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art. 2862 Codice Civile – Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

art. 2862 – Codice Civile

Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio.

Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui.

Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell’iscrizione dell’ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell’espropriazione del fondo ipotecato.

 

Gazzetta Ufficiale – Ministero della GiustiziaCorte di Cassazione

Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016




art. 2825 – Codice Civile – Ipoteca su beni indivisi

art. 2825 – Codice Civile

Ipoteca su beni indivisi

L’ipoteca  costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.

Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.

Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.

 

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art. 2822 Codice Civile – Ipoteca su beni altrui

art. 2822 – Codice Civile

Ipoteca su beni altrui

Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente

Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

 

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art. 2808 – Codice Civile – Costituzione ed effetti dell’ipoteca

art. 2808 – Codice Civile

Costituzione ed effetti dell’ipoteca

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore  o di un terzo  e si costituisce  mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

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art. 2798 – Codice Civile – Assegnazione della cosa in pagamento

art. 2798 – Codice Civile

Assegnazione della cosa in pagamento

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

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art. 2755 Codice Civile – Spese per atti conservativi o di espropriazione

art. 2755 – Codice Civile

Spese per atti conservativi o di espropriazione

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili  nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

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art. 2748 Codice Civile – Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

art. 2748 Codice Civile

Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari  se la legge non dispone diversamente.

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art. 2740 Codice Civile – Responsabilità patrimoniale

art. 2740 Codice Civile

Responsabilità patrimoniale

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

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