Esecuzione forzata: l’opposizione ordinaria di terzo non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta
Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 5244 del 21/02/2019
Con ordinanza del 15 marzo 2019, la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che l’opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell’art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.
Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 5244 del 21/02/2019
Esecuzione forzata: l’opposizione ordinaria di terzo non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso __ proposto da:
A. S.p.A. e C. di C. M. – ricorrenti –
contro
C. di P., C. di C., C. di R. nell’E., C. di P., C. di R. M., C. di M., C. di C. nell’E. – controricorrenti –
contro
C. S.p.A., C. di M. M., C. di M. M., C. di P., C. di S. V., C. di S., C. di S. – intimati –
avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del __ dal cons. Dott. __.
Svolgimento del processo
1.1. Con ricorso ritualmente notificato A. S.p.A. ed il C. di C. M. – la prima nella qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale n. (OMISSIS) della Regione __, ed il secondo in qualità di consorziato nel Consorzio Intercomunale Gestione Risorse Idriche della __ e della __ – C.I.G.R.I. – impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, attinta dai medesimi a mente dell’art. 831 c.p.c., comma 3, ne ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo avverso il duplice lodo arbitrale pronunciato a definizione del contenzioso insorto tra il consorzio e la C. M. dell’E. e C. a seguito del recesso di questa dal consorzio, con il primo dei quali gli arbitri, pronunciando non definitivamente, avevano negato che la Comunità fosse obbligata a ripianare le perdite di esercizio connesse all’erogazione dei servizi idrici nei confronti tra l’altro del Comune opponente, escludendo altresì che essa dovesse pure contribuire anche ai costi di subentro nella gestione di detti servizi, ed avevano riconosciuto che il consorzio fosse formalmente titolare e gestore dell’impianto anello, mentre con il secondo, pronunciando in via definitiva, avevano proceduto alla liquidazione della quota perciò spettante alla Comunità.
1.2. A motivo della pronunciata inammissibilità, la Corte capitolina, ricordato che l’opposizione di terzi è data a tutela di coloro che “facciano valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati nel loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato”, ha rimarcato il fatto, quanto al Comune, che avendo lo stesso opponente ammesso che al ripianamento delle perdite imputabili alla Comunità avevano provveduto gli altri Comuni consorziati, che “è perciò evidente che la dedotta lesione dei diritti degli opponente in realtà non è derivata direttamente dalla pronuncia degli arbitri, ma solo indirettamente e in via riflessa dalla natura dei rapporti che legavano i partecipanti al consorzio intercomunale”; e quanto ad A. S.p.A., che, avendo costei parimenti dichiarato che in ragione dei compiti assunti era stata tenuta ad acquisire la disponibilità di tutti i beni strumentali al servizio, assumendone anche le passività, e ciò tanto più se si fosse perferzionata la programmata fusione con il C.I.G.R.I., “è da ritenere pacifico che A. S.p.A., quale affittuaria (con contratto stipulato in data __) delle relative aziende adibite a gestione dei servizi viene a trovarsi in una posizione derivata da quella del consorzio e pertanto non può essere considerata titolare di un autonomo diritto incompatibile con quello dedotto in giudizio suscettibile di autonoma tutela”.
1.3. Per l’odierna cassazione di detta decisione A. S.p.A. ed il C. di C. M. si affidano a tre motivi di ricorso, ai quali replicano con controricorso tutti i comuni un tempo facenti parte della soppressa Comunità Montana dell’E. e di C. e della disciolta Unione dei Comuni dell’Arcipelago __ che vi era seguita.
Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 c.p.c..
Motivi della decisione
2.1. Con il primo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti lamentano l’erroneità in diritto, nonché “omessa, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio” dell’impugnato pronunciamento di gravame, posto che, da un lato, la Corte adita, quanto ad A. S.p.A., si era indotta a disconoscerne la qualità di terzo, legittimato perciò a promuovere la relativa opposizione, malgrado non avesse avuto corso alcuna fusione tra essa ed il C.I.G.R.I., l’affitto dell’azienda di questa non contemplasse anche la successione nei debiti e la cessione poi stipulata non estendesse i propri effetti ai debiti non essendo registrati nelle scritture contabili, e ciò non senza pure considerare che neppure ex lege, per effetto delle disposizioni recate dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 12 e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 153 sarebbe argomentabile una preclusione in tal senso, non prevedendo la legge un subentro in tutte le passività, essendo in ogni caso diverso il titolo giuridico, attenendo il debito alla valorizzazione di un cespite e non potendo riconoscersi un valore patrimoniale formato da contributi pubblici; dall’altro, quanto al Comune, era pervenuta alla medesima conclusione quantunque, dibattendosi nella specie della proprietà dell’impianto anello, il Comune, che ne rivendicava la proprietà, fosse perciò litisconsorte necessario e effetti diretti e non riflessi sortissero riguardo al deducente le determinazioni assunte nei lodi impugnati in punto di ripianamento delle perdite e di contribuzione ai costi di subentro.
2.2. Il motivo è nella sua doppia articolazione privo di fondamento e l’infondatezza, che va per questo dichiarata, rendendo definitivo il responso enunciato in sede rescindente dal giudice del gravame, rende pure superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso afferenti tutti alla fase rescissoria della proposta impugnazione.
2.3. Nel merito, la Corte decidente, divisando l’inammissibilità del rimedio impugnatorio azionato dagli odierni ricorrenti non essendo essi titolari di una posizione di diritto provvista dei necessari caratteri di autonomia ed incompatibilità rispetto a quelle fatte valere nel giudizio arbitrale, di guisa che, risultando esse pregiudicate dalle decisioni assunte in quella sede, ad A. S.p.A. e al C. di C. M. potesse riconoscersi la qualità di terzo in grado di legittimarne l’opposizione consentita dall’art. 404 c.p.c., comma 1, si è esattamente attenuta all’insegnamento di questa Corte, che ha inteso rimarcare la straordinarietà di questo mezzo di impugnazione rispetto agli altri mezzi di impugnazione ordinaria sotto il profilo della sua idoneità a circoscrivere gli effetti collaterali del giudicato, quando questo investa e comprometta i diritti dei terzi che alla formazione di quel giudicato non abbia preso parte, avvertendo da tempo che “l’opposizione ordinaria di terzo, di cui all’art. 404 c.p.c., comma 1, non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato” (Cass., Sez. 1, 24/05/1999, n. 5026).
2.4. Né la coerenza, in linea di principio, di questo approdo rispetto alla fattispecie in disamina si presta a rimeditazione secondo le sollecitazioni provenienti dalle parti, che non evidenziano criticità motivazionali del ragionamento decisorio, né, tantomeno, appaiono forieri di argomenti utilmente spendibili sul piano del giudizio strettamente giuridico.
2.4.1. Non tali sono per vero le contestazioni che all’impugnata decisione muove A. S.p.A. poiché, laddove essa manifesta il proprio scontento per aver il decidente indebitamente valorizzato, in funzione della denegata ricorrenza nella specie di una posizione tutelabile con il mezzo azionato, circostanze fattuali inveritiere quali quelle afferenti alla fusione, all’affitto d’azienda o alla cessione d’azienda – eventi negoziali, che secondo la deducente avrebbero coonestato la convinzione di una continuità gestionale tra C.I.G.R.I. ed A. S.p.A., tale che la seconda sarebbe succeduta alla prima anche in relazione alle obbligazioni scaturite dalle pronunce arbitrali -, le lagnanze che in tal modo essa esplicita non solo non si accordano con la realtà processuale, dato che l’accenno alla fusione non ha all’evidenza alcuna portata decisoria, mentre è stata A. S.p.A. stessa a dichiarare, come recita la sentenza, che “in qualità di gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato dell’ambito della Provincia di Livorno, deve acquisire le disponibilità di tutti i beni strumentali al servizio e con essa deve assumersi anche gli oneri e le passività”, ma neppure si possono dire, sollecitando indirettamente la rinnovazione dell’apprezzamento di fatto già compiuto dagli arbitri, formalmente rispettose della specificità del giudizio di impugnazione che ha luogo a mente dell’art. 829 c.p.c., a mezzo dal quale non è consentito procedere alla valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
2.4.2. Peraltro neppure quanto A. S.p.A. si dà cura di lamentare in diritto rende l’impugnata decisione censurabile, poiché, una volta ricordato più generalmente che la successione di A. S.p.A. a C.I.G.R.I. è avvenuta nella più ampia cornice modellata dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36 ai fini di garantire la gestione delle acque pubbliche secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nell’ambito del quale l’art. 12, comma 2, prevede che “le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all’art. 4, comma 1, lett. f), ivi compresi gli oneri relativi all’ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato”, la deroga che all’applicazione delle regole generali vigenti in materia di successioni tra enti pubblici i rilievi di A. S.p.A. intenderebbero legittimare, traendo da ciò l’assunto che essa non potrebbe essere gravata delle passività scaturenti dal contenzioso arbitrale, non trovano concreto riscontro nella generalità della previsione normativa e non giustificano perciò riserve nella devoluzione al successore, insieme alle dotazioni infrastrutturali, anche di tutte le attività inerenti al servizio e quindi anche dell’intero compendio delle passività, tanto più che quando il legislatore, riordinando nuovamente la materia con le norme del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha voluto limitare questo effetto lo ha fatto in maniera espressa prevedendo all’art. 153, comma 2, che la successione nelle immobilizzazioni, nelle attività e nelle passività relative al servizio idrico integrato, si estenda anche “agli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi”.
2.4.3. Non migliore è per contro la sorte delle difese sul punto del C. di C., che, quantunque in astratto non prive di fondamento, avendo questa Corte ritenuto che l’opposizione di terzo sia proponibile anche a cura del litisconsorte pretermesso, pur in disparte dal chiedersi se tale sia esattamente la veste del Comune rispetto alle dotazioni infrastrutturali del C.I.G.R.I., urtano tuttavia contro una duplice preclusione che esclude che la Corte d’Appello, nel disconoscerne la qualità di terzo e nel ricusarne perciò la legittimazione a promuovere la proposta impugnazione, possa essere incorsa in errore.
È vero, infatti, in linea di fatto che, essendo consorziato del C.I.G.R.I., il Comune già per questa ragione non possa dirsi terzo rispetto alla lite tra il consorzio e la Comunità, riflettendosi evidentemente per l’assetto dei rapporti interni – come la sentenza diligentemente annota osservando che il pregiudizio lamentato dal ricorrente deriva “dalla natura dei rapporti che legavano i partecipanti al consorzio intercomunale” – le determinazioni assunte in danno del consorzio anche in pregiudizio dei singoli consorziati. Né è poi trascurabile che, pronunciandosi nei termini oggetto di censura, il decidente abbia sul punto fatto proprio l’avviso che questa Corte ha già avuto occasione di enunciare in relazione a vicende non dissimili sul piano dei rapporti interni quale quella del socio di società di capitali rispetto alla sentenza pronunciata in danno della società (Cass., Sez. 1, 15/11/1999, n. 12615) o del condomino rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti del condominio (Cass., Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436), essendosi escluso in queste ipotesi che, sebbene il socio o il condomino siano terzi rispetto all’ente, nondimeno non sussiste la loro legittimazione all’opposizione di terzo, non essendo il socio o il condomino titolari di una diritto autonomo rispetto alla situazione discendente in capo all’ente per effetto della sentenza pronunciata nei suoi confronti.
- Il ricorso va dunque respinto.
- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro __, di cui Euro __ per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019
Cass_civ_Sez_I_Ord_21_02_2019_n_5244
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