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art. 2798 – Codice Civile – Assegnazione della cosa in pagamento

art. 2798 – Codice Civile

Assegnazione della cosa in pagamento

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

Gazzetta Ufficiale – Ministero della GiustiziaCorte di Cassazione

Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016