Recupero crediti: l’atto stragiudiziale di messa in mora non richiede, all’infuori della scrittura, alcun rigore di forme
Tribunale Ordinario di Padova, Sezione II Civile, Sentenza del 13/07/2018
Con sentenza del 13 luglio 2018 il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione II Civile, in materia di recupero crediti ha stabilito che l’atto stragiudiziale di messa in mora non richiede, all’infuori della scrittura, alcun rigore di forme, di talché, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l’atto, contenente l’intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore.
Tribunale Ordinario di Padova, Sezione II Civile, Sentenza del 13/07/2018
Recupero crediti: l’atto stragiudiziale di messa in mora non richiede, all’infuori della scrittura, alcun rigore di forme
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova ed in persona della dott.ssa __ ha pronunziato all’esito della discussione orale della causa ed ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al numero __ del Ruolo Generale __, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra:
G. – Parte attrice opponente
contro
C. – Parte convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. __
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, G. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. __, con il quale il Giudice del Tribunale di Padova la condannava al pagamento, in favore di C., dell’importo di Euro __, oltre gli interessi come determinati in domanda, le spese di procedura di ingiunzione liquidate in Euro __ per compensi ed Euro __ per esborsi, oltre iva e cpa.
A sostegno della opposizione, parte opponente deduceva: l’improcedibilità della domanda in quanto la mediazione preliminarmente espletata dalla ricorrente non sarebbe stata espletata nel rispetto delle norme di legge; il difetto di legittimazione processuale della ricorrente; la prescrizione del credito azionato per non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento da parte della creditrice.
Si costituiva la parte convenuta che contestava la ricostruzione fattuale e di diritto della parte attrice e chiedeva che rigettata l’opposizione, il decreto ingiuntivo venisse con fermato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita attraverso la produzione documentale.
La causa fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., passa ora alla decisione.
La presente controversia verte sulla validità della eccezione prescrizionale come sollevata dalla parte attrice, non essendo stato contestato il rapporto contrattuale e il mancato pagamento da parte dell’attrice di quanto dovuto sulla base del contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti.
In particolare parte attrice sostiene che la lettera raccomandata del __ inviata dalla parte convenuta non sia idonea ad essere considerata atto interruttivo della prescrizione.
Con riferimento a questo primo atto di messa in mora, la opponente nega di averlo mai ricevuto; tuttavia, deve rilevarsi che vi è in atti la prova della spedizione, da parte della società opposta, della raccomandata contenente la richiesta di pagamento: risulta, infatti, dal doc. 4 di parte opposta che l’invio della raccomandata è avvenuto in data __.
Risulta, inoltre, che in data __ il plico è stato rinviato ai mittente perché non ne è stato curato il ritiro.
Con riferimento alla natura e alle caratteristiche dell’atto di messa, in mora, la giurisprudenza è costante nel sostenere che si tratta di un atto stragiudiziale per il quale non è richiesto, all’infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l’atto, contenente l’intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore (Cass. Sez. L, 18.8.2003, n. 12078). Più precisamente, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che tale atto non sia soggetto alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali e che possa validamente essere inoltrato con raccomandata a mezzo del servizio postale (Cass. Sez. 3, 28.11.2003, n. 18243); a questo proposito, con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l’uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna. (Cass. Sez. L., 22.2.2006, n. 3873).
Infine, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui detta, intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. Sez.3, 13.6.2006, n. 13651; Cass. Sez. 3^, 27.4.2010, n. 10058).
Ora, nel caso di specie, non vi è dubbio che la raccomandata sia stata spedita presso la sede legale della opponente, circostanza non contestata dalla stessa G.; non vi è dubbio, quindi, che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del debitore, come preteso dalla giurisprudenza sopra richiamata. Dunque, sebbene sia evidente che, trattandosi di un atto di cui non è stato curato il ritiro, esso non sia stato effettivamente letto e ricevuto dalla destinataria, ciò non toglie che esso possa ugualmente spiegare la sua efficacia interruttiva della prescrizione, visto che, come si è detto, a questo fine è sufficiente che la destinataria sia stata messa nella condizione di riceverlo (e non lo abbia poi ricevuto per sua colpa).
A quest’ultimo proposito, a fronte del dato pacifico per cui l’indirizzo di spedizione e di arrivo della raccomandata rispondeva alla sede legale di G., sarebbe stato onere di quest’ultima svolgere tutte le deduzioni necessarie ad evidenziare che la mancata ricezione non era avvenuta per sua colpa.
Invece, su questo punto, G. si è limitata a contestare la presenza di una valida documentazione attestante l’invio e la eventuale consegna della raccomandata, ma non ha articolato una difesa su quello che fosse il suo domicilio effettivo nel corso dell’ano __.
Ritenuto, conclusivamente, che il credito della convenuta non sia prescritto, si rileva che la conclusione del contratto, l’ammontare originario del finanziamento e il quantum dell’insoluto sono tutte circostanze pacifiche in causa.
Le spese del presente giudizio, vengono post a carico della parte soccombente e alla liquidazione deve procedersi sulla base dello scaglione di riferimento, tenuto conio dell’attività difensiva concretamente espletata e della limitata attività istruttoria (meramente documentale), con la conseguenza che la somma da liquidare a titolo di compensi deve essere quantificata, complessivamente, in Euro __ per compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando sulla causa promossa dalle parti di cui in epigrafe, ogni contraria eccezione istanza domanda disattesa definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. ____ emesso dal Tribunale di Padova;
condanna l’attrice opponente alla rifusione in favore della convenuta opposta, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Euro __ per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Padova, il 12 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2018.
Tribunale_Padova_Sez_II Sent_13_07_2018Recupero crediti a PADOVA con ROSSI & MARTIN studio legale
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