Credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo relativamente alle prestazioni contrattuali intercorse con una società il cui intero capitale e il complesso dei beni aziendali sono stati colpiti da provvedimento di confisca
Corte d’Appello di Palermo, Sezione III Civile, Sentenza del 10/01/2018
Con sentenza del 10 gennaio 2018 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo la Corte d’Appello di Palermo, Sezione III Civile, ha stabilito che spetta al giudice civile e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale, la competenza ad accertare in via definitiva l’esistenza e l’entità di un credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo relativamente alle prestazioni contrattuali intercorse con una società il cui intero capitale e il complesso dei beni aziendali siano stati colpiti da provvedimento di confisca.
Corte d’Appello di Palermo, Sezione III Civile, Sentenza del 10/01/2018
Credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo relativamente alle prestazioni contrattuali intercorse con una società il cui intero capitale e il complesso dei beni aziendali sono stati colpiti da provvedimento di confisca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta da
1) Dott. ________ – Presidente
2) Dott. ________ – Consigliere
3) Dott. ________ – Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. _____ del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell’udienza collegiale del ______, e promossa in questo grado
DA
_____ s.r.l. in confisca (c.f. _____), in persona dell’amministratore unico ____, con sede in _____, rappresentata e difesa dall’Avv. ______
Appellante
CONTRO
____- s.a.s. (P.I. ______), con sede in ___, in persona dell’amministratore pro tempore ___, rappresentata e difesa dall’Avv. _______
Appellata
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il ____, la ____ s.r.l., in Amministrazione Giudiziaria, in persona del custode e amministratore giudiziario, _____ proponeva, avanti il Tribunale Civile di Agrigento – Sezione Distaccata di Licata, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ____, emesso dallo stesso Tribunale in data ____ ad istanza della ditta ____ s.a.s. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro _____, relativo alla fornitura di materiali e pezzi di ricambio, chiedendone la revoca.
L’opponente, a fondamento della sua opposizione premetteva:
– di rivestire il ruolo di custode e amministratore giudiziario a seguito del provvedimento di sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data _______ a carico della ______ s.r.l., nel corso delle indagini nei confronti dei titolari della stessa, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso;
-che i titolari della detta società erano stati poi condannati con sentenza del ______ emessa dal G.U.P. dello stesso Tribunale e confermata in appello in data _____.
-che il sequestro era stato convertito in confisca ai sensi dell’art. 240 c.p. e, pertanto, l’intero complesso aziendale della ____ s.r.l., comprensivo di quote sociali beni mobili, denaro, crediti i e immobili era stato devoluto allo Stato.
– che le ragioni di tutela dei terzi creditori, a seguito dei provvedimenti emessi e per le finalità della normativa citata, dovevano essere pretermessi rispetto alla prevalente esigenza di tutela della collettività, di conseguenza il terzo creditore, di un titolo anteriore alla procedura, per essere considerato portatore di un credito certo liquido ed esigibile, avrebbe dovuto dimostrare di essere estraneo con il reato di mafiosità;
– che l’asserito credito dell’opposto risultava antecedente all’apertura della procedura di sequestro di ____ e ___ titolari della ditta ___, pertanto, l’opponente quale custode e amministratore giudiziario ne contestava i requisiti di certezza liquidità ed esigibilità previsti dalla legge, non avendo l’opposto dimostrato la buona fede e l’affidamento incolpevole, in quanto, l’accertamento del diritto del terzo impone un’indagine più estesa ed approfondita di competenza del Giudice penale, con garanzia di contraddittorio in sede di procedimento di esecuzione.
-che, tuttavia, quanto sopra rilevato, non riguardava le forniture eseguite dalla ditta ____ s.a.s. in favore della stessa amministrazione giudiziaria ammontante ad Euro ______, in quanto somma già corrisposta dal custode dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
-che, pertanto, chiedeva in via preliminare la revoca del detto decreto e nel merito che venisse dichiarata l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda di parte opposta, per l’infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l’opposta, dando atto dell’intervenuto parziale pagamento da parte dell’opponente e nel merito contestava l’assunto avversario, insistendo nelle proprie pretese.
Il Tribunale adito con sentenza del _____ accoglieva l’opposizione proposta da ____, nella qualità di custode ed amministratore giudiziario della ____ s.r.l., e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opponente al pagamento, in favore della ditta _____ s.a.s., della somma di Euro ______, quale importo residuo del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro questa decisione ha proposto appello la ____ s.r.l. in amministrazione giudiziaria, in persona del custode e amministratore giudiziario, con atto notificato il _______, dove sostanzialmente ha riproposto le domande del primo grado. Inoltre ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituita la ditta ____ s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, resistendo al gravame con comparsa di costituzione e risposta chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell’appello.
Nel corso del procedimento è stato depositato il decreto di confisca definitiva della società appellante, emesso del Tribunale di Agrigento, sezione misure di prevenzione n. _______, divenuto definitivo in data ______.
Successivamente, in data ____ si è costituita la ___ s.r.l., in confisca definitiva, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, _____, con comparsa in sostituzione del precedente difensore, insistendo nelle eccezioni e domande già formulate.
Indi, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
L’appellante con la impugnazione proposta lamenta che il Giudice di prime cure, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, per il parziale adempimento del credito, non ha tenuto conto, al fine del decidere, dell’intervenuto sequestro penale ex art. 331 c.p.p.e successiva confisca del complesso aziendale della società dallo stesso amministrata né ha motivato in ordine alla mancanza dei presupposti di legge (liquidità, esigibilità e certezza del credito).
L’appellante sostiene che il ricorso al Giudice civile per l’accertamento del diritto di credito è inammissibile, in quanto, rivolto nei confronti di una società che è stata sottoposta a provvedimento di sequestro e successivamente di confisca, per un credito sorto anteriormente ai detti provvedimenti, poiché, tale accertamento potrebbe farsi valere solo nei confronti del Giudice che ha applicato la misura di prevenzione.
Lo stesso ritiene che l’accertamento, in argomento, alla luce dell’intervento legislativo del D.L. 04 febbraio 2010, n. 4 convertito in L. 31 marzo 2010, n. 50 e della L. 06 novembre 2011, n. 159 avrebbe dovuto orientare il Giudice del primo grado a motivare la sentenza impugnata conformemente al dettato normativo, risultando necessario accertare la buona fede e l’affidamento incolpevole del creditore.
L’opponente considera viziato il percorso motivazionale del primo Giudice laddove ha ritenuto “apodittiche”, “peregrine e “sfornite di prova” le argomentazioni dell’opponente, sul punto della buona fede e affidamento incolpevole dell’opposta.
L’appellante inoltre, deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo Giudice dopo avere rilevato che ai terzi non può essere negata “la possibilità di accedere anche alla mera tutela di cognizione”, nel condannare l’opponente al pagamento dei crediti sorti prima dell’apertura della procedura, avrebbe concesso la tutela esecutiva.
Lo stesso, infine, ritiene viziato il provvedimento impugnato, assumendo che l’opposta non abbia, comunque, provato il suo credito. I motivi sono infondati.
Osserva la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il Giudice di prime cure, attraverso una rivisitazione delle norme in materia e considerata l’opera di supplenza svolta dalla citata giurisprudenza sia delle sezioni penali che di quelle civili, alla data di emissione della gravata sentenza, ha coerentemente motivato la sua decisione.
Il Tribunale, infatti, ha rilevato che il soddisfacimento delle pretese dei terzi può farsi rientrare tra i compiti dell’amministratore giudiziario dei patrimoni sequestrati o confiscati in quanto lo scopo a cui deve tendere tale Istituto è anche quello di portare a termine gli investimenti programmati, con il riconoscimento dei debiti contratti dal “proposto”.
Inoltre, le disposizioni legislative a cui l’amministratore giudiziario aveva fatto riferimento al momento della sua costituzione in giudizio (Testo Unico) non avrebbero potuto trovare applicazione al caso di specie, “in quanto, alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 117 del citato Decreto, le stesse trovano applicazione solo con riguardo ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del Testo Unico, non sia stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione”.
Giova rilevare, che la vexata quaestio, prospettata dal custode e amministratore giudiziario dell’appellante, e relativa alle condizioni e modalità di accertamento del credito vantato dal terzo nei confronti di una società sottoposta a misure di prevenzione antimafia, è stata ormai affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione attraverso un interessante esame evolutivo e sistematico delle nonne di riferimento, all’esito della emanazione di altra sentenza delle Sezioni Unite (n. 10534/ 2013) che ha preso in esame la L. 24 dicembre 2012, n. 218 recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 159 del 2011 (Nuovo Codice Antimafia).
La Suprema Corte ha stabilito che “spetta al giudice civile – e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale – la competenza ad accertare in via definitiva la esistenza e l’entità di un credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo relativamente a prestazioni contrattuali intercorse con una società il cui intero capitale e il complesso dei beni aziendali siano stati colpiti da provvedimento di confisca quale misura di prevenzione antimafia ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, allorché detta misura sia stata adottata dal giudice penale in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Nuovo Codice Antimafia)” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 08.08.2013 n. 18909.
Pertanto, il percorso motivazionale seguito dal Decidente è esente da critica.
Da ciò consegue che alla fattispecie in esame va applicata la normativa precedente sia al Nuovo Codice Antimafia che alla L. n. 228 del 2012, pertanto, il giudice del merito è competente ad accertare in via definitiva l’esistenza e l’entità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, “credito che successivamente il creditore potrà porre in esecuzione per renderlo opponibile in danno del bene oggetto della misura, di prevenzione, nel rispetto delle condizioni e delle norme applicabili al procedimento esecutivo, dove dovrà fra l’altro essere esaminata la sussistenza del requisito della buona fede del creditore “(Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 08.08.2013 n. 18909).
Giova evidenziare che la fattispecie, in argomento, trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo, fondato da fatture, che si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, dunque, l’odierna appellata, quale attrice in senso sostanziale, è onerata a dimostrare con gli ordinari mezzi di prova il suo credito, stante che la fattura, costituisce titolo idoneo ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma non costituisce prova dell’esistenza del credito (Cass. Civ., Sez. III, 03.03.2009 n. 5071; Cass. Civ., Sez. VI – III, 11.03.2011 n. 5915).
Va detto, tuttavia, che nel caso di specie, l’opponente ha focalizzato la sua attenzione sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in relazione ai presupposti di buona fede e affidamento incolpevole di cui alla normativa antimafia richiamata, senza peraltro contestare la pretesa creditoria né la sua quantificazione.
Sul punto, è insegnamento della Suprema Corte che “l’effetto del principio di non contestazione è quello di rendere inapplicabile il principio dell’onere della prova, nel senso che, di fronte alla non contestazione -l’unico limite che incontra il giudice è rappresentato dal divieto di ritenere non sussistente il fatto perché non provato da chi aveva il relativo onere dimostrativo; tuttavia, ciò non significa che il giudicante non possa accertare la portata ed il rilievo del fatto non contestato al fine dell’accoglimento o meno della domanda sulla base di documenti o emergenze processuali già acquisite in atti ( cfr. Cass Civ., Sez. VI, 01.10.2015 n. 19586).
A ciò va aggiunto che l’opposta ha provato la sua pretesa creditoria, in quanto, oltre a produrre le copie conformi delle fatture relative alle forniture effettuate, ha corredato il suo ricorso anche della copia conforme dei Registri IVA (vendite 2006, 2007 e 2008) e della copia conforme della copia dei Registri dei Corrispettivi, relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 (produzione allegata al fascicolo del monitorio, in atti), il cui importo è stato in parte corrisposto dall’odierna appellante in data 13.02.2009, per come dalla stessa riconosciuto (pag. 3 atto di citazione).
Per quanto sopra, la domanda dell’appellata, deve considerarsi definitivamente accertata.
Tuttavia, va evidenziato che nel corso di questo giudizio è divenuta definitiva la confisca della società ____ s.r.l. disposta nell’ambito del procedimento per misure, di prevenzione n. ____ R.M.P., confiscata con decreto del Tribunale Sezione per le Misure di Prevenzione di Agrigento del _____. Confermata con decreto della Corte di Appello di Palermo _____ e divenuta irrevocabile il _______.
Pertanto, alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, i requisiti a cui l’appellante ha fatto riferimento con l’opposizione al decreto ingiuntivo e richiamati in appello andranno verificati dal Giudice competente ed al momento dell’esecuzione del credito.
Alla luce di quanto sopra, l’appello deve essere accolto.
Tuttavia, considerata la delicatezza degli accertamenti di fatto espletati sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti costituite, conferma la sentenza del Tribunale di Agrigento, appellata dalla Società ____ s.r.l., in confisca definitiva in persona del legale rappresentante pro-tempore (già ____ S.r.l. nel procedimento di sequestro preventivo in persona del custode e amministratore giudiziario, _____) nel procedimento di prevenzione a carico di ____ e di ____, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, nei confronti della ditta ______ s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, il 22 dicembre 2017.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2018.
Corte_Appello_Palermo_Sez_III_Sent_10_01_2018Recupero crediti a PALERMO con ROSSI & MARTIN studio legale
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