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art. 2755 Codice Civile – Spese per atti conservativi o di espropriazione

art. 2755 – Codice Civile

Spese per atti conservativi o di espropriazione

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili  nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Gazzetta Ufficiale – Ministero della GiustiziaCorte di Cassazione

Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016