art. 2748 Codice Civile – Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
art. 2748 Codice Civile
Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Gazzetta Ufficiale – Ministero della Giustizia – Corte di Cassazione
Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016