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Cessione del credito fusione per incorporazione

Cessione del credito fusione per incorporazione

Con sentenza del 06 maggio 2017 il Tribunale Ordinario di Roma, Ottava Sezione Civile, in materia di cessione del credito, ha stabilito che la fusione per incorporazione di una società in un’altra legittima quest’ultima ad agire per il recupero dei crediti della prima senza che di essa debba essere data comunicazione al debitore.

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VIII Civile, Sentenza del 06/05/2017

Cessione del credito fusione per incorporazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. __

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 5272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all’udienza del 6/2/2017 vertente

TRA

P.A., C.A.M., P.A. e P.M., elett. dom. in __, presso lo studio dell’avv. __, rappresenti e difesi dall’avv. __, in virtù di procura in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

– OPPONENTI –

E

U.L. S.p.A. (già L. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in __, presso lo studio dell’avv. __ in virtù di procura generale alle liti per notaio __ del __;

– OPPOSTA –

OGGETTO: leasing.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto notificato in data  il Tribunale di Roma ingiungeva, su ricorso della U.L. S.p.A. (già L. S.p.A.), a P.A., C.A.M., P.A. e P.M. il pagamento della somma di Euro __, oltre interessi convenzionali di mora, sul presupposto di aver concesso alla P. srl in locazione finanziaria con contratto del __ l’uso delle “Attrezzature e arredamenti per pasticceria” di cui all’offerta del __, e di aver risolto i contratti a causa della morosità dell’utilizzatore, avendo diritto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati oltre interessi, garantito dalle fideiussioni prestate da P.A., C.A.M., P.A. e P.M..

Con atto di citazione notificato il __ P.A., C.A.M., P.A. e P.M. si opponevano alla ingiunzione eccependo che:

– il decreto era nullo e illegittimo avendo stipulato la locazione finanziaria con la L. S.p.A. e non avendo mai ricevuto comunicazione della cessione dei crediti a U.L.;

– U.L. non aveva diritto a riscuotere somme e l’importo ingiunto era errato nella quantificazione.

Si costituiva la U.L. S.p.A. resistendo ad ogni domanda ed eccezione.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa che non aveva attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti, era riservata per la decisione.

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

La fusione per incorporazione di L. S.p.A. in U.L. S.p.A. legittima quest’ultima ad agire per il recupero dei crediti della prima senza che di essa debba essere data comunicazione al debitore.

Invero, con la fusione per incorporazione intervenuta per atto pubblico, di cui è stata data pubblicità mediante inserimento nelle visure tenute dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente, L. S.p.A. ha continuato ad essere titolare dei crediti, modificando unicamente la propria denominazione sociale, né è mai intervenuta alcuna cessione di crediti in blocco a beneficio di U.L. S.p.A.

L’utilizzatore-imprenditore non ha offerto prova della violazione delle previsioni contrattuali che avrebbe portato al viziato calcolo della sorta capitale, delle spese e degli interessi, fermo pure l’onere per lo stesso utilizzatore di provare il pagamento, attesa la natura di eccezione estintiva del credito, che la Banca a sua volta può provare mediante semplice allegazione del contratto di leasing mobiliare che prevede la maturazione dei canoni scaduti e pretesi in pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale così definitivamente provvede:

– rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo n. __ del __ del Tribunale di Roma che conferma integralmente;

– condanna P.A., C.A.M., P.A. e P.M., in solido tra loro, a rifondere a U.L. S.p.A. (già L. S.p.A.), le spese processuali, liquidate ex decreto n. 55 del 10/3/14 in totali Euro __, di cui Euro __ per la fase di studio, Euro __ per la fase introduttiva, Euro __ per la fase di trattazione, Euro __ per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2017

Trib_Roma_Sez._VIII,_Sent_06_05_2017

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Il Sole 24 Ore Lunedì 10 ottobre 2016

PROCEDURE ESECUTIVE – Iva e perdite su crediti a doppia velocità

Tempi diversi per note di accredito e deduzione

a cura di Michele Brusaterra

Nota di accredito e perdita su crediti non vanno sempre di pari passo in presenza di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, eventualità purtroppo frequente in tempi di crisi economica.

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Recupero crediti: il trasferimento di una società all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

Recupero crediti: il trasferimento di una società all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

Cassazione 11 marzo 2013 n. 5945

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in riferimento all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersonano l’organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero; circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l’istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento. La presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, stabilita dall’art. 3, par. 1, del regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorché nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, né sia stato spostato presso di essa il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa (nella specie, la Corte ha confermato al decisione dei giudice del merito che, relativamente al fallimento di un’impresa che aveva trasferito la propria sede legale in Francia, aveva comunque ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano fondando l’affermazione della propria giurisdizione sull’accertamento di una situazione di fatto in concreto diversa da quella risultante dalle indicazioni ufficiali desumibili dal registro delle imprese ed essendo pervenuta a tale conclusione all’esito di una valutazione globale dei dati di cui disponeva, quali l’impossibilità di reperire la società nella sede ufficiale in Francia, ove era stata inutilmente tentata la notifica del ricorso per fallimento, il rilievo della residenza in Italia del legale rappresentante della medesima società, dello svolgimento sempre in Italia delle pur sporadiche operazioni liquidatorie del patrimonio sociale e della presenza qui dell’unico bene mobile ad essa sicuramente ancora riferibile; con l’aggiunta del fatto che in Italia la medesima società aveva conservato la propria partita Iva).