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Cessione del credito fusione per incorporazione

Cessione del credito fusione per incorporazione

Con sentenza del 06 maggio 2017 il Tribunale Ordinario di Roma, Ottava Sezione Civile, in materia di cessione del credito, ha stabilito che la fusione per incorporazione di una società in un’altra legittima quest’ultima ad agire per il recupero dei crediti della prima senza che di essa debba essere data comunicazione al debitore.

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VIII Civile, Sentenza del 06/05/2017

Cessione del credito fusione per incorporazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. __

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 5272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all’udienza del 6/2/2017 vertente

TRA

P.A., C.A.M., P.A. e P.M., elett. dom. in __, presso lo studio dell’avv. __, rappresenti e difesi dall’avv. __, in virtù di procura in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

– OPPONENTI –

E

U.L. S.p.A. (già L. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in __, presso lo studio dell’avv. __ in virtù di procura generale alle liti per notaio __ del __;

– OPPOSTA –

OGGETTO: leasing.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto notificato in data  il Tribunale di Roma ingiungeva, su ricorso della U.L. S.p.A. (già L. S.p.A.), a P.A., C.A.M., P.A. e P.M. il pagamento della somma di Euro __, oltre interessi convenzionali di mora, sul presupposto di aver concesso alla P. srl in locazione finanziaria con contratto del __ l’uso delle “Attrezzature e arredamenti per pasticceria” di cui all’offerta del __, e di aver risolto i contratti a causa della morosità dell’utilizzatore, avendo diritto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati oltre interessi, garantito dalle fideiussioni prestate da P.A., C.A.M., P.A. e P.M..

Con atto di citazione notificato il __ P.A., C.A.M., P.A. e P.M. si opponevano alla ingiunzione eccependo che:

– il decreto era nullo e illegittimo avendo stipulato la locazione finanziaria con la L. S.p.A. e non avendo mai ricevuto comunicazione della cessione dei crediti a U.L.;

– U.L. non aveva diritto a riscuotere somme e l’importo ingiunto era errato nella quantificazione.

Si costituiva la U.L. S.p.A. resistendo ad ogni domanda ed eccezione.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa che non aveva attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti, era riservata per la decisione.

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

La fusione per incorporazione di L. S.p.A. in U.L. S.p.A. legittima quest’ultima ad agire per il recupero dei crediti della prima senza che di essa debba essere data comunicazione al debitore.

Invero, con la fusione per incorporazione intervenuta per atto pubblico, di cui è stata data pubblicità mediante inserimento nelle visure tenute dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente, L. S.p.A. ha continuato ad essere titolare dei crediti, modificando unicamente la propria denominazione sociale, né è mai intervenuta alcuna cessione di crediti in blocco a beneficio di U.L. S.p.A.

L’utilizzatore-imprenditore non ha offerto prova della violazione delle previsioni contrattuali che avrebbe portato al viziato calcolo della sorta capitale, delle spese e degli interessi, fermo pure l’onere per lo stesso utilizzatore di provare il pagamento, attesa la natura di eccezione estintiva del credito, che la Banca a sua volta può provare mediante semplice allegazione del contratto di leasing mobiliare che prevede la maturazione dei canoni scaduti e pretesi in pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale così definitivamente provvede:

– rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo n. __ del __ del Tribunale di Roma che conferma integralmente;

– condanna P.A., C.A.M., P.A. e P.M., in solido tra loro, a rifondere a U.L. S.p.A. (già L. S.p.A.), le spese processuali, liquidate ex decreto n. 55 del 10/3/14 in totali Euro __, di cui Euro __ per la fase di studio, Euro __ per la fase introduttiva, Euro __ per la fase di trattazione, Euro __ per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2017

Trib_Roma_Sez._VIII,_Sent_06_05_2017

Recupero crediti  a Roma con ROSSI & MARTIN studio legale




art. 2862 Codice Civile – Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

art. 2862 – Codice Civile

Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio.

Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui.

Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell’iscrizione dell’ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell’espropriazione del fondo ipotecato.

 

Gazzetta Ufficiale – Ministero della GiustiziaCorte di Cassazione

Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016




art. 2825 – Codice Civile – Ipoteca su beni indivisi

art. 2825 – Codice Civile

Ipoteca su beni indivisi

L’ipoteca  costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.

Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.

Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.

 

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art. 2822 Codice Civile – Ipoteca su beni altrui

art. 2822 – Codice Civile

Ipoteca su beni altrui

Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente

Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

 

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art. 2808 – Codice Civile – Costituzione ed effetti dell’ipoteca

art. 2808 – Codice Civile

Costituzione ed effetti dell’ipoteca

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore  o di un terzo  e si costituisce  mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

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art. 2798 – Codice Civile – Assegnazione della cosa in pagamento

art. 2798 – Codice Civile

Assegnazione della cosa in pagamento

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

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art. 2755 Codice Civile – Spese per atti conservativi o di espropriazione

art. 2755 – Codice Civile

Spese per atti conservativi o di espropriazione

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili  nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

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art. 2748 Codice Civile – Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

art. 2748 Codice Civile

Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari  se la legge non dispone diversamente.

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CODICE CIVILE – RECUPERO CREDITI

CODICE CIVILE

TITOLO III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2740 Responsabilità patrimoniale 

Art. 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione

Art. 2742 Surrogazione dell’indennità alla cosa

Art. 2743 Diminuzione della garanzia

Art. 2744 Divieto del patto commissorio

Capo II

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 2745 Fondamento del privilegio

Art. 2746 Distinzione dei privilegi

Art. 2747 Efficacia del privilegio

Art. 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Art. 2749 Estensione del privilegio

Art. 2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

Sezione II Dei privilegi sui mobili – Dei privilegi generali sui mobili

Art. 2751  Crediti per le spese funebri, d’infermità, alimenti

Art. 2751-bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane

Art. 2752 Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali

Art. 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Art. 2754 Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione

§ 2 – Dei privilegi sopra determinati mobili

Art. 2755 Spese per atti conservativi o di espropriazione

Art. 2756 Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

Art. 2757 Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

Art. 2758 Crediti per tributi indiretti

Art. 2759 Crediti per le imposte sul reddito

Art. 2760 Crediti dell’albergatore

Art. 2761 Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario

Art. 2762 Privilegio del venditore di macchine

Art. 2763 Crediti per canoni enfiteutici

Art. 2764 Crediti del locatore di immobili

Art. 2765 Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

Art. 2766 Crediti degli istituti di credito agrario

Art. 2767 Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato

Art. 2768 Crediti dipendenti da reato

Art. 2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio

Sezione III – Dei privilegi sopra gli immobili

Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione

Art. 2771 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

Art. 2772 Crediti per tributi indiretti

Art. 2773 Crediti dei comuni e delle province per tributi

Art. 2774 Crediti per concessione di acque

Art. 2775 Contributi per opere di bonifica e di miglioramento

Art. 2775-bis Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari

Art. 2776 Collocazione sussidiaria sugli immobili

Sezione IVDell’ordine dei privilegi  

Art. 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

Art. 2778 Ordine degli altri privilegi sui mobili

Art. 2779 Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli

Art. 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili

Art. 2781 Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi

Art. 2782  Concorso di crediti egualmente privilegiati

Art. 2783 Preferenza non determinata dalla legge

Art. 2783-bis  Crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciai

Art. 2783-ter Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea

Capo III Del pegno

Sezione I Disposizioni generali

Art. 2784 Nozione

Art. 2785 Rinvio a leggi speciali

Sezione II Del pegno dei beni mobili

Art. 2786 Costituzione

Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio

Art. 2788  Prelazione per il credito degli interessi

Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative

Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera

Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa

Art. 2793  Sequestro della cosa

Art. 2794 Restituzione della cosa

Art. 2795 Vendita anticipata

Art. 2796 Vendita della cosa

Art. 2797  Forme della vendita

Art. 2798 Assegnazione della cosa in pagamento

Art. 2799 Indivisibilità del pegno

Art. 2800 Condizioni della prelazione

Art. 2801 Consegna del documento

Art 2802  Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche

Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno

Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Art. 2805  Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

Art. 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti

Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti

Art. 2808 Costituzione ed effetti dell’ipoteca

Art. 2809  Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

Art. 2810 Oggetto dell’ipoteca

Art. 2811 Miglioramenti e accessioni

Art. 2812 Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

Art. 2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate

Art. 2814 Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

Art. 2815 Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta

Art. 2816  Ipoteca sul diritto di superficie

Sezione II Dell’ipoteca legale

Art. 2817 Persone a cui compete

Sezione III Dell’ipoteca giudiziale

Art. 2818 Provvedimenti da cui deriva

Art. 2819 Sentenze arbitrali

Art. 2820  Sentenze straniere

Sezione IV Dell’ipoteca volontaria

Art. 2821 Concessione d’ipoteca

Art. 2822 Ipoteca su beni altrui

Art. 2823 Ipoteca su beni futuri

Art. 2824 Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile

Art. 2825 Ipoteca su beni indivisi

Art. 2825-bis Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare

Art. 2826 Indicazione dell’immobile ipotecato

Sezione V Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche

§ 1 – Dell’iscrizione

Art. 2827 Luogo dell’iscrizione

Art. 2828 Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale

Art. 2829 Iscrizione sui beni del defunto

Art. 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente

Art. 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore

Art. 2832 Iscrizione dell’ipoteca legale della moglie

Art. 2833 Responsabilità per mancata iscrizione

Art. 2834 Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente

Art. 2835 Iscrizione in base a scrittura privata

Art. 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Art. 2837 Atti formati all’estero

Art. 2838 Somma per cui l’iscrizione è eseguita

Art. 2839 Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca

Art. 2840 Certificato dell’iscrizione

Art. 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

Art. 2842 Variazione del domicilio eletto

Art. 2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

Art. 2844 Azioni e notificazioni

Art. 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore

Art. 2846 Spese d’iscrizione

§ 2 – Della rinnovazione

Art. 2847 Durata dell’efficacia dell’iscrizione

Art. 2848 Nuova iscrizione dell’ipoteca

Art. 2849 Durata dell’ipoteca legale della moglie

Art. 2850 Formalità per la rinnovazione

Art. 2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

Sezione VI

Dell’ordine delle ipoteche

Art. 2852 Grado dell’ipoteca

Art. 2853 Richieste contemporanee di iscrizione

Art. 2854 Ipoteche iscritte nello stesso grado

Art. 2855 Estensione degli effetti dell’iscrizione

Art. 2856 Surrogazione del creditore perdente

Art. 2857 Limiti della surrogazione

Sezione VII Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente

Art. 2858 Facoltà del terzo acquirente

Art. 2859.Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

Art. 2860 Capacità per il rilascio

Art. 2861 Termine ed esecuzione del rilascio

Art. 2862 Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

Art. 2863 Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione

Art. 2864 Danni causati dal terzo e miglioramenti

Art. 2865 Frutti dovuti dal terzo

Art. 2866 Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti

Art. 2867 Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto

Sezione VIII Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore

Art. 2868. Beneficio di escussione

Art. 2869 Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

Art. 2870 Eccezioni opponibili dal terzo datore

Art. 2871 Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione

Sezione IX Della riduzione delle ipoteche

Art. 2872 Modalità della riduzione

Art. 2873 Esclusione della riduzione

Art. 2874 Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale

Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni

Art. 2876 Limiti della riduzione

Art. 2877 Spese della riduzione.

Sezione X Dell’estinzione delle ipoteche

Art. 2878 Cause di estinzione

Art. 2879. Rinunzia all’ipoteca

Art. 2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

art. 2881 Nuova iscrizione dell’ipoteca

Sezione XI Della cancellazione dell’iscrizione

Art. 2882 Formalità per la cancellazione

Art. 2883.Capacità per consentire la cancellazione

Art. 2884 Cancellazione ordinata con sentenza

Art. 2885 Cancellazione sotto condizione

Art. 2886 Formalità per la cancellazione

Art. 2887 Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine

Art. 2888 Rifiuto di cancellazione

Sezione XII Del modo di liberare i beni dalle ipoteche

Art. 2889 Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

Art. 2890 Notificazione

Art. 2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni

Art. 2892 Divieto di proroga dei termini

Art. 2893 Mancata richiesta dell’incanto

Art. 2894 Effetti del mancato deposito del prezzo

Art. 2895 Desistenza del creditore

Art. 2896 Aggiudicazione al terzo acquirente

Art. 2897 Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto

Art. 2898 Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede

Sezione XIII Della rinunzia e dell’astensione del creditore nell’espropriazione forzata

Art. 2899 Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore

Capo V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

Sezione I Dell’azione surrogatoria

Art. 2900. Condizioni, modalità ed effetti

Sezione II Dell’azione revocatoria

Art. 2901. Condizioni

Art. 2902 Effetti

Art. 2903 Prescrizione dell’azione

Art. 2904  Rinvio

Sezione III Del sequestro conservativo

Art. 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

Art. 2906 Effetti

TITOLO IV Della tutela giurisdizionale dei diritti

Capo I Disposizioni generali

Art. 2907 Attività giurisdizionale

Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze

Art. 2909 Cosa giudicata

Capo II Dell’esecuzione forzata

Sezione I Dell’espropriazione

§ 1 – Disposizioni generali

Art. 2910 Oggetto dell’espropriazione

Art. 2911 Beni gravati da pegno o ipoteca

§ 2 – Degli effetti del pignoramento

Art. 2912 Estensione del pignoramento

Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Art. 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento

Art. 2915 Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati

Art. 2916 Ipoteche e privilegi

Art. 2917 Estinzione del credito pignorato

Art. 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

§ 3 – Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione

Art. 2919 Effetto traslativo della vendita forzata

Art. 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Art. 2921  Evizione

Art. 2922 Vizi della cosa. Lesione

Art. 2923 Locazioni

Art. 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

Art. 2925 Norme applicabili all’assegnazione forzata

Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

Art. 2927 Evizione della cosa assegnata

Art. 2928 Assegnazione di crediti

Art. 2929 Nullità del processo esecutivo

Sezione I-bis Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

Art. 2929-bis Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

Sezione II Dell’esecuzione forzata in forma specifica

Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare

Art. 2932 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto

Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

TITOLO V Della prescrizione e della decadenza

Capo I Della prescrizione

Sezione I Disposizioni generali

Art. 2934 Estinzione dei diritti

Art. 2935 Decorrenza della prescrizione

Art. 2936 Inderogabilità delle norme sulla prescrizione

Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione

Art. 2938 Non rilevabilità d’ufficio

Art. 2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi

Art. 2940 Pagamento del debito prescritto




art. 2740 Codice Civile – Responsabilità patrimoniale

art. 2740 Codice Civile

Responsabilità patrimoniale

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Gazzetta Ufficiale – Ministero della GiustiziaCorte di Cassazione

Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016