Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell’azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile
Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020
Con sentenza del 5 giugno 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, in merito di recupero crediti ha stabilito che il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell’azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile e, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall’art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l’eccezione in tema di credito fondiario di cui all’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). Tuttavia, ai sensi dell’art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c..
Cass. civ. Sez. III 05_06_2020 n. 10808
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