Prova scritta fatture produzione documenti Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo
Tribunale Ordinario di Caltanissetta, Sezione Civile, Sentenza del 15-03-2018
Con sentenza del 25 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Caltanissetta, Sezione Civile, ha stabilito che le fatture possono costituire prova del credito limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione. In linea generale, invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Tribunale Ordinario di Caltanissetta, Sezione Civile, Sentenza del 15/03/2018
Prova scritta fatture produzione documenti Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. __________ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. ________ R. G. degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
- S.R.L in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ___________, P. IVA _________, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall’avv. ______________, elettivamente domiciliata in ________ presso lo studio dell’avv. ____________.
Attore opponente
CONTRO
C.C.M. s.a.s. in persona dell’amministratore giudiziario p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. _______ dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto opposto
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società attrice nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da C.C.M. s.a.s. chiedeva al Tribunale adito dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, rilevando preliminarmente l’illegibilità della procura rilasciata al procuratore della parte opposta e la mancanza di prova della procedura di amministrazione giudiziaria e della qualità di amministratore giudiziario; nel merito, la nullità del decreto opposto per mancanza dei presupposti della prova del credito e l’insussistenza della pretesa creditoria per non avere mai ricevuto la merce di cui alle fatture, asserendo che nessun rapporto commerciale fosse mai esistito tra le due società.
La società opposta costituitasi in giudizio contestava gli assunti di controparte e rilevava che: la documentazione prodotta provava sia la procedura di amministrazione sia la nomina ad amministratore giudiziario del ______ sia la riferibilità della firma a quest’ultimo; nel merito, contestava l’assunto di parte opponente rilevando a proposito dell’inesistenza del credito, che la merce di cui alle fatture fondanti il D.I. opposto, non solo era stata ordinata ma anche debitamente consegnata; concludeva, alla luce delle argomentazioni svolte, e stante il palese intento dilatorio, chiedendo la condanna della società opponente anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo dell’interogatorio formale del legale rappresentante della F. s.r.l., e del teste N.F., mentre l’opponente all’udienza del ______ ha dichiarato di rinunciare ai testi ammessi.
Così riassunta la posizione dell’opponente, deve in via preliminare affermarsi l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale sollevata dalla società opponente atteso che l’opposta ha versato in atti sentenza del G.I.P. dalla quale risulta il sequestro dei beni aziendali, dei conti correnti e degli altri rapporti bancari, riconducibili a C.C.M. s.a.s., nonché la nomina di custodi ed amministratori del beni sequestrati. Dunque, deve ritenersi che l’opposta ha fornito la prova sia della sussistenza della procedura sia della titolarità di amministratore giudiziario in capo a ______. Quanto poi alla illeggibilità della procura va evidenziato che l’illeggibilità della sottoscrizione al mandato è causa di nullità della citazione quando non sia in altro modo desumibile dal contesto dell’atto la qualità del conferente la procura, e comunque la nullità deve considerarsi sanata se nel corso della lite sia documentato il riferimento della qualità di rappresentante alla persona fisica che ha sottoscritto l’atto (Cass. n. 7406/2016). Nel caso che qui ci occupa, la parte opposta, con la costituzione nel presente giudizio di opposizione, ha depositato documentazione idonea a sanare la nullità eccepita. Si ribadisce che come statuito dal Giudice delle leggi, l’illeggibilità della firma non è causa de invalidità della procura alle liti tutte le volte in cui l’identità e la carica del conferente siano desumibili o dalla procura stessa o dal contesto dell’atto (Cass. n. 16005/2017).
Nel merito, vagliate le emergenze istruttorie deve anzitutto rilevarsi come il rilievo difensivo per quel che rileva nel presente giudizio di opposizione è, comunque, infondato e l’opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Va sin d’ora sottolineato che sin dalla fase monitoria parte convenuta opposta ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo sia le fatture sia i documenti di trasporto (regolarmente sottoscritti dal dall’amministratore unico della F. s.r.l.) che attestano la regolare consegna della merce per la quale è stato chiesto il pagamento. La società attrice opponente ha dedotto in primo luogo la avvenuta concessione del decreto ingiuntivo pur in carenza dei presupposti di legge in quanto la documentazione offerta da controparte, rappresentata dalle fatture commerciali, sarebbe inidonea e non costituirebbe prova scritta del credito perché non assistite dall’estratto autentico dei libri IVA e mancanti dei documenti di trasporto.
Il rilievo difensivo è comunque infondato in quanto come ormai pacificamente acclarato dalla giurisprudenza di legittimità: le semplici fatture possono costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione (cfr. Cass. Civ. n. 3090/79; Cass. Civ. n. 3261/79). In linea generale, si sostiene che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto nel processo di cognizione che segue all’opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Dunque, se non accettate, le fatture commerciali non valgono a dimostrare l’esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (sul punto, v. Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2008, n. 8549 secondo cui: “La fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale; tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell’esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto”).
Orbene nel caso che qui ci occupa, e vagliate le risultanze istruttorie, deve anzitutto rilevarsi come l’opposta abbia dato prova dell’esistenza del credito attraverso l’escussione del teste N.F., all’epoca dei fatti dipendente della società C.C., – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, anche il assenza di elementi che possano far dubitare della sua buona fede; della non contraddittoria nelle sue dichiarazioni dell’assenza di qualsivoglia concreto elemento idoneo a consentire una diversa ricostruzione dei fatti- il quale ha riferito di essersi recato più volte presso la sede della F. srl per chiedere il pagamento delle fatture per cui è causa, di avere incontrato il padre del sig. F.S. che non negava l’esistenza del debito ma lo rassicurava circa il pagamento. Ha altresì dichiarato di essere ritornato presso la sede della società e di avere incontrato F.S., amministratore della società, che veniva informato dal padre del credito vantato dall’opposta e non ancora soddisfatto. Le dichiarazione rese dal teste rilevano la palese inattendibilità di F.S. per le circostanze riferite in sede di interrogatorio formale, quantomeno nella parte in cui egli dichiara di non conoscere e di non avere mai avuto contatti con il sig. N.F. Così come risulta provato che la società opponente era a conoscenza della pretesa creditoria della società opposta prima ancora che venisse notificato il decreto ingiuntivo. È ancora il teste N.F. che dichiara di avere consegnato alla società C.C. la lettera di messa in mora unitamente alle fatture, lettera che fu restituita dopo essere stata firmata per ricevuta dal F.S. come da lui stesso dichiarato, sebbene a suo dire senza leggerne il contenuto.
Va ulteriormente rilevata la pretestuosità dell’opposizione, considerato che i documenti prodotti dall’opposta dimostrano, che la merce per la quale è stato chiesto il pagamento, è stata tutta integralmente consegnata e che non è stato domandato il pagamento di merce non inviata; nonché il tenore dell’opposizione, con la quale, lungi dal contestare le fatture ricevute con la lettera di messa in mora consegnata brevi manu dal sig. N., e poi azionate in via monitoria, l’opponente si limitava a negare la fornitura ed a richiedere la prova dell’avvenuta consegna della merce, con ciò solo ammettendo non solo l’esistenza del contratto inter partes bensì anche l’esattezza delle somme esposte dalla creditrice.
L’opponete dunque pur affermando di non avere ricevuto la merce non è stato in grado di provare le circostanze addotte a sua difesa.
Di fatti, considerato il principio ormai costantemente ribadito dalla Corte Regolatrice in tema di riparto dell’onere probatorio secondo cui: “Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte : sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. 2001 n. 13533) è evidente come nel caso di specie alle affermazioni fatte dall’opposta non sia seguita una prova tale da giustificare la sua pretesa.
La produzione in giudizio delle fatture e dei documenti di trasporto contenenti l’indicazione della merce, sottoscritti dal debitore stesso per consegna, oltre a fondare l’emissione del decreto ingiuntivo, costituisce anche piena prova del credito azionato e vantato in giudizio.
Malgrado tali assorbenti considerazioni, pare egualmente il caso di rilevare che la pretestuosità dell’opposizione proposta emerge anche dal comportamento processuale dell’opponente la quale dopo ripetuti rinvii della causa per la definizione transattiva della controversia, all’udienza del ______, presente il rappresentante legale della società personalmente, dichiarava di avere raggiunto un accordo transattivo con l’opposta, mentre poi all’udienza del ______ il procuratore dell’opposta rilevava che l’accordo non era stato raggiunto perché il rappresentante legale della società sig. F.S. non aveva inteso dare esecuzione all’accordo, ritenendo l’opponente, di non aggiungere nulla in merito.
In particolare l’eccepita insussistenza del credito per non avere mai ricevuto la consegna della merce, come anche le lettere di contestazione delle fatture, circostanze contestate dal creditore opposto, non sono state suffragate da alcun utile riscontro probatorio. L’odierna società opponente non ha dedotto alcuna prova costituenda atta a dimostrare l’assunto difensivo, mentre invece ha rinunciato ai testi, che peraltro aveva omesso di citare all’udienza. Al contrario l’opposta ha positivamente dimostrato la sussistenza dell’intero debito per cui è stata emessa l’ingiunzione.
L’estrema genericità delle eccezioni sollevate e delle doglianze espresse, evidenzianti la natura meramente dilatoria dell’opposizione, è rimasta tale per tutto il giudizio non avendo il debitore opponente nemmeno provveduto ad articolare prove orali, anzi ha pure rinunciato alla prova testimoniale ammessa, o a produrre documenti atti a dare consistenza alla propria difesa, quali, ad esempio, missive di contestazione delle fatture o, per lo meno, di contestazione della lettera con cui il legale della società creditrice richiedeva il pagamento del dovuto minacciando, in caso contrario, di adire le vie legali.
Deve di conseguenza ritenersi che la lite in esame abbia avuto carattere temerario, perché già al momento della sua instaurazione l’opponente era cosciente dell’infondatezza dell’opposizione e delle tesi sostenute, o comunque nella sua condotta è mancata la normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza (in relazione ai presupposti per la configurabilità della lite temeraria fonte di responsabilità processuale aggravata v. da ultimo Cass. 3464/17).
Ciò giustifica l’adozione della sanzione prevista dal citato art. 96 ult. co. c.p.c. che non richiede la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte che ha subito l’altrui iniziativa temeraria (cfr. Tribunale di Bari, 6 marzo 2014 n. 1273); detta sanzione, avuto riguardo al valore della controversia ed all’entità della colpa può equitativamente liquidarsi, all’attualità, in Euro _______.
Il Giudice, pertanto, non può far altro che rigettare l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, che merita conferma.
A norma dell’art. 91 cod. proc. civ. l’opponente, totalmente soccombente, è altresì condannato a rifondere alla società opposta le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Occorre, inoltre, condannare la parte opponente al pagamento di ulteriori somme, ai sensi dell’articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile. Ne sussistono i presupposti.
Conclusivamente l’opposizione deve rigettarsi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. _____ R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta,
rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. _____reso dal Tribunale di Caltanissetta il ______,
condanna F. S.R.L in persona del proprio amministratore e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di C.C.M. s.a.s. delle spese di lite che si liquidano ex D.M. n. 55 del 2014 in complessivi Euro ___, di cui Euro ___ per la fase di studio, Euro ____ per la fase introduttiva, Euro ___ per la fase istruttoria, Euro ____ per la fase decisionale, oltre il rimborso forfettario pari al 15%, IVAe CPA come per legge,
condanna F. S.R.L in persona del proprio amministratore e legale rappresentante al pagamento in favore di C.C.M. s.a.s. della somma di Euro ___ oltre ad interessi legali dalla data della presente decisione ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,
Così deciso in Caltanissetta, il 15 marzo 2018.
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2018
Tribunale_Caltanissetta_Sent_15_03_2018Recupero crediti a CALTANISSETTA con ROSSI & MARTIN studio legale
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