Annullamento e risoluzione del Concordato preventivo, Risoluzione ex art. 186 L. Fall., Condizioni, Valutazione dell’imputabilità dell’inadempimento
Annullamento e risoluzione del Concordato preventivo, Risoluzione ex art. 186 L. Fall., Condizioni, Valutazione dell’imputabilità dell’inadempimento
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 18738 del 13/07/2018
Con sentenza del 13/07/2018 la Cassazione Civile, Sezione I, in tema di annullamento e risoluzione del concordato preventivo , ha stabilito che il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell’art. 186 L. Fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all’esito dell’omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 18738 del 13/07/2018
Annullamento e risoluzione del Concordato preventivo, Risoluzione ex art. 186 L. Fall., Condizioni, Valutazione dell’imputabilità dell’inadempimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. __ proposto da:
O. Società a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, __, presso lo studio dell’Avv. __, rappresentata e difesa dall’Avv. __ giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. __ della Corte d’Appello di __, pubblicata il __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;
udito il P., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per: preliminarmente dichiararsi improcedibile, in subordine accoglimento del primo e terzo motivo.
Svolgimento del processo
- Il Tribunale di __, con sentenza in data __, dichiarava la risoluzione del concordato preventivo proposto da O. e omologato con provvedimento del __, ravvisando un grave inadempimento della proposta concordataria imputabile alla condotta volontaria e colpevole dell’impresa, la quale da un lato non si era affatto attivata per perfezionare il trasferimento del terreno previsto in funzione della soddisfazione del creditore ipotecario P., dall’altro non aveva messo a disposizione dei creditori gli utili conseguiti nel corso della procedura.
- La Corte d’Appello di __, con sentenza pubblicata in data __, constatava che la reclamante non aveva in alcun modo contestato le circostanze di fatto poste dal Tribunale a base della propria decisione, riteneva che O., a prescindere dalla nomina di un Commissario liquidatore, avrebbe dovuto comunque attivarsi prendendo contatti con il Commissario giudiziale o avvertendo il G.D. in caso di inerzia dell’organo della procedura deputato alla dismissione del cespite, osservava che le considerazioni svolte dalla reclamante sulle proprie capacità produttive e sul suo patrimonio, sulla scorta della documentazione prodotta, non avevano rilievo, dato che facevano riferimento a situazioni posteriori alla presentazione della domanda di risoluzione, e rigettava pertanto il reclamo, condividendo la valutazione del primo giudice in merito all’esistenza di un grave inadempimento del debitore.
- Ricorre per cassazione contro questa pronuncia O. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
Il Commissario giudiziale di O. e P., benché intimati, non hanno svolto alcuna difesa.
Motivi della decisione
4.1 Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione del disposto dell’art. 1455 c.c., L. Fall., artt. 186, 182, 37 e 38: la corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che la vendita del terreno era stata affidata al Commissario liquidatore, il cui operato, regolato dal combinato disposto della L. Fall., artt. 182, 37 e 38, era del tutto svincolato da alcuna iniziativa del debitore, a cui pertanto non poteva essere ascritto alcun obbligo di sollecitazione dell’organo della procedura deputato a procedere alla dismissione del cespite rientrante nell’attivo concordatario.
4.2 Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa corte ha ritenuto (si vedano ex multis Cass. 13626/1991, 709/1993, 13357/2007, 7942/2010, 13446/2011 e 4398/2015), rispetto al disposto della L. Fall., art. 186, nella sua formulazione non più in vigore, che il concordato preventivo con cessione dei beni – salva previsione espressa di totale, immediata liberazione del debitore – debba essere risolto ove emerga che esso sia venuto meno alla sua naturale funzione.
Questo orientamento mantiene la sua attualità anche rispetto alla vigente formulazione della L. Fall., art. 186, che, pur utilizzando una terminologia propria delle generale disciplina della risoluzione dei contratti, non può far dimenticare che il concordato preventivo non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto caratterizzato da una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all’esito dell’omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.
Dunque, benché l’intervento legislativo operato con il D.Lgs. n. 169 del 2007, abbia inteso uniformare la disciplina in materia con quella prevista in tema di concordato fallimentare e rendere applicabili, in coerenza con l’accentuata natura privatistica del concordato preventivo, i principi generali in materia di inadempimento contrattuale, la peculiare natura del concordato impedisce una traslazione tout court in questo ambito delle categorie proprie dell’inadempimento contrattuale.
In particolare la non imputabilità al debitore dell’inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato poiché la L. Fall., art. 186, intende valorizzare il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell’art. 1218 c.c., a mente del quale l’inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente.
È necessario quindi verificare la prospettiva oggettiva della impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori valorizzando l’inadempimento nella sua dimensione e consistenza piuttosto che l’aspetto soggettivo dell’ascrivibilità di un simile infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore.
In altri termini conta il mancato raggiungimento del risultato satisfattivo a cui il concordato era mirato, a prescindere dal perché un simile insuccesso si sia verificato.
Il concordato preventivo deve dunque essere risolto, a norma della L. Fall., art. 186, nella sua attuale formulazione, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore.
Ne discende l’infondatezza del motivo di ricorso in esame, giacché, come detto, la mancata esecuzione del piano concordatario in termini di non scarsa importanza rileva in sé, a prescindere dal fatto che l’inadempimento fosse addebitabile al liquidatore piuttosto che al debitore.
5.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione o la falsa applicazione del disposto dell’art. 1455 c.c., L. Fall., artt. 186, 137 e 18, art. 112 c.p.c. e art. 11 preleggi: la corte territoriale, nel ritenere che nel giudizio di risoluzione del concordato per inadempimento degli obblighi concordatari non vi fosse alcun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione della gravità o dell’imputabilità del debitore, avrebbe fatto riferimento a un orientamento giurisprudenziale relativo alla previgente disciplina in materia, mentre l’attuale disposto della L. Fall., art. 186, essendo espressione della volontà del legislatore di contrattualizzare la procedura di concordato preventivo, impone un adeguato accertamento dell’importanza dell’inadempimento addebitato al proponente in una prospettiva di complessiva tenuta dell’accordo concordatario; ciò nonostante il collegio del reclamo avrebbe dedotto la sussistenza dell’inadempimento dalla semplice e supposta inerzia di O. a fronte dell’inattività dell’organo preposto alle attività di vendita.
5.2 Il motivo è inammissibile.
È ben vero che la corte territoriale (a pag. 6) ha evocato in esordio un orientamento giurisprudenziale – secondo cui il Tribunale non avrebbe altro compito che quello di accertare se il concordato sia stato o meno eseguito nei termini e nei modi previsti senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dell’imputabilità che oramai risulta superato dall’ attuale disposto della L. Fall., art. 186, che prevede l’impossibilità di risolvere il concordato se l’inadempimento è di scarsa importanza e dunque impone al Tribunale di apprezzare la natura e la consistenza dell’inadempimento.
La corte territoriale, pur partendo da premesse generali non più attuali, ha però fatto corretta applicazione della nuova disciplina ritenendo, dopo aver constatato che la reclamante non aveva contestato che alla data di presentazione del ricorso per la risoluzione la vendita del terreno volta alla soddisfazione del creditore ipotecario non era avvenuta così come nessun creditore era stato soddisfatto neppure in parte, che l’inadempimento denunciato fosse non solo sussistente, ma anche grave, essendo persistito pur a seguito di un precedente provvedimento che imponeva a O. di procedere all’adempimento del concordato.
Il motivo di ricorso quindi non coglie né critica specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, appuntandosi invece su un passaggio della motivazione che, per quanto erroneo, non ha inficiato i termini di valutazione dell’inadempimento denunciato.
6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti e nullità della decisione con riferimento all’art. 111 Cost., in conseguenza dell’omessa valutazione delle prove prodotte: la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei documenti prodotti in sede di reclamo ed attestanti i pagamenti intervenuti prima e dopo la sentenza del Tribunale di __, omettendo di esaminare le prove proposte dalla parte reclamante da cui risultava un fatto decisivo per il giudizio.
6.2 Il motivo è infondato.
La corte territoriale in realtà ha espressamente considerato larga parte dei documenti di cui l’odierna ricorrente lamenta la mancata valutazione (e più precisamente alle pagg. 6 e 7 i documenti nn. 11, 16, 17, 18, 19, 15 e 14 del fascicolo del reclamo, a pag. 8 il doc. n. 6, a pag. 16 il documento n. 10 e a pag. 17 il bilancio societario chiuso al __) e ha ritenuto di non attribuire agli stessi alcun rilievo ai fini del decidere nella convinzione – erronea, visto che in questo particolare caso in sede di reclamo la risoluzione non è ancora definitiva e se ne può apprezzare l’importanza nel suo complessivo atteggiarsi anche con documenti nuovi, ma non espressamente attaccata in questa sede sotto il profilo della sua legittimità – di essere chiamata a valutare soltanto fatti e circostanze già sussistenti al momento in cui il Tribunale si era riservato di decidere.
I tre documenti mancanti possono ritenersi implicitamente esclusi dal novero delle prove utili ai fini della decisione, per la loro tardività (quanto alla relazione del Commissario giudiziale del __, che evidentemente la corte territoriale ha ritenuto non depositata al momento dell’assunzione della riserva in pari data) o per la loro irrilevanza ai fini del decidere (quanto alla relazione del commissario del __ e alla perizia estimativa prodotta sub 9).
7.1 Il quarto motivo di ricorso adduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., L. Fall., artt. 186, 137 e 18 e art. 246 c.p.c.: la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibili le richieste istruttorie avanzate in sede di reclamo, vuoi perché la consulenza tecnica richiesta era funzionale al compiuto esame dei documenti prodotti al fine di accertare l’intervenuto pagamento della quasi totalità dei debiti da soddisfare, vuoi perché il Commissario giudiziale, quale organo della procedura che non rivestiva la qualità di parte del giudizio, ben avrebbe potuto prestare la propria deposizione sui fatti cui aveva direttamente partecipato.
7.2 Il motivo è inammissibile.
La corte territoriale ha rigettato le richieste istruttorie della reclamante rilevando da un lato che la consulenza contabile in merito alla capacità economica e finanziaria di O. non era risolutiva, trattandosi di verificare l’inadempimento degli obblighi concordatari, dall’altro che la natura del giudizio escludeva che potessero provarsi i fatti dedotti nel reclamo a mezzo di testimoni, oltre che per la qualità di parte rivestita dal Commissario giudiziale.
Sotto il primo profilo la società ricorrente adduce in questa sede di aver sollecitato l’espletamento di una consulenza contabile di ben diverso tenore (e cioè per appurare l’intervenuto pagamento della quasi totalità dei debiti), senza confrontarsi con le ragioni illustrate dalla corte territoriale e non contestando che la stessa abbia rettamente compreso l’oggetto su cui la consulenza doveva vertere. La doglianza, priva di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ ufficio (Cass. 7/9/2017 n. 20910).
Analogo vizio affligge il secondo profilo di censura, tanto per l’impossibilità di chiamare a deporre chi, ai sensi del combinato disposto della L. Fall., artt. 186, 137 e 18, sia parte del giudizio di reclamo oltre che organo della procedura deputato alla sorveglianza del suo regolare adempimento, quanto perché il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., Sez. U., 22/12/2011 n. 28336).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2018