art. 2822 Codice Civile – Ipoteca su beni altrui
art. 2822 – Codice Civile
Ipoteca su beni altrui
Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente
Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.
Gazzetta Ufficiale – Ministero della Giustizia – Corte di Cassazione
Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016