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art. 2808 – Codice Civile – Costituzione ed effetti dell’ipoteca

art. 2808 – Codice Civile

Costituzione ed effetti dell’ipoteca

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore  o di un terzo  e si costituisce  mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Gazzetta Ufficiale – Ministero della GiustiziaCorte di Cassazione

Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016