed eccezione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa che non aveva attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti, era riservata per la decisione.
L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La fusione per incorporazione di L. S.p.A. in U.L. S.p.A. legittima quest’ultima ad agire per il recupero dei crediti della prima senza che di essa debba essere data comunicazione al debitore.
Invero, con la fusione per incorporazione intervenuta per atto pubblico, di cui è stata data pubblicità mediante inserimento nelle visure tenute dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente, L. S.p.A. ha continuato ad essere titolare dei crediti, modificando unicamente la propria denominazione sociale, né è mai intervenuta alcuna cessione di crediti in blocco a beneficio di U.L. S.p.A.
L’utilizzatore-imprenditore non ha offerto prova della violazione delle previsioni contrattuali che avrebbe portato al viziato calcolo della sorta capitale, delle spese e degli interessi, fermo pure l’onere per lo stesso utilizzatore di provare il pagamento, attesa la natura di eccezione estintiva del credito, che la Banca a sua volta può provare mediante semplice allegazione del contratto di leasing mobiliare che prevede la maturazione dei canoni scaduti e pretesi in pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così definitivamente provvede:
– rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo n. __ del __ del Tribunale di Roma che conferma integralmente;
– condanna P.A., C.A.M., P.A. e P.M., in solido tra loro, a rifondere a U.L. S.p.A. (già L. S.p.A.), le spese processuali, liquidate ex decreto n. 55 del 10/3/14 in totali Euro __, di cui Euro __ per la fase di studio, Euro __ per la fase introduttiva, Euro __ per la fase di trattazione, Euro __ per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2017
Trib_Roma_Sez._VIII,_Sent_06_05_2017
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