1

art. 2748 Codice Civile – Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

art. 2748 Codice Civile

Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari  se la legge non dispone diversamente.

Gazzetta Ufficiale – Ministero della GiustiziaCorte di Cassazione

Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016