Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata
Cassazione Civile, Sezione Sesta, Sottosezione 3, Ordinanza n. 5099 del 05-03-2018
Con ordinanza del 5 marzo 2018 la Cassazione Civile, Sezione Sesta, Sottosezione 3, in tema di obbligazioni solidali, ha stabilito che l’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche, in vista o in funzione di una separata azione esecutiva in danno ad ognuno dei condebitori, su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c., che mira a porre in condizione ciascuno dei destinatari del precetto di determinarsi ad adempiere spontaneamente al comando contenuto nel titolo ma non oltre quel termine, sicché ognuno di loro, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo, ove la conseguenza, paventata o prospettata nel precetto medesimo come anche a lui rivolto, di un processo esecutivo nei suoi esclusivi confronti non si sia verificata.
Cassazione Civile, Sezione Sesta, Sottosezione 3, Ordinanza n. 5099 del 05-03-2018
Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. ___ R.G. proposto da:
- SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ____, presso lo studio dell’avv. ___, rappresentato e difeso dall’avv. ___;
– ricorrente –
contro
T., considerato, in difetto di elezione di domicilio in Roma, ivi ex lege domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. ___;
– controricorrente –
contro
G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. ___ del TRIBUNALE di ___, depositata il ____;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. ___.
Svolgimento del processo
Che la B. scpa ricorre, affidandosi ad un motivo e con atto notificato il ___, per la cassazione della sentenza n. __ del ___ del Tribunale di ___, con cui è stata accolta l’opposizione di T. al pignoramento ai suoi danni da quella eseguito con notifica del __, per riconosciuta perenzione del precetto a lui ed al condebitore G. notificato il ___;
resiste con controricorso; e, formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, la ricorrente fa tardivamente pervenire memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..
Motivi della decisione
cheil Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;
in via preliminare, non è necessario ordinare il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di G., del cui completamento non si rinviene la prova in atti, dinanzi all’evidente ragione di inammissibilità del ricorso: ciò che, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, impone di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulta ritualmente notificato, trattandosi di attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772, che richiama la prima pronuncia in tal senso di Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826);
sempre in via preliminare, è inammissibile la memoria della ricorrente, pervenuta solo alle __ del __ e quindi tardivamente, vale a dire oltre il termine di cinque giorni prima dell’adunanza camerale di decisione del ricorso; infatti – del resto solo il ricorso e il controricorso potendo farsi pervenire a questa Corte per posta (Cass. ord. 20/10/2014, n. 22201) – è indispensabile che il termine stesso sia rispettato, a garanzia del diritto di difesa della controparte soprattutto ora che, dopo la riforma del 2016 del rito di legittimità, più non vi è alcuna ulteriore possibilità di replica: pertanto, quanto contenuto nella detta memoria non può essere preso nemmeno in considerazione;
ciò posto, la ricorrente lamenta: “errata interpretazione della natura del termine di efficacia del precetto. Termine di decadenza. Conseguenze in ordine a più azioni esecutive intraprese. Violazione dell’art. 360 c.p.c., con riferimento al n. 3 per erronea interpretazione dell’art. 481 c.p.c.”; ed al riguardo deduce che, per essere unitaria la ragione di credito azionata nei confronti di T. e di G., la notifica di un pignoramento ai danni di questo in pendenza del termine previsto dall’art. 481 c.p.c., avrebbe escluso la perenzione nei confronti anche del primo;
il ricorso è inammissibile: dal ricorso, neppure potendo valere a sanarne le lacune alcuno degli atti successivi, non è dato ricostruire la data in cui il preteso atto idoneo ad impedire la decadenza anche nei confronti di T. sarebbe stato notificato; e sono così violate le disposizioni dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, visto che tale intuitivamente decisiva circostanza non è riportata nel ricorso, privando questa Corte, che non deve affidarsi ad altri atti del giudizio per la ricostruzione dello svolgimento del processo e per il riscontro della non novità delle tesi difensive sottoposte al suo esame, della possibilità di accedere al merito della doglianza;
d’altra parte, manifestamente infondata andrebbe qualificata la tesi dell’estensione, ai fini dell’esclusione della perenzione del precetto notificato a più persone, degli effetti dell’avvio di processo esecutivo nei confronti di una sola di queste anche ad altre, perfino quand’anche solidalmente obbligate; infatti, l’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche, in vista o in funzione di una separata azione esecutiva in danno di ognuno dei condebitori, su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c.: che mira, com’è noto, a porre in condizione ciascuno dei destinatari del precetto di determinarsi ad adempiere spontaneamente al comando contenuto nel titolo ma non oltre quel termine, sicché ognuno di loro, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo ove appunto la conseguenza – paventata o prospettata nel precetto medesimo come anche a lui rivolto – di un processo esecutivo nei suoi esclusivi confronti non si sia verificata;
il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, con la chiesta attribuzione al difensore del controricorrente, dovendosi pure dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro ___ per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro __ ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2018.
Cass_civ_Sez_VI_Ord_05_03_2018_n_5099
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