L’azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi
Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, Sentenza del 26/03/2019
Con sentenza del 26 marzo 2019, il Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, in tema di recupero crediti, ha stabilito che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l’azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata (nullità della cartella o dell’intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, Sentenza del 26/03/2019
L’azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
in persona del G.O.T. dottor __, in funzione di giudice del lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del __, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. __ promossa da
L. -ricorrente-
contro
I. -resistente-
R. S.p.A. già S. S.p.A. sede di C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura calce alla memoria di costituzione e risposta dall’Avvocato Maria Grazia Erbicella
-convenuta –
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Prima di esplicitare le ragioni della decisione appare opportuno premettere quanto segue.
Con ricorso depositato in data __ il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva che il Tribunale dichiarasse la decadenza ed in ogni caso l’intervenuta prescrizione del credito recato dall’avviso di pagamento n. (…) e dalle cartelle di pagamento n. (…) dell’I., relativa a contributi, premi e sanzioni, magg. ed interessi per gli anni __ e __ per un totale complessivo di Euro __; n. (…) dell’I., relativa a contributi, premi e sanzioni, magg. ed interessi per l’anno __ per un totale complessivo di Euro __.
Deduceva di essere venuto a conoscenza dell’esistenza delle cartelle esattoriali, in seguito alla notifica della detta intimazione di pagamento avvenuta il giorno __ e di non aver mai ricevuto, nessuna notifica delle indicate cartelle di pagamento.
Nel merito e in via principale eccepiva, ai sensi dell’art. 3 comma 9 e 10 della L. n. 335 del 1995, l’estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso il termine quinquennale in relazione alle indicate cartelle esattoriali, senza aver ricevuto alcun atto interruttivo.
Eccepiva inoltre la irricevibilità dei crediti contributivi ed assistenziali prescritti, oltre alla violazione dei principi fissati dalla L. n. 212 del 2000, in materia di motivazione, chiarezza, conoscenza collaborazione, informazione, affidamento, buona fede ed integrità patrimoniale del contribuente da parte dell’agente della riscossione, oltre che della violazione della normativa a tutela dei consumatori (Codice del Consumo)
Si costituiva in giudizio l’Inail contestando, in primo luogo, la fondatezza delle ragioni del ricorso, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, ed evidenziando che la fattispecie in esame è regolata dall’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e dunque il ricorrente avrebbe dovuto impugnare i ruoli entro il termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle regolarmente notificate da anni.
Concludeva, in via pregiudiziale di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, ed in via subordinata di rigettarsi il ricorso per i motivi esplicitati in narrativa.
Si costituiva, anche, R. S.p.A., deducendo l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda in quanto il ricorso era stato depositato tardivamente oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella regolarmente effettuata, e dunque nessuna eccezione nel merito avrebbe potuto essere proposta dal ricorrente.
Deduceva che il ricorrente avendo presentato dichiarazione di definizione agevolata per i carichi riportati dalle cartelle impugnate, aveva riconosciuto il credito sotteso alle stesse.
Deduceva che i debiti portati dalla cartella n. (…), risultano essere di importo residuo fino a Euro __ e dunque in forza del D.L. 23 ottobre 2018 art. 4 automaticamente annullati, di talché avrebbe potuto essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Eccepiva l’insussistenza della generica eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, essendo la stessa peraltro decennale, evidenziando che in relazione alla cartella n. (…) erano stati notificati successivamente alla stessa oltre all’avviso impugnato con il ricorso anche un preavviso di fermo e pignoramento immobiliare.
Infine eccepiva la sua carenza della legittimazione passiva in quanto esso agente è estranea alla formazione dei ruoli ed alle vicende successive.
All’udienza odierna, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso e allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dal ricorrente- la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull’an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex L. n. 335 del 1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull’esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l’iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l’iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l’opposizione va qualificata come opposizione all’iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46 del 1999. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l’azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata (nullità della cartella o dell’intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, etc.).
Nella specie il ricorrente ha dedotto motivi che possono essere fatti valere sia attraverso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione sia mediante l’opposizione agli atti esecutivi
Per come si è detto, attraverso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il debitore contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa ovvero adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. 18/7/2005 n. 15149).
Inoltre tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell’esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
In primo luogo deve essere valutata la richiesta di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere avuto riguardo alla cartella di pagamento n. (…).
Si osserva come la detta cartella contenga tutte partite di ruolo affidate all’Agente della riscossione nel periodo previsto dalla suddetta norma, con importo residuo (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) fino a __ Euro e quindi trattasi di cartella rientrante nella casistica prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Al riguardo si osserva come tale articolo prevede, infatti, che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228”.
Va dato atto che R. S.p.A. ha in ricorso dichiarato e documentato che tale cartella contiene tutte le partite di ruolo affidate all’Agente di Riscossione nel periodo previsto dall’art. 4 comma 1 (“Stralcio dei debiti fino a __ euro affidati agli agenti della riscossione dal __ al __”) del D.L. n. 119 del 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, per cui il debito portato dalla predette cartelle è stato automaticamente annullato in forza della legge sopra indicata, per come risulta dall’estratto di ruolo prodotto dal concessionario della riscossione.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tale cartella stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Tra le molte, Cassazione Civile n. 10553 del 7.5.2009).
A questo punto, deve essere valutata l’eccezione di estinzione per prescrizione della pretesa contributiva relativa alle cartelle di pagamento n.(…), la quale ha importo che non rientrano nell’ambito dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Ebbene dalla documentazione prodotta in copia da R. S.p.A. risulta che la cartella di pagamento in oggetto è stata notificata a mani di L. in data __ e successivamente è stata notificato l’atto di preavviso di fermo (…), notificato a tale V., ancora dopo l’ atto di pignoramento immobiliare in data __ a mani del ricorrente e l’intimazione di pagamento n. (…) in data __ a mani del ricorrente; inoltre risulta che in data __ il ricorrente abbia proposto istanza di ammissione alla definizione agevolata ex art. 1 della L. n. 172 del 2017.
Ebbene, mentre la notifica della cartella di pagamento e dell’atto di intimazione è regolare e dunque rispetto agli stessi non può dubitarsi della loro validità, la stessa valutazione non può essere fatta in relazione al preavviso di fermo e al pignoramento immobiliare.
Infatti tali due atti non contengono alcun riferimento alla cartella di pagamento n. (…), e dunque non possono avere alcun effetto interruttivo della prescrizione mancando di uno dei requisiti dell’atto interruttivo: l’espresso riferimento al debito di cui si chiede il pagamento; inoltre in relazione al preavviso di fermo lo stesso risulta notificato a tale V., la quale non è dato sapere in quale relazione si trova con il destinatario dell’atto L.
Avuto riguardo alla domanda di definizione agevolata proposta da L. in data __, la stessa è intervenuta a distanza di oltre dieci anni dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data __, e pertanto dopo che la prescrizione era maturata, dunque anche se la domanda in questione ha natura di riconoscimento del debito, e quindi di rinuncia implicita alla prescrizione maturata, essendo la materia in esame di natura previdenziale, il regime della prescrizione maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti, mentre per contro l’ente previdenziale non può rinunciare all’irricevibilità dei contributi prescritti ( per tutte Corte Appello di Catania Sez. Lavoro Sent. N. 1105/2018 e Cass. Civile n. 31345/2018)
Pertanto per la cartella n. (…) deve essere dichiarata prescritta la pretesa sottesa alla stessa.
Appare giusto compensare, tra le parti le spese del giudizio, in ragione della sostanziale buona fede della parte e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. __, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. __ R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce:
Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. (…), per i motivi di cui in parte motiva.
Dichiara la prescrizione in relazione alla pretesa creditoria contenuta nella cartella di pagamento n. (…), per i motivi di cui in parte motiva.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2019.
Tribunale_Catania_Sez_lavoro_Sent_26_03_2019
Recupero crediti a Catania con ROSSI & MARTIN studio legale
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