Esecuzione forzata ed opposizione agli atti esecutivi
Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020
Con ordinanza del 3 marzo 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, in merito di recupero crediti ha stabilito che qualora l’appello (nel caso di specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la translatio iudicii perché l’impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l’instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l’appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell’atto nel quale dev’essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. __ R.G. proposto da:
B. – ricorrente –
contro
C. – controricorrente –
contro
A. – controricorrente –
avverso la sentenza n. __ della Corte d’appello di Milano, depositata il __;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso e i controricorsi;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Dott. __.
Svolgimento del processo
B. proponeva opposizione avverso talune cartelle di pagamento ed un preavviso di iscrizione ipotecaria notificatigli da E. S.p.A., quale agente di riscossione per il recupero di crediti vantati dal C..
Il Tribunale di Milano, separate le domande di competenza del giudice di pace, tratteneva innanzi a sé solamente l’opposizione relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria, che respingeva.
B. appellava la decisione. La Corte d’appello di Milano, rilevato che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame, in quanto, in base al principio dell’apparenza, la sentenza doveva essere impugnata mediante ricorso per cassazione.
Avverso tale decisione B. ha proposto ricorso per un unico motivo. C. e A. (subentrata a E. S.p.A.) hanno resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Motivi della decisione
Va esaminata preliminarmente la ritualità del controricorso di A., successore di E. S.p.A.. Difatti, l’ultima delle notificazioni del ricorso si è perfezionata il __ e, quindi, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., il termine per la proposizione del controricorso scadeva il __, laddove l’atto è stato invece notificato solamente in data __.
Sennonché, il ricorso è stato irritualmente notificato al procuratore costituito di E. S.p.A., piuttosto che all’Avvocatura Generale dello Stato, come invece si sarebbe dovuto fare a seguito della soppressione ex lege della società incaricata dei servizi di riscossione e del subentro di A. Tale nullità, da un lato, ha impedito che iniziassero a decorrere i termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e all’art. 370 c.p.c.; dall’altro, risulta sanata, con efficacia ex nunc, dal controricorso di A.. Concludendo, A. si è ritualmente costituita in giudizio, sanando il vizio di notificazione del ricorso.
Venendo alla trattazione del ricorso, con un unico motivo B. deduce la violazione degli artt. 37, 38, 50, 341, 359 e 618 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost..
La ricorrente non contesta la qualificazione dell’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e prende atto della circostanza che, secondo quanto disposto dall’art. 618 c.p.c., la sentenza di primo grado quindi non era appellabile. Osserva tuttavia che la Corte d’appello, una volta rilevata l’erroneità del mezzo di impugnazione, non avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile, ma avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, in attuazione del principio della translatio iudicii, che trova applicazione pure in ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello davanti al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame. A sostegno, richiama il principio affermato da Sez. U., Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, Rv. 641081. Il ricorso è inammissibile.
Il principio di diritto richiamato dalla ricorrente non è riferibile al caso di specie. Infatti, l’ipotesi in cui il mezzo di gravame è astrattamente corretto, ma indirizzato ad un giudice che, per territorio o per grado, è diverso da quello che avrebbe dovuto essere competente, va tenuta distinta dall’ipotesi in cui l’impugnante esperisce uno strumento processuale inidoneo, anche solo in astratto, a configurare l’instaurazione di un regolare rapporto processuale (Sez. VI – 3, Ordinanza n. 25078 del 07/12/2016, Rv. 641933 – 01). Pertanto, la translatio iudicii avrebbe potuto operare qualora, ad esempio, una sentenza del giudice di pace fosse stata impugnata innanzi alla corte d’appello, anziché al tribunale. Nel caso in esame, invece, B. ha esperito un mezzo di impugnazione inammissibile, anche solo in astratto, avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Non si è trattato di non aver correttamente individuato l’organo giudiziario innanzi al quale proporre il gravame, bensì di aver utilizzato uno strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto.
Né può ipotizzarsi che l’atto d’appello potesse convertirsi in ricorso per cassazione, giacché la conversione dell’atto nullo presupponi esso comunque possieda tutti i requisiti di validità dell’atto nel quale deve essere convertito. E poiché il ricorso per cassazione è strutturalmente diverso dall’appello, configurandosi con un mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione se proposto, per via straordinaria, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.), tale conversione non è certamente possibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lei proposta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in Euro __ per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli accessori di legge e agli esborsi liquidati in Euro __ per C. e alle spese prenotate a debito per A.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020.
Cass. civ. Sez. VI_3 Ord. 03_03_2020 n. 5712
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