art. 2808 – Codice Civile – Costituzione ed effetti dell’ipoteca
art. 2808 – Codice Civile
Costituzione ed effetti dell’ipoteca
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
Gazzetta Ufficiale – Ministero della Giustizia – Corte di Cassazione
Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016