art. 2862 Codice Civile – Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
art. 2862 – Codice Civile
Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio.
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui.
Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell’iscrizione dell’ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell’espropriazione del fondo ipotecato.
Gazzetta Ufficiale – Ministero della Giustizia – Corte di Cassazione
Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016