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art. 2822 Codice Civile – Ipoteca su beni altrui

art. 2822 – Codice Civile

Ipoteca su beni altrui

Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente

Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

 

Gazzetta Ufficiale – Ministero della GiustiziaCorte di Cassazione

Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016