Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa l’esperibilità dell’opposizione del terzo
Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa l’esperibilità dell’opposizione del terzo
Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 4786 del 24/02/2020
Con ordinanza del 24 febbraio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, in merito di recupero crediti ha stabilito che avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa l’esperibilità dell’opposizione del terzo, ex art. 404, comma 1, c.p.c., in quanto detto rimedio è assorbito in quello di carattere generale previsto dall’art. 18 L.F., proponibile oltre che dal debitore fallito anche da qualunque interessato.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 4786 del 24/02/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso __ proposto da:
V. S.r.l. e D. – ricorrenti –
contro
A. S.a., S. S.a., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., P. S.a.s. – intimati –
avverso la sentenza n. __ della Corte d’Appello di Napoli, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del __ dal cons. __.
Svolgimento del processo
- – V. S.r.l. e D. ricorrono per due mezzi, nei confronti di A. S.a., S. s.a., Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e P. S.a.s., contro la sentenza del __ con cui la Corte di appello di Napoli, ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo ordinaria da essi spiegata, ex art. 404 c.p.c., comma 1, contro la sentenza dichiarativa di fallimento di (OMISSIS) S.r.l. pronunciata dal Tribunale di Napoli.
Ha ritenuto la Corte territoriale che la sentenza dichiarativa di fallimento rimanga assoggettata al solo rimedio, di carattere generale, previsto dalla L.F., art. 18 (nella specie nel testo applicabile ratione temporis antecedente alla riforma della legge fallimentare del 2006), esperibile anche dai terzi interessati e tale perciò da assorbire e precludere l’opposizione di cui al citato art. 404 spiegata del terzo il quale si affermi direttamente danneggiato dalla sentenza.
- – A S.a., S. S.a., Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e P. S.a.s. non svolgono difese.
Motivi della decisione
- – Il ricorso contiene due motivi.
Il primo motivo è rubricato “Violazione di legge; violazione, falsa e/o erronea applicazione dell’art. 404 c.p.c.; erroneo richiamo ed applicazione dell’art. 18 L. F.; omessa, contraddittoria ed inidonea motivazione della sentenza impugnata; violazione art. 360 c.p.c., n. 5; violazione artt. 3 e 24 Cost.”, ed assume che la Corte distrettuale (così come il Tribunale) aveva “sostanzialmente abrogato l’art. 404 c.p.c., rimedio straordinario al verificarsi di determinate condizioni per impugnare una sentenza passata in giudicato, nei confronti delle sentenze dichiarative di fallimento”. Si sostiene che l’assunto contenuto nella decisione impugnata – “conferire più rapida certezza alle sentenze dichiarative di fallimento, atteso il contenuto delle stesse, non più impugnabili decorsi i relativi termini, poiché esse vanno notificate anche tramite affissione e poiché l’impugnativa, a differenza di altre decisioni, può essere proposta, giusta la L.F., art. 18, da qualunque interessato” – sarebbe illegittimo, oltre che lesivo dei diritti garantiti ai ricorrenti dagli artt. 3 e 24 Cost. I ricorrenti sollevano quindi eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 404 c.p.c., con riferimento a queste ultime disposizioni costituzionali, “nella parte in cui non prevede che siano assoggettabili a tale rimedio le sentenze dichiarative di fallimento da parte di coloro il cui interesse ad agire sia sopravvenuto alla sentenza stessa”, essendo “innegabile che il terzo che subisce un pregiudizio da una sentenza dichiarativa di fallimento nulla ed illegittima non possa difendersi” (pag. __ ricorso).
Il secondo motivo, che deduce “Violazione di legge; violazione della L.F., artt. 9, 16 e 17”, svolge argomentazioni dirette a dimostrare la fondatezza, nel merito, della spiegata opposizione ex art. 404 c.p.c.
- Il ricorso va respinto.
2.1. – Il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
2.1.1. – Esso è inammissibile con riguardo alla denuncia di vizio motivazionale, giacché fondato su una nozione di vizio di motivazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non riconducibile a quella contemplata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente ed applicabile, atteso che tale mezzo di impugnazione concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso e non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, che invece ricade nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rispetto alla quale l’eventuale vizio od omissione della motivazione in diritto non ha alcuna rilevanza autonoma, potendo eventualmente, in presenza di una corretta decisione del giudice di merito della questione sottoposta al suo esame, dar luogo alla correzione della stessa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, (p. es. Cass. n. 15196 del 2018; Cass. n. 16640 del 2005; Cass. n. 11883 del 2003).
2.1.2. – Per il resto il motivo è infondato.
La Corte distrettuale ha escluso l’esperibilità dell’opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 1, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento perché assorbita dal rimedio di carattere generale previsto dalla L.F., art. 18, nel testo, qui applicabile, anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, disposizione secondo cui, contro la dichiarazione di fallimento, non solo il debitore, ma anche qualunque interessato, possono proporre opposizione nel termine previsto.
La soluzione adottata dalla Corte territoriale è conforme a diritto.
Come è noto, la L.F., art. 18, comma 1, nel testo qui applicabile, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fissava, per il debitore, la decorrenza del termine di 15 giorni, per proporre opposizione, dalla data di affissione della sentenza di fallimento (Corte Cost. n. 151 del 1980). La Corte costituzionale ha viceversa giudicato manifestamente infondata la stessa questione sollevata in riferimento ai soggetti diversi dal debitore (Corte Cost. n. 273 del 1987). Da qui il consolidarsi dell’orientamento secondo cui quel termine decorre, per il debitore, dalla data di comunicazione dell’estratto della dichiarazione di fallimento, e, per gli altri interessati, dall’affissione (Cass., SU, n. 5104 del 1996; Cass. n. 6059 del 1997; Cass. n. 6166 del 2002; Cass. n. 5018 del 2009).
Quanto alla peculiare conformazione dell’impugnazione rivolta contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la quale – ieri l’opposizione, poi l’appello, oggi il reclamo – spetta a qualunque interessato, sebbene estraneo al procedimento che ha condotto a detta pronuncia, è agevole osservare che essa discende dalla natura stessa della dichiarazione di fallimento, la quale dispiegava (e dispiega tuttora) i suoi plurimi effetti non solo nei confronti dei partecipanti alla fase prefallimentare, ma anche di pluralità di soggetti che con l’imprenditore avessero intessuto una svariata rete di rapporti: soggetti cui, per tale ragione, il legislatore attribuisce la legittimazione ad aggredire la sentenza dichiarativa di fallimento con lo strumento di cui alla L.F., art. 18.
Tale è quindi la ragione in forza della quale a qualunque interessato – nozione in cui devono includersi coloro la cui posizione giuridica risulti incisa dalla sentenza dichiarativa di fallimento per la semplice ragione che il fallimento modifica l’assetto giuridico che li riguarda – devono essere riconosciuti tutti i poteri processuali che non ha potuto esercitare nel giudizio conclusosi con la sentenza di fallimento che egli chiede sia rimossa.
Né v’è dubbio che il riconoscimento della legittimazione processuale a qualunque interessato, nei ristretti termini e con le modalità previste dalla norma, mirasse a conseguire (così come la norma attualmente vigente, del resto) un risultato di stabilità giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento, che non avrebbe potuto realizzare la propria funzione se fosse stata impugnabile anche a notevole distanza di tempo da un numero indeterminato di soggetti.
In definitiva, deve concludersi che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si estendono verso una pluralità di terzi, titolari di posizioni giuridiche che sono soggette a modifica dalla pronuncia, i quali avrebbero potuto proporre l’opposizione L.F., ex art. 18: rimedio che, per essi, svolgeva una funzione sostanzialmente analoga a quella che, nel giudizio di cognizione ordinaria, spetta all’opposizione ape di terzo.
Resta da aggiungere, per completezza, che la sentenza impugnata dà atto, a pagina __, dell’osservazione degli appellanti “di non aver mai chiesto la sussunzione del proprio rimedio alla L.F., art. 18, trattandosi di impugnazioni non sovrapponibili: di guisa che neppure si poneva un problema di interpretazione dell’impugnazione proposta, ovvero di conversione dell’una nell’altra, giacché la Corte d’appello certamente non avrebbe potuto sostituire un rimedio diverso a quello che espressamente le parti avevano dichiarato di aver voluto utilizzare (Cass. n. 13945 del 2012).
Da ultimo, infine, è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 404 c.p.c., sollevata dagli odierni ricorrenti con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che siano assoggettabili a tale rimedio le sentenze dichiarative di fallimento da parte di coloro il cui interesse ad agire sia sopravvenuto alla sentenza stessa, essendo innegabile che il terzo che subisce un pregiudizio da una sentenza dichiarativa di fallimento nulla ed illegittima non possa difendersi, posto che proprio la vastità della categoria di coloro a carico dei quali operano gli effetti della menzionata sentenza (autori di atti pregiudizievoli ai creditori, parti di rapporti pendenti, creditori non istanti, etc.), non identificabili a priori, giustifica la necessità di trattazione e decisione unitarie della pluralità di opposizioni da essi, in ipotesi proponibili, legittimando la previsione, nel sistema della legge fallimentare, di un unico rimedio a ciò destinato (quello, di oggetto ben più ampio rispetto all’opposizione ex art. 404 c.p.c., sancito dalla L.F., art. 18, nelle varie configurazioni susseguitesi anche dopo le novelle di cui D.Lgs. n. 5 del 2006 e D.Lgs. n. 169 del 2007), il cui termine iniziale e la relativa decorrenza siano sottratti alla iniziativa degli interessati, così da rendere irretrattabili gli effetti del fallimento dichiarato.
2.2. Il secondo motivo è assorbito.
- – Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020.