art. 2755 Codice Civile – Spese per atti conservativi o di espropriazione
art. 2755 – Codice Civile
Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
Gazzetta Ufficiale – Ministero della Giustizia – Corte di Cassazione
Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016