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Atto di Precetto intimazione di adempiere esecuzione forzata recupero crediti indicazione somma domandata

Atto di Precetto intimazione di adempiere esecuzione forzata recupero crediti indicazione somma domandata

Corte di Appello Catania, Sezione I Civile, Sentenza del 22-02-2018

Con sentenza del 22 febbraio 2018 la Corte Appello di Catania, Sezione I Civile, ha stabilito che l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo ex art. 480 c.p.c. (atto di precetto) non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre all’indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.


Corte di Appello Catania, Sezione I Civile, Sentenza del 22-02-2018

Atto di Precetto intimazione di adempiere esecuzione forzata recupero crediti indicazione somma domandata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott. ________ – Presidente est

dott. ________ – Consigliere

dott. ________ – Consigliere

riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _______ RG

promossa da

S.N.G., nato a ___ il ____ ed ivi residente in _______, elettivamente domiciliato in ________, rappresentato e difeso dall’avv.to _________ giusta procura in atti;

Appellante

contro

I.R. srl, con sede in _______, c.f. _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, per essa, P.C.S. spa, già P.R.C.S. spa, con sede in _____, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in _____, rappresentata e difesa dall’avv.to _______ per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Appellata

Svolgimento del processo

Con l’atto di citazione notificato in data ____ N.G.S. proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Ragusa, avverso l’atto di precetto notificatogli il _____ a mezzo del quale I.F. 2 srl, cessionaria da potere di B.S. spa, dichiarando l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine dei distinti contratti di mutuo stipulati in data ____ e ____, intimava il pagamento della complessiva somma di Euro ____, in essi compresi, quanto al primo contratto, Euro ___ e, quanto al secondo, Euro____, a titolo di rate scadute, sorte capitale ed interessi convenzionali all’ ______, oltre diritti ed accessori.

Lamentava, nell’ordine: a) l’indeterminatezza e/o l’indeterminabilità delle somme precettate, prive, come erano, di qualsivoglia specificazione in punto di sorte capitale ed interessi, anche moratori; b) la mancata considerazione dell’accordo intervenuto con B.S. spa, originaria parte mutuante, in uno alla mancata contabilizzazione dei pagamenti effettuati nel corso di svolgimento di entrambi i rapporti; c) la natura usuraia deli interessi retrocessi a misura della L. n. 108 del 1996; d) l’illegittimità della allegata risoluzione per inadempimento dei due contratti di mutuo.

Chiedeva, per l’effetto, determinarsi gli importi dovuti ed, in via riconvenzionale, condannarsi l’istituto finanziario precettante alla restituzione di quanto indebitamente percepito, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.

Resisteva I.F. 2 srl, la quale, costituitasi in persona della procuratrice speciale S.I.B. srl, chiedeva il rigetto della proposta opposizione.

Disposta ed espletata CTU contabile, l’adito Tribunale, con la sentenza non definitiva n. ___ RG, resa in data ____, rigettava il primo motivo di opposizione (indeterminatezza ed indeterminabilità delle somme precettate) ed il terzo (usurarietà dei tassi di interesse retrocessi). Ritenuta, al contempo, la legittimità della dichiarata risoluzione dei contratti di mutuo, al dichiarato fine di determinare gli esatti importi dovuti alla stregua dell’intervenuto accordo di ristrutturazione e delle somme frattanto corrisposte, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva richiamarsi il nominato CTU.

All’udienza successiva del ____ entrambe le parti formulavano riserva di appello.

Assunti i chiesti chiarimenti, con la sentenza definitiva n. ____ RG, resa in data ____, l’adito Tribunale – preso atto delle conclusioni della disposta CTU, per vero attestanti un saldo debitore, quanto al mutuo del _____, pari a complessivi Euro. _____ e, quanto al mutuo del ____, pari ad ______ – rigettava l’opposizione e compensava le spese processuali.

Con l’atto di citazione notificato in data _____, N.G.S. interponeva formale impugnazione avverso entrambe le rese pronunce. Lamentava, con il primo motivo di gravame, lo statuito rigetto della formulata eccezione di indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettategli. Si doleva, con il secondo motivo, della sostanziale illegittimità del secondo dei contratti di mutuo, sì come stipulato, su sollecitazione dell’allora banca mutuante B.S. spa, all’esclusivo fine di procurare la provvista necessaria al fine di chiudere l’esposizione debitoria frattanto consolidatasi nel dato periodo per rate scadute e non pagate del mutuo del _____. Censurava, con la terza ragione, la ricostruzione contabile dei due rapporti di mutuo, all’uopo rilevando l’incompletezza e la tardività della stessa documentazione allegata dalla banca mutuataria. Chiedeva, per l’effetto, la riforma dell’impugnata statuizione.

Si costituiva I.R. srl, e, per essa, P.C.S. spa, già P.R.C.S. spa, quale cessionaria di I.R. srl, la quale chiedeva il rigetto dell’interposto gravame.

Con la comparsa del ________ N.G.S. si costituiva nel nome del nuovo procuratore.

La causa veniva posta in decisione all’udienza collegiale del _______, sulle conclusioni delle parti come riportate in atti, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di gravame N.G.S. lamenta lo statuito rigetto della formulata eccezione di indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate perché prive di qualsivoglia specificazione in punto di sorte capitale ed interessi, anche moratori.

La doglianza, se rapportata all’atto di precetto, è certamente infondata posto che, sul punto, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato il principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo ex art. 480 c.p.c. non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (da ultimo, Cass. 19 febbraio 2013 n. 4008).

E’ vero, però, che, ben al contrario di quanto ha statuito il Tribunale, l’istruttoria processuale ha consentito di acclarare che, soltanto con riferimento al contratto di mutuo del _______ dell’importo di L. ____ (rif. n __), il credito azionato è risultato determinato e determinabile in entrambe le componenti – sorte capitale ed interessi – in base a semplici conteggi aritmetici ed alla stregua delle condizioni di contratto, sì come riportanti la misura degli interessi, il parametro di riferimento, la cadenza temporale degli accessori: ciò si può affermare, infatti, a petto delle in parte qua incontestate risultanze peritali, tanto a riguardo dell’accordo originario, specificatamente, prevedente l’obbligo della restituzione in n. __ rate semestrali di L. ____ al tasso del ___%, quanto del successivo accordo di ristrutturazione del ____, che ha modificato la rata semestrale riducendola in L. ____, il tasso di interesse, aumentato al ___% annuale, ed incrementato la durata complessiva del mutuo sino ad un totale di n. __ rate.

Altrettanto non può però dirsi riguardo al contratto di mutuo del ____ dell’importo di L. ____ (rif. n. __), da restituire in __ rate semestrali, in ordine al quale il nominato CTU ha scritto (relazione del __): “Detto mutuo prevede un tasso fisso del __% semestrale per il periodo ___ e, successivamente, un tasso variabile costituito dal tasso interbancario lettera a sei mesi per ECU, offerto il primo dei due giorni lavorativi bancari antecedenti l’inizio di ciascun semestre, pubblicato sulla stampa finanziaria, maggiorato di due punti. Inoltre, trattandosi di un mutuo con provvista in ECU, le rate avrebbero dovuto essere adeguate in base ad un complesso meccanismo per tener conto del cambio lire/ECU”.

E’ ben vero, infatti, che, al fine di ricostruire il saldo contabile di detto rapporto, l’ausiliario è dovuto ricorrere a “semplificazioni ed approssimazioni …. per sopperire alla carenza di informazioni circa l’esatta misura dei tassi e dei cambi” a causa dell’obiettiva difficoltà di reperire ad oggi le informazioni del tasso di cambio nel dato periodo ed in ragione del fatto che l’ECU a far data dall’ ____ è stato sostituito dall’Euro ed a quella data, ai sensi dell’art. 5 del contratto di erogazione e quietanza, il tasso di interesse avrebbe dovuto essere sostituito secondo criteri non conosciuti che appaiono operati con assoluta discrezionalità dell’istituto bancario (relazione scritta).

Senonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, tal sopravvenuta obiettiva difficoltà di determinare i parametri di riferimento (tasso di cambio ECU e misura dell’interesse), non legittima, ad avviso del collegio, l’applicazione del principio di diritto (Cass. 2007 n. 2317) a tenore del quale “in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284 3 c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.

Un conto è l’obiettiva determinabilità del tasso di interessi, pur in difetto di espressa indicazione in cifre, assicurata, nel caso a mano, dal richiamo per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, obiettivamente individuabili al momento in cui furono concordati (ECU), che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale, altro è che i parametri di riferimento, originariamente certi ed obiettivi, non risultino più determinabili in ragione della impossibilità di reperire le rilevazioni del dato periodo, come peraltro comprovata dalla stessa condotta processuale dell’istituto finanziario appellato che non è stato in grado di precisare il tasso interbancario di riferimento tempo per tempo utilizzato, le pubblicazioni cui fare riferimento, il tasso da applicarsi in occasione del passaggio dall’ECU all’Euro quale unità di conto del sistema europeo.

Siffatta impossibilità non basta, certo, a sanzionare in termini di nullità il contratto ma ha comunque evidenti rivenienze processuali in punto di ricostruzione del saldo contabile.

Escluso che possa farsi riferimento al parametro alternativo proposto dal nominato ausiliario, che ha ritenuto di sostituire il tasso previsto in contratto con i tassi di riferimento della B.D. maggiorati dello __% – alla stregua della semplice ma inaccettabile considerazione (relazione di CTU) che “detto tasso, nel primo semestre del __, ha assunto un valore del ___% ( __ % semestrale ), valore assai vicino al tasso contrattuale previsto nello stesso periodo (__% semestrale)” – perché, in mancanza dei dati di riferimento, manca nel concreto la possibilità di riscontrare l’effettiva equiparabilità nel corso dei successivi anni di svolgimento del rapporto del tasso di riferimento della B.D. al tasso variabile concordato, non resta, infatti, alla stregua delle regole in punto di onere probatorio, che ricostruire in parte qua gli importi dovuti applicando semplicemente gli interessi al tasso legale che, di certo inferiori alla misura originariamente concordata, costituiscono comunque l’unica remunerazione della somma mutuata che, in quanto ricompresa dell’originario dovuto, può riconoscersi con certezza in favore dell’istituto finanziario in luogo dell’originaria convenzione non più suscettibile di univoca determinazione.

Il risultato che ne viene, alla stregua del conteggio pur elaborato dal CTU nella relazione scritta del ___, ammonta, alla data dell’____, a complessivi Euro ___, di cui Euro ___ per sorte capitale ed Euro __ per interessi di mora, ed è in tali limiti che va conseguentemente dichiarata la legittimità della pretesa creditoria in parte qua intimata con l’impugnato atto di precetto.

Con il che si viene a rigettare pure la terza ragione di impugnazione, sì come vertente sulla ricostruzione contabile dei due rapporti di mutuo assunta a base della decisione.

Sull’incompletezza della documentazione allegata dalla banca mutuataria a fondamento del preteso saldo contabile del rapporto di mutuo del ___, valgono le considerazioni testé esposte.

Quanto ai pretesi versamenti a deconto effettuati in corso di rapporto, basta invece rilevare, per statuirne il rigetto, l’indeterminatezza della censura che non si fa carico della ricostruzione specificatamente operata dal CTU con gli elaborati peritali prodotti dopo la rimessione della causa sul ruolo in esito alla sentenza non definitiva.

N.G.S. ripropone poi, con diverso motivo di gravame, l’eccezione di illegittimità del secondo contratto di mutuo, che si vuole stipulato, su sollecitazione dell’allora banca mutuante, all’esclusivo fine di procurare la provvista necessaria al fine di chiudere l’esposizione debitoria frattanto consolidatasi nel dato periodo per rate scadute e non pagate del mutuo del ___: prospetta, al riguardo, l’assunto secondo il quale “l’illecita deviazione della somma di L. ___ per subito incassata, attraverso un’operazione subdola ed ingannevole”, imposta dal B.S. spa sì come pienamente consapevole del proprio precario stato finanziario, integrerebbe la tipica ipotesi di usurarietà di cui al primo comma dell’art. 644 c.p. e, per ciò stesso, la fattispecie del contratto in frode alla legge a termini dell’art. 1344 c.c..

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Il Giudice ha, in parte qua, disconosciuto la denunciata usurarietà del contratto sul duplice rilievo dell’inammissibilità della relativa deduzione, perché allegata per la prima volta quando il termine per emendare la domanda ex art. 183 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) era scaduto, e della concorrente considerazione che “per concretare tale ipotesi non basta che il debitore si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, logicamente note al mutuante, ma inoltre che gli interessi convenuti, anche se inferiori al tasso soglia previsto ex lege, avuto riguardo alle modalità del fatto e al tasso medio applicato risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro: il che è stato decisamente escluso dal CTU ed è peraltro insostenibile in considerazione del quasi dimezzamento degli interessi convenzionali a seguito del successivo accordo di ristrutturazione del mutuo di L. __del __ (l’unico a cui si applica la normativa antiusura)” (sentenza non definitiva, pag. 2).

Ebbene, di tal motivazione l’appellante non tiene conto nella redazione della sua censura, che, sotto tal profilo, è priva della necessaria concretezza perché non si confronta con le ragioni argomentative del provvedimento impugnato.

Al riguardo, sarebbe già sufficiente osservare, in punto di inammissibilità, che la difesa dello S. trascura del tutto le ragioni ritenute dal Tribunale ostative alla configurabilità della dedotta fattispecie di illecito (fosse solo che in ordine al requisito della sproporzionalità degli interessi convenuti rispetto alla provvista finanziaria mutuata) limitandosi a mere petizioni di principio circa l’assunta illiceità della causa del contratto di mutuo.

Il motivo è d’altra parte infondato pur per il denunziato profilo per il quale il contratto sarebbe privo della sua causa giuridica per essere mancata la traditio della somma erogata.

Posto che la contestazione attiene alla contabilizzazione della somma data a mutuo con accredito in conto corrente e quindi all’immediata utilizzazione dello stesso importo girato a saldo della frattanto consolidatasi scopertura del pregresso mutuo fondiario, v’è da richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. 28 giugno 2011 n. 14270), che, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo come la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendone sufficiente la disponibilità giuridica.

Più in particolare, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario da al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211 ; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14).

Ebbene, nel caso di specie, è lo stesso mutuatario ad avere assunto, con le difese articolate all’udienza del ___ (e richiamate in seno all’atto di appello), l’intervenuto versamento dell’importo di L. ___, di per sé stesso presupponente la disponibilità giuridica della somma, da considerarsi equipollente alla consegna ai fini del perfezionamento del mutuo (cfr. già Cass. 21 dicembre 1990, n. 12123, nonchè Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483).

L’inammissibilità, in ogni caso, trova ancor di più ragion d’essere nel fatto che la difesa dell’appellante ha del tutto trascurato l’altra ratio decidendi su cui è fondata l’impugnata statuizione di rigetto, sì come segnatamente vertente sull’inammissibilità per tardività della domanda, del tutto autonoma dalla prima, nel senso che essa sorregge da sola la decisione: ebbene, non investendo in alcun modo questa seconda ratio, l’unico motivo di appello, anche se fosse ritenuto fondato, non potrebbe portare in alcun modo all’accoglimento del gravame, in quanto la decisione non cesserebbe di reggersi proprio su quella seconda ratio (l’inammissibilità) che non è stata attinta dal motivo e su cui, quindi, questa Corte deve rilevare che si è formato giudicato interno del tutto assorbente, nel senso che vale a sorreggere in parte qua la statuizione di infondatezza della domanda dello S.

Allorquando, infatti, la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altra ragioni di rito ostativa all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata a desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza della cosa giudicata (da ultimo, Cass. 13 luglio 2005 n. 14740).

Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che dichiarare, in parziale accoglimento del primo motivo di gravame, la legittimità dell’intimato atto di precetto sino alla misura di Euro ___: tale è l’importo che residua computando la somma di Euro __, quanto al contratto di mutuo del __, in uno agli accessori e ad Euro ___, sì come correttamente intimati con riferimento al contratto di mutuo del ____.

L’esito del giudizio, nel quale la acclarata parziale illegittimità dell’intimato atto di precetto si bilancia con lo statuito rigetto nel resto della spiegata opposizione, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. ___ RG, così statuisce sull’appello proposto da N.G.S. a mezzo dell’atto di citazione notificato in data ____:

dichiara, in riforma della sentenza non definitiva n. ____ RG, resa dal Tribunale di Ragusa in data ___, e della sentenza definitiva n. ____ RG, resa dal Tribunale di Ragusa in data ____, che conferma nel resto, la legittimità dell’intimato atto di precetto notificato il ___, sino alla misura di Euro ____.

Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 9 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2018.

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