Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI – Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019
Con ordinanza del 13 maggio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI – Lavoro, in tema di recupero crediti, ha stabilito che sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., ed un’opposizione all’esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata identici.
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI – Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. __ proposto da:
M. – ricorrente –
contro
U. S.p.A. – controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. __ del TRIBUNALE di ROMA, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Relatore Dott. __;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __ che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione respinga il proposto regolamento di competenza.
Svolgimento del processo
che il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda di opposizione alla esecuzione proposta dal M. avverso U. S.p.A. ha dichiarato la litispendenza ed ordinato la cancellazione della causa dal ruolo;
che a fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che, come eccepito da U. S.p.A., pendeva in grado di appello un identico giudizio, introdotto come opposizione a precetto (e definito in primo grado con il rigetto della opposizione).
che avverso la ordinanza ha proposto ricorso il M., cui ha opposto difese U. S.p.A.;
che il PM ha chiesto respingersi il ricorso;
che il decreto di fissazione della adunanza camerale è stata comunicato alle parti – unitamente alle conclusioni del PM – ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c.;
che il M. ha depositato memoria.
Motivi della decisione
che il M. in questa sede ricorrente ha assunto non esservi identità tra il presente giudizio ed il giudizio di opposizione a precetto pendente in grado di appello, in quanto:
– quel giudizio, pendente presso la Corte d’Appello di Roma, ha ad oggetto la dichiarazione di inefficacia della somma precettata, pari ad Euro __;
– il presente procedimento di opposizione avverso il pignoramento ha quale ragione di contestazione la minor somma di Euro __, di cui esso M. assume il pagamento (avvenuto in sede esecutiva in favore della società che aveva ceduto il credito ad U.).
Ha comunque dedotto che il giudizio di cui all’art. 615 c.p.c., comma 1, e quello del successivo comma 2 della norma hanno un petitum diverso giacché nel primo si chiede accertarsi la inefficacia del precetto e con il secondo si contesta la legittimità del pignoramento;
tra le due cause vi è, tutt’al più, un rapporto di pregiudizialità – dipendenza che potrebbe giustificare la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio instaurato successivamente (Cass. ordinanza n. 302/2017) che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
che va in limine rilevato che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ., SS.UU., sentenza 12 dicembre 2013 n. 27846), la dichiarazione di litispendenza deve essere compiuta – qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi – anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione, come avvenuto nella fattispecie di causa;
che vengono in questa sede in discussione due diverse questioni:
– la prima relativa alla effettiva identità delle ragioni e delle conclusioni della opposizione a precetto pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma rispetto al petitum ed alla causa petendi della presente opposizione avverso il successivo atto di pignoramento;
– la seconda, in punto di diritto, sulla eventuale differenza ontologica della opposizione proposta avverso il precetto rispetto alla opposizione proposta dopo l’inizio della esecuzione, questione questa, la cui rilevanza presuppone la positiva verifica della identità in fatto dei due giudizi in considerazione.
Nella fattispecie di causa si osserva quanto al fatto processuale che la ordinanza dichiarativa della litispendenza ha correttamente rilevato la identità delle domande svolte dal Ministero nei due giudizi di opposizione al precetto e di opposizione al pignoramento.
Le due cause hanno causa petendi identica.
Il ricorso ex art. 615 c.p.c., comma 2, riproduce integralmente (e non solo In parte, come assunto dal M.) il contenuto del ricorso in opposizione al precetto deducendo, poi, il ricorrente “che l’iniziativa esecutiva di cui trattasi è oltremodo erronea ed iniquamente gravatoria degli interessi pubblici di titolarità del Ministero opponente per le motivazioni già dedotte da questo Patrocinio nell’atto di opposizione avverso l’atto di precetto, testé sopra riportato nel presente atto” (così a pagina 14 del ricorso ex art. 616 c.p.c.).
Del pari identico è il petitum: il M., opponendosi al precetto, ha chiesto al Tribunale di “statuire che la Soc. Unicredit Factoring non ha il diritto a procedere ad esecuzione forzata per gli importi erroneamente quantizzati in atto di precetto”; nell’attuale opposizione avverso il pignoramento ha chiesto “statuire che la predetta società Unicredit Factoring non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti del Ministero qui deducente per gli importi contestati”.
Stante la effettiva identità della causa petendi e delle conclusioni deve, dunque, verificarsi in punto di diritto se la diversità dei due giudizi possa ex se derivare dalla diversità degli atti opposti, rispettivamente il precetto ed il pignoramento, come il Ministero sostiene, anche nella memoria difensiva.
L’assunto è infondato.
Occorre in questa sede dare conto del precedente di questa Corte di cui all’ordinanza 10 gennaio 2017 n. 302; per quanto si evince dal provvedimento anche in tale fattispecie la questione riguardava l’eventuale rapporto di litispendenza tra un giudizio di opposizione al precetto pendente in appello ed il giudizio di opposizione avverso il pignoramento (nel quale in primo grado era stata dichiarata la litispendenza). Tuttavia vi era una identità solo parziale di causa petendi: ne dà atto l’ordinanza e si legge nelle conclusioni del PM riportate nella epigrafe (la identità riguardava solo un punto di causa petendi).
In ogni caso, non si ritiene in questa sede di condividere la affermazione, contenuta nella motivazione della ordinanza, secondo cui “i procedimenti in parola hanno petitum diversi, essendo relativi l’uno ad opposizione a precetto e l’altro ad opposizione a pignoramento”.
Si intende invece dare continuità al principio, affermato da altra giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III 20 luglio 2010 nr 17037; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25926 del 2018, sent. n. 755/2014; 19876/2013; 15727/2011) secondo cui vi è litispendenza tra opposizione a precetto proposta ex art. 615 c.p.c., comma 1, ed opposizione alla esecuzione proposta avverso il medesimo titolo esecutivo e fondata su fatti costitutivi identici.
Ed invero l’oggetto della opposizione alla esecuzione- sia essa proposta avverso il precetto, ex art. 615 c.p.c., comma 1, sia essa proposta ad esecuzione già iniziata, ex art. 615 c.p.c., comma 2 – è identico e consiste nell’accertamento della esistenza/inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (o, se si preferisce, della esistenza/inesistenza del titolo esecutivo).
L’atto in relazione al quale si propone la opposizione è dunque irrilevante, a parità di petitum e di causa petendi, poiché non è in discussione la legittimità di detto atto (come nella opposizione agli atti esecutivi) ma, piuttosto, il titolo esecutivo, che sta a monte tanto degli atti propedeutici alla esecuzione tanto dell’esecuzione.
che, pertanto, il ricorso deve esse respinto;
che, le spese del presente regolamento si compensano, essendo il ricorso fondato sul principio espresso nel precedente di questa Corte n. 302/2017;
che non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, pur soccombente, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, atteso che questa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 23 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2019
Cass._civ_Sez_VI_Lavoro_Ord_12_04_2019_n_10415
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