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Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: forza maggiore e caso fortuito

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: forza maggiore e caso fortuito

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 17922 del 04/07/2019

Con ordinanza del 4 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, in tema di recupero crediti, ha stabilito che ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l’allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.


Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 17922 del 04/07/2019

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: forza maggiore e caso fortuito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

D. – ricorrente –

contro

S. S.p.A. In liquidazione coatta amministrativa – controricorrente –

avverso la sentenza n. __ della Corte d’Appello di Palermo, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del __ dal Consigliere Dott. __.

Svolgimento del processo

che:

con ricorso del __ S. S.p.A., otteneva dal Tribunale di Palermo un decreto ingiuntivo nei confronti di D., quale fideiussore di F., sulla base di una fideiussione omnibus del __, e successiva fideiussione confermativa del __. Il debito nei confronti dell’istituto di credito traeva origine da alcune scoperture di conto corrente del D. Il decreto ingiuntivo era stato notificato il __ presso il domicilio del debitore, a mani del coniuge e nuovamente il __ a mani del debitore;

con atto di citazione del __ il fideiussore proponeva opposizione eccependo la nullità del credito e la prescrizione del diritto. In particolare, trattandosi di contratti di conto corrente chiusi da S. S.p.A., sarebbe cessata la garanzia fideiussoria. La fideiussione del __ sarebbe nulla perché non era convenuta la clausola che dispensava la banca dall’onere di conseguire specifica autorizzazione per le nuove concessioni di credito. Si costituiva S. S.p.A. eccependo la tardività dell’opposizione sulla base della prima notifica eseguita nelle mani del coniuge del debitore e, in via subordinata, contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. L’opponente chiedeva che l’opposizione fosse qualificata ai sensi dell’art. 650 c.p.c.;

il Tribunale di Palermo con sentenza del __ dichiarava inammissibile l’opposizione con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite, rilevando che l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 40 giorni, decorrente dalla prima notifica del decreto ingiuntivo;

avverso tale decisione proponeva appello il D. deducendo l’inefficacia della prima notifica del decreto ingiuntivo, curata a mezzo del servizio postale, perché l’atto non era stato consegnato personalmente al destinatario. Lamentava la mancata considerazione dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. Si costituiva S. S.p.A. contestando l’impugnazione;

la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del __ rigettava l’impugnazione condannando D. al pagamento delle spese di lite. La Corte territoriale rilevava che la prima notifica, intervenuta in data __, doveva ritenersi regolare, e che non trovava applicazione l’art. 650 c.p.c., difettando l’ipotesi di forza maggiore e di caso fortuito, quali eventi avulsi dall’umana volontà rispetto alla consegna del plico al coniuge, presso il luogo di residenza abituale;

contro tale decisione propone ricorso per cassazione D. affidandosi a quattro motivi che illustra con memoria. Resiste con controricorso S. S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa. Con memoria di intervento datato __ si costituisce M. S.r.l. quale cessionaria dei crediti vantati dalla società S. S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, facendo proprie le considerazioni di quest’ultima.

Motivi della decisione

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 650 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, come rilevato in appello, il ricorrente aveva chiesto di dimostrare che, all’epoca dei fatti, viveva tutto l’anno a __, e rientrava a __ soltanto in occasione delle feste, ed avendo ricevuto a mani proprie la notifica del decreto ingiuntivo del __, non aveva motivo di presumere una precedente ulteriore notifica a mezzo del servizio postale. La Corte d’Appello non avrebbe valutato adeguatamente l’effettività della notificazione, così come richiesto dalla Corte di legittimità, nel doveroso bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario. Al contrario, per motivi di forza maggiore e caso fortuito, rappresentati dal domicilio del ricorrente a (OMISSIS), e dalla mancata consegna del plico da parte del coniuge, ricorrerebbero i presupposti dell’art. 650 c.p.c.;

con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 650 e dell’art. 184 c.p.c., con riferimento alle medesime disposizioni oggetto del precedente motivo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, secondo cui l’appellante non avrebbe dimostrato circostanze specifiche che avrebbero impedito di mantenere i contatti con il luogo di residenza abituale e con i congiunti, D. aveva articolato una prova sul punto e prodotto documentazione relativa al domicilio abituale in (OMISSIS);

occorre anzitutto rilevare l’inammissibilità del menzionato atto di intervento, peraltro neppure notificato alla controparte. Devesi in tal senso dare continuità al costante orientamento di questa Corte per il quale è inammissibile l’intervento proposto dal terzo direttamente in sede di legittimità (cfr. Cass. 11/05/2010, n. 11375), mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma (in senso conforme si vedano, ex aliis, anche Cass. Sez. Un. 27466/2016 in motivazione, Cass. 27/12/2016, n. 27044; Cass. 23/03/2016, n. 5759; 19/02/2015 n. 3336; 30/05/2014, n. 12179; 07/04/2011, n. 7986);

appare opportuno precisare i termini della questione relativa all’intervento dispiegato dalla società M. S.r.l. quale cessionaria dei crediti vantati da S. in l.c.a. trattandosi di successore a titolo particolare della parte originariamente intimata, rimasta in causa nella sua veste di controricorrente;

con riguardo all’ammissibilità dell’intervento nel giudizio di legittimità esiste un orientamento costante di questa Corte secondo cui sono soggetti del giudizio di cassazione unicamente coloro che furono parti dei giudizi precedenti (fra le molte, Cass. civ., sez. VI, n. 7467/2017; Cass. civ., sez. I, n. 17974/2015; Cass. civ., sez. lav., n. 6348/2009; Cass. civ., Sez. Un., n. 9753/1994). Da ciò si fa discendere la conseguenza dell’inammissibilità dell’intervento di soggetti che non furono parti in tali giudizi precedenti, difettando la loro legittimazione, senza che, in proposito, si ponga come fondata una questione di legittimità costituzionale: Cass. civ., Sez. Un., n. 1245/2004; Cass. civ., sez. II, n. 5126/1999;

una fattispecie parzialmente differente è quella dell’intervento effettuato dal successore a titolo particolare nel diritto controverso, attraverso una iniziativa non avente lo scopo di sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già presente nel processo, ma per esercitare una legittimazione propria, derivatagli dall’acquisto di diritti e obblighi ceduti dal titolare originario. La giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimazione conseguente alla successione derivativa, affermando che ciò costituisce titolo per la proposizione autonoma del ricorso per cassazione avverso la decisione di merito, ma non anche per l’intervento nel giudizio di legittimità;

l’orientamento di legittimità in tema di inammissibilità dell’intervento è risalente (prende le mosse da Cass. n. 954 del 1967, ma trova la prima decisione argomentata sul punto in Cass. n. 5606 del 1979). Ad accezione di una isolata decisione (Cass. civ., sez. I, n. 10598/2005) relativa all’ipotesi di intervento adesivo del terzo (per il quale si è affermato che non sussiste alcuna preclusione all’intervento), l’orientamento di questa Corte è sostanzialmente consolidato ed omogeneo;

il principio trova deroga nell’unica ipotesi in cui l’applicazione rigida della regola dell’inammissibilità dell’intervento nel giudizio di cassazione determinerebbe un’eccessiva limitazione dell’esercizio del diritto di difesa. Così si è affermato che, nel giudizio di cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso il decreto di liquidazione del suo compenso, è ammissibile l’intervento dell’assuntore del concordato che sia subentrato nelle posizioni obbligatorie del debitore originario, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso (Cass. civ., sez. I, n. 18967/2013). La posizione sostanziale del terzo, quale unico soggetto ancora interessato alla sorte del processo, ha consentito di adeguare al caso concreto la regola dell’inammissibilità dell’intervento. L’ipotesi è quella del successore a titolo particolare che assume interamente la posizione del suo dante causa. Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2016, n. 11638, ha chiarito che il successore a titolo particolare può intervenire nel giudizio di legittimità, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall’acquistata titolarità del diritto controverso, quando non sia costituito il dante causa (diversamente al terzo sarebbe di fatto precluso il diritto di difesa). Negli stessi termini, e più di recente, si è affermato che la possibilità del successore ex art. 111 c.p.c. di intervenire nel giudizio di legittimità deve essere riconosciuta nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Sez. 5 -, Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018, Rv. 652035 – 01);

la regola generale dell’inammissibilità dell’intervento del terzo trae fondamento dalla mancanza di una espressa previsione normativa relativa al giudizio di legittimità, che consenta al terzo di partecipare come interventore volontario al giudizio davanti alla Corte, con facoltà di esplicare difese e assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, cioè quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. Si vedano, ad esempio, Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2016, n. 5759; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11375; Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2005, n. 10215;

accanto a tale argomentazione, che valorizza la peculiarità del procedimento di legittimità, si accompagna, in maniera quasi tralatizia, l’affermazione secondo cui l’art. 105 c.p.c. troverebbe applicazione soltanto al giudizio di cognizione di primo grado, perché compreso nel titolo IV del libro primo dello stesso codice relativo all’esercizio dell’azione – riferibile esclusivamente al processo di cognizione di primo grado; questo assunto troverebbe fondamento nel dettato dell’art. 344 c.p.c., che non consente l’intervento in appello, con l’eccezione della legittimazione riconosciuta ai terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo. Il sistema normativo sarebbe pertanto coerente, in un quadro ispirato all’esigenza che il processo inizi per quanto possibile tra i soggetti interessati e legittimati e proceda, poi, riducendosi al minimo le eventualità di variazioni nell’individuazione delle parti;

questa Corte intende dare continuità all’orientamento che precede ritenendo maggiormente persuasiva l’argomentazione che trae fondamento dalla mancanza di una espressa previsione normativa riferita al giudizio di legittimità e dalla peculiarità di tale procedimento, per cui la legittimità di una limitazione di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;

il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Le censure sono infondate, poiché, come emerge dalle risultanze processuali, la notifica effettuata il __ era valida ed idonea a far decorrere il termine di 40 giorni per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo. L’insussistenza di profili di irregolarità della notifica del __, per essere il plico contenente il decreto ingiuntivo opposto, recapitato presso il domicilio del D. e consegnato alla moglie convivente, esclude la configurabilità dei presupposti dell’art. 650 c.p.c.;

nel caso di specie opera il principio secondo cui “ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l’allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza” (Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008, Rv. 605329 – 01);

con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 184 bis c.p.c. In sede di opposizione e di appello l’odierno ricorrente avrebbe formulato istanza di rimessione in termini, che non sarebbe stata presa in esame dalla Corte d’Appello. Le norme invocate sarebbero applicabili anche nel caso di decadenza dall’impugnazione per incolpevole decorso del termine;

il terzo motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. In particolare, il ricorrente non ha in alcun modo allegato, trascritto o individuato la fase processuale nella successiva localizzazione del documento nell’ambito del fascicolo di legittimità, riguardo alla circostanza di avere formulato davanti al Tribunale e, successivamente, in appello, istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. Analogo profilo di inammissibilità riguarda la circostanza di avere formulato uno specifico motivo di appello riguardo al presunto omesso esame da parte del Tribunale della richiesta di rimessione in termini;

con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 103 c.p.c., comma 2, art. 104 c.p.c., comma 2 e art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, rilevando di avere richiesto con l’atto di opposizione ed in via autonoma di accertare la nullità e l’inefficacia delle fideiussioni del __ e del __ e ciò indipendentemente dalla domanda di revoca del decreto ingiuntivo. Poiché l’opposizione tardiva produce gli effetti di un ordinario atto di citazione, il Tribunale avrebbe dovuto comunque esaminare la autonoma domanda di nullità degli atti di fideiussione;

il motivo è inammissibile, operando il principio giurisprudenziale secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto o opposto tardivamente acquista efficacia di giudicato, sia riguardo all’oggetto, che ai soggetti del rapporto giuridico, sulle questioni dedotte e quelle che costituiscono i necessari antecedenti o presupposti logico giuridici della pronunzia di ingiunzione (Cass. n. 25317/2017 e n. 19113/2018). Conseguentemente il giudicato sulla tardiva opposizione riguarda anche la inesistenza di fatti impeditivi o estintivi del rapporto con esclusione della presunta nullità della fideiussione;

ne consegue che l’intervento va dichiarato inammissibile ed alcun provvedimento va adottato riguardo alle spese in difetto di attività processuale sulla questione (l’atto di intervento non risulta notificato alle parti). Anche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della controricorrente. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’intervento di M. S.r.l. Nulla per le spese;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro __ per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro __ ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_III_Ord_04_07_2019_n_17922




L’art. 2941 n. 6) c.c. non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo

L’art. 2941 n. 6) c.c. non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 20642 del 31/07/2019

Con ordinanza del 31 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che l’art. 2941 n. 6) c.c. non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo, poiché la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale, secondo l’art. 182 L.F. (R.D. n. 267 del 1942), nel testo vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007).


Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 20642 del 31/07/2019

L’art. 2941 n. 6) c.c. non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

I. S.p.A. – ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in Liquidazione – intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERONA del __;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del __ dal Cons. Dott. __;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso  ex art. 98 L.F., depositato in data __ e successivamente notificato, I. S.p.A., quale procuratore di C. S.p.A., adiva il Tribunale di Verona, proponendo opposizione avverso il decreto del giudice delegato del Fallimento (OMISSIS), che aveva approvato lo stato passivo escludendo il credito insinuato in via privilegiata per Euro __, relativo ad un contratto di finanziamento fondiario in conto corrente, nonché il credito in via privilegiata di Euro __, fondato su un contratto di finanziamento fondiario relativo al conto corrente n. (OMISSIS).

La I. S.p.A. insisteva per l’accoglimento della domanda di ammissione dei crediti, precisando che gli stessi erano stati documentalmente provati, anche con riferimento agli interessi.

Si costituiva in giudizio il Fallimento (OMISSIS), che eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione di I. S.p.A. e la prescrizione del credito insinuato; contestava altresì nel merito la fondatezza della domanda, anche in riferimento alla prova del credito e degli interessi.

Il Tribunale di Verona, con il decreto impugnato, disattese le eccezioni preliminari della curatela fallimentare in merito alla titolarità del credito in capo all’opponente, rigettava la domanda di ammissione al passivo, ritenendo che fosse decorso il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.

Il Tribunale, premesso che (OMISSIS) S.p.A. aveva presentato domanda di concordato preventivo il __, ha rilevato che a partire da tale data, che aveva determinato, con il deposito della domanda di concordato unitamente all’elenco dei creditori, il riconoscimento del debito, non risultava alcun valido atto interruttivo della prescrizione fino al __, data di insinuazione di I. S.p.A. al passivo del fallimento della (OMISSIS) S.p.A. (dichiarato con sentenza del __).

Avverso il suddetto decreto propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, I. S.p.A.

Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la statuizione del Tribunale di Verona che ha ritenuto prescritto il credito per cui è causa, oggetto di insinuazione al passivo del fallimento il __, per la mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione, omettendo di considerare che nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, nella quale non sia previsto alcun termine per l’adempimento, il creditore non avrebbe potuto far valere il proprio diritto, esigendo la prestazione, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., in costanza di tale procedura la prescrizione non decorreva; Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 6), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale ritenuto non applicabile al caso di specie la causa di sospensione della prescrizione, prevista dalla norma citata.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 4, artt. 2944 e 2953 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale ritenuto prescritto il credito per cui è causa, omettendo di rilevare i seguenti atti interruttivi della prescrizione:

  1. a) la sentenza di omologa del concordato preventivo, pronunciata dal tribunale di Verona il __, pubblicata il __ e passata in giudicato il __ e le conclusioni ivi rassegnate;
  2. b) la comunicazione del liquidatore giudiziale del __, con la quale questi riconosceva il credito per cui è causa;
  3. c) la documentazione idonea a comprovare il trasferimento del credito dall’originaria titolare C.

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale omesso di valutare l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, successivi alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo in data __, come indicati alle lett. a) e b) del motivo precedente.

I motivi, che, per la stretta connessione, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del diritto di credito dell’istante per intervenuta prescrizione, per effetto del decorso del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., rilevando che il creditore aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento in data __, relativamente ad un rapporto contrattuale riferito agli anni __ e __ e sorto in ogni caso in data anteriore alla domanda di concordato preventivo, presentata da (OMISSIS) il __.

Secondo quanto accertato dal Tribunale, a partire dal __, data in cui con il deposito della domanda di concordato unitamente all’elenco dei creditori si è realizzato il riconoscimento del credito e fino al __, data in cui l’odierna ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo, era decorso il termine prescrizionale e non risultavano né cause di sospensione, né validi atti interruttivi della prescrizione.

Il provvedimento impugnato ha inoltre specificamente affrontato la questione relativa alla sussistenza di situazioni di impossibilità ad esercitare il diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2935 c.c., ed affermato che nel caso di specie non sussiste alcuna ragione per ritenere che nel periodo di durata della procedura di concordato preventivo il diritto di credito di I. S.p.A. non avrebbe potuto essere esercitato.

La statuizione è conforme a diritto.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce esclusivamente alla possibilità legale dell’esercizio del diritto, che deriva da cause giuridiche ostative all’esercizio del diritto stesso e non all’impossibilità di fatto nella quale venga a trovarsi il titolare del diritto (Cass. Sez.U. 19012/2007).

Ciò posto l’ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni (sia o meno previsto un termine per l’adempimento) non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitrice in concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora; non può infatti ritenersi che a seguito dell’ammissione alla procedura e nel corso della stessa la società sia liberata dall’obbligo di pagamento dei propri debiti.

Ed invero, pur avendo il concordato (OMISSIS) natura liquidatoria, l’effetto liberatorio per il debitore si sarebbe determinato solo con l’adempimento integrale delle obbligazioni a suo carico.

Risulta inoltre irrilevante il fatto che il concordato in oggetto non prevedeva un termine per l’adempimento: tale circostanza non muta i termini della questione atteso che, in ogni caso, in pendenza della procedura di concordato preventivo la pretesa creditoria poteva essere cautelativamente fatta valere dal creditore mediante gli ordinari atti di messa in mora nei confronti del debitore, non essendovi dunque alcuna causa giuridica ostativa all’esercizio del diritto.

Il Tribunale ha anche escluso che potesse trovare applicazione al caso di specie l’ipotesi di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n. 6).

Pure tale statuizione è conforme a diritto.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il collegio intendere dare continuità, le cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., si riconnettono a situazioni di impossibilità di fatto, o comunque di difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti; rapporti che, nel caso del n. 6 della norma si caratterizzano per l’essere i beni di una parte amministrati dall’altra in virtù di una disposizione di legge o di un provvedimento del giudice.

La giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato, in quanto conserva, oltre alla proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato; il liquidatore giudiziale nel concordato con cessione dei beni ha invece la legittimazione a disporre dei beni di proprietà del debitore al fine di attuare il piano concordatario (Cass. n. 4728/2008).

Ciò in quanto la titolarità e l’esercizio dei poteri di amministrazione dei beni altrui nel concordato preventivo con cessione dei beni compete, nei soli limiti sopra indicati, non ai creditori, ma esclusivamente al liquidatore, il quale è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Tribunale, ai sensi dell’art. 182 L.F., applicabile ratione temporis e non certo quelle dei creditori. Manca perciò il presupposto individuato dalla norma per la sospensione, in quanto i poteri di gestione di pertinenza del liquidatore non sono generali, ma finalizzati alla liquidazione dei beni oggetto della cessio bonorum; detti poteri sono diretti alla cura degli interessi dei creditori (come pure del debitore) ma sono svincolati dalla volontà dei soggetti interessati e rimessi invece alle determinazioni del Tribunale.

La procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori, com’è noto, comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, né dell’amministrazione ordinaria e della disponibilità dei medesimi, ma solo dei poteri di gestione, finalizzati alla liquidazione (Cass. n. 11520/2010; Cass. n. 3270/2009).

Ne consegue che l’art. 2941 c.c., n. 6), non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo, poiché la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale, secondo l’art. 182 L.F., nel testo vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007), (Cass. 5663/2019).

Il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito, ritenendo che tali non potessero essere considerati né la sentenza di omologa di concordato preventivo, né le comunicazioni del Liquidatore Giudiziale del __.

Pure tale statuizione è conforme a diritto.

L’interruzione della prescrizione nel concordato preventivo, infatti, non può che operare nei confronti del debitore – il quale subisce un c.d. spossessamento attenuato e non anche nei confronti del liquidatore, il quale, non potendo disporre del diritto controverso, non avrebbe potuto riconoscere l’altrui credito, né essere legittimato a ricevere efficacemente atti interruttivi della prescrizione provenienti dal creditore.

È dunque evidente che le lettere inviate dal liquidatore del concordato preventivo e quelle a costui inviate dal creditore non implicano riconoscimento del credito e non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto rivolte ad un soggetto diverso dal debitore e privo della relativa legittimazione.

Del pari priva di efficacia interruttiva è la domanda di omologazione svolta dalla società debitrice, atteso che, come già evidenziato, tale domanda non può qualificarsi come atto di riconoscimento del credito.

È quindi irrilevante il comportamento processuale adottato e le conclusioni precisate dal debitore nel giudizio di omologazione del concordato, atteso che detto giudizio non ha ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e consistenza del passivo concordatario, ma la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 180 L.F.

In ogni caso la censura è priva di decisività, in quanto la domanda risulta formulata anteriormente al __ e lo stesso passaggio in giudicato della sentenza di omologazione è intervenuta in data __ a fronte di una domanda di ammissione al passivo presentata il __, e dunque oltre il termine di 10 anni.

Per quanto già evidenziato, sono invece del tutto privi di efficacia interruttiva gli atti e le comunicazioni provenienti dal liquidatore giudiziale, ivi compresa la sollecitazione all’odierna ricorrente a produrre documentazione idonea a comprovare la cessione del proprio credito, atteso che, come già rilevato, il liquidatore è privo del potere di disporre del diritto controverso.

Il ricorso va dunque respinto e considerato che la curatela del fallimento (OMISSIS) spa è rimasta intimata, non deve provvedersi sulle spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_I_Ord_31_07_2019_n_20642

 




Il concordato preventivo deve essere risolto qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza

Il concordato preventivo deve essere risolto qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 20652 del 31/07/2019

Con sentenza del 31 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di procedure concorsuali, ha stabilito che il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell’art. 186 L.F. (R.D. n. 267 del 1942), qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza. Infatti, per tale verifica, la percentuale di soddisfacimento, che sia stata eventualmente indicata dal debitore, non è vincolante, salva l’assunzione di una specifica obbligazione intesa a garantirla; e tuttavia essa funge da criterio di riferimento utile ad apprezzare l’importanza dell’inadempimento. Ne consegue che il concordato preventivo deve essere risolto, ex art. 186 L.F., solo qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione necessaria di soddisfare in una qualche misura creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati ove non falcidiati.


Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 20652 del 31/07/2019

Il concordato preventivo deve essere risolto qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. __ proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in Liquidazione  – ricorrente –

contro

T. – controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in Liquidazione e Concordato Preventivo  – controricorrenti –

contro

B. S.p.A., Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in Liquidazione e G. – intimati –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di GENOVA, pubblicata il __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal cons. __;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che si riporta alle osservazioni scritte già depositate e conclude per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per l’assorbimento del secondo motivo;

udito, per il ricorrente, l’Avv. __, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente T., l’Avv. __ che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente R., l’Avv. __ che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza n. __ il Tribunale di Genova, su istanza del fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e della B. S.p.A., dichiarava la risoluzione per grave inadempimento del concordato preventivo di (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, omologato con decreto del __, e il fallimento della medesima società. In particolare il Tribunale, ritenendo che il concordato omologato prevedesse la cessione con garanzia di pagamento dei creditori in misura e tempi predeterminati, rilevava che l’attivo concordatario, originariamente previsto per un ammontare di Euro __, risultava invece essere pari, al netto delle spese, a Euro __, con la conseguenza che i creditori privilegiati sarebbero stati soddisfatti solo nella misura del __%, piuttosto che integralmente, come previsto nella proposta, mentre nessuna risorsa sarebbe stata disponibile per i creditori chirografari.

L’impossibilità di pagare i creditori chirografari in misura non simbolica, e per l’intero tutti i privilegiati, integrava, a giudizio dei primi giudici, un inadempimento di non scarsa importanza tale da giustificare la risoluzione del concordato.

  1. A seguito dei reclami presentati da (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione e T. e, in via autonoma, da R., la Corte d’appello di Genova constatava che il decreto di omologa, il cui contenuto decisorio era idoneo ad assumere definitività con efficacia assimilabile a quella del giudicato, qualificava la procedura come quella di un concordato con cessione di beni, senza l’assistenza di alcuna specifica garanzia in ordine al soddisfacimento dei creditori in una predeterminata misura; di conseguenza la circostanza che potesse ricavarsi dalla vendita dei beni oggetto della cessione una somma, anche notevolmente, differente da quella necessaria a garantire il pagamento dei crediti nella percentuale indicata non poteva essere apprezzata quale grave inadempimento idoneo a giustificarne la risoluzione, in quanto l’oggetto dell’obbligazione nel concordato con cessione era unicamente l’obbligo di mettere i beni dell’impresa, liberi da vincoli, a disposizione dei creditori, mentre risultava irrilevante la misura di effettivo soddisfacimento dei creditori privilegiati e ipotecari. In virtù di questi argomenti la corte territoriale, con sentenza del __, respingeva le originarie domande di risoluzione presentate dal fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e da B. S.p.A. e, di conseguenza, revocava la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, perché pronunciata a seguito dell’erronea risoluzione del concordato preventivo in precedenza omologato.
  2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il fallimento di (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione e T. e, in via autonoma, R.

Gli intimati, fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e B. S.p.A., non hanno svolto difese.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta sollecitando l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento dell’ulteriore mezzo.

Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L.F., art. 186, art. 160, comma 2, e art. 177: la Corte d’appello, pur dando per pacifico che il concordato di (OMISSIS) S.p.A. In liquidazione non sarebbe stato in grado di soddisfare per intero i creditori privilegiati e neppure in minima parte i creditori chirografari, avrebbe erroneamente ritenuto che il concordato con cessione di beni si esaurisse nella mera messa a disposizione dei beni da parte del debitore, mentre risultava del tutto irrilevante l’entità della successiva soddisfazione dei creditori con il ricavato della liquidazione; al contrario, la circostanza di fatto presa a base dell’argomentare del collegio del reclamo non poteva che condurre alla risoluzione del concordato stesso, stante il venir meno dei presupposti funzionali della procedura e tenuto conto dell’impossibilità di falcidiare i diritti dei creditori privilegiati, i quali, non essendosi pronunciati in alcun modo sulla proposta concordataria, dovevano vedere i loro diritti soddisfatti per intero.

4.2 Il motivo è fondato.

4.2.1 La proposta di concordato deve necessariamente avere ad oggetto la regolazione della crisi, secondo modalità che possono assumere concretezza soltanto attraverso l’indicazione delle condizioni di soddisfacimento dei creditori, ricomprendenti le relative percentuali e i tempi di adempimento.

L’indicazione di una percentuale di soddisfacimento dei creditori tuttavia non incide sull’ammissibilità del concordato, che deve essere apprezzato sotto il profilo dell’effettiva realizzabilità della causa concreta perseguita con il procedimento, con il suo obiettivo specifico, senza alcun contenuto fisso e determinato, correlato al tipo di proposta formulata ed inserito in un più generale quadro volto, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’impresa e, dall’altro, all’assicurazione del soddisfacimento, pur ipoteticamente modesto e parziale, dei suoi creditori (Cass., Sez. U., 1521/2013).

È vero dunque, come già affermato da questa Corte, che quando si tratti di una proposta concordataria con cessione dei beni la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente l’impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell’imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore, salva l’assunzione di una specifica obbligazione in tal senso (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 13817/2011).

La sentenza impugnata tuttavia estremizza questo principio fino a negare al concordato la funzione che gli è propria, cioè quella di consentire il superamento della situazione di crisi dell’impresa a fronte del riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato (Cass., Sez. U., 1521/2013). E perché anche ai creditori chirografari possa essere assicurata, in qualche misura, una soddisfazione non si può che procedere dovendosi osservare l’ordine delle cause legittime di prelazione L. Fall., ex art. 160, comma 2, ultimo periodo, – alla preventiva integrale tacitazione dei creditori privilegiati, i quali, non partecipando al voto, ove non sia prevista la loro falcidia secondo le modalità previste dalla norma appena citata, devono essere pagati per intero.

In altri termini, una cosa è l’assenza di alcun obbligo di rigoroso rispetto delle percentuali di soddisfazione indicata nella proposta e nel piano, in mancanza di una specifica obbligazione in tal senso, un’altra è la frustrazione dell’intento satisfattivo dei creditori che il concordato giocoforza persegue.

Ne discende che nell’ambito del concordato con cessione di beni la semplice messa a disposizione dei beni promessi non impedisce l’applicazione del disposto art. 186 L.F. che funge da strumento di controllo a posteriori del fatto che il concordato abbia assolto nella sostanza – dunque a prescindere da inadempimenti di scarsa importanza – la funzione che gli è propria.

4.2.2 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass. 18738/2018) che l’interpretazione già resa (si vedano ex multis Cass. 13626/1991, 709/1993, 13357/2007, 7942/2010, 13446/2011 e 4398/2015) rispetto al disposto art. 186 L.F., nella sua formulazione non più in vigore, secondo cui il concordato preventivo con cessione dei beni – salva previsione espressa di totale, immediata liberazione del debitore – deve essere risolto ove emerga che esso sia venuto meno alla sua naturale funzione, mantiene la sua attualità anche rispetto alla vigente lettera dell’articolo in questione. L’attuale assetto normativo infatti, pur utilizzando una terminologia propria delle generale disciplina della risoluzione dei contratti, intende il concordato preventivo non come un contratto a prestazioni corrispettive, ma come un istituto sui generis caratterizzato da una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all’esito dell’omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.

Dunque, benché l’intervento legislativo operato con il D.Lgs. n. 169 del 2007, abbia inteso uniformare la disciplina in materia con quella prevista in tema di concordato fallimentare e rendere applicabili, in coerenza con l’accentuata natura privatistica del concordato preventivo, i principi generali in materia di inadempimento contrattuale, la peculiare natura del concordato impedisce una traslazione tout court in questo ambito delle categorie proprie del vizio funzionale dell’accordo.

In particolare, la non imputabilità al debitore dell’inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato poiché l’art. 186 L.F., intende valorizzare il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell’art. 1218 c.c., a mente del quale l’inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente.

È necessario quindi verificare la prospettiva oggettiva dell’impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori, apprezzando l’inadempimento nella sua dimensione e consistenza, piuttosto che l’aspetto soggettivo dell’ascrivibilità di un simile infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di colpa a lui imputabili.

In altri termini, conta il mancato raggiungimento del risultato satisfattivo a cui il concordato era mirato, a prescindere dal perché un simile insuccesso si sia verificato; e, nell’economia di una simile verifica, la percentuale di soddisfacimento eventualmente indicata non è affatto vincolante, come detto, ma funge da punto di riferimento utile ad apprezzare l’importanza dell’inadempimento.

Il concordato preventivo non può quindi che essere risolto, a norma dell’art. 186 L.F., nella sua attuale formulazione, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione minimale di soddisfare in qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ove non falcidiati.

Andrà dunque affermato il seguente principio:

in tema di procedure concorsuali, il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell’art. 186 L.F., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza. Infatti, per tale verifica, la percentuale di soddisfacimento, che sia stata eventualmente indicata dal debitore, non è vincolante, salva l’assunzione di una specifica obbligazione intesa a garantirla; e tuttavia essa funge da criterio di riferimento utile ad apprezzare l’importanza dell’inadempimento: ne consegue che il concordato preventivo deve essere risolto ex art. 186 L.F., solo qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione necessaria di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati ove non falcidiati.

  1. I superiori rilievi comportano l’inammissibilità del secondo mezzo presentato (con cui il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 180, 182 e 186 L.F., in quanto la Corte distrettuale, nel qualificare il concordato come concordato con cessione di beni senza garanzia, avrebbe a torto valorizzato il contenuto del decreto di omologazione piuttosto che tenere conto direttamente della proposta; in tesi di parte ricorrente, in sede di giudizio di risoluzione ex art. 186 L.F., gli obblighi assunti dal debitore dovrebbero essere ricercati ermeneuticamente solo ed esclusivamente nella proposta concordataria e nella documentazione di cui all’art. 161 L.F.,  non potendosi attribuire alcuna portata integrativa al decreto di omologazione, né ritenersi che l’interpretazione ivi contenuta possa cristallizzare sul punto una qualche interpretazione coperta da giudicato).

Simili assunti perdono infatti qualsiasi decisività ove si consideri che, a prescindere dal fatto che la cessione dei beni sia avvenuta con specifica garanzia del risultato promesso ai creditori, comunque la fase esecutiva del concordato deve quanto meno garantire, come detto, una sia pur minima soddisfazione dei creditori chirografari e una soddisfazione integrale dei creditori privilegiati.

  1. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_I_31_07_2019_n_20652




La contestazione del diritto ad agire in via esecutiva non integra un’impugnazione del titolo posta a base del precetto

La contestazione del diritto ad agire in via esecutiva non integra un’impugnazione del titolo posta a base del precetto

Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019

Con sentenza del 23 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la contestazione del diritto ad agire in via esecutiva non integra, in senso tecnico, un’impugnazione del titolo posta a base del precetto e, così dell’esecuzione che sull’uno e sull’altro si minaccia. Nel caso di titolo esecutivo giudiziale, infatti, con l’opposizione non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento contro di quello, mentre quelle per fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni per farli valere in quella sede non integrano, a stretto rigore, un’impugnazione del titolo, ma appunto l’articolazione di fatti di cui quello non ha legittimamente potuto tener conto e per la cui omessa considerazione non potrebbe mai considerarsi inficiato: ed in entrambi i casi non può tecnicamente impugnarsi un titolo per un vizio non suo proprio.


Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019

La contestazione del diritto ad agire in via esecutiva non integra un’impugnazione del titolo posta a base del precetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Primo Presidente –

Dott. __ – Presidente di Sezione –

Dott. __ – Presidente di Sezione –

Dott. __ – Presidente di Sezione –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso __ proposto da:

Procuratore generale presso la corte cassazione – ricorrente –

contro

Ricorso non notificato ad alcuno

in relazione all’ordinanza del Tribunale di Latina (r.g. __), emessa il __;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere __;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.- La richiesta del Procuratore Generale.

  1. Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte, con atto del __ ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi pronunciando sul reclamo contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell’opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1.
  2. In particolare, la richiesta riferisce che il Tribunale di Latina (in composizione collegiale) – investito (in causa iscritta al n. __ r.g.) dell’impugnazione, ex art. 669 terdecies c.p.c., e art. 624 c.p.c., comma 2, avverso il provvedimento __ di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell’opposizione pre-esecutiva iscritta al n. __ r.g. – ha dichiarato inammissibile il reclamo con ordinanza del __, argomentando: dalla presenza di dati letterali in tal senso, desunti dall’art. 624 c.p.c., comma 1; dall’inapplicabilità dell’art. 669 quaterdecies e, più in generale, del rito cautelare uniforme (compresa la reclamabilità dei provvedimenti), dovendosi attribuire alla misura prevista dall’art. 615 c.p.c., comma 1, una natura non cautelare, ovvero solo latamente cautelare; dall’insussistenza di irragionevoli disparità di trattamento rispetto alla reclamabilità, espressamente sancita dall’art. 624 c.p.c., comma 2, del provvedimento di sospensione dell’esecuzione forzata, potendosi anzi assimilare la mancata previsione legislativa ad altre situazioni previste dall’ordinamento in cui è escluso detto rimedio impugnatorio.
  3. Dal canto suo, il Procuratore Generale presso questa Corte, dopo avere rilevato la non impugnabilità dell’ordinanza del Tribunale di Latina e l’impossibilità per le parti di proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso detto provvedimento, ha ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto all’introduzione, nell’art. 615 c.p.c., comma 1, dello specifico potere, in capo al giudice investito dell’opposizione pre-esecutiva, di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo; ha ravvisato l’interesse nomofilattico a sostegno della sua richiesta nell’opportunità di elaborare un orientamento univoco, foriero di importanti conseguenze pratiche per gli operatori, a dirimere il riscontrato contrasto tra le opzioni ermeneutiche della giurisprudenza di merito in ordine al rimedio del reclamo avverso l’ordinanza che sospenda l’efficacia esecutiva del titolo (o che, specularmente, respinga detta istanza); ed ha, con ampie ed approfondite argomentazioni, sostenute da puntuali riferimenti giurisprudenziali e richiami a principi generali del processo, esaminato le ragioni addotte a sostegno della non reclamabilità, per disattenderle con meditate considerazioni e concludere per la correttezza di un approdo ermeneutico opposto.
  4. È stato così chiesto a questa Corte di enunciare, quale principio di diritto nell’interesse della legge, che il provvedimento, con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.; e la richiesta, qualificata dal Primo Presidente di questa Corte come relativa a questione di massima di particolare importanza, è stata trattata dinanzi a queste Sezioni Unite alla pubblica udienza del __, alla quale il Pubblico Ministero, ulteriormente illustrate le sue tesi, ha concluso per il suo accoglimento.

B.- I presupposti della richiesta di enunciazione del principio di diritto.

  1. Sussistono i presupposti di ammissibilità della richiesta, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23469):

– l’avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non ulteriormente impugnabile, tanto meno per Cassazione;

– la reputata illegittimità del provvedimento stesso (o, in caso di pluralità di provvedimenti divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta;

– un interesse della legge, quale interesse pubblico o trascendente quello delle parti della specifica controversia, all’affermazione di un principio di diritto per l’importanza di una sua enunciazione espressa.

  1. In primo luogo, non è mai data impugnativa davanti a questa Corte avverso i provvedimenti resi ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.: in tal senso è consolidata la giurisprudenza di legittimità (in generale, per tutte, v. Cass. ord. 18/05/2018, n. 12229, ovvero Cass. Sez. U. ord. 23/01/2004, n. 1245; con specifico riferimento all’ordinanza resa su reclamo contro provvedimento ex art. 615 c.p.c., comma 1, v. per tutte: Cass. ord. 22/10/2009, n. 22488; Cass. 22/01/2015, n. 1176; Cass. ord. 18/01/2016, n. 743; Cass. 12/12/2016, n. 25444; Cass. ord. 22/06/2017, n. 15624), correttamente incentrata sull’inidoneità ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e, comunque, sull’assenza di decisorietà e definitività (Cass. ord. 11/03/2015, n. 4904; Cass. 12/07/2012, n. 11800; Cass. 27/06/2011, n. 14140; Cass. Sez. U. 19/10/2011, n. 21579; Cass. Sez. U. 28/12/2007, n. 27187), in quanto si tratta comunque di provvedimenti interinali e funzionali allo sviluppo del giudizio mediante la riduzione degli effetti pregiudizievoli per le parti della relativa protrazione.
  2. In secondo luogo, è prospettata l’illegittimità dell’opzione ermeneutica di irreclamabilità, in relazione ad argomenti di sistema ed all’esigenza della maggior tutela possibile per le parti del giudizio di opposizione pre-esecutiva, in rapporto al suo oggetto ed alla sua struttura; e si conclude l’ampia ed analitica disamina degli argomenti a favore dell’una e dell’altra opzione ermeneutica qualificando più convincenti quelli a sostegno della reclamabilità e così in senso opposto a quello dell’ordinanza presa a riferimento della presente richiesta; ed il tutto in riferimento ad una bene individuata controversia concreta, caratterizzata appunto dal dispiegamento di un’opposizione pre-esecutiva con istanza di sospensione non accolta, con provvedimento poi ritenuto insuscettibile di reclamo dal collegio del tribunale adito.
  3. In terzo luogo, il provvedimento reso dal Tribunale di Latina è espressione di uno dei due contrapposti indirizzi consolidatisi tra i giudici del merito, rispettivamente contro e a favore della reclamabilità dei provvedimenti resi sulle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo previste dall’art. 615 c.p.c., comma 1, per il caso di opposizione pre-esecutiva: in sintonia col provvedimento preso a riferimento per la sua richiesta, lo stesso P.G. segnala le posizioni prese, tra gli altri, dai tribunali di Milano, Napoli, Venezia, Savona, Brindisi, Lamezia Terme; in senso opposto, oltre ad altre pronunce dello stesso tribunale pontino, nella richiesta del P.G. si indicano, tra gli altri, i provvedimenti dei tribunali di Torino, Roma, Bologna, Genova, Catanzaro, Lecco, Biella, Vallo della Lucania, Castrovillari, Nola, Mondovì.
  4. In tale contesto a queste Sezioni Unite, cui va riconosciuta ampia discrezionalità sul punto, appare evidente che, per le ricadute pratiche in tema di effettività delle tutele dei soggetti coinvolti nell’instaurando processo esecutivo ed ai fini della funzionalità di quest’ultimo, sia obiettivo meritevole di essere perseguito con l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge la maggiore uniformità possibile delle opzioni ermeneutiche (singolarmente diversificate perfino, come visto, in un medesimo ufficio giudiziario) in ordine alla concreta articolazione della tutela interinale nell’indefettibile fase preparatoria del processo esecutivo.

C.- La questione.

  1. È noto che, prima degli interventi riformatori del 2006 (a partire cioè dal D.L. n. 35 del 2005, conv. con mod. in L. n. 80 del 2005, in vigore dal 01/03/2006, su cui v. oltre), non era previsto alcuno strumento generale a tutela, dalle pretese del precettante, di chi era indicato nel precetto debitore e così minacciato di quella, prima dell’inizio del processo esecutivo e tranne i soli casi, appunto reputati eccezionali (e che trovavano causa nell’elaborazione, anteriore al codice del 1942, dell’inizio del processo esecutivo con l’intimazione del precetto), delle opposizioni ai precetti fondati su cambiale (art. 64 legge cambiaria, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) o su assegno (art. 56 legge assegni, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736): occorreva, pertanto, che il patrimonio del debitore fosse dapprima in concreto aggredito con l’avvio di un processo esecutivo e solamente in tempo successivo il debitore stesso avrebbe potuto reagire ed ottenere la sospensione.
  2. Prima della richiamata riforma, era quindi tendenzialmente preclusa la possibilità di evitare che un processo esecutivo iniziasse e a maggior ragione di sospendere alcunché subito dopo l’intimazione del precetto (Cass. 06/07/1983, n. 4555; Cass. 04/10/1991, n. 10354), benché tanto potesse comportare effetti a catena – non soltanto di ordine pratico – dirompenti e non sempre adeguatamente riparabili con la successiva inibizione della prosecuzione del processo esecutivo già iniziato o con la tutela risarcitoria, compresa quella rafforzata ai sensi del capoverso dell’art. 96 del codice di rito.
  3. In un sistema così congegnato, che aveva superato pure il vaglio della Consulta (dopo una prima pronuncia di inammissibilità, di cui a Corte Cost. n. 234 del 1992, si era riconosciuta operante la discrezionalità del legislatore tra le diverse opzioni possibili, con Corte Cost. n. 81 del 1996; su quest’ultimo punto, in senso sostanzialmente analogo v. pure la recente Corte Cost. 189 del 2018, ove ulteriori riferimenti), per venire incontro a tali esigenze si era estesa in via pretoria l’applicazione del generale rimedio, residuale ed atipico, dell’art. 700 c.p.c., riconoscendosi al precettato la possibilità di conseguire un’inibitoria dell’inizio dell’azione esecutiva (con indirizzo ritenuto legittimo da: Cass. 08/02/2000, n. 1372; Cass. 18/04/2001, n. 5683; Cass. 19/07/2005, n. 15220), cui corrispondeva un risultato in sostanza analogo alla sospensione dell’efficacia del titolo, perché preclusivo a monte di ogni azione esecutiva su quello fondata: sospensione valida, in altri termini, non soltanto per il singolo processo esecutivo (non ancora iniziato), ma per ogni successivo eventuale processo si fosse voluto fondare su quel titolo, se non almeno su quel precetto.
  4. La nuova disciplina positiva del 2005/06, arricchita nel 2015 con la previsione della limitazione della sospensione alla sola parte non, contestata dal debitore, ha inteso colmare in larga parte tale lacuna, prevedendo appunto che il giudice, una volta proposta l’opposizione anteriormente all’inizio del processo esecutivo (da cui la qualificazione, latamente descrittiva ma pure approssimativa e da condividere con cautela, di opposizione pre-esecutiva o a precetto, per distinguerla dall’opposizione esecutiva o ad esecuzione iniziata o a pignoramento), possa intervenire a scongiurare l’esecuzione minacciata o prefigurata col precetto, su specifica istanza di parte; ma contro lo specifico provvedimento reso su quest’ultima non è previsto però, in modo espresso, alcun rimedio.

D.- I testi normativi.

  1. La fattispecie è regolata dall’art. 615 c.p.c., comma 1, che (in esordio della sezione I – “delle opposizioni all’esecuzione” – del capo I – “delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione” – del titolo V – “delle opposizioni” del libro III – “del processo di esecuzione”, rubricato “forma dell’opposizione”) recita oggi: “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”; ed in particolare, per quel che qui interessa, l’inciso (o proposizione) “Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo” è stato introdotto (con decorrenza dal 1 marzo 2006, in virtù di disciplina transitoria più volte modificata) dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 40), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
  2. Altra determinante norma cui occorre fare qui riferimento è l’art. 624 c.p.c. (rubricato “sospensione per opposizione all’esecuzione”), che, all’esito della medesima serie di riforme del 2005/06 (dapprima con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 42), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80; norma modificata, prima ancora della sua entrata in vigore addì 01/03/2006, dall’art. 18 della L. 24 febbraio 2006, n. 52), recita ora ai suoi primi due commi: “1. Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli artt. 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. 2. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’art. 512, comma 2”. Prima della riforma, la norma recitava, nei suoi soli complessivi due commi: “1. Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615, comma 2, e art. 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. 2. Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell’art. 512”.

E.- L’interpretazione letterale. 16. È ben vero, da un lato, che il provvedimento di sospensione, di cui all’art. 615 c.p.c., comma 1, si riferisce testualmente all’efficacia esecutiva del titolo. La formula adoperata è analoga a quella delle inibitorie di provvedimenti giurisdizionali di cognizione impugnati fra gradi o fasi del relativo giudizio:

– è il caso dell’art. 283 c.p.c., che consente al giudice dell’appello di sospendere non solo l’efficacia esecutiva, ma anche l’esecuzione della sentenza impugnata (solo quest’ultima formula impiegando invece l’art. 373 c.p.c., in caso di ricorso per cassazione, in senso corrispondente al potere di sospensiva riferito al provvedimento cautelare ed in ipotesi di reclamo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 669-terdecies c.p.c.);

– in parte analogo può dirsi il caso degli artt. 649 e 650 c.p.c., che abilitano, rispettivamente, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo a sospendere l’esecuzione provvisoria già concessa ai sensi dell’art. 642 c.p.c., e quello dell’opposizione tardiva al monitorio a sospenderne l’esecutorietà;

– ancora, l’art. 830 c.p.c., u.c., prevede la possibilità, per la corte d’appello, di sospendere l’efficacia del lodo impugnato di nullità;

– pure, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 5, comma 1, (recante, com’è noto, “disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54”), ripreso da altre norme del medesimo testo normativo, testualmente dispone che, nei casi in cui questo prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice, se richiestone e sentite le parti, vi provvede con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

  1. Ed effettivamente le inibitorie dell’esecutività del titolo oggetto di contestazione (sia con impugnazione in senso stretto, che mediante quella peculiare forma di attivazione dell’ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio differito ed eventuale che consegue all’opposizione al monitorio, che non può definirsi, contrariamente all’originaria impostazione ermeneutica ed in ossequio alla più recente elaborazione dogmatica, un’impugnazione di questo) sono ricostruite (per quella ai sensi dell’art. 351 c.p.c., per tutte, v.: Cass. 08/03/2005, n. 5011; Cass. ord. 12/03/2009, n. 6047; Cass. ord. 03/07/2015, n. 13774) o, nel caso degli artt. 373 e 649 c.p.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 5 cit., espressamente qualificate dalla stessa legge come non impugnabili.
  2. L’argomento principale contro l’autonoma impugnabilità è l’opposta esigenza di accentuare la celerità dei procedimenti specificamente disciplinati nella loro definizione nel merito e di concentrare l’esame di tutti i correlati profili di opposizione in capo ad un unico giudice (come ricorda, ribadendo l’ampia discrezionalità sul punto riconosciuta al legislatore processuale, Corte Cost. 189 del 2018): sicché l’autonoma impugnabilità ostacolerebbe un ordinato sviluppo del processo e la riserva al merito della valutazione delle relative contestazioni.
  3. Eppure, nessuna norma espressa vieta l’impugnabilità dell’ordinanza di sospensione disciplinata dall’art. 615 c.p.c., comma 1, mentre non è decisivo argomento che l’art. 624 c.p.c., preveda quale oggetto del reclamo la sola ordinanza di sospensione resa dal giudice dell’esecuzione, ciò che ne escluderebbe appunto la riferibilità all’opposizione pre-esecutiva, in occasione della quale non vi è, per definizione, ancora alcun giudice dell’esecuzione.
  4. Infatti, proprio nel non lineare sviluppo delle modifiche del testo dell’art. 624 c.p.c., nonostante la persistenza dei soli riferimenti testuali al giudice dell’esecuzione, è stato espressamente espunto dalla disposizione originaria il riferimento al solo art. 615 c.p.c. comma 2, (cioè all’opposizione esecutiva o successiva): ora, pare valido criterio ermeneutico attribuire alla novellazione del testo un senso che potrebbe comportarne un effetto, anziché altro che la renderebbe manifestamente inutile.
  5. Pertanto, la norma come novellata in punto di reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c., benché in effetti rimasta inserita nella disciplina della sospensione normalmente disposta dal giudice dell’esecuzione una volta che questa sia iniziata, deve potersi estendere anche all’ipotesi della sospensione pre-esecutiva, anch’essa disciplinata dall’art. 615, richiamato nella sua interezza.
  6. Ancora, se è vero che il titolo VI del libro III si riferisce in generale alla sospensione del processo esecutivo, non è men vero che la fase tra precetto ed inizio di questo è pur sempre disciplinata nel medesimo libro e che è ad essa talmente funzionale da essere prodromica sì, ma indefettibile, sicché gli istituti generali dell’intero libro possono riferirsi anche ad essa, sia pure con le peculiarità indotte dalla circostanza che il processo ancora soltanto incombe.
  7. Infine, a parte l’evidente irragionevolezza della discrasia tra l’irreclamabilità del provvedimento pre-esecutivo (ad effetto potenzialmente più dirompente rispetto a quello della sospensione del solo processo esecutivo, visto che il primo paralizzerebbe ogni futura esecuzione) e la reclamabilità di quello ad esecuzione iniziata, una linea di tendenza del legislatore, almeno in base agli interventi novellatori successivi e meglio riusciti dal punto di vista letterale, si può cogliere nell’introduzione, quale rimedio generale avverso i provvedimenti che incidono sul processo di esecuzione nel senso di differirne l’ordinario corso, proprio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..
  8. Tanto si deve verosimilmente alla valutazione di preferibilità della maggiore articolazione di una tutela immediata e dell’agilità delle relative forme (e non più anche della garanzia di alterità del decidente, ormai garantita pure nel rimedio generale avverso gli atti del giudice dell’esecuzione, cioè l’opposizione formale di cui all’art. 617 c.p.c., in forza della previsione generalizzata dell’art. 186 bis disp. att. c.p.c.): si veda, ad es., la reclamabilità della sola sospensione disposta in sede distributiva dall’art. 512 c.p.c., e quella del provvedimento del giudice dell’esecuzione delegante ai sensi degli artt. 534 ter e 591 ter c.p.c., la cui natura è stata ribadita come interinale in senso proprio – e quindi insuscettibile di impugnazione immediata per cassazione – di recente da questa Corte (Cass. 09/05/2019, n. 12238).
  9. Può così concludersi che il carattere sostanzialmente neutro degli argomenti testuali non elide la possibilità di fondare la reclamabilità ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., sulla previsione, pure obiettivamente imprecisa, dell’art. 624 c.p.c.
  10. L’interpretazione sistematica.
  11. Alla conclusione della reclamabilità si perviene, comunque, in base ad un’interpretazione complessiva e sistematica dell’istituto della sospensione pre-esecutiva, ad iniziare dalla negazione della sua assimilabilità alle inibitorie interpretate o definite come non impugnabili, per ricostruire la sua funzione quale cautelare in senso proprio, benché connotato dalla peculiarità dell’azione di cognizione cui accede e, quindi, sui generis.
  12. Infatti, l’argomento dell’intollerabilità di una tendenziale instabilità dei provvedimenti di sospensione dell’esecutività del titolo, speso per ricostruirne la non impugnabilità nei casi in cui non sia in modo espresso sancita, non può comportare l’estensione di tale conclusione al caso in esame: a parte il fatto che la previsione di rigorosi termini di impugnativa (e comunque escluse la modifica o la revoca) circoscriverebbe in modo soddisfacente il periodo di instabilità, un tale argomento si riferisce a segmenti processuali o fasi incidentali di gradi o fasi di un pur sempre unitario processo di cognizione, in attesa ed in funzione della definitività dell’accertamento già consacrato nel titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo; e soltanto in tali evenienze i provvedimenti di inibitoria debbono definirsi ordinatori e non decisori, ma cautelari solamente in senso lato e, in quanto tali, congruamente non reclamabili.
  13. L’inibitoria del titolo esecutivo giudiziale (o, come in molti dei casi disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, già richiamati, di quello paragiudiziale, vale a dire costituito da un atto di formazione non giudiziale contenente un’ingiunzione di pagamento in forza di un potere autoritativo conferito in forza di un pubblico potere ed al quale il destinatario ha un vero e proprio onere di opporsi per attivare la propria tutela giurisdizionale: Cass. ord. 22/09/2017, n. 22075) in pendenza della sua impugnazione od opposizione è cioè ben diversa dalla sospensiva in esame.
  14. Infatti, nonostante il potere conferito al giudice dall’art. 615 c.p.c., comma 1, riguardi testualmente l’efficacia esecutiva del titolo, non è però l’impugnazione di questo l’oggetto dell’opposizione pre-esecutiva, la quale mira invece, per il momento in cui interviene, a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, mira a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa con la specifica minaccia contenuta nel precetto medesimo.
  15. Ma la contestazione del diritto ad agire in via esecutiva non integra, in senso tecnico, un’impugnazione del titolo posto a base del precetto e, così, dell’esecuzione che sull’uno e sull’altro si minaccia.
  16. Nel caso di titolo esecutivo giudiziale, infatti, con l’opposizione (al pari di quella all’esecuzione già iniziata sulla base di quello) non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento contro di quello (per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954), mentre quelle per fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni per farli in quella sede valere non integrano, a stretto rigore, un’impugnazione del titolo, ma appunto l’articolazione di fatti di cui quello non ha legittimamente potuto tener conto e per la cui omessa considerazione non potrebbe mai considerarsi inficiato: ed in entrambi i casi non può tecnicamente impugnarsi un titolo per un vizio non suo proprio.
  17. Nel caso di opposizione a precetto su titolo stragiudiziale, poi, a stretto rigore non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui – in casi ben definiti l’ordinamento riconosce quell’efficacia esecutiva prima di un accertamento giudiziale ed anzi a prescindere da quello per esigenze di correntezza dei rapporti, visto che si attiva appunto un’ordinaria azione per sovvertire l’apparenza dell’esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest’ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo.
  18. Non vi è allora identità di funzione o di natura tra le misure inibitorie del titolo esecutivo in sede di sua impugnazione (o di opposizione al titolo costituito da un decreto ingiuntivo o altro paragiudiziale) e la misura in esame, che si situa a valle dell’emanazione del titolo stesso e, non potendo in via principale riguardare intrinseche ragioni di illegittimità di quello, a monte dell’incombente processo esecutivo.
  19. In questa fase non si contesta, per quanto detto, il diritto in sé come consacrato nel titolo, ma specificamente il diritto del creditore ad agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento delle ragioni riconosciutegli; la contestazione del diritto di agire in via esecutiva non solo non si esaurisce, ma neppure coincide necessariamente con la contestazione del titolo, nei ristretti limiti in cui quella possa ancora avere luogo per quello giudiziale o nell’accezione ampia nel caso dello stragiudiziale e del paragiudiziale, ben potendo invece involgere numerosi elementi anche ad esso del tutto estrinseci.
  20. Basti pensare, fra tutti gli altri ed a titolo esemplificativo, all’adduzione dell’eccessività della pretesa (non solo ove si contesti parte dei compensi e del rimborso delle spese lega i autoliquidati in precetto, ma anche in ipotesi di autoliquidazione della stessa sorta capitale su legittima iniziativa del creditore, come bene avverrebbe in ipotesi di provvedimenti ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. – così determinato l’esatto ammontare del credito già recato da un titolo esecutivo tale definito dalla norma e quindi perfetto – oppure in caso di eterointegrazione del titolo stesso secondo i principi di Cass. Sez. U. 02/07/2012, n. 11066, come declinati dalla giurisprudenza successiva, ad iniziare da Cass. 17/01/2013, n. 1027) od alla sussistenza della legittimazione attiva o passiva all’azione esecutiva per ragioni diverse da quelle accertate nel titolo (ad esempio, per l’operatività di un beneficium ordinis od excussionis, o per la contestata qualità di erede o successore del creditore, ovvero del debitore o coobbligato cui il titolo si estenda senza altra formalità).
  21. La natura e l’oggetto dell’opposizione pre-esecutiva e della sospensione ivi prevista. 36. Va esclusa quindi la rilevanza, a favore della non autonoma sua impugnabilità, di analogie con le inibitorie in caso di impugnazioni del titolo giudiziale (o in caso di opposizione a decreto ingiuntivo), perché le similitudini non sussistono, a dispetto dell’impiego di espressioni letterali similari.
  22. La sospensione dell’efficacia disciplinata dall’art. 615 c.p.c., comma 1, si inserisce in una fase particolare della tutela del diritto, che sta tra il suo riconoscimento, anche solo provvisorio in mancanza di giudicato su quello giudiziale, consacrato in un titolo esecutivo ed il suo concreto azionamento; e, a differenza degli oggetti delle inibitorie tradizionali, i titoli esecutivi presupposti nelle opposizioni pre-esecutive non sono stati sottoposti a preventiva verifica giurisdizionale, per quanto provvisoria, per i motivi posti a base della domanda: non quelli giudiziali, perché istituzionalmente opponibili soltanto per fatti diversi, non quelli stragiudiziali (e nemmeno quelli paragiudiziali), perché per definizione mai prima scrutinati dal giudice.
  23. Piuttosto, è proprio la considerazione di natura ed oggetto dell’opposizione pre-esecutiva a consentire di ricostruire quelli del provvedimento in esame quali presupposti della reclamabilità.
  24. L’opposizione pre-esecutiva investe il diritto ad agire in via esecutiva, sicché il suo esito vittorioso per l’opponente non potrebbe essere che il riconoscimento dell’inesistenza di quello stesso diritto e quindi dell’illegittimità della minaccia in sé dell’esecuzione, come operata con il precetto, ma pure dell’esecuzione ove poi in concreto intrapresa; ed una valida misura che potesse, per la necessità di assicurare una cautela peculiare al precettato opponente, anticipare questo effetto non potrebbe porsi che in un momento logicamente intermedio tra la delibazione dell’esecutività del titolo e l’inizio dell’esecuzione, non incidendo quindi direttamente sulla prima ma precludendo oggettivamente il secondo.
  25. Pertanto, il tenore letterale della disposizione si modella sì sulla contigua fattispecie dell’inibitoria del titolo giudiziale impugnato, ma, poiché questa differisce sensibilmente dall’altra, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, quest’ultima efficacia essendo il presupposto per iniziare non già l’esecuzione in astratto ma come connotata nel precetto, è limitata alle ragioni dell’opposizione al precetto stesso e, quindi, il suo effetto è inibire lo sviluppo processuale consistente negli snodi successivi alla notificazione di quel precetto, cioè l’inizio dell’esecuzione.
  26. Un argomento testuale in tal senso si desume oggi, ma verosimilmente quale estrinsecazione di un principio immanente e senza alcuna valenza innovativa, dall’ulteriore previsione introdotta nell’art. 615 c.p.c., comma 1, (dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore), a mente della quale, “se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”: ciò che comporta quindi una sospensione parziale del titolo, ma pur sempre appunto in relazione ad un diritto, che non può essere altro che quello di procedere esecutivamente.
  27. E tanto conferma che la sospensione dell’esecutività in caso di opposizione a precetto può essere in qualche modo limitata, o forse meglio circoscritta, a quella peculiare contestazione come in concreto proposta, con la conseguenza che l’efficacia esecutiva per la parte residua pienamente sussiste ed abilita il precettante a proseguire nella minacciata esecuzione.
  28. I presupposti e la struttura della sospensione pre-esecutiva.
  29. Tanto consente di affermare la natura cautelare sui generis in relazione cioè alla natura ed alla struttura dell’azione peculiare cui accede – del provvedimento in esame, nell’ambito del microsistema o sottosistema del rito processuale dell’esecuzione civile, caratterizzato dalla puntuale previsione di suoi propri presupposti e snodi procedimentali: con la conseguenza che, in difetto di norme speciali proprie di tale sottosistema, si applicheranno quelle dei corrispondenti istituti del processo civile.
  30. Pertanto, i gravi motivi in base a cui concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il periculum in mora ed il fumus boni iuris sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell’opposizione e purché non si palesi l’inammissibilità della stessa contestazione del titolo (come nel caso di quello giudiziale per fatti non azionati nel giudizio di cognizione, o perfino il difetto di giurisdizione sul merito: casi nei quali, a differenza del processo amministrativo, è da ritenersi precluso al giudice di adottare qualunque cautela) ed il secondo va assunto in un’accezione affatto peculiare, cioè di rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall’esecuzione, di per sé integrante un’invasione della sfera giuridica dell’esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile alla funzionalità dell’intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi (nel caso di specie, contenuti nel titolo) siano rispettati.
  31. Ancora, nel microsistema delle opposizioni la norma speciale che conferisce al giudice della dispiegata opposizione pre-esecutiva la competenza a decidere sulle istanze di sospensione fonda il relativo potere anche in capo al giudice di pace, ma in via assolutamente eccezionale ed in quanto formalmente conferita da un’espressa disposizione derogatoria per specialità – quella di cui all’art. 615 c.p.c., in combinato disposto con le ordinarie regole di competenza anche per materia e valore – rispetto all’art. 669 bis c.p.c.; mentre non tanto l’esigenza di una celere definizione degli incidenti cognitivi, resa manifesta dalla sottrazione proprio delle opposizioni (anche pre-esecutive) alla sospensione feriale dei termini, quanto piuttosto l’indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni stesse (per tutte: Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761) esclude l’applicazione delle norme in tema di modifica o revoca od inefficacia od attuazione, tutte tali evenienze dovendo semmai ricondursi, nei limiti della loro circoscritta ammissibilità, alla definizione con sentenza in primo grado o, a tutto concedere, in sede di processo esecutivo eventualmente comunque intrapreso.
  32. La stessa natura sui generis dell’azione di opposizione pre-esecutiva si riverbera sul concreto contenuto del provvedimento cautelare ad esso connaturato: il quale non potrà che rapportarsi alla causa petendi azionata e comportare allora la delimitazione della sospensione eventualmente concessa, benché riferita formalmente in ossequio alla lettera della disposizione – all’efficacia esecutiva del titolo, ai motivi dedotti con l’opposizione, con anche solo implicita salvezza, da un lato, dell’azionabilità sotto qualunque altro profilo e, dall’altro, della reiterabilità del precetto che elimini le ragioni di illegittimità eventualmente già delibate, ove possibile e finanche se riferite al titolo esecutivo su cui il precetto stesso si fonda.
  33. Tale ricostruzione ha il vantaggio di razionalizzare il sistema con l’esaurimento di ogni esigenza cautelare e di evitare di dover continuare a ricorrere, nelle zone grigie, alla tutela innominata di cui all’art. 700 c.p.c., (per la quale, poi, per definizione non sarebbe neppure in discussione la reclamabilità), visto che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per vizi non suoi propri avrà il solo effetto di inibire l’inizio della procedura esecutiva in base a quel precetto ed ove non ne vengano rimossi i vizi già delibati.
  34. Le conseguenze della ricostruzione della natura cautelare della sospensione pre-esecutiva.
  35. In definitiva: da un lato, non sussistono le ragioni per estendere la non impugnabilità di sistema propria delle inibitorie in sede di impugnazione del titolo giudiziale, mentre non vi è alcuna espressa sanzione di non impugnabilità; dall’altro lato, la natura di provvedimento cautelare, benché sui generis, in difetto di norma derogatoria esplicita comporta la reclamabilità ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.; e tanto:

– sia che si voglia ritenere sufficiente un’applicazione diretta dell’art. 669 quaterdecies, del medesimo codice, benché in relazione alla peculiarità dell’oggetto e della struttura della domanda di merito cui la misura è finalizzata;

– sia che si voglia ritenere la previsione dell’art. 624 c.p.c., al netto dell’effettivamente improprio ancoraggio al provvedimento reso da un giudice dell’esecuzione, quale codificazione di un principio generale di reclamabilità dei provvedimenti ordinatori del giudice che rimoduli la scansione dei tempi delle sequenze procedimentali dell’esecuzione, in quelle comprese quelle che al processo esecutivo sono indissolubilmente funzionalmente prodromiche, come appunto quella intercorrente tra la notifica del precetto e l’avvio dell’esecuzione.

  1. Una simile ricostruzione del potere cautelare del giudice dell’opposizione pre-esecutiva è coerente anche coi principi che regolano il contiguo potere del giudice dell’opposizione ad esecuzione già iniziata (ai sensi degli artt. 624 cpv. e 615 cpv. c.p.c.):

– una volta ribadita la tradizionale conclusione per un rapporto di litispendenza tra le due opposizioni (per tutte: Cass. 10/08/1963, n. 2275; Cass. 22/04/1970, n. 1157; Cass. 07/04/1972, n. 1034; Cass. 17/11/1976, n. 4293; Cass. 24/10/1986, n. 6235; Cass. ord. 20/07/2010, n. 17037);

– e ribadito pure che il potere del giudice dell’opposizione pre-esecutiva si riferisce all’idoneità del titolo ad essere posto a base di ogni esecuzione astrattamente fondata sul medesimo come in concreto azionato con quello specifico precetto, mentre il potere del giudice dell’esecuzione iniziata può incidere solo sullo specifico singolo processo esecutivo pendente dinanzi a lui;

– i rispettivi poteri, ove – beninteso e adeguatamente sottolineato – le richieste di sospensiva si basino sugli stessi identici motivi, non possono dirsi concorrenti, ma mutuamente esclusivi: il giudice adito in tempo successivo deve ritenersi privo di potestas iudicandi anche sulle relative misure cautelari di competenza;

– il giudice del processo esecutivo comunque iniziato resterà impossibilitato a discostarsi dalle misure adottate, ma limitatamente alle domande fondate sull’identica causa petendi (ciò che costituisce il presupposto ineliminabile della litispendenza), dal giudice preventivamente adito: la sospensione pre-esecutiva si atteggia quale causa di sospensione esterna per la singola esecuzione comunque intrapresa, da riconoscersi senza formalità dal giudice dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 623 e non pure – a meno che non la disponga anche per altri motivi a lui solo sottoposti – dell’art. 624 c.p.c.).

  1. Ne consegue che il provvedimento reso dal giudice dell’opposizione pre-esecutiva (o, come descrittivamente definita, a precetto) sarà suscettibile, anche ove pronunciato dal giudice di pace adito, di reclamo al Collegio del tribunale competente, cioè – stavolta in applicazione di regole proprie del procedimento cautelare uniforme, non espressamente derogate da quelle del sottosistema del processo esecutivo e dei suoi incidenti cognitivi – quello cui appartiene il giudice monocratico che ha reso il provvedimento sull’istanza.
  2. Analoga competenza sul reclamo spetterà al collegio del tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace adito, sulla misura cautelare competente in via eccezionale in virtù dell’espressa previsione derogatoria della generale sua esclusione di potestà in tal campo: ma stavolta in base ad un’interpretazione di sistema, per l’assenza istituzionale di un collegio nell’ufficio di quel giudice.

L.- Conclusioni.

  1. Pertanto, riepilogando:

– la lettera dell’art. 624 c.p.c., rimane un dato neutro, ma la sua estensione, con la L. n. 52 del 2006, ad ogni ipotesi di sospensione (benché tuttora riferita al giudice dell’esecuzione) può esprimere un principio generale di immediata controllabilità dei provvedimenti di alterazione della normale consecuzione delle fasi del processo esecutivo, tra cui considerare quella, ad esso prodromica ma immancabile, tra notificazione del precetto ed inizio del processo esecutivo in senso stretto;

– oggetto dell’opposizione pre-esecutiva è la contestazione del diritto del creditore di agire in executivis: pertanto, oggetto dell’azione non è il titolo esecutivo, il quale, se giudiziale, è intangibile in quanto tale, mentre, se stragiudiziale, si risolve in un atto di parte insuscettibile di impugnazione in senso tecnico e mai prima sottoposto ad un giudice;

– la sospensione anteriore al pignoramento mira ad anticipare l’effetto finale proprio dell’azione di cognizione cui accede quale misura interinale, cioè la declaratoria di inesistenza (anche per fatti sopravvenuti o anche solo parziale) di tale diritto di agire in executivis;

– se dev’essere finalizzata all’esito finale di una tale domanda, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ha natura cautelare sui generis, in quanto correlata al peculiare oggetto dell’opposizione pre-esecutiva;

– tale qualificazione esclude l’analogia con le inibitorie dei titoli esecutivi giudiziali (artt. 351, 373 e 649 c.p.c.), sicché non è valido argomento per negare l’irreclamabilità la non impugnabilità elaborata o affermata per queste ultime;

– tale qualificazione comporta l’applicabilità anche in via immediata dell’art. 669 terdecies c.p.c., sebbene comunque ben possa argomentarsi per un principio generale posto dall’art. 624;

– tale qualificazione esclude l’applicazione delle norme del processo cautelare uniforme in presenza di norme speciali, sicché, in pratica, essendo la sospensione anche pre-esecutiva compiutamente regolata in ogni altro aspetto da queste ultime (trattandosi di un vero e proprio microsistema o sottosistema di norme processuali, connotato da una sua spiccata specialità in funzione della sua strutturale finalizzazione al processo esecutivo), la sola ad applicarsi di quel rito uniforme è proprio quella in tema di reclamabilità (art. 669 terdecies c.p.c.);

– la funzionalizzazione della sospensione pre-esecutiva all’oggetto dell’opposizione consente di interpretare la prima nel senso sostanziale di inibitoria dell’esecuzione come specificamente minacciata con quel precetto, così garantita piena tutela cautelare prima dell’inizio dell’esecuzione;

– in tal modo, la sospensione pre-esecutiva concorre e coesiste con quella dell’esecuzione una volta che questa sia iniziata, ma restando i relativi analoghi poteri, purché le causae petendi delle due azioni siano identiche, mutuamente esclusivi in forza delle regole sulla litispendenza: così, fino all’inizio dell’esecuzione il potere di sospensione spetta al giudice dell’opposizione pre-esecutiva e, dopo, al giudice dell’esecuzione, il quale pure deve dare atto, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., dell’eventuale sospensione esterna disposta dall’altro.

53.- In conclusione, sulla richiesta del Procuratore Generale ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 1, queste Sezioni Unite si determinano ad enunciare il seguente principio di diritto: “il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento”.

54.- Non può infine certo trovare applicazione – per la natura del presente procedimento, che non costituisce un’impugnazione – il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite e decidendo sulla richiesta del Procuratore Generale ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 1, del 31/01/2019, enuncia il seguente principio di diritto: “il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento”.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

 

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Il pignoramento di alcune quote di proprietà dell’immobile determina l’automatica cessazione di efficacia del contratto di locazione

Il pignoramento di alcune quote di proprietà dell’immobile determina l’automatica cessazione di efficacia del contratto di locazione

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 19522 del 19/07/2019

Con sentenza del 19 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il pignoramento di alcune quote di proprietà dell’immobile determina l’automatica cessazione di efficacia del contratto di locazione, in situazione di libera disponibilità del termine di scadenza contrattuale, laddove manchi l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 560, comma 2, c.p.c.


Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 19522 del 19/07/2019

Il pignoramento di alcune quote di proprietà dell’immobile determina l’automatica cessazione di efficacia del contratto di locazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __- Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso __ proposto da:

D. – ricorrente –

contro

P. – controricorrente –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per l’accoglimento del motivo 2 e p.q.r. del motivo 3 del ricorso;

udito l’Avvocato __ per delega;

udito l’Avvocato __.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza resa in data __ la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione proposta da P. e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da D. per l’accertamento della cessazione del contratto di locazione stipulato tra i comproprietari (D. per la quota del 50%, e M. e MO. per le quote del 25%ciascuno), quali locatori, e P, quale conduttore.
  2. A fondamento della decisione assunta, la corte d’appello ha evidenziato come il contratto in esame fosse stato concluso tra le parti in data __, con previsione di rinnovo quadriennale automatico in assenza di tempestiva disdetta.
  3. Nel corso del rapporto, più volte rinnovatosi, le quote di comproprietà spettanti a M. e MO. erano state sottoposte a pignoramento e, conseguentemente, D. aveva agito in giudizio al fine di far rilevare l’intervenuta automatica cessazione del rapporto per la successiva scadenza del __, non essendo intervenuta l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione per la rinnovazione della locazione, ai sensi dell’art. 560 c.p.c.
  4. Peraltro, D. aveva altresì provveduto a manifestare tempestivamente la propria volontà di negare l’automatico rinnovo del contratto alla scadenza del __.
  5. Ciò posto, la corte d’appello, avendo rilevato la documentata dimostrazione del dissenso dei comproprietari, M. e MO., rispetto alla volontà di D. di provocare la cessazione del rapporto, ha ritenuto che fosse stata superata la presunzione di consenso di tutti i comproprietari all’attività gestoria singolarmente assunta dall’originario attore, da ciò derivando l’accertamento del difetto di legittimazione attiva di quest’ultimo all’esercizio dell’azione proposta nei confronti del P., in assenza dell’autorizzazione del giudice prevista dall’art. 1105 c.c., per il caso di dissenso tra i comunisti in ordine alla gestione della cosa comune.
  6. Avverso la sentenza d’appello, D. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.
  7. P. resiste con controricorso.
  8. Avviato il ricorso alla decisione della Sesta Sezione Civile di questa Corte, il Collegio, con ordinanza interlocutoria del __, n. __, ritenutane l’opportunità, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne fosse promossa la discussione in pubblica udienza.
  9. All’odierna udienza, a seguito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di rilevare e, conseguentemente, di assumere alcuna decisione in ordine all’eccezione relativa all’inammissibilità dell’appello proposto dal P. per difetto dei requisiti di forma e di contenuto imposti dagli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
  2. Il motivo è inammissibile.
  3. Al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (v. Sez. L, Sentenza n. 22759 del 27/10/2014, Rv. 633205-01; v. altresì Sez. L, Sentenza n. 2687 del 11/02/2015, Rv. 634284-01).
  4. Nel caso di specie, deve ritenersi che il ricorrente sia incorso nell’inammissibilità descritta, avendo lo stesso denunciato l’omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’inammissibilità dell’appello proposto dal P. per difetto dei requisiti di forma e di contenuto imposti dagli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nella prospettiva del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non già in quella riferita all’error in procedendo consistito nella violazione dell’art. 112 c.p.c.
  5. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame del fatto decisivo controverso costituito dall’applicazione e dall’interpretazione degli artt. 560 e 632 c.p.c., nonché per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale totalmente omesso di affrontare il tema concernente il rilievo, ai fini della rinnovazione del contratto di locazione, della mancata autorizzazione del giudice dell’esecuzione in ordine alla possibilità di detta rinnovazione, in tal modo trascurando di rilevare come i comproprietari M. e MO., siccome titolari di quote sottoposte a pignoramento, non possedessero alcuna legittimazione al libero esercizio dei diritti connessi al proprio titolo dominicale, sì che l’unico legittimato a disporre della facoltà di provvedere alla cessazione o alla rinnovazione del contratto di locazione era il solo D., dovendo ritenersi del tutto ininfluente il dissenso manifestato dai M. alla volontà di D. di provocare la cessazione del contratto, in mancanza di alcuna autorizzazione sul punto del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560 c.p.c.

Peraltro, nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi all’intervenuta estinzione della procedura esecutiva, atteso che l’effetto risolutorio del contratto di locazione si era ormai già prodotto, senza che alcun evento successivo (fatta eccezione per l’espressa volontà delle parti interessate, nella specie mancata) avrebbe potuto modificarlo o revocarlo.

  1. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1105 c.c., per mancata correlazione con l’art. 560 c.p.c. e per omessa applicazione dell’art. 1109 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come il disposto dell’art. 1105 c.c. (nella parte in cui subordina l’amministrazione della cosa comune alla volontà dei comunisti, salvo l’intervento del giudice in caso di impossibilità di funzionamento dei criteri maggioritari) non possa prescindere dall’applicazione dell’art. 560 c.p.c., ossia dall’intervenuta destituzione del comunista le cui quote siano state sottoposta a pignoramento dal potere di esercitare le facoltà di gestione della cosa comune allo stesso spettanti.

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia come erroneamente il giudice d’appello avesse omesso di rilevare il mancato intervento in giudizio dei M. e la relativa mancata impugnazione della decisione di primo grado, da ciò derivando la contestabilità della legittimazione del P. a promuovere validamente il giudizio d’appello (o a rilevare il difetto di legittimazione passiva di D.), una volta che i partecipanti alla comunione, dissenzienti rispetto alla deliberazione di gestione della cosa comune, avevano omesso di impugnarla, ai sensi dell’art. 1109 c.c..i

  1. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati nei termini che seguono.
  2. Varrà preliminarmente considerare, al riguardo, come, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 28 e 29, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale, con la conseguenza che, in caso di pignoramento dell’immobile, tale rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prevista dell’art. 560 c.p.c., comma 2 (Sez. U, Sentenza n. 11830 del 16/05/2013, Rv. 626185-01).

In coerenza a tale premessa, si è quindi ritenuto (sempre in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo) che la rinnovazione tacita del contratto alla seconda scadenza contrattuale, a seguito del mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di disdetta (non motivata) del rapporto ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 28, comma 1, costituisce una libera manifestazione di volontà negoziale, con la conseguenza che, in caso di pignoramento dell’immobile locato eseguito in data antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della menzionata facoltà da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 560 c.p.c., comma 2 (Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 29/05/2015, Rv. 635497-01).

  1. In forza di tali premesse, è agevole concludere che, nel caso di specie, in corrispondenza del terzo rinnovo della locazione – e quindi in situazione di libera disponibilità del termine di scadenza contrattuale -, sopravvenuto il pignoramento delle quote di proprietà dei M., il mancato intervento di alcuna autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560 c.p.c., deve ritenersi tale da aver determinato l’automatica cessazione di efficacia del contratto, poiché la comune volontà dei comproprietari locatori, in ipotesi diretta a consentirne l’eventuale rinnovazione, si sarebbe dovuta necessariamente formare (vieppiù a fronte del dissenso alla rinnovazione dell’unico comunista in bonis) previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione.
  2. In tal senso, nessun rilievo può essere ascritto al mero dissenso manifestato stragiudizialmente dai M. in ordine alla gestione della cosa comune operata da D., atteso che l’unica modalità possibile per l’eventuale impedimento della definitiva scadenza della locazione (voluta da D.) sarebbe stata quella di adire, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione ex art. 560 c.p.c., il giudice della comunione (ex art. 1105 c.c.) allo scopo di provocare un’eventuale (ma solo possibile) decisione diversa da quella in concreto fatta propria da D.
  3. Allo stesso modo, nessun rilievo può essere attribuito (al prospettato fine di far rivivere, a seguito dell’intercorsa estinzione della procedura esecutiva, il contratto di locazione nelle more definitivamente cessato) alla previsione dell’art. 632 c.p.c. (che sancisce l’inefficacia degli atti compiuti, là dove l’estinzione del processo esecutivo si verifichi prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione dei beni staggiti), non essendo stato nella specie propriamente compiuto alcun atto della procedura in ipotesi destinato a determinare la cessazione dell’efficacia del contratto di locazione (e di cui predicare l’eventuale inefficacia ai sensi dell’art. 632 c.p.c.) e dovendo in ogni caso ritenersi (in forza di un elementare principio di certezza delle situazioni giuridiche sostanziali) che l’estinzione del procedimento esecutivo non valga a comportare l’inefficacia degli atti ritualmente posti in essere nel corso del processo esecutivo, là dove dal relativo compimento sia eventualmente derivata la legittima attribuzione di diritti in favore di terzi.
  4. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del secondo e del terzo motivo del ricorso, e dichiarata l’inammissibilità del primo, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_III_19_07_2019_n_19522




Nelle opposizioni agli atti esecutivi la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda

Nelle opposizioni agli atti esecutivi la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019

Con sentenza del 28 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, in tema di recupero crediti, ha stabilito che nelle opposizioni agli atti esecutivi, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che il contraddittorio tra il debitore opponente, il creditore procedente e quelli intervenuti, dovesse essere esteso anche all’aggiudicatario, essendo l’aggiudicazione intervenuta dopo la proposizione dell’opposizione.


Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019

Nelle opposizioni agli atti esecutivi la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28922-2016 proposto da:

C. – ricorrente –

contro

B., C. S.p.A., S., P., V., E. – intimati –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __ che ha concluso per il rigetto dell’opposizione dell’esecuzione e inammissibilità degli atti esecutivi perché tardivamente proposti;

udito l’Avvocato __.

Svolgimento del processo

che:

avversava l’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da P., introducendo, dopo l’esito negativo delle richieste di sospensione, il giudizio di merito e con esso deducendo, per quanto qui rileva:

– l’invalidità delle notificazioni a lei dirette di tutti gli atti della procedura, in riferimento alle quali aveva anche avanzato, in via autonoma e principale presso il medesimo tribunale, querele di falso delle relative sottoscrizioni;

– la carenza di titolo a procedere esecutivamente in specie del creditore intervenuto B. che, dando impulso alla procedura dopo la rinuncia del creditore procedente, si era illegittimamente avvalso della decadenza dal beneficio del termine relativo al contratto di mutuo fondiario speso in esecuzione, e il cui distinto e successivo decreto ingiuntivo la deducente aveva impugnato in altro giudizio, sempre presso lo stesso tribunale;

in sede di precisazione della domanda l’istante deduceva, in senso ostativo alla possibilità di procedere alla vendita coattiva del cespite staggito, di essere assegnataria dell’immobile pignorato quale coniuge separato e affidatario dei figli minori;

il tribunale rigettava l’opposizione con pronuncia confermata dalla corte di appello secondo cui, in particolare:

– non era necessaria l’integrazione del contraddittorio con il sopravvenuto aggiudicatario, sollecitata con richiesta di rimessione al primo giudice, poiché al momento dell’introduzione dell’opposizione non era ancora avvenuta l’aggiudicazione;

– l’opposizione era in parte all’esecuzione, in parte agli atti esecutivi, e le deduzioni afferenti alle carenze notificatorie erano da qualificare ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sicché, parte qua, la sentenza avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso per cassazione, non essendo appellabile;

– la domanda relativa all’assegnazione della casa coniugale era nuova perché avanzata solo nelle memorie per la precisazione delle allegazioni;

– B., non il solo intervenuto munito di titolo idoneo alla prosecuzione delle vie coattive, si era avvalso della decadenza dal beneficio del termine prevista da una specifica clausola contrattuale, tenuto conto che il ricevimento dell’avviso di cui all’art. 498 c.p.c., legittimava alla revoca degli affidamenti;

avverso questa decisione ricorre per cassazione C. articolando sette motivi e depositando memoria;

non hanno svolto difese gli intimati.

Motivi della decisione

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., poiché la corte di appello avrebbe errato nel negare la rimessione al primo giudice per violazione del litisconsorzio necessario, sussistente con l’aggiudicatario, non rilevando, per la pronuncia della sentenza nei confronti di tutte le parti dovute, la circostanza che al momento dell’introduzione dell’opposizione l’aggiudicazione non fosse ancora avvenuta;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615, 617 e 618 c.p.c., poiché la corte di appello avrebbe errato nel rilevare l’inappellabilità della pronuncia ritenuta resa in parte a fronte di un’opposizione agli atti, quando il tribunale aveva espressamente trattato e qualificato l’opposizione stessa come all’esecuzione, dovendo seguirsi, per il regime dell’impugnazione, il principio dell’apparenza indotta dalla indicata qualificazione giudiziale;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 156, 157, 160 e 295 c.p.c., poiché la corte di appello avrebbe errato nell’omettere: di rilevare l’inesistenza o nullità assoluta insanabile delle notifiche degli atti della procedura, oggetto di istanze istruttorie non ammesse immotivatamente; e di sospendere per pregiudizialità il giudizio in pendenza, presso lo stesso tribunale, di querele di falso proposte avverso alcune firme risultanti dalle retate di notifica, che, se accolte, avrebbero travolto l’esecuzione;

con il quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 295 c.p.c., poiché la corte di appello avrebbe dovuto accogliere, invece di non esaminare affatto, la richiesta di sospensione del giudizio a fronte della pendenza, presso lo stesso tribunale, del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pure azionato da B. in ragione di un saldo di conto corrente, esitato con un rigetto in prime cure, e un rigetto in secondo grado con pronuncia che sarebbe stata oggetto di ricorso per cassazione;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1186, 1819, 1820, 1833, 1845, 1855 e 1375 c.c., poiché la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di rilevare che il mero avviso ex art. 498 c.p.c., per un’espropriazione promossa per un credito chirografario di poco più di __, non avrebbe potuto legittimare la decadenza dal beneficio del termine a fronte del valore dell’immobile di oltre __ Euro ipotecato dalla banca che così lo aveva valutato al momento dell’accensione della garanzia reale, in misura molto maggiore rispetto alla sottovalutazione erroneamente effettuata in sede esecutiva; nella censura si aggiunge che:

– la decadenza dal beneficio del termine al più avrebbe potuto perfezionarsi dal momento della comunicazione al debitore, che invece non era avvenuta nelle forme prescritte dal contratto di mutuo, mentre le altre comunicazioni al riguardo da parte di un mandatario della banca in parola, non avrebbero potuto ritenersi come tali idonee;

– i crediti derivanti dal mutuo e riportati dal decreto ingiuntivo opposto, pertanto non potevano essere considerati certi;

– B. non aveva mai depositato un valido titolo esecutivo che legittimasse l’esercizio dei poteri d’impulso esecutivo dopo l’intervenuta rinuncia del creditore procedente;

– non era stato motivato il diniego delle istanze istruttorie dirette, sul punto, a dimostrare la capienza e solvibilità della deducente e quindi l’illegittimità della pretesa decadenza dal beneficio del termine;

con il sesto motivo si prospetta la violazione dell’art. 163 c.p.c., 183, comma 6, art. 112 c.p.c., art. 345 c.p.c., commi 1 e 3, poiché la corte di appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile per novità la domanda relativa all’assegnazione della casa coniugale avvenuta in sede di separazione, quindi con data certa opponibile anche in difetto della trascrizione e pure dopo l’avvenuto trasferimento del bene: l’allegazione, secondo la deducente, avrebbe costituito infatti emenda, formulabile nei termini per le memorie in questione;

con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché la corte di appello avrebbe errato nel non compensare le spese di lite nonostante la peculiarità della questione, la buona fede della deducente, la ragionevolezza della sua reazione a tutela della casa coniugale dove viveva con i figli minori;

parte ricorrente, dopo aver articolato i suddetti motivi, specifica che, per evitare effetti rinunciatari inerenti a questioni non oggetto della trattazione sopra riassunta, riportava, senza pertanto valenza di censura, le eccezioni formulate in sede di appello riguardo all’erronea affermazione del tribunale per cui l’esaurimento della procedura esecutiva, avvenuto con l’aggiudicazione, avrebbe eliso l’interesse all’opposizione.

Rilevato che:

il primo motivo è infondato;

secondo l’indirizzo di questa Corte la necessità del litisconsorzio deve verificarsi al momento della proposizione della domanda oltre che in relazione alla formulazione della stessa (Cass., 16/04/1988, n. 2998, Cass., 03/08/1977, n. 3448), come mostra anche la fattispecie dei creditori intervenuti, la cui partecipazione al giudizio di opposizione esecutiva è vincolata in base agli interventi spiegati al momento in cui il processo viene instaurato e non a quelli successivi, non potendo neppure in astratto configurarsi, a seconda dello sviluppo del procedimento esecutivo cui quello appena detto di cognizione si correla, un litisconsorzio processuale appunto sopravvenuto (Cass., 05/09/2011, n. 18110);

una diversa conclusione entrerebbe in un’inevitabile frizione con il principio di ragionevole durata del processo, che dovrebbe retrocedere, anche di grado, in forza di eventi sopraggiunti ed eventuali, a seconda del tempo del loro casuale accadimento;

in questa cornice l’aggiudicatario viene necessariamente quanto coerentemente a integrare una posizione dipendente dalla procedura nello stato in cui la stessa si trova al momento dell’aggiudicazione;

il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

in primo luogo il ricorso risulta aspecifico, e in violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, con riferimento alla deduzione di pretesa qualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., da parte del tribunale, non riportando, se non lacunosamente e con mero rimando all’atto processuale, le affermazioni del giudice di prime cure rilevanti;

in ogni caso, dall’esame della prodotta sentenza del tribunale, non emerge l’esplicita qualificazione, pretesa dalla deducente, dell’opposizione relativa ai pretesi vizi di notificazione degli atti esecutivi: essendo stati sollevati sia profili di opposizione ex art. 615 c.p.c., che profili di opposizione ex art. 617 c.p.c., nulla sul punto possono dire, inequivocamente, le invece generiche indicazioni, introduttive della parte narrativa o incidentali, della decisione di primo grado (pag.__, cui rinvia il ricorso, ma anche pag. __) ovvero la sintesi del dispositivo pure richiamata (pag. __ della sentenza del tribunale);

nulla si dice, al contrario, nella parte della motivazione specificatamente dedicata alla trattazione delle deduzioni in parola (pag. __), sicché la corte di appello poteva qualificare, ai fini del regime impugnatorio, la decisione parte qua, facendo così corretta applicazione del principio per cui qualora un’opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a un’opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a un’opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (cfr., ad esempio, Cass., 27/08/2014, n. 18312);

per completezza va aggiunto che le deduzioni afferenti ai vizi di notifica sarebbero risultate per altro verso anch’esse in parte inammissibili, in parte infondate;

infatti:

– non si specifica a quali atti tali notificazioni si sarebbero riferite, mentre solo dalla sentenza del tribunale emerge si sarebbe trattato degli atti di precetto, pignoramento e del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c., trattandosi quindi di opposizione agli atti esecutivi (di cui, peraltro, parte ricorrente non aveva dimostrato neppure la tempestività, come osservato dal pubblico ministero);

– questa Corte ha chiarito che anche la deduzione del vizio di notifica del titolo esecutivo integra un’opposizione formale ex art. 617 c.p.c., eccetto il caso del decreto ingiuntivo non opposto in relazione al quale qualora si alleghi l’inesistenza della notifica è possibile reagire ex art. 615 c.p.c., mentre ogni altra tipologia di vizio rientra nella cornice dell’art. 650 c.p.c. (Cass., 31/08/2015, n. 17308); quanto poi alla mancata sospensione in relazione ai giudizi di querela di falso, va precisato che:

– qualora davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 c.p.c., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 274 c.p.c., perché questi valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, anche se i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall’art. 40 c.p.c. (cfr., ad es., Cass., 17/05/2017, n. 12436): nell’ipotesi, in prime cure le cause avrebbero potuto essere riunite con conseguente applicazione dell’art. 225 c.p.c.;

– per un verso, quindi, in primo grado non può essere stato violato l’art. 295 c.p.c., per altro verso, seppure in appello avrebbe potuto farsi applicazione di tale norma o dell’art. 337 c.p.c., comma 2, qualora fosse stata adottata una pronuncia potenzialmente pregiudicante (Cass., 22/05/2017, n. 12773, Cass., 09/07/2018, n. 17936), rimane ostativa la circostanza che non si indica né dimostra idoneamente, neppure in questa sede (a nulla rilevando, quindi, la riproposizione della querela medesima indicata in memoria), la pendenza o gli esiti del processo per querela di falso, rendendo impossibile apprezzare l’interesse della parte alla deduzione;

il quarto motivo è inammissibile;

la deducente – che solo in altra parte del ricorso (pag. __) indica che anche in appello l’opposizione al decreto ingiuntivo di B. era stata respinta, preannunciando ricorso per cassazione di cui si dimostra la proposizione in memoria – non supporta idoneamente il perché tale sospensione avrebbe dovuto accordarsi a fronte della disponibilità di ulteriori titoli esecutivi per procedere all’esecuzione, residuando, se del caso, solo un riflesso in sede distributiva;

anche in memoria parte ricorrente deduce, infatti, che non vi erano altri titoli esecutivi idonei per procedere coattivamente stante la fondatezza del quinto motivo di cui si sta per dire: atteso, però, l’esito dello scrutinio di tale motivo, la deduzione si rivela inidonea;

il quinto motivo è, difatti, in parte inammissibile, in parte infondato;

per un verso non si riporta il contenuto dell’art. __ del contratto di mutuo fondiario invocato, con violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6; per altro verso si prospetta, mescolata nel corpo del motivo, una censura motivazionale che si traduce in rilettura istruttoria e, prim’ancora, neppure si dimostra esulare dal divieto ex art. 348 ter c.p.c., comma 5, non chiarendosi il mese del __ in cui è stato introdotto l’appello (Cass., 11/05/2018, n. 11439); per ulteriore verso, infine, si allude a un impulso del processo esecutivo venuto da B. che non avrebbe depositato idoneo titolo, introducendo una questione nuova e come tale qui inammissibile; il sesto motivo è infondato;

correttamente la corte di appello ha valutato nuovo il motivo di opposizione afferente all’assegnazione della casa coniugale, essendo basato su fatti costitutivi diversi rispetto a quelle proprie della domanda introduttiva, come tali determinanti nuovi temi d’indagine incidenti anche sullo sviluppo del contraddittorio (cfr., Cass., Sez. U., 15/06/2015, n. 12310);

va ribadito che nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, sicché l’opponente non può mutare la pretesa modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo (cfr., ad esempio, Cass., 20/01/2011, n. 1328);

il settimo motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, sicché il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, ed esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi, ove previsti ovvero massimi, fissati dalla normativa applicabile (Cass., 04/08/2017, n. 19613);

non deve provvedersi sulle spese in mancanza di svolgimento di difese da parte degli intimati;

non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater stante l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (Cass., 12/04/2017, n. 9538);

unitamente alla memoria il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza di liquidazione dei compensi inerenti al deliberato patrocinio a spese dello Stato: sul punto questa Corte ha chiarito che, nella disciplina di cui ai D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass., 31/05/2018, n. 13806).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

 

Cass_civ_Sez_III_Sent_28_06_2019_n_17441




I crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive

I crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 17594 del 28/06/2019

Con ordinanza del 28 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che in tema di insinuazione al passivo i crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che non risultino contestati per collocazione ed ammontare ovvero siano sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all’art. 25 L.F., devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive dall’art. 101, commi 1 e 4, L.F., ben potendo l’epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo.


Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 17594 del 28/06/2019

I crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

C. – ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione – controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il __;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del __ dal Cons. Dott. __;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __ e dall’Avvocato generale __, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, proposta da C. contro la declaratoria di inammissibilità della domanda del __ recante l’insinuazione al passivo, in prededuzione, del credito privilegiato a titolo di compenso maturato quale legale delle controparti P. S.p.a. e P. S.r.l. (difese disgiuntamente insieme all’avv. P. del foro di Genova e agli avv. A. e D. del foro di Napoli), convenute in giudizio dalla curatela per la revocatoria della cessione dei rami di azienda della società fallita, poiché, intervenuta la transazione della causa in data __ (e la cancellazione della causa dal ruolo il __), egli aveva subordinato la propria rinunzia alla solidarietà professionale all’effettivo pagamento delle proprie competenze da parte delle clienti, le quali invece non vi avevano provveduto ed erano state poi dichiarate fallite.
  2. Dagli atti di causa, come ricostruiti dal giudice a quo, risulta che il ricorrente aveva in un primo momento richiesto alla curatela, con raccomandata del __ – quale rappresentante dello Studio Legale C. – il pagamento delle proprie competenze per la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 68 Legge Professionale; in difetto di pagamento, in data __ aveva proposto insinuazione al passivo L.F., ex artt. 93 e 111 bis, che però il giudice delegato aveva dichiarato de plano inammissibile perché ultratardiva, con provvedimento opposto ma confermato dal tribunale con decreto del __, over era stata altresì affermata la carenza di legittimazione attiva dello studio associato; successivamente, in data __ l’avv. C. aveva proposto, in proprio, ulteriore insinuazione al passivo, parimenti dichiarata de plano inammissibile dal giudice delegato con decreto del 06/12/2013 in quanto ultratardiva.
  3. Nel confermare la decisione, il Collegio napoletano ha ritenuto: che i termini di cui alla L.F., art. 101, commi 1 e 4, si applicano anche ai crediti prededucibili, alla luce della L.F., art. 111-bis; che la mancata risposta della curatela alla raccomandata del __ (inviata dal ricorrente quale legale rappresentante dello studio associato) aveva fatto sorgere il presupposto della contestazione L.F., ex art. 111-bis; che a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo il __, della transazione conclusa il __ e della cancellazione della causa dal ruolo il __, doveva ritenersi colpevole il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione solo in data __.
  4. C. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, corredato da memoria, cui la curatela ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo si lamenta la violazione della L.F., art. 111-bis, comma 1, nonché dell’art. 12 preleggi, comma 1 e art. 152 c.p.c. per avere il tribunale erroneamente ritenuto la domanda ultratardiva dichiarando che la L.F., art. 111-bis, comma 1, richiamerebbe non solo le modalità di cui al Capo V Titolo II della L.F. (nel testo attualmente in vigore) ma tutto il Capo V, ivi inclusi i termini fissati per le insinuazioni dei crediti sorti prima dell’apertura del fallimento.

5.1. Il secondo mezzo prospetta la nullità della decisione per avere il tribunale ritenuto applicabili al procedimento, e di fatto applicato, i termini di cui al Capo V del Titolo II della L.F. (nel testo attualmente in vigore).

5.2. Con il terzo motivo si denuncia, subordinatamente ai primi due, la violazione della L.F., art. 111-bis, comma 1, per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il denegato termine per la presentazione della domanda di ammissione al passivo del credito prededucibile possa decorrere a prescindere da un’effettiva contestazione e del conseguente avviso del termine stesso.

5.3. Il quarto mezzo deduce la nullità della decisione per avere il tribunale applicato alla domanda di insinuazione di un credito non (ancora) contestato la pretesa disciplina – quanto al denegato termine – dei crediti già contestati.

5.4. I primi due motivi sono infondati e i restanti due, proposti in via subordinata, sono inammissibili.

  1. La questione principale posta con il primo e il secondo motivo ossia l’applicabilità ai crediti prededucibili contestati dei termini per l’insinuazione al passivo previsti dalla L.F., art. 101 – va risolta ad avviso del Collegio in senso positivo.

6.1. Occorre muovere dal rilievo per cui la L.F., art. 111-bis, comma 1, nello stabilire che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, si riferisce a tutti i crediti prededucibili indicati nella L.F., art. 111, senza alcuna distinzione tra quelli sorti prima del fallimento (cd. in funzione) o dopo (cd. in occasione). Pertanto, la disposizione riguarda indistintamente i crediti concorsuali e i crediti cd. di massa.

6.2. La L.F., stesso art. 111-bis, comma 1, stabilisce solo due eccezioni alla predetta regola, con riguardo a due specifiche categorie di crediti prededucibili: i) quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti duranti l’esercizio provvisorio, per i quali il successivo comma 3 si limita a disporre che, se liquidi ed esigibili, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, con pagamento autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato (autorizzazione che quindi tiene luogo della verifica); ii) quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’art. 25 che, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’art. 26 (ossia il ben diverso procedimento di reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale).

6.3. Per completezza va ricordato che il cd. decreto correttivo del 2007 ha abrogato l’originario della L.F., art. 111-bis, comma 2, il quale stabiliva che per i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all’accertamento ai sensi dell’art. 101, comma 2 (disposizione che per le domande considerate tardive ai sensi del comma 1 si richiamano le forme di cui all’art. 95 e applicano la L.F., artt. 93-99). È stato quindi eliminato l’unico spartiacque inizialmente individuato tra i crediti prededucibili sorti prima o dopo le udienze di verifica del passivo, peraltro con scarsa coerenza al nuovo impianto della L.F., visto il diverso riferimento della L.F., art. 101, non già all’udienza (o alle udienze) di verificazione dello stato passivo, bensì al termine di trenta giorni prima di essa.

6.4. Al riguardo, nella Relazione illustrativa si legge che la soppressione della L.F. art. 111-bis, comma 2, è stata disposta per eliminare una inutile duplicazione rispetto alla disposizione contenuta nel comma 1; peraltro, non era nemmeno chiaro perché ci si riferisse solo alle domande tardive di cui alla L.F., art. 101, comma 2 e non anche a quelle cd. ultratardive di cui al successivo comma 4.

6.5. Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi che – fatte salve le due eccezioni sopra viste – tutti i crediti prededucibili contestati (sorti ante o post fallimento) devono essere necessariamente accertati sulla base di una domanda di ammissione al passivo, formulata ai sensi della L.F., art. 93, la quale non potrà che essere alternativamente considerata: i) tempestiva, se presentata entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo (L.F., art. 16, comma 1, n. 5); ii) tardiva, se trasmessa al curatore oltre il suddetto termine e non oltre dodici (ovvero, in caso di particolare complessità della procedura indicata nella sentenza di fallimento, diciotto) mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (L.F., art. 101, comma 1); iii) ultratardiva, se depositata dopo quest’ultimo termine e comunque entro l’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo fallimentare (L.F., art. 101, comma 4). Con la precisazione che, tanto per le domande tardive quanto per quelle cd. ultratardive, i creditori concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o – per quanto qui rileva – se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili (L.F., art. 112, rimasto sostanzialmente immutato).

  1. Sulla base di queste premesse, il rinvio che la L.F., art. 111-bis, comma 1, fa alle modalità (e non solo alle forme) di cui al Capo V (che consta della L.F., artt. da 92 a 102) include, ad avviso del Collegio, anche i termini per la proposizione della domanda, per una serie di ragioni anche storiche, logiche e sistematiche riconducibili a due principi fondamentali del sistema concorsuale, quali la celerità della procedura fallimentare e la concentrazione dell’accertamento del passivo.

7.1. Occorre invero rammentare che, prima della riforma del 2006, i creditori non avevano limiti preclusivi per l’insinuazione al passivo, potendolo fare fino a che non si fossero esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare (fermi restando i limiti al concorso alle ripartizioni stabiliti dalla L.F., art. 112); a fronte di una domanda tardiva, il giudice fissava un’apposita udienza per la comparizione del richiedente e del curatore (con facoltà di intervento degli altri creditori) e, salva l’ipotesi di non contestazione del curatore e ritenuta fondatezza del credito, istruiva una causa civile ordinaria (con spese a carico del creditore cui il ritardo fosse imputabile).

7.2. La riforma fallimentare del 2006-2007 ha completamente innovato il sistema di accertamento del passivo, in ossequio ai principi di celerità e speditezza della procedura fallimentare, tra l’altro equiparando il sistema della verifica delle domande tardive a quello previsto per le domande tempestive e sottoponendolo a specifiche scansioni temporali (v. L.F., art. 101, comma 2, secondo periodo, per cui il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano ragioni d’urgenza); inoltre, per quanto qui rileva, ha introdotto il limite preclusivo dei 12 (o 18) mesi dalla esecutività dello stato passivo (fatta salva la sospensione feriale dei termini per i crediti diversi da quelli di lavoro: v. Cass. Sez. U, n. 10944/2017 e Cass. n. 4408/2016 per le domande tardive), al tempo stesso consentendo ai creditori di presentare domanda anche successivamente (fermi restando i limiti di cui alla L.F., art. 112), a condizione che l’istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (L.F., art. 101, comma 4). In sostanza, il giudizio di non colpevolezza nel ritardo, prima operante solo ai fini del riparto dell’attivo, è stato esteso anche all’accertamento del passivo.

7.3. Non si vede perché questo spirito acceleratorio della riforma non dovrebbe riguardare anche i creditori prededucibili contestati (tanto più che, come visto, la L.F., art. 111-bis, comma 1, non distingue tra quelli sorti prima o dopo il fallimento), ai quali dovrebbe consentirsi l’insinuazione al passivo secondo le modalità di cui al capo V, ma ad libitum, ossia al di fuori dei perimetri temporali chiaramente voluti dal legislatore della riforma, ben potendo essi tranquillamente insinuarsi anche oltre il termine fissato per le domande tardive, sol che sia dimostrata la non colpevolezza del ritardo; e quest’ultima sarà praticamente in re ipsa per i crediti sorti in prossimità o addirittura oltre la scadenza di detto termine.

7.4. Il sistema normativo così come attualmente congegnato risulta dunque autosufficiente e funzionante; diversamente, non esistendo alcuna norma che stabilisca un diverso criterio cronologico per l’accertamento dei crediti prededucibili contestati, si renderebbe comunque necessaria l’individuazione per via pretoria di un qualche termine da rispettare, non essendo concepibile che l’insinuazione al passivo dei crediti prededucibili contestati – che comporta pacificamente l’attivazione del complesso procedimento di cui al capo V (formazione del progetto di stato passivo, fissazione dell’udienza di discussione, comunicazioni del curatore, svolgimento dell’udienza nel contraddittorio incrociato con i creditori, eventuali fasi di impugnazione) – possa avvenire sine die, sacrificando le esigenze di celerità e concentrazione sopra enunciate.

7.5. Non pare insomma che vi siano controindicazioni a trattare i creditori prededucibili contestati, ai fini dell’accertamento del passivo, come tutti gli altri creditori concorsuali (piuttosto che esentarli dai termini previsti dalla L.F., art. 101, commi 1 e 4), dal momento che da questo trattamento essi non subiscono alcun pregiudizio, potendo far valere la scusabilità del ritardo della domanda ultratardiva in ragione del momento in cui è sorto il loro credito, anche ai fini del diritto al prelievo L.F., ex art. 112.

7.6. Le illustrate considerazioni trovano indiretto riscontro nel Codice della crisi e dell’insolvenza di futura applicazione, i cui artt. 222 e 208, sostanzialmente corrispondono, rispettivamente, alla L.F., artt. 111-bis e 101, salvo tre importanti innovazioni che testimoniano l’ulteriore spinta acceleratoria del legislatore in nome delle esigenze di speditezza e concentrazione dell’accertamento del passivo: i) la diminuzione da dodici a sei (e da diciotto a dodici) mesi del termine per la trasmissione delle domande tardive; ii) l’ammissibilità delle domande ultratardive a condizione non solo che sia data prova della non imputabilità del ritardo, ma anche della loro trasmissione al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo (rectius la trasmissione tempestiva); iii) l’espressa previsione per cui, quando la domanda ultratardiva sia manifestamente inammissibile, il giudice delegato non deve attivare il procedimento del capo V, ma può dichiarare de plano l’inammissibilità della domanda con decreto reclamabile a norma dell’art. 124 (corrispondente al vigente L.F., art. 26 e quindi nelle stesse forme prescritte dalla L.F., art. 111-bis, per l’accertamento dei crediti prededucibili liquidati a norma della L.F., art. 25).

  1. È necessario a questo punto confrontare tale approdo con le diverse conclusioni raggiunte in alcuni precedenti di questa Corte.

8.1. Nel più recente (Cass. 1391/2019) ci si limita a sostenere che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla L.F., art. 101, commi 1 e 2 con mero rinvio, per le motivazioni, alla pronuncia (Cass. 16218/2015) che per la prima volta ha affermato quel principio per l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare.

8.2. Le motivazioni sulle quali Cass. 16218/2015 fonda il principio di “esenzione dall’insinuazione dei crediti sopravvenuti dal termine decadenziale di cui alla L.F., art. 101, commi 1 e u.c.” sono di due ordini: i) nel caso in cui quel termine sia scaduto, il carattere sopravvenuto del credito non è di per sé ragione di non imputabilità del ritardo, in quanto “non necessariamente il credito sorge in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per cause indipendenti da colpa del creditore”, come ad esempio “non avviene per il credito del convenuto in revocatoria che abbia restituito quanto aveva ricevuto ai sensi della L.F., art. 70, comma 2” (cfr. Cass. 10578/2004, in fattispecie in cui la questione dell’incolpevolezza del ritardo si poneva in sede di riparto, ai fini di cui alla L.F., art. 112); ii) “nel caso, poi, che il termine non sia scaduto, al creditore sopravvenuto residuerebbe, per provvedere all’insinuazione, un tempo comunque più breve – tendente al limite ad annullarsi – di quello a disposizione dei creditori preesistenti, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di azione in giudizio (art. 24 Cost.)”.

8.3. L’argomentazione sub i) non pare decisiva, poiché la L.F., art. 70, comma 2, contempla in realtà una norma speciale in tema di effetti dell’azione revocatoria (colui che ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito) e comunque riguarda crediti concorsuali, non già prededucibili, sicché non rileva ai fini della L.F., art. 111-bis, qui in discussione.

8.4. Anche i dubbi di incostituzionalità prospettati sub ii) non appaiono convincenti, poiché i termini di decadenza fissati dalla L.F., art. 101, prescindono dall’epoca di maturazione dei singoli crediti (e quindi dal tempo a disposizione dei rispettivi creditori per la presentazione della domanda) essendo tutti ancorati ad un’unica data (quella dell’udienza di verifica o dell’esecutività dello stato passivo); peraltro, se davvero si volessero mettere i creditori sopravvenuti nelle stesse condizioni di quelli anteriori – quanto a tempo a disposizione per presentare la domanda tardiva bisognerebbe assegnare loro, a decorrere dalla data di maturazione del credito, un termine ben più lungo di un anno, ciò che è negato dalla ulteriore pronuncia conforme, secondo la quale la domanda del creditore sopravvenuto andrebbe presentata non appena si verifichi il fatto dal quale dipende la sua definitiva quantificazione (Cass. 20310/2018, invero resa in una particolare fattispecie in cui il creditore aveva chiesto in prededuzione canoni e indennità per l’occupazione di un immobile da parte della fallimentare e si discuteva più che altro degli effetti della frazionabilità di un credito prospettato come unitario).

8.5. Resta comunque decisivo il rilievo per cui, qualora il credito sorga nell’imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande tardive, ben potrà essere fatta valere la scusabilità del ritardo per cause oggettive ai fini della ammissione di una domanda ultratardiva. Semmai, potrebbe risultare incostituzionale esentare i creditori prededucibili sorti ante fallimento (come detto contemplati dalla L.F., art. 111-bis, comma 1) dal termine decadenziale di cui alla L.F., art. 101, cui i restanti creditori anteriori sono invece soggetti.

8.5. Può in ultima analisi concludersi che, per ragioni di speditezza e concentrazione dell’accertamento del passivo, anche la domanda di accertamento dei crediti prededucibili di massa contestati, come quella dei crediti concorsuali, deve corrispondere a uno dei tre modelli disciplinati dal legislatore fallimentare (domanda tempestiva, tardiva o ultratardiva), trattandosi di una classificazione che risponde a logiche organizzative e non punitive, sicché la scusabilità del ritardo per il superamento del termine decadenziale di cui alla L.F., art. 101, comma 1 e la conseguente ammissibilità della domanda ultratardiva ricorrerà tutte le volte in cui, in ragione dell’epoca di maturazione del credito, non sia stato oggettivamente possibile rispettare il predetto termine. Con la precisazione che, con l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, anche la ragionevolezza del ritardo risulterà legislativamente predeterminata, nella misura di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la domanda poteva essere presentata (art. 208, comma 3, CCI).

8.6. Tali conclusioni sono determinanti ai fini della fattispecie concreta, in cui il creditore prededucibile aveva presentato la domanda di ammissione al passivo fallimentare a distanza di oltre quattro anni dalla esecutività dello stato passivo, a distanza di tre anni e otto mesi (o quantomeno di due anni e sette mesi) dall’insorgenza del credito e a distanza di oltre sette mesi dalla data di esecutività del precedente decreto con cui il tribunale aveva affermato la necessità del rispetto dei termini L.F., ex art. 101.

8.7. Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di accertamento dei crediti prededucibili, la L.F., art. 111-bis, comma 1, che riguarda indistintamente i crediti prededucibili, siano essi sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, esclude dalle regole stabilite nel capo V solo due categorie di crediti, quelli non contestati per collocazione e ammontare (anche se maturati durante l’esercizio provvisorio) e quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi della L.F., art. 25. Ne discende, in forza dei principi di speditezza e concentrazione dell’accertamento del passivo fallimentare, ormai immanenti nel vigente sistema concorsuale che il riferimento alle modalità di cui al capo V include anche i termini previsti dall’art. 93, comma 1, per le domande tempestive e dall’art. 101, comma 1, per le domande tardive, cui sono pertanto soggetti anche i crediti prededucibili contestati, ben potendo l’epoca di maturazione del credito rilevare ai fini della non imputabilità del ritardo, ai sensi della L.F., art. 101, comma 4, con conseguente diritto al prelievo, ai sensi della L.F., art. 112”.

  1. Come anticipato, i motivi terzo e quarto proposti in via subordinata sono invece inammissibili, laddove assumono che non si sarebbe trattato, in realtà, di crediti contestati, a tal fine occorrendo un’esplicita contestazione del curatore (dalla cui data avrebbe dovuto farsi decorrere il termine annuale L.F., ex art. 101). Si tratta invero di un presupposto che, anche al di là del rilievo di novità eccepito a pag. __ del controricorso, integra comunque un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile se non nelle forme rigorose delle censure motivazionali attualmente consentite dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

9.1. Nel caso di specie il tribunale, oltre a rilevare la mancata risposta della curatela alla richiesta di pagamento formulata con la raccomandata del __, ha anche evidenziato che la precedente domanda di regolare insinuazione al passivo, presentata il __ per lo stesso credito qui in discussione dall’odierno ricorrente, sia pure nella veste di legale rappresentante dello studio associato che portava il suo nome, era stata già dichiarata inammissibile dal giudice delegato proprio per il mancato rispetto del termine L.F., ex art. 101, con decisione confermata dal medesimo tribunale in data __.

  1. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro __ per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro __, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

 

Cass_civ_Sez_I_Ord_28_06_2019_n_17594




La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore, all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell’obbligazione

La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore, all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell’obbligazione

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 19654 del 22/07/2019

Con ordinanza del 22 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore, all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell’obbligazione secondo la previsione dell’art. 2735 c.c., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza.


Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 19654 del 22/07/2019

La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore, all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell’obbligazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. __ proposto da:

U. S.p.A. – ricorrente –

contro

Curatela del fallimento della (OMISSIS) di Z. – intimata –

avverso il decreto n. R.G. __ del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere relatore Dott. __.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con decreto emesso il __, rigettò l’opposizione allo stato passivo proposta di U. S.p.A. avverso il provvedimento del giudice delegato il quale non ammise al passivo del fallimento della (OMISSIS) di Z. il credito relativo al mancato rimborso del residuo finanziamento concesso alla suddetta società in bonis, per la mancata prova dell’erogazione delle somme.

In particolare, il Tribunale osservò che: non era rilevante la quietanza contenuta nell’atto di finanziamento, mancando l’estratto-conto bancario; dal contratto bancario emergeva che la somma mutuata fu riconsegnata alla banca perché restasse depositata fino alla documentazione dell’iscrizione dell’ipoteca e, dunque, essa era rimasta nella disponibilità della banca che non ne aveva provato l’erogazione successivamente all’iscrizione ipotecaria.

U. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Non si è costituita la curatela fallimentare cui il ricorso è stato regolarmente notificato.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1813 c.c., dell’art. 39 TUB, comma 2, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale non ha fatto corretta applicazione delle norme richiamate alla cui stregua il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna del denaro o con il conseguimento, da parte del mutuatario, della relativa disponibilità giuridica, come desumibile dagli atti di causa- che comprovavano l’effettiva erogazione del mutuo- del cui mancato esame la ricorrente parimenti si duole.

Il motivo è fondato. Va osservato che il decreto impugnato, nell’escludere la prova dell’erogazione del finanziamento, non ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- secondo cui “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass., n. 25632/17). Inoltre, è stato affermato che “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo” (Cass., n. 17194/15; n. 8634/99).

Nel caso concreto, la banca ha offerto la prova di aver erogato la somma mutuata attraverso la quietanza contenuta nello stesso contratti di mutuo e la produzione dei due assegni circolari, di cui uno intestato al fallito Z. e l’altro ad un terzo, proprietario dell’immobile acquistato dal medesimo Z.- con contratto di cessione stipulato in pari data – e gravato da ipoteca.

In particolare, riguardo all’efficacia probatoria della quietanza di pagamento nei confronti della curatela fallimentare va osservato che, alla stregua di un consolidato orientamento di questa Corte, la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell’obbligazione secondo la previsione dell’art. 2735 c.c., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Tuttavia, nel giudizio in cui sia parte il curatore fallimentare, è stato affermato che debba negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l’indicata quietanza è priva d’effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass., n. 23318/12; n. 21258/14).

Tale principio è stato altresì affermato nell’ulteriore declinazione secondo cui “in tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacché solo dalla certezza dell’avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell’atto di autonomia privata” (Cass., n. 14481/05; n. 11144/09).

Ora, nella fattispecie, il Tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo della banca mutuante argomentando sia dall’inopponibilità della suddetta quietanza al fallimento, alla luce della mancata produzione degli estratti-conto bancari, sia dal fatto che la somma oggetto del contratto non sarebbe comunque entrata nella disponibilità del mutuatario (in quanto depositata presso la banca a garanzia dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile acquistato da Z.).

Al riguardo, va osservato che il Tribunale ha esaminato atomisticamente i vari documenti, senza elaborarne una complessiva ed unitaria valutazione da cui desumere l’effettiva erogazione della somma mutuata.

Invero, alla quietanza non è stata attribuita alcuna rilevanza probatoria, mentre, per quanto esposto, essa, seppure non vincolante sotto il profilo della confessione, costituisce un elemento liberamente valutabile da parte del giudice, unitamente agli altri documenti acquisiti, quali i due assegni emessi dalla banca. In particolare, il fatto che uno de due titoli non fosse intestato al fallito Z. non è decisivo per escludere l’effettiva dazione del denaro, poiché, come detto, il Tribunale non ha, immotivatamente, tenuto conto della destinazione del denaro al venditore dell’immobile, ceduto in proprietà allo stesso Z., poi oggetto dell’ipoteca a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di restituzione a favore della banca opponente.

Pertanto, la pronuncia impugnata è erronea, sia perché ha escluso ogni rilevanza di prova dell’effettiva erogazione della somma mutuata in ordine ai suddetti documenti, omettendone il complessivo ed unitario esame, anche sotto il profilo teleologico e funzionale, sia in quanto non ha applicato il principio, sopra richiamato, secondo cui il denaro oggetto del contratto di mutuo entra nella disponibilità giuridica del mutuatario anche se depositato su un deposito presso la stessa banca mutuante a garanzia dell’adempimento degli obblighi connessi al contratto.

Nel caso concreto, è stato sopra evidenziato che, una volta iscritta l’ipoteca (fatto incontestato, accertato dal Tribunale), furono emessi i due assegni per l’erogazione della somma mutuata.

Per quanto esposto, il decreto impugnata va cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione per un nuovo esame dei vari elementi probatori in conformità dei principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato. Rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_III_Ord_19_07_2019_n_19515




Il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare

Il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 19515 del 19/07/2019

Con ordinanza del 19 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, in tema di recupero crediti, ha stabilito che in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall’atto dispositivo.


Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 19515 del 19/07/2019

Il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

G. – ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione – controricorrente –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del __ dal Consigliere Dott. __.

Svolgimento del processo

che:

  1. Con atto di citazione notificato in data __, G. proponeva appello avverso la sentenza n. __ con cui il Tribunale di Milano aveva accolto l’azione revocatoria ordinaria promossa dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nei suoi confronti, quale terzo acquirente di un immobile di proprietà della società fallita, tesa a dichiarare l’inefficacia del negozio stipulato in data __ tra la società fallita (allora rappresentata dall’ex amministratore) e l’appellante (parente dell’amministratore pro tempore). La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. __ emessa ex art. 281 sexies c.p.c., il __, rigettava l’appello ritenendo dimostrata, al momento dell’atto di disposizione, l’insufficienza del patrimonio della società a garantire le ragioni dei creditori sociali, poi ammessi allo stato passivo della procedura; inoltre, stante la posteriorità dell’atto di alienazione rispetto al sorgere del credito della massa dei creditori, ammessi allo stato passivo, affermava che “l’unico requisito soggettivo necessario è dato dalla scientia damni sia per il debitore che per il terzo, desumibile, per via di presunzioni anche dallo stretto rapporto di parentela tra il debitore e terzo, che renda inverosimile che l’acquirente non conoscesse la situazione debitoria dell’alienante, soprattutto se, come nel caso concreto, non risulti allegato nessun motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” e che “il pagamento del prezzo pattuito mediante accollo del mutuo ipotecario (…) cui può aggiungersi quello attinente alla trasformazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore che, col passaggio da immobile a danaro, realizza il pericolo di danno d’infruttuosa azione esecutiva, portano senz’altro a ritenere integrato anche il requisito soggettivo in parola”; infine, riteneva che né la perizia di stima di parte, né la dichiarazione di valore dell’immobile prodotti dalla appellante, permettono, per la loro estrema genericità, di verificare i criteri di stima dell’appartamento, “che vorrebbero fondare la congruità del prezzo in poco più di Euro __, (…) nettamente divergente dal prezzo pagato dalla fallita per l’acquisto, pari a Euro __ e dal valore attribuito nel bilancio __, pari a circa Euro __”.
  2. Con ricorso notificato in data __, la convenuta appellante proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. __ della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il __, deducendo tre motivi di ricorso. Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione resisteva con controricorso, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

Motivi della decisione

che:

1 Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 605 c.p.p., in ordine alla mancata sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’omessa considerazione di una pronuncia penale, appellata, che ha disposto la restituzione al Fallimento (OMISSIS) dell’immobile oggetto di revocatoria e che avrebbe reso necessaria la sospensione di questo giudizio per pregiudizialità.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, per carenza del requisito dell’autosufficienza. Da un lato, nel ricorso non viene specificato, né allegato, il procedimento penale che si pone in rapporto di pregiudizialità con il giudizio civile; dall’altro, non viene menzionato dove e come, anche solo in via sintetica, è stata formulata l’istanza di sospensione del processo, in tesi non accolta dalla Corte territoriale, mentre sul punto la parte resistente ha eccepito che si tratta di una deduzione mai sollevata in corso di causa.

  1. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla ritenuta sussistenza di un credito anteriore ex art. 2901 c.c. e la carenza di motivazione sul punto, assumendo che il credito sia stato allegato genericamente e non specificamente provato ai fini della prova dell’eventus damni.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. In linea di principio, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), ai sensi dell’art. 2901 c.c., è sufficiente che l’atto dispositivo provochi una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, tale da mettere a rischio le ragioni del creditore. Ai fini probatori, poi, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore all’epoca della disposizione patrimoniale di cui il creditore fa valere l’inefficacia, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito sociale (v. Sez. 1, Ordinanza n. 5269 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 01/08/2007; v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass. 6.08.2004 n. 15257 Cass., 29/10/1999, n. 12144).

2.3. Sicché, dovendo applicare i suddetti criteri ove venga dedotto che l’atto di disposizione patrimoniale abbia compromesso i diritti e le aspettative di realizzazione dei crediti della massa dei creditori di una società di capitale, protetti ex art. 2394 c.c., anche nel caso in cui la società non versi in una situazione fallimentare, il curatore fallimentare che intenda promuovere l’azione revocatoria ordinaria nei confronti del terzo acquirente di un bene sociale, per dimostrare la sussistenza dell’eventus damni ex art. 2901 c.c., ha l’onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; b) la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che metteva a rischio la realizzazione dei crediti sociali; c) il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall’atto dispositivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 31/01/2018 in motivazione; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8931 del 12/04/2013). Se dalla valutazione dell’insieme di questi elementi emerge che, per effetto dell’atto dispositivo, è diminuita o messa a rischio, anche solo in termini qualitativi, l’integrità del patrimonio sociale protetta dall’ordinamento ex art. 2394 c.c., può ritenersi dimostrata la sussistenza dell’eventus damni.

2.4. Nel caso in esame, i suddetti requisiti sono stati tutti pienamente scrutinati con argomentazioni in fatto idonee a mettere in rilievo che i crediti della massa dei creditori, ammessi al passivo fallimentare, erano non solo presenti in misura consistente all’epoca del negozio di trasferimento del bene sociale al terzo, ma anche messi a rischio dal negozio stipulato, e ciò in relazione ai dati rilevabili dai bilanci di esercizio degli anni __ e __ che già mostravano una grave situazione finanziaria della società. In particolare, la massa dei creditori risultava avere una consistenza pari a Euro __ di crediti al privilegio e a Euro __ di crediti al chirografo, a fronte di un deficit finanziario già in atto all’epoca della vendita del bene sociale; inoltre, il negozio di vendita stipulato dall’amministratore della società, determinante un mutamento in termini qualitativi della consistenza patrimoniale della società, si era rivelato in grado di intaccare in termini quantitativi il patrimonio sociale preesistente – e dunque l’affidamento che su di esso riponevano i creditori sociali -, atteso che il corrispettivo di vendita, corrispondente alle residue rate di mutuo fondiario da versare alla banca finanziatrice (mediante accollo del mutuo da parte della ricorrente acquirente), era risultato di molto inferiore al valore del bene indicato nel bilancio, pari a c.a. Euro __, e allo stesso prezzo di acquisto, tant’è che il curatore aveva prospettato in via subordinata anche l’inefficacia del negozio per simulazione.

2.5. Si sottolinea, infine, che la censura non mette in discussione il requisito della scientia damni per come valutata nella sentenza impugnata.

  1. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la superficie calpestabile dell’immobile oggetto di revocatoria e la sua determinazione tramite CTU, con conseguente diverso valore dell’immobile.

3.1. Il motivo è inammissibile. Viene denunciato in sostanza un vizio di carente od omessa motivazione in relazione a una sentenza d’appello che, con motivazione contestuale e sintetica, ha confermato la pronuncia di primo grado, integrandola in parte. Pertanto il motivo non tiene conto dei requisiti di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012). Il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014).

  1. Conclusivamente il ricorso viene rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_III_Ord_19_07_2019_n_19515




Il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina la revoca dell’ammissione alla procedura

Il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina la revoca dell’ammissione alla procedura

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 16808 del 21/06/2019

Con sentenza del 21 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina, ai sensi dell’art. 173, comma 3, L.F., la revoca dell’ammissione alla procedura, salvo che l’imprenditore dimostri nel relativo procedimento di revoca che tale pagamento non sia stato pregiudizievole per l’interesse dei creditori, essendo ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, né sia stato diretto a frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 16808 del 21/06/2019

Il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina la revoca dell’ammissione alla procedura

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. __ R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. – ricorrente –

contro

Curatela del fallimento (OMISSIS) S.r.l. – controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, depositata in data __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha chiesto l’accoglimento del primo, quarto e quinto motivo di ricorso e dichiararsi assorbiti il secondo e terzo;

udito, per il ricorrente, l’Avv. __, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avv. __, che ha chiesto respingersi l’avverso ricorso.

Svolgimento del processo

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari – decidendo sul reclamo, L.F., ex art. 18, proposto da (OMISSIS) S.r.l. avverso la sentenza di revoca dell’ammissione della predetta società al concordato preventivo, ai sensi della L.F., art. 173, e di contestuale fallimento – ha confermato quest’ultima sentenza, rigettando, pertanto, il proposto reclamo.

La corte del merito ha ricordato che: a) la società (OMISSIS) S.r.l. (di seguito nominata solo (OMISSIS)) aveva avanzato in data __, all’esito del ricorso prenotativo (depositato in data __), proposta concordataria cd. mista che prevedeva, in parte, la liquidazione degli assets aziendali e, in parte, la continuità aziendale; b) la soddisfazione della società (OMISSIS) sarebbe stata garantita con i proventi della prosecuzione della impresa, prima diretta, e, poi, indiretta, attraverso il contratto di affitto del ramo d’azienda alla società (OMISSIS) S.r.l. (società controllata interamente dalla (OMISSIS)) e, infine, con il ricavato della cessione a un terzo (ma pur sempre appartenete alla famiglia (OMISSIS)) della partecipazione nella (OMISSIS) S.r.l., previo conferimento del ramo d’azienda; c) il piano concordatario prevedeva, altresì, la soddisfazione dei creditori attraverso i proventi determinati dalla dismissione dei beni non strategici della società debitrice ed attraverso la costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. su un patrimonio immobiliare da parte della (OMISSIS) S.r.l., società appartenente del pari alla famiglia (OMISSIS), per un valore di Euro __; d) il piano concordatario si componeva, poi, di un transazione fiscale con l’Erario ai sensi della L.F., art. 182 ter; e) la revoca L.F., ex art. 173 era stata determinata dalla segnalazione da parte dei commissari giudiziali della stipulazione in data __, durante la procedura, di una transazione, senza che quest’ultima fosse stata però previamente autorizzata dal Tribunale, atto attraverso il quale si era realizzato il pagamento di un debito preconcordatario in favore del proprio debitore (OMISSIS) Soc. Coop., ammontante a circa un milione di Euro, attraverso il soggetto giuridico che realizzava la continuità aziendale; f) la richiesta di revoca dell’ammissione era anche giustificata da profili di inammissibilità della proposta per violazione degli obblighi informativi posti in favore dei creditori e per la complessiva inidoneità del piano alla realizzazione del soddisfacimento del ceto creditorio.

La Corte di merito ha ritenuto, in primo luogo, che non potevano residuare dubbi sulla qualificazione giuridica dell’atto stipulato in data __ come transazione, stante la presenza di reciproche rinunce e concessione in relazione al contratto di locazione dei beni strumentali attraverso il quale era prevista la continuità aziendale in favore della (OMISSIS) S.r.l., società affittuaria del ramo d’azienda; ha, altresì, rilevato che già l’assenza di autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione comporta la revoca ex se dell’ammissione al concordato preventivo, stante la chiara lettera della L.F., art. 173, che non prevede, per gli atti autorizzati, l’ulteriore scrutinio dell’esistenza del pregiudizio ovvero della frode per i creditori concorsuali per addivenire alla revoca del concordato; ha, inoltre, evidenziato che l’arresto giurisprudenziale richiamato dalla difesa della curatela (e secondo il quale, per i pagamenti di debiti preconcordatari, la mancanza di autorizzazione del tribunale non comporta l’automatica revoca del concordato, dovendosi altresì scrutinare il conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei creditori concorsuali) non era applicabile al caso di specie, posto che non di pagamento qui si discuteva quanto piuttosto di transazione per il quale non era dubbia la natura di atto di straordinaria amministrazione L.F., ex art. 167, comma 2, e dunque era necessaria l’autorizzazione giudiziale; ha, altresì, ritenuto che, pur essendo sufficiente la mancanza di autorizzazione per la detta transazione a determinare la revoca del concordato, occorreva confermare anche l’ulteriore ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata, secondo la quale il pagamento di un debito preconcordatario realizzato attraverso il rilevato collegamento tra l’atto di transazione del __ ed il coevo nuovo contratto di locazione (avente ad oggetto i medesimi mezzi strumentali già utilizzati dalla società (OMISSIS)) ed intercorso tra (OMISSIS) Soc. Coop. e la (OMISSIS) S.r.l. (società parte anche del contratto di locazione) – integrava un atto pregiudizievole per i creditori e comunque lesivo della par condicio, e dunque suscettibile anch’esso della necessaria autorizzazione per essere efficace e per evitare la revoca dall’ammissione al concordato preventivo. La corte territoriale ha infatti evidenziato che la maggiorazione del canone di locazione, secondo la nuova previsione contrattuale sopra ricordata, determinava il conseguimento da parte di (OMISSIS) Soc. Coop. del pagamento integrale del suo credito maturato nei confronti della società debitrice (OMISSIS) prima della presentazione del concordato prenotativo e che a nulla rilevava, per la violazione della par condicio creditorum, la circostanza che nel contratto di locazione del __ non figurasse anche la (OMISSIS) ma solo la (OMISSIS) S.r.l., in quanto quest’ultima era controllata in via totalitaria dalla prima e costituita proprio dalla (OMISSIS) per l’attuazione del piano concordatario, attraverso il sopra descritto contratto di affitto di ramo d’azienda (nel quale era compreso anche il contratto di appalto __ per il servizio di igiene pubblica); ha, dunque, evidenziato che il collegamento negoziale tra i due contratti aveva determinato l’elusione della necessaria autorizzazione prevista dalla L.F., art. 182 quinques attraverso l’interposizione di un soggetto, la (OMISSIS) S.r.l., solo formalmente diverso dalla (OMISSIS). La corte territoriale ha, pertanto, osservato che, pur volendo aderire all’indirizzo esegetico sopra ricordato (e ritenuto meno severo per la tenuta del concordato), il pagamento di un debito preconcordatario privo della necessaria autorizzazione L.F., ex art. 182 quinques determina la lesione del principio della par condicio creditorum, con conseguente revoca del concordato stesso ai sensi del sopra richiamato art. 173.

  1. La sentenza, pubblicata il __, è stata impugnata da (OMISSIS) S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.

Entrambi le parti hanno presentato memoria.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L.F., art. 173. Osserva la ricorrente che, secondo gli ultimi arresti giurisprudenziali espressi da questa Corte, il pagamento di debiti eseguiti dall’imprenditore ammesso al concordato preventivo senza la necessaria autorizzazione del giudice delegato non determina ex se la revoca automatica del concordato, ai sensi della L.F., art. 173, dovendosi accertare ulteriormente se tali pagamenti, non essendo ispirati al criterio del miglior soddisfacimento dei creditori, siano diretti a frodare le ragioni di quest’ultimi, così pregiudicando la possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. Si evidenzia che la motivazione impugnata non sia era attenuta a tale principio ed anzi lo aveva apertamente disatteso ritenendolo non applicabile al caso di specie e non verificando in alcun modo l’eventuale volontà frodatoria del debitore e l’idoneità dell’atto a pregiudicare gli interessi creditori. Osserva ancora la ricorrente che al contrario l’atto di transazione impugnato era pianamente coerente al piano concordatario e vantaggioso per i creditori sociali, assicurando la continuità aziendale e consentendo l’esecuzione della principale commessa da cui dipendevano i flussi finanziari previsti per il pagamento dei creditori.

  1. Con il secondo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., anche con riferimento alla L.F., artt. 167 e 173. Si evidenzia come la motivazione impugnata avesse eluso la questione della qualificazione giuridica dell’atto non autorizzato come transazione ovvero come altro negozio, non indagando la causa in concreto del contratto stesso e non interrogandosi sulla esistenza di reciproche concessioni e rinunce.
  2. Con un terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo sempre in ordine alla presunta natura transattiva dell’accordo sopra descritto e alla sua idoneità a rendersi pregiudizievole per gli interessi dei creditori.
  3. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L.F., artt. 168, 173 e 182 quinques. Si denuncia come erronea la riconduzione del pagamento dei canoni di locazione (sulla base del nuovo contratto di locazione) ai debiti contratti dalla (OMISSIS) prima dell’ammissione al concordato nei confronti della (OMISSIS) Soc. Coop., e ciò in virtù dell’asserito ed altrettanto erroneo collegamento negoziale tra il contratto di transazione del febbraio 2016 ed il nuovo contratto di locazione. Si osserva come sia erroneo il richiamo alla L.F., art. 182 quinques contenuto nella motivazione impugnata riguardando quest’ultima norma il pagamento di creditori strategici e non già crediti inerenti a rapporti contrattuali in corso di natura inscindibile, destinati, cioè, a proseguire nel concordato con continuità aziendale. Per le medesime ragioni – osserva ancora il ricorrente – sarebbe erroneo il richiamo alla violazione della L.F., art. 168 che si occupa del divieto del pagamento dei debiti preconcordatari. Osserva ancora la ricorrente come attualmente l’affittuaria (e promissaria acquirente) del ramo di azienda, la (OMISSIS) S.r.l., provvede, sotto il controllo dei curatori fallimentare della società controllante (OMISSIS), all’esecuzione del menzionato contratto di locazione attraverso il quale si realizza la continuità aziendale in forma indiretta e si realizzano risorse finanziarie per il soddisfacimento del ceto creditorio, come era previsto nel piano concordatario oggetto di revoca L.F., ex art. 173.
  4. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 per la erronea regolamentazione delle spese dei giudizi di primo grado.
  5. Il ricorso è fondato già quanto al primo motivo.

6.1.1 Giova ricordare che la L.F., art. 173, come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dispone espressamente che “Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori, e, al comma 3, che le disposizioni (…) si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato”.

Ebbene, alla stregua della norma da ultimo citata la procedura di concordato preventivo può arrestarsi in tre ipotesi: il compimento di atti di frode anteriori o posteriori al decreto ammissivo; l’esecuzione, durante la procedura, di atti straordinari non autorizzati ai sensi della L.F., art. 167; la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ammissibilità.

6.1.2 Entrando, ora, in medias res, va precisato che il debitore, dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, conserva l’amministrazione dell’impresa, ma deve conseguire l’autorizzazione del giudice delegato per compiere atti di straordinaria amministrazione.

In mancanza, l’atto non solo è inefficace, ma trova applicazione, come già sopra detto, la sanzione di cui alla L.F., art. 173, comma 3.

In realtà, la disposizione in esame sembrerebbe individuare negli atti straordinari non autorizzati un’ipotesi di atti di frode, ma così non sempre è, atteso che un atto straordinario non autorizzato potrebbe, a rigore, anche essere favorevole per la massa dei creditori concorsuali e, pertanto, non giustificare un provvedimento di revoca.

In dottrina, si è concluso, infatti, nel senso che in subiecta materia sarebbe preferibile ritenere che un atto straordinario non autorizzato sia sempre inefficace ai sensi della L.F., art. 167, comma 2, e possa determinare l’arresto della procedura concordataria soltanto se sia intenzionalmente diretto a ledere le ragioni dei creditori.

Anche nel precedente regime normativo si discuteva se il compimento di atti non autorizzati, a norma della L.F., art. 167, comma 2, comportasse automaticamente la dichiarazione di fallimento, senza la necessità di verificare se gli atti fossero diretti a frodare le ragioni dei creditori ovvero se fosse consentito al tribunale la valutazione della convenienza dell’applicazione della sanzione del fallimento (in questo senso, sebbene in relazione all’amministrazione controllata, cfr. Cass. 1988/4278). È stato anche affermato, in dottrina, che la tesi maggiormente liberale risulterebbe, oggi, più coerente con le finalità della disciplina dell’istituto, dovendosi valutare la corrispondenza dell’atto rispetto al piano e dunque la sua utilità in funzione dell’obiettivo soddisfacimento dei creditori.

Ciò che occorre, dunque, chiarire in ordine alle reciproche doglianze delle parti è se la mancata autorizzazione di un atto di straordinaria amministrazione (come, nel caso oggi in esame, relativamente ad un atto di transazione) ovvero di un atto per il quale è, comunque, prevista l’autorizzazione giudiziale determini ex se, in modo necessario e sufficiente, la revoca del concordato.

6.1.3 Il profilo qui da ultimo evidenziato richiama il dibattito, già introdotto in dottrina ed in giurisprudenza sotto il precedente regime normativo, in ordine alle conseguenze giuridiche ultime dell’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L.F., art. 173.

In realtà, la sanzione di cui alla L.F., art. 173, comma 3, individua negli atti straordinari non autorizzati un’ipotesi di atti di frode, ma tuttavia potrebbe, come sopra accennato, prevedersi, in ipotesi, anche l’eventualità di un atto straordinario non autorizzato con effetti favorevoli per la massa dei creditori concorsuali, la cui adozione, sebbene non assentita, non giustificherebbe, a rigore, un provvedimento di revoca del concordato.

La tesi meno restrittiva comporterebbe, dunque, come conseguenza, l’affermazione del principio secondo cui un atto straordinario non autorizzato dovrebbe considerarsi sempre inefficace ai sensi della L.F., art. 167, comma 2, e potrebbe determinare, invece, l’arresto della procedura concordataria, soltanto se sia intenzionalmente diretto a ledere le ragioni dei creditori. Tale opzione ermeneutica si giustificherebbe – si afferma in dottrina – con il sicuro vantaggio di essere maggiormente coerente con le finalità della disciplina dell’istituto qui in esame, dovendosi valutare la corrispondenza dell’atto rispetto al piano e dunque la sua utilità in funzione dell’obiettivo soddisfacimento dei creditori.

6.1.4 Sul punto, non può essere dimenticato che è già intervenuta (come, peraltro, ricordato anche dalle parti) la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016), che ha fissato il principio secondo cui, verbatim, “I pagamenti eseguiti dall’imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato, non comportano, ai sensi della L.F., art. 173, comma 3, l’automatica revoca della suddetta ammissione, la quale consegue solo all’accertamento, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tali pagamenti, non essendo ispirati al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato”.

6.1.5 Il provvedimento impugnato sostiene che il principio sopra riaffermato non si attagli al caso in esame, che riguarda, in realtà, la diversa ipotesi di un atto di straordinaria amministrazione previsto dalla L.F., art. 167, comma 2 (transazione), e non già un pagamento di un debito preconcordatario.

Tale ultima affermazione non è condivisibile, con le precisazioni, tuttavia, qui di seguito indicate.

6.1.5.1 È pur vero  (e non è dunque discutibile) che il pagamento di un debito preconcordatario si atteggi in modo diverso rispetto al compimento di un atto di straordinaria amministrazione nominativamente previsto dalla L.F., art. 167, comma 2, (come nella ipotesi del contratto di transazione), perché, nel primo caso, il pagamento potrebbe in effetti non essere determinante (per entità e modalità di esecuzione) in relazione alla violazione del criterio formale della migliore soddisfazione dei creditori e, nel secondo, invece, la natura straordinaria dell’atto (e dunque la sua potenziale offensività nei confronti dei creditori) è fissata normativamente dal legislatore.

6.1.5.2 Tuttavia, non può neanche essere negato che sia la transazione (espressamente prevista – come detto – dalla L.F., art. 167, comma 2) che il pagamento del debito preconcordatario (implicitamente previsto dal successivo art. 168, comma 1) necessitano dell’autorizzazione del tribunale per essere efficaci ed opponibili, di talché la conseguente questione della revocabilità del concordato per il compimento da parte del debitore di atti non autorizzati si pone, in realtà, in termini analoghi.

6.1.5.3 Sul punto è stato osservato da questa Corte che il fondamento – su cui poggia il principio interpretativo sopra ricordato – si rintraccia nel divieto (implicitamente desumibile – come sopra accennato – dal disposto della L.F., art. 168) del pagamento dei crediti anteriormente scaduti in quanto lesivi della par condicio (cfr., sempre Cass. Sez. 1, sent. n. 3324/2016, cit. supra). Ciò non varrebbe, tuttavia, a giustificare l’automatica revoca dell’ammissione al concordato nell’ipotesi di pagamento senza autorizzazione dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura che, ai sensi dell’art. 111 novellato, si sottraggono alla regola del concorso. Né, a sostegno dell’assunto, appare sufficiente il richiamo a ragioni “di tutela e di controllo del patrimonio concordatario”, che hanno portata generale e che pertanto non possono essere invocate per attribuire al pagamento del credito prededucibile una speciale connotazione rispetto ad ogni altro negozio posto in essere dal debitore, sì che la sua valenza di atto di frode possa essere predicata prescindendo da qualsivoglia riscontro della sua attitudine a pregiudicare, in concreto, la consistenza di quel patrimonio. Occorre anche ricordare che, in materia di concordato con continuità aziendale (introdotto dalla L. n. 134 del 2012), la L.F., art. 182 quinquies, comma 4, stabilisce che il debitore che presenta la relativa domanda di ammissione “può chiedere al tribunale di essere autorizzato… a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista… attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”.

Il tenore testuale della disposizione induce infatti a ritenere che il legislatore abbia, in linea di principio, inteso includere fra gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione anche i pagamenti dei crediti anteriori, sottolineando come la violazione della regola della par condicio sia consentita solo se volta ad assicurare il buon esito della procedura.

Ciò non significa, tuttavia, che qualsivoglia pagamento di un debito anteriormente sorto (ovvero qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, per quanto sopra detto), ove eseguito in difetto di autorizzazione, comporti senz’altro la revoca dell’ammissione al concordato ai sensi della L.F., art. 173, ultimo comma.

6.1.6 Come sopra accennato, già nel vigore della previgente disciplina si discuteva se al compimento di atti non autorizzati a norma della L.F., art. 167, comma 2, conseguisse (secondo quanto allora previsto) l’automatica dichiarazione di fallimento, o se in tale ipotesi fosse comunque consentita al tribunale una valutazione in ordine all’applicabilità della sanzione.

La tesi meno restrittiva (certamente ricavabile dal tenore testuale dell’art. 173, ultimo comma, che laddove prevede che la revoca consegue al compimento “di atti non autorizzati.., o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori”, ben può essere inteso nel senso che debba comunque essere accertata la natura fraudolenta dell’atto non autorizzato), appare maggiormente aderente all’attuale disciplina dell’istituto, tenuto conto delle rilevanti novità che lo caratterizzano e dell’indubitabile favor accordato dal legislatore della riforma alla soluzione negoziata della crisi d’impresa (cfr., sempre Cass. Sez. 1, sent. n. 3324/2016, cit. sopra).

6.1.6.1 Un primo argomento a sostegno di tale tesi può ricavarsi dal fatto che la condotta dell’imprenditore non è più sindacabile sotto l’aspetto della meritevolezza e che non compete al giudice di accertare la convenienza economica della proposta: non si comprende allora perché il pagamento compiuto in difetto di autorizzazione dovrebbe costituire ragione di revoca del concordato indipendentemente dall’accertamento del suo disvalore oggettivo (che è ciò che connota l’atto di frode), ovvero della sua concreta idoneità a pregiudicare l’interesse dei creditori, da valutare non già in via immediata, ma in funzione dell’obiettivo finale che il piano presentato dal debitore si prefigge e delle modalità operative attraverso le quali detto obiettivo dovrebbe realizzarsi.

6.1.6.2 Un ulteriore argomento è desumibile dal rilievo che l’esercizio dell’impresa da parte del debitore ammesso al concordato non è più soggetto alla direzione del giudice delegato: ciò induce a ritenere che il potere di autorizzazione del giudice, tuttora contemplato dalla L.F., art. 167, comma 2, inerisca a quegli atti che, per la loro rilevanza, potrebbero incidere negativamente sul patrimonio del debitore o risultare incompatibili con quelli eventualmente già previsti ai fini della realizzazione del piano, rispetto ai quali si giustifica il permanere dell’esigenza della loro sottoposizione al controllo di legittimità (cfr., sempre Cass. Sez. 1, sent. n. 3324/2016, cit. supra).

6.1.6.3 Va infine considerato che il criterio della migliore soddisfazione dei creditori (solo di recente espressamente codificato, sempre con specifico riguardo al concordato con continuità aziendale, oltre che nel già citato comma 4 della L.F., art. 182 quinquies, anche nel comma 1 del medesimo articolo, nonché nell’art. 186 bis), individua, come autorevolmente sostenuto in dottrina, una sorta di clausola generale applicabile in via analogica a tutte le tipologie di concordato quale regola di scrutinio della legittimità degli atti compiuti dal debitore ammesso alla procedura.

6.1.7 Quanto si qui affermato (e, in parte, ricavabile dalla precedente giurisprudenza sopra richiamata: cfr., sempre Cass. Sez. 1, sent. n. 3324/2016) necessità comunque di alcune precisazioni.

Se è vero, come sopra affermato, che dal compimento dell’atto non autorizzato possa anche non discendere automaticamente un pregiudizio per il ceto creditorio e per la realizzabilità del piano concordatario originariamente presentato (e, dunque, anche la conseguente revoca del concordato per natura frodatoria dell’atto compiuto dal debitore ammesso alla procedura concorsuale), è altrettanto vero che per gli atti non autorizzati di cui alla L.F., art. 173, comma 3, (e dunque sia per gli atti di straordinaria amministrazione che per quegli ulteriori comunque autorizzabili a norma di legge), è lo stesso legislatore che presume una loro intrinseca dannosità in caso di mancata autorizzazione giudiziale. E ciò proprio in considerazione della circostanza che tale autorizzazione deve integrare l’efficacia dell’atto, in ragione della potenziale dannosità di quest’ultimo per il rispetto della par condicio creditorum e per la migliore soddisfazione, comunque, degli interessi del ceto creditorio.

Ne discende che per gli atti non autorizzati a norma dell’art. 167 previsti dalla L.F., art. 173, comma 3, occorre prevedere una loro intrinseca potenzialità pregiudizievole per gli interessi del ceto creditorio presunta per legge (come presunzione iuris tantum), superabile solo dalla dimostrazione – da parte del debitore ammesso alla procedura concorsuale minore – della mancanza di dannosità dell’atto non assentito giudizialmente.

Sarà, pertanto, onere dell’imprenditore ammesso alla procedura negoziale dimostrare che, nonostante la mancata autorizzazione giudiziale, l’atto previsto dalla L.F., art. 167 ovvero dalle altre disposizioni della legge fallimentare come suscettibile di approvazione risponda a criteri di ragionevole apprezzamento per la tenuta del piano concordatario e non determini conseguenze pregiudizievoli per gli interessi dei creditori, nel senso già sopra chiarito.

Tale soluzione interpretativa risulta rispettosa del dato letterale della norma in esame (che aggancia la revoca del concordato preventivo al compimento di atti non autorizzati giudizialmente e, dunque, potenzialmente dannosi per il ceto creditorio), ma allo stesso tempo contempera il principio sopra affermato con le esigenze del buon andamento della procedura concorsuale, escludendo meccanismi automatici di revoca collegati solo ed esclusivamente al compimento di atti non assentiti giudizialmente attraverso la dimostrazione da parte del debitore ammesso alla procedura della rispondenza dell’atto stesso alle esigenze di realizzabilità del piano concordatario.

6.1.8 Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di concordato preventivo, i pagamenti eseguiti dall’imprenditore ammesso alla procedura ovvero gli atti di straordinaria amministrazione di cui alla L.F., art. 167, compiuti in difetto di autorizzazione del giudice delegato, comportano, ai sensi della L.F., art. 173, comma 3, la revoca della suddetta ammissione, salvo che l’imprenditore ammesso alla procedura negoziale dimostri, nel conseguente giudizio di revoca L.F., ex art. 173, che tali atti (non assentiti giudizialmente) non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori, essendo ispirati, al contrario, al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, ovvero non siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, così non pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. Tale dimostrazione probatoria potrà essere fornita positivamente tramite l’allegazione e la prova da parte del debitore ammesso alla procedura concorsuale di elementi fattuali per l’apprezzamento positivo dell’atto non autorizzato, accertamento quest’ultimo da compiersi ad opera del giudice di merito”.

Deve pertanto essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello competente che dovrà applicare il principio sopra enunciato.

6.2 I restanti motivi di censura rimangono assorbiti.

Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2019

 

Cass_civ_Sez_I_Sent_21_06_2019_n_16808




La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese

La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 16511 del 19/06/2019

Con sentenza del 19 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che la trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell’art. 2500 septies c.c., non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi pur sempre di un fenomeno successorio tra soggetti distinti.


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 16511 del 19/06/2019

La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.__ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso __ proposto da:

C. in proprio e quale rappresentante di B.; L.; F.; tutti in proprio e nella qualità di eredi di C.C. – ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.r.l. – intimata –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal cons. __;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato __ che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del __, la Corte d’appello di Ancona ha respinto le impugnazioni avverso tre decisioni del Tribunale della stessa città, rese rispettivamente il __ e __ ed il __, previa riunione degli appelli proposti.

I giudizi riguardano l’impugnazione ad opera dei soci di minoranza delle deliberazioni assunte dall’assemblea della (OMISSIS) S.p.A. il __ ed __: la prima, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio chiuso al __; la seconda recante l’azzeramento del capitale di Euro __ per perdite di Euro __, l’eliminazione delle perdite residue, la ricostituzione del capitale ed il suo aumento ad Euro __.

La corte d’appello ha ritenuto infondati tutti i motivi proposti dagli appellanti nei giudizi riuniti.

Avverso questa sentenza propongono ricorso i soci soccombenti, affidato a sedici motivi, rendendo noto altresì che la società è stata dichiarata fallita il __ e notificando il ricorso al curatore, che non ha svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato, altresì, la memoria.

Motivi della decisione

  1. – Il ricorso è inammissibile.

In data __ è sopravvenuto il fallimento della società, le cui deliberazioni furono impugnate dai soci, con esito negativo in primo ed in secondo grado.

Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell’interesse al ricorso.

Ed invero, con riguardo alle azioni di annullamento delle deliberazioni assembleari impugnate – vertenti l’una sull’approvazione del bilancio del __ e l’altra sulla deliberazione di ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c., con successivo aumento -, respinte dai giudici di merito, i ricorrenti neppure enunciano quale sia il loro interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese, tenuto conto del fallimento dell’ente societario.

Al riguardo, era invece onere dei medesimi enunciare le ragioni che fondano tale interesse: analogamente all’esigenza che, con riguardo al diverso tema della proponibilità dell’azione verso soggetto fallito, l’attore dichiari l’intenzione di avvalersi di un’eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis (cfr., tra le tante, Cass. 5 agosto 2011, n. 17035; 22 dicembre 2005, n. 28481).

Essendo stata impugnata la sentenza che ha respinto l’impugnazione delle due deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio della società e di ricostituzione ed aumento del capitale sociale, entrambe assunte nel __, la sopravvenuta dichiarazione del fallimento della società fa venir meno l’interesse all’impugnazione, salvo idonea deduzione contraria al riguardo, che, tuttavia, è del tutto mancata.

Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile, con enunciazione del seguente principio di diritto: “Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell’interesse ad agire per l’annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis (nella specie, approvazione del bilancio, ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c., e successivo aumento), quando non venga dedotto ed argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell’ente”.

  1. – Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese, non svolgendo difese l’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

Cass_civ_Sez_I_Sent_19_06_2019_n_16511




Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori

Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 19048 del 16/07/2019

Con ordinanza del 16 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, in tema di recupero crediti, ha stabilito che lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva.

 


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 19048 del 16/07/2019

Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

L. S.r.l. – ricorrente –

contro

A. S.n.c. – controricorrente –

contro

FALLINIENTO (OMISSIS) S.r.l. – intimato –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Relatore Dott. __.

Svolgimento del processo

  1. – Su istanza di A. S.n.c. il Tribunale di Verona dichiarava il fallimento di (OMISSIS) S.r.l., che non si costituiva in giudizio.
  2. – Quest’ultima società proponeva reclamo che la Corte di appello di Venezia respingeva.
  3. – Ricorre per cassazione (OMISSIS), facendo valere due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso A. S.n.c.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Motivi della decisione

  1. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione L.F., art. 15, comma 3, in combinato disposto con il D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 1, dell’art. 111 Cost., nonché dell’art. 145 c.p.c. Assume l’istante non vi sia in atti alcuna prova che dimostri la corretta individuazione, da parte della cancelleria del Tribunale di Verona, dell’indirizzo PEC presso cui è stata tentata la notificazione del ricorso per la dichiarazione del fallimento; allo stesso modo non vi sarebbe indicazione del criterio impiegato ai fini dell’identificazione del predetto indirizzo. Sostiene, inoltre, che non avrebbe potuto provvedersi alla notificazione presso la casa comunale, difettandone i presupposti, e che avrebbe errato l’ufficiale giudiziario nel tentare di eseguire l’incombente presso la sede legale della società, piuttosto che presso la sede effettiva della medesima. Infine, ad avviso della ricorrente, nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 145 c.p.c., sottolineando come la L.F., art. 15, comma 3, sia da considerarsi incostituzionale nella parte in cui esclude l’applicabilità della richiamata disposizione codicistica.

Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, non ha fondamento.

Quanto affermato dalla Corte di appello in merito all’impossibilità di notificare l’istanza di fallimento presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della fallita non è stato efficacemente censurato. Ha rilevato in proposito la Corte di merito che, a fronte del tentativo di notifica effettuato, il quale non ebbe successo, avendo il sistema evidenziato che l’indirizzo indicato non era valido, la reclamante si fosse limitata a rilevare, in modo generico, che il detto indirizzo PEC non corrispondeva a quello risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; orbene, nemmeno nel ricorso per cassazione la società istante si mostra in grado di dar conto del denunciato errore in procedendo precisando quale sarebbe il diverso indirizzo telematico cui dovevano essere indirizzati il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare.

È incontestabile, poi, che, atteso l’esito della notificazione vanamente tentata presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese (presso locali che non risultavano contrassegnati dall’indicazione, sul campanello, del nominativo della società (OMISSIS), e in cui non fu possibile comunque reperire alcuno), la notificazione venne validamente eseguita presso la casa comunale, così come previsto dall’art. 15, comma 3,1. L.F.

Né la ricorrente può dolersi del fatto che la notificazione non abbia avuto luogo presso la sede effettiva della società, giacché l’art. 15, comma 3, citato non contempla tale luogo tra quelli in cui deve eseguirsi la notifica stessa e tale esclusione trova fondamento nel medesimo principio di auto responsabilità che onera l’interessato di munirsi di un valido e operante indirizzo PEC. Come ricordato dal giudice delle leggi, a fronte della non utile attivazione del procedimento che si attua presso l’indirizzo telematico segue la notificazione presso la sede legale dell’impresa collettiva: ossia, presso quell’indirizzo da indicare obbligatoriamente nell’apposito registro ex L. 29 dicembre 1993, n. 580, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, sì da rendere conoscibili, e perciò opponibili ai terzi, nell’interesse dello stesso imprenditore, i dati concernenti l’impresa e le principali vicende che la riguardano: onde, “in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla legge” (Corte Cost. 16 giugno 2016, n. 146).

Per il resto, mette conto di rammentare come la L.F., art. 15, comma 3 (nel testo novellato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, convertito, con modificazioni in L. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società possa essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che, coniugando la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, esclude l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 7 agosto 2017, n. 19688). E va del pari ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di rilevare essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della L.F., art. 15, comma 3 (come sopra modificato), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all’art. 145 c.p.c.: è stato rilevato, in proposito, che, secondo quanto già affermato dalla citata Corte Cost. 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l’art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole e adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26333). Rispetto a tali rilievi, l’evocazione del parametro costituzionale costituito dall’art. 111 della carta fondamentale non introduce alcun elemento di novità e non sollecita riflessioni diverse da quelle appena richiamate.

  1. – Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L.F., art. 5. Rileva la ricorrente che lo stato di insolvenza si realizza con una situazione di impotenza strutturale, non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni: in conseguenza la Corte di Venezia avrebbe dovuto dare atto dell’insussistenza del detto presupposto. Asserisce, in particolare: che l’esistenza di un solo credito non era sufficiente a comprovare lo stato di insolvenza; che la Corte distrettuale aveva completamente travisato il fine della stipula del contratto rent lo buy, con cui l’esponente si era procurata una significativa entrata finanziaria mensile e costante; che essa ricorrente aveva ottenuto la liberazione di un immobile dall’ipoteca che vi gravava e l’estinzione di una procedura esecutiva in atto.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (Cass. 15 gennaio 2015, n. 583, non massimata; cfr. pure Cass. 30 settembre 2004, n. 19611). In secondo luogo, il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata con riferimento al contratto di rent lo buy, mancando di avvedersi che la Corte di appello, con giudizio non sindacabile in questa sede, ha sottolineato come, anche a seguito della conclusione del detto negozio, la società appellante non era nella condizione di onorare il concordato piano di rientro del debito da essa contratto con A. S.n.c. Da ultimo, il giudice distrettuale ha conferito rilievo dirimente alla constata impossibilità, da parte di (OMISSIS), di soddisfare il debito vantato dall’odierna controricorrente con assorbimento di ogni ulteriore questione” è evidente, pertanto, che il profilo attinente alla cancellazione dell’ipoteca e alla desistenza dal procedimento esecutivo siano stati ritenuti, sulla base di un giudizio di fatto non censurabile avanti a questa Corte di legittimità, non decisivi nel quadro del complessivo appezzamento dell’insolvenza.

  1. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in __ per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in __, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_VI_1_Ord_16_07_2019_n_19048




Fallimento: responsabilità civile dei Sindaci della società

Fallimento: responsabilità civile dei Sindaci della società

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 18770 del 12/07/2019

Con sentenza del 12 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell’impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all’oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo la effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l’incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, tale che l’attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori.


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 18770 del 12/07/2019

Fallimento: responsabilità civile dei Sindaci della società

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso __ proposto da:

Curatela Fallimento (OMISSIS) S.r.l. – ricorrente –

contro

G. S.p.A., L., F., C. – intimati –

e contro

G. – controricorrente –

e contro

S. – controricorrente incidentale –

e contro

D. – controricorrente –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ da Dott. __;

udito gli Avvocati presenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi I, II, II, IV del ricorso principale e l’inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Firenze con sentenza del __, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Prato del __, ha: a) respinto le domande proposte dal Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. contro le componenti del collegio sindacale G. e D.; b) dichiarato assorbita la domanda proposta dalla seconda contro la compagnia assicuratrice; c) confermato la responsabilità risarcitoria solidale degli ex amministratori di fatto C., S. e F., con la precisazione che dall’importo complessivo liquidato, pari ad Euro __, dovessero essere detratte le quote proporzionali di pertinenza dei due condebitori solidali transigenti, G. e L..

Avverso questa sentenza propone ricorso la procedura, affidato a dieci motivi.

Si difendono con controricorso S., G. e D., il primo proponendo altresì ricorso incidentale per due motivi, cui il fallimento resiste con controricorso.

La ricorrente ed il controricorrente T. hanno depositato le memorie di cui all’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

  1. – Il ricorso principale. Il ricorso principale articola verso la sentenza impugnata dieci motivi, come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2400, 2401, 2435-bis e 2477 c.c., perché la corte territoriale ha male individuato il momento di cessazione dei sindaci dalla carica, avendo l’assemblea del __ accettato le loro dimissioni e dichiarato non essere più obbligatorio l’organo ex art. 2477 c.c., senza altre precisazioni, mentre, al contrario, tale obbligo era pienamente vigente e le dimissioni avrebbero potuto avere effetto solo al momento del subentro dei sindaci sostituti, ammettendosi, altrimenti, che l’assemblea possa pregiudicare interessi sostanziali dei terzi a suo piacimento; ne deriva che la carica è cessata solo con la dichiarazione di fallimento, dato il regime di prorogatio, e che sino a quel momento su di essi gravavano tutti gli obblighi di vigilanza ed attivazione;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1223 e 2407 c.c., perché la corte territoriale ha escluso il nesso causale tra la completa inerzia dei sindaci e il pregiudizio arrecato dalle gravi condotte degli amministratori, ritenendo che il loro attivarsi non avrebbe impedito gli illeciti: ma i sindaci non hanno rilevato l’integrale perdita del capitale sociale, non hanno presentato la denunzia ex art. 2409 c.c., non hanno chiesto al tribunale di accertare la perdita e la nomina dei liquidatori; mentre è fatto acquisito che, almeno dal mese di __, essi fossero stati al corrente del processo verbale di constatazione notificato alla società nel __, di cui la stessa corte d’appello sottolinea l’esaustività, dunque idoneo campanello di allarme che imponeva loro di procedere non solo ad un esame analitico della contabilità, ma di innalzare su tutti i fronti la soglia di attenzione adottando le iniziative consentite dall’ordinamento, prevenendo così le successive condotte distrattive; onde ha errato gravemente la corte d’appello a pretendere la certezza, e non la ragionevole probabilità, dell’impedimento del danno per ravvisare il nesso causale; mentre il carattere asseritamente istantaneo delle distrazioni di rimanenze e beni strumentali non esclude certo il nesso causale, in quanto anche una reazione successiva ben può ad esempio indurre un ravvedimento operoso degli amministratori;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2407 e 2409 c.c., avendo la corte d’appello negato ogni possibile utilità della dovuta denunzia al tribunale da parte dei sindaci, asserendo la presumibile lunghezza del procedimento, senza considerare che si tratta di rito camerale e che il D. Lgs. n. 5 del 2003, art. 31, almeno sino a quando in vigore, avrebbe pure permesso l’adozione del decreto del presidente in via di urgenza, disponendo opportuni provvedimenti, fra i quali anche un’ispezione a sorpresa, limitazioni ai poteri gestori, la sospensione di alcuni di essi, l’inibitoria al compimento di dati atti, l’affidamento della tenuta della contabilità ad un terzo; e ciò certamente sarebbe potuto avvenire prima del __, quando l’assemblea aveva deliberato il trasferimento della sede sociale; seguendo il ragionamento della corte del merito, i sindaci mai sarebbero solidalmente responsabili, dato che neppure iniziative minori, come la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c. o la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., sono di effetto certo;

4) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella mancata interruzione della gestione non conservativa dell’impresa, perpetrata dagli amministratori in violazione dell’art. 2486 c.c., profilo in nessun modo esaminato;

5) omessa pronuncia al riguardo, ove si voglia ritenere ciò oggetto di una distinta domanda risarcitoria;

6) violazione o falsa applicazione dell’art. 2497 c.c., comma 2, laddove la corte del merito ha affermato che si tratta di responsabilità necessariamente dolosa, mentre chi prende parte al fatto lesivo partecipa della natura di questo, e, quindi, ben può rispondere anche a titolo di colpa;

7) omesso esame di fatto decisivo, consistente nelle clausole degli accordi transattivi conclusi da due condebitori, senza considerare che gli accordi transattivi sono stati depositati in atti dal fallimento e di ciò è piana attestazione a verbale, onde la corte del merito non ne ha esaminato affatto il contenuto;

8) violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 1304, 1362 e 2407 c.c., avendo la corte errato nel valutare gli effetti derivanti dagli accordi transattivi, dai quali derivava la riduzione di pari importo del risarcimento dovuto dai condebitori, e non commisurato alla intera quota ideale dei transigenti, come sarebbe emerso dall’esame delle clausole negoziali;

9) violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1362 c.c., per avere comunque mal calcolato le quote interne, in quanto non ha incluso anche quelle dei due sindaci C. e D., all’epoca saldamente ritenute corresponsabili, con la conseguenza che minori in ogni caso erano le quote percentuali interne dei transigenti;

10) violazione e falsa applicazione del D.M. Giustizia n. 127 del 2004, avendo senza giustificazione alcuna la corte del merito ridotto i diritti e gli onorari liquidati in primo grado a favore della curatela, determinando i secondi al minimo, pur trattandosi di causa complessa.

  1. – Il ricorso incidentale. Il ricorrente incidentale T. propone i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la corte del merito ritenuto la sua qualità di amministratore di fatto, contrariamente al vero, trascurando la sua residenza definitiva in Uruguay e le dichiarazioni di testimoni;

2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla sua qualità di amministratore di fatto della società ed alla esistenza dalla frode fiscale.

  1. – La responsabilità dei sindaci. I primi sei motivi del ricorso principale attengono alla negata responsabilità dei sindaci. Essi sono in parte fondati, come di seguito esposto.

3.1. – La sentenza impugnata. La corte del merito ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che ai soggetti ricoprenti l’incarico di sindaco non debba ascriversi nessuna responsabilità, in quanto:

  1. a) tutti i sindaci furono nominati il __ e presentarono le loro dimissioni il __, accettate dall’assemblea il __, senza però provvedere alla nomina di altri soggetti in loro sostituzione, ritenendo non obbligatorio il collegio sindacale; la cessazione dei sindaci non fu iscritta nel registro delle imprese, ma il fallimento non ha sollevato l’eccezione di inopponibilità; le dimissioni, comunque, non ebbero efficacia immediata, essendone impossibile la sostituzione con i supplenti; la carica non può essersi però protratta oltre la data della predetta assemblea, che accettò le dimissioni senza nominare un nuovo organo di controllo; la mancanza di enunciazione delle ragioni della non obbligatorietà della nomina, ai sensi dell’art. 2477 c.c., da parte della citata assemblea non rileva in questa sede, ma unicamente in un giudizio di impugnazione della deliberazione, mentre i sindaci potevano ritenersi liberati in virtù dell’accettazione delle loro dimissioni;
  2. b) ai sindaci non può essere imputata la distrazione delle merci dal magazzino, risultante dal bilancio al __ per il valore di Euro __, e non più rinvenuta alla data di trasferimento della sede a Londra il __; ciò, perché la procedura non ha provato che la distrazione fu lenta e protratta nel tempo, ed anzi è tutt’altro che remota l’ipotesi di una repentina sottrazione, non potendosi pertanto esigere dai sindaci una vigilanza continua e materiale sulle merci, ma, al più, una vigilanza periodica delle rimanenze, onde non è provato il nesso causale;
  3. c) del pari, ai sindaci non può imputarsi la distrazione dei beni strumentali (con danno liquidato dal tribunale in Euro __), che il giudice di primo grado non ha indicato quando siano stati sottratti, e, soprattutto, egli non ha tenuto conto che la contestazione agli amministratori della condotta distrattiva posta in essere dopo la risoluzione del contratto di affitto di azienda il __ e l’ipotizzata convocazione dell’assemblea per deliberare la nomina dei liquidatori non avrebbero scongiurato l’evento dannoso, atteso, inoltre, che l’assemblea ben avrebbe potuto nominare soggetti della famiglia alla carica;
  4. d) la risoluzione anticipata del contratto di affitto di azienda, avvenuta il __, ove pure ingiustificata ed irrazionale, con conseguente perdita dei canoni per Euro __, era rimasta ignota ai sindaci, che dunque non avrebbero potuto impedirla, non conoscendo prima le intenzioni degli amministratori, tanto che una vigilanza pur massima non avrebbe potuto prevenire la decisione di risolvere il rapporto;
  5. e) ai sindaci non può essere rimproverato neppure il danno consistito nella irrogazione delle sanzioni tributarie per circa Euro __, in ragione delle false fatturazioni operate negli anni __, attraverso le quali la società aveva creato un fittizio ed ingente credito i.v.a.: infatti, il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali i sindaci avrebbero dovuto avvertire l’esigenza di procedere ad un controllo a campione delle fatture ricevute dalla società negli anni precedenti, né il giudice di primo grado ha esaminato la normativa tributaria in modo da verificare l’evitabilità delle sanzioni ed indicato come i sindaci avrebbero potuto costringere l’organo amministrativo a presentare una rettifica della dichiarazione fiscale fraudolenta; infine, anche ammettendo che l’entità del credito i.v.a. nel bilancio dell’esercizio chiuso al __, anno in cui i sindaci avevano assunto le funzioni, potesse indurli ad avvertire l’esigenza di un approfondimento, non si comprende perché essi dovrebbero rispondere in misura pari alle sanzioni irrogate;
  6. f) la responsabilità di tali soggetti non sussiste neppure ai sensi dell’art. 2497 c.c., comma 2, che presuppone un fatto doloso, nella specie non provato;
  7. g) sebbene la condotta dei sindaci sia stata tutt’altro che puntuale e rigorosa – infatti, essi ricoprivano la carica anche presso la capogruppo (OMISSIS) S.r.l., onde avevano un punto di osservazione più ampio, e, almeno dopo la conoscenza nel __ del dettagliato PVC inviato dalla Guardia di Finanza, avrebbero potuto presentare la denuncia ex art. 2409 c.c. – tuttavia non può affermarsi con sufficiente grado di attendibilità che il tribunale avrebbe poi adottato in tempo i provvedimenti idonei a scongiurare quanto avvenuto nell’estate del __ (sparizione della società, trasferimento a Londra, nomina di un prestanome), dati i tempi tecnici del procedimento; ne ha dedotto l’assenza del nesso causale con i danni provati dalla procedura.

Le affermazioni rese dalla sentenza impugnata non si conformano alle norme che regolano la responsabilità dei sindaci nelle società di capitali, secondo le considerazioni che seguono.

3.2. – Sulla funzione di controllo. Nelle società di capitali, in generale, l’obbligo di controllo accomuna una pluralità di soggetti ed organi, quali gli amministratori non esecutivi e gli amministratori indipendenti, i sindaci, i revisori, il comitato per il controllo interno, l’organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate di cui all’art. 154-bis t.u.f.

Si parla dunque di un sistema composito, il cui fine è di ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione; scopo ultimo, la stessa diffusione della cultura di legalità imprenditoriale; e la particolare conformazione della struttura societaria induce a doveri tanto più intensi, come quando la società sia parte di un gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare, soggetta perciò ad influenze esterne anche pregiudizievoli (cfr., in tal senso, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204).

La responsabilità omissiva del soggetto tenuto, per funzione, ad esercitare un controllo sull’agire di altri è per fatto proprio colpevole: espunta invero ormai anche dal diritto civile la responsabilità oggettiva, la responsabilità per fatto altrui o quella da mera posizione, si dovrà sempre riscontrare la condotta almeno colposa e il nesso causale col danno, dunque con responsabilità per fatto e colpa propri.

3.3. – La condotta. Sotto il profilo della condotta, il sistema configura dunque una duplice responsabilità in capo ai sindaci, potendo essi rispondere per fatto esclusivamente proprio, oppure per concorso omissivo con la condotta degli amministratori, atteggiandosi la loro responsabilità nei confronti della società o di altri soggetti secondo le relative disposizioni, pure per essi richiamate, degli artt. 2393-2395 c.c., alla stregua dell’art. 2407 c.c. La seconda fattispecie è quella che interessa nella vicenda in esame.

Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, ai fini del giudizio di responsabilità occorre, anzitutto, l’accertamento degli elementi costitutivi oggettivi della fattispecie: ovvero, la condotta, consistente nell’inerzia; l’evento, quale fatto pregiudizievole ed antidoveroso altrui; il nesso causale, mediante il cd. giudizio controfattuale, allorché l’attivazione avrebbe potuto impedire l’evento, anche con riguardo alla sua protrazione, reiterazione o aggravamento.

I doveri di controllo imposti ai sindaci ex artt. 2403 c.c. e ss. sono configurati con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l’attività sociale, in funzione della tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali (Cass. 24 marzo 1999, n. 2772; 28 maggio 1998, n. 5287); né riguardano solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo loro conferito il potere-dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione.

Compito essenziale è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all’obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell’atto costitutivo, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c.: dovere del collegio sindacale è di controllare in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto.

Ad affermarne la responsabilità, questa Corte ha reputato, pertanto, sufficiente l’inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (cfr. Cass. 13 giugno 2014, n. 13517; v. pure Cass. 13 giugno 2014, n. 13518; 14 ottobre 2013, n. 23233).

3.4. – Il nesso causale. Il nesso causale va provato da chi agisce in responsabilità: l’inerzia è causa del danno, se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione lo avrebbe ragionevolmente evitato.

Come è tipico dei fatti illeciti omissivi, occorre, al fine del sorgere della responsabilità risarcitoria, che il sindaco potesse attivarsi utilmente, in quanto disponesse di poteri per contrastare l’illecito altrui.

Ma si è più volte sottolineato, anche nelle pronunce sopra richiamate, come il comportamento dei sindaci debba essere ispirato al dovere di diligenza proprio del mandatario (si faceva ivi riferimento all’art. 2407 c.c., comma 1, nel testo previgente alla riforma del 2003) ed improntato ai principi di correttezza e buona fede: onde non si esaurisce nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l’obbligo di adottare – anzi, ricercando egli, di volta in volta, lo strumento più consono ed opportuno di reazione – ogni altro atto che sia utile e necessario perché la vigilanza sulla gestione sia effettiva e non puramente formale.

Di tali strumenti indubbiamente il sindaco dispone, secondo le norme positive.

Se è pur vero, pertanto, che il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della sua mera posizione di garanzia, si esige tuttavia, a fini dell’esonero dalla responsabilità, che abbia esercitato o tentato di esercitare l’intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge.

Da un lato, solo un più penetrante controllo, attuato mediante attività informative e valutative — in primis, la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c. – può dare concreto contenuto all’obbligo di tutela degli essenziali interessi affidati al collegio sindacale, cui non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell’amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, al contrario avendo il primo il dovere di individuarle e di segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell’inerzia alle altrui condotte dannose: senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all’organo gestorio, ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive necessarie.

Dall’altro lato, il sindaco dovrà fare ricorso agli altri strumenti previsti dall’ordinamento, come i reiterati inviti a desistere dall’attività dannosa, la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c. (ove omessa dagli amministratori, o per la segnalazione all’assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate, dunque anche ex artt. 2446 e 2447 c.c.), il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite (ai sensi di tali disposizioni), i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, l’impugnazione delle deliberazioni viziate, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. o all’autorità giudiziaria penale, ed altre simili iniziative.

Dovendosi ribadire che, come questa Corte ha già osservato, anche la semplice minaccia di ricorrere ad un’autorità esterna può costituire deterrente, sotto il profilo psicologico, al proseguimento di attività antidoverose da parte dei delegati (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204; Cass. 11 novembre 2010, n. 22911).

Senza trascurare, altresì, che la condotta impediente omessa va valutata nel contesto complessivo delle concrete circostanze, in quanto l’inerzia del singolo nell’unirsi all’identico atteggiamento omissivo degli altri acquista efficacia causale, dato che, all’opposto, una condotta attiva giova a rompere il silenzio sollecitando, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento degli altri (così, in sede penale, Cass. pen. 7 marzo 2014, n. 32352, Tanzi).

A fronte di iniziative anomale da parte dell’organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno dunque l’obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna – doveroso per un organo di controllo.

In mancanza, essi concorrono nell’illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge.

3.5. – L’elemento soggettivo. Nell’ambito dell’azione di responsabilità promossa ai sensi della L.F., art. 146, l’onere di provare l’assenza di colpa grava sull’organo sociale, trattandosi di responsabilità per i danni cagionati anzitutto alla società, che la procedura fa in tal modo valere.

L’elemento della colpa rileva nelle due accezioni di colpa nella conoscenza e nell’omessa attivazione. Sono due, infatti, i momenti complementari: da un lato, la rappresentazione dell’evento nella sua portata illecita, conoscenza che prescinde dalla modalità e tipologia del canale conoscitivo; dall’altro lato, la consapevolezza nel mantenere la condotta inerte, senza porre in essere quelle azioni atte ad impedirne la prosecuzione, la reiterazione o l’aggravamento, in cui rileva la possibilità di attivarsi utilmente.

Sotto il primo profilo, la colpa può consistere in un difetto di conoscenza, per non avere il sindaco rilevato colposamente l’altrui illecita gestione: dove, però, non è affatto decisivo che nulla traspaia da formali relazioni degli amministratori, perché l’obbligo di vigilanza impone, ancor prima, la ricerca di adeguate informazioni, in particolare da parte dei componenti dell’organo sindacale, la cui stessa ragion d’essere è il provvedere al controllo sulla gestione. Onde sussiste la colpa in capo al sindaco già per non avere rilevato i cd. segnali d’allarme, individuati dalla giurisprudenza anche nella stessa soggezione della società all’altrui gestione personalistica (cfr., con riguardo al controllo in capo agli amministratori non esecutivi, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204; Cass. pen. 7 marzo 2014, n. 32352, Tanzi). Proprio come nel caso di specie, in cui i giudici di merito hanno accertato un sistema organico e diffuso di amministrazione di fatto da parte dei membri più influenti della famiglia T.

Sotto il secondo profilo, il sindaco è tenuto a conoscere i doveri specifici posti dalla legge e ad attivarsi perché l’organo amministrativo compia al meglio il proprio dovere gestorio, vigilando per impedire il verificarsi ed il protrarsi della situazione illecita. L’inerzia, a fronte dell’illecito altrui, è dunque in sé colpevole: e il disinteresse è già indice di colpa.

A tal fine, va precisato ancora che:

  1. a) l’essere stato designato alla carica solo dopo la commissione dell’illecito non è di per sé circostanza sufficiente ad esimere il sindaco da responsabilità, in quanto l’accettazione della carica comporta comunque l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo; né la responsabilità per il ritardo nell’adozione delle misure necessarie viene meno per il fatto imputabile al precedente amministratore, una volta che, assunto l’incarico, fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio (cfr. Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204);
  2. b) le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata.

Giova, infine, ricordare come il giudizio se la fattispecie concreta la cui esistenza è rimessa in via esclusiva al giudice del merito – vada sussunta sotto l’astratto paradigma legislativo è giudizio di diritto, controllabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.6. – Riparto dell’onere probatorio. Resta da precisare che l’onere di allegazione e di prova nelle azioni di responsabilità avverso l’organo sindacale si atteggia nel senso che spetta all’attore allegare l’inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all’esistenza di segnali d’allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull’avviso; assolto tale onere, l’inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l’onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale.

3.7. – Conclusione sui motivi secondo e terzo. Alla stregua dei principi esposti, la sentenza impugnata non si sottrae alle censure proposte dal secondo e dal terzo motivo del ricorso principale.

La corte del merito ha affermato essa stessa come, sin dal __, ai sindaci fosse perfettamente nota la ricezione da parte della società del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, che nel __ aveva dettagliatamente segnalato una gravissima situazione di illiceità fiscale, essendo stato architettato dagli amministratori un meccanismo imponente di false fatturazioni finalizzato all’evasione tributaria mediante l’artificiale creazione di ingenti crediti i.v.a. negli esercizi __e __.

Dunque, detta situazione di altissima illiceità, quale rumoroso campanello di allarme e macroscopico segnale circa la condizione di illegalità diffusa del gruppo, avrebbe dovuto indurre i sindaci – i quali, come ha accertato la corte d’appello, ricoprivano la medesima carica nella società capogruppo – per ciascuno degli illeciti gestori dedotti e provati dal fallimento, a tentare di riparare all’illecito fiscale mediante dichiarazioni correttive; vigilare in modo non sporadico ed in profondità sulla quotidiana gestione; sorvegliare l’integrità del magazzino e di ogni altro bene patrimoniale della società; interessare la pubblica autorità, per prevenire le ulteriori spoliazioni.

Né, si noti, è onere della procedura attrice prima, e del giudice del merito poi, individuare lo specifico atto che, in particolare, in quel giorno ed in quel luogo, il sindaco avrebbe dovuto porre in essere al fine di esonerarsi da responsabilità: posto che, a fronte di una condizione di illiceità reiterata e senza scrupoli, la mera inerzia lo condanna, integrando assolvimento adeguato dell’onere di allegazione attorea. È, invece, onere del sindaco medesimo provare di essere senza colpa, perché fattori insuperabili – che egli allora è, sì, tenuto ad identificare e provare – gli abbiano impedito la conoscenza degli eventi e la possibilità di attivarsi.

Non è quindi osservazione corretta quella operata dalla corte del merito, secondo cui i sindaci non dovrebbero comunque rispondere di fatti avvenuti prima della loro nomina (nella specie, la irrogazione delle sanzioni tributarie per circa Euro __ derivata dalle false fatturazioni operate negli anni __ e __): contrariamente a quanto opinato dalla corte territoriale, rientra nei doveri dei componenti il collegio sindacale di verificare la correttezza non solo formale della contabilità e la sua rispondenza ai fatti reali da documentare, specialmente quando sia rilevabile una entità anomala delle poste contabili (nella specie, l’ingente credito i.v.a. nel bilancio dell’esercizio chiuso al __, anno in cui i sindaci hanno assunto le loro funzioni).

Non è affermazione corretta, altresì, quella secondo cui i sindaci non avrebbero dovuto rispondere della distrazione delle merci dal magazzino, operata fraudolentemente dagli amministratori (merce risultante dal bilancio al __ per il valore di Euro __, ma non più rinvenuta alla data di trasferimento della sede a Londra il __): non è, invero, onere della procedura attrice provare, come invece la corte del merito erroneamente assume, che la distrazione fu operata un po’ per volta; mentre è perplessa l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe tutt’altro che remota l’ipotesi di una repentina sottrazione, la quale, nell’assunto, esonererebbe i sindaci da ogni responsabilità. Se è vero, infatti, che i sindaci non visitano ogni giorno l’azienda o i magazzini della stessa, tuttavia l’accertamento controfattuale, sopra ricordato, induce a ravvisarne la responsabilità tutte le volte in cui la loro olimpica inerzia non sia stata neppure scalfita dall’idea di esercitare uno dei numerosi poteri di cui essi per legge dispongono, al fine di garantire la legalità dell’agire gestorio: onde, a fronte di una simile inerzia, è onere del sindaco giustificarla mediante l’allegazione di impedimenti non superabili con la diligenza professionale della carica.

La risoluzione inopinata del contratto di affitto di azienda e la distrazione dei beni strumentali sono state ritenute, del pari, non imputabili anche all’inezia dei sindaci: ma erra il giudice del merito, laddove semplicemente li esonera da responsabilità, sol perché i sindaci non avrebbero potuto immaginare l’intento risolutorio e perché la convocazione dell’assemblea avrebbe anche potuto non evitare il danno. Il ragionamento di probabilità causale, infatti, per definizione non conduce alla certezza, ma alla ragionevole ricostruzione di un legame tra i fatti: ai fini della causalità omissiva, si è già detto come rilevi la ragionevole probabilità che il ricorso, da parte dei sindaci, agli strumenti previsti per legge avrebbe potuto contrastare gli amministratori nei loro propositi criminosi.

Circa, infine, l’idoneità preventiva e repressiva di una denuncia ex art. 2409 c.c., giova appena precisare come erra la corte del merito nell’affermare che manca il nesso causale tra l’inerzia antidoverosa ed il danno, sol perché l’efficacia e la tempestività delle misure adottabili dal tribunale ex art. 2409 c.c. non sarebbe scontata: in generale, invero, si tratta di uno strumento estremamente duttile, il quale permette l’immediata ispezione o l’adozione dei provvedimenti provvisori, di cui all’art. 2409 c.c., comma 4 (secondo il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 31, abrogato nel 2009, anche con decreto presidenziale urgente inaudita altera parte), il cui contenuto si atteggia lungo una ampia linea di atipicità relativa ai provvedimenti sulla gestione: dalla limitazione ai poteri gestori alla loro temporanea sospensione; dall’inibitoria al compimento di dati atti all’ordine di compiere un facere specifico, come la redazione di un nuovo bilancio emendato o il deposito della relazione sulle attività compiute; dall’affidamento della tenuta della contabilità ad un terzo alla nomina di un ausiliario, senza revocare gli organi sociali, affidandogli specifici compiti, per un tempo limitato, se del caso insieme all’inibitoria di date condotte da parte di quelli.

Pertanto, in una vicenda come la presente, caratterizzata dall’agire degli amministratori senza il rispetto dei principi di corretta gestione, protrattosi nel tempo falsa fatturazione rilevante continuata per due anni, distrazione di tutte le rimanenze di magazzino e dei beni strumentali dell’azienda, inopinato mutuo dissenso a contratto di affitto vantaggioso – la responsabilità dei sindaci risiede già nel fatto di non aver rilevato le macroscopiche violazioni e, quindi, di non avere in alcun modo ad esse reagito.

3.8. – La prorogatio dei sindaci. Considerazioni a parte richiede il primo motivo.

Reputa il collegio che esso si palesi inammissibile per difetto di interesse, in quanto la circostanza della cessazione dalla carica alla data dell’assemblea del __ non assume rilievo dirimente ai fini della responsabilità degli organi, allegata dalla procedura, la quale ivi neppure ha indicato la data sino a cui pretende di protrarre la durata in carica dei due sindaci, confermando la genericità della censura e la sua inammissibilità, atteso che l’interesse al ricorso per cassazione non può essere rinvenuto nella mera affermazione astratta di un principio di diritto invocato.

3.9. – La violazione dell’art. 2486 c.c. Il quarto motivo è infondato, non avendo la corte del merito omesso di esaminare la condotta di inerzia dei sindaci a fronte della gestione non conservativa dell’impresa, pur in presenza di un allegato stato di scioglimento della società: condotta il cui esame non è mancato da parte della corte del merito – si tratta, invero, di uno degli inadempimenti allegati dalla procedura nell’atto di citazione e riproposto in appello (come, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., il ricorso chiarisce) – avendo la stessa, al contrario, tenuto conto della situazione di sottocapitalizzazione sostanziale della società e della continuata operatività, che semplicemente ha ritenuto non rimproverabile ai sindaci.

Ne deriva l’infondatezza della censura di omesso esame di fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il quinto motivo è, del pari, infondato, anche per l’autonoma considerazione che non si tratta di un’omessa pronuncia, la quale si ravvisa solo in presenza di una domanda od eccezione pretermessa, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e non di un profilo di responsabilità già ricompreso altrove.

3.10. – La responsabilità ex art. 2497 c.c., comma 2. Il sesto motivo è assorbito, dovendosi ribadire altresì che oggetto del ricorso per cassazione non può essere il riscontro dell’esattezza di una astratta tesi di diritto.

  1. – La transazione. Il settimo motivo è fondato.

La corte d’appello, pur dando atto del mancato rinvenimento della transazione – documento essenziale per valutarne la portata e la corrispondente riduzione del debito in favore dei non transigenti profittanti – non ha però provveduto a disporne ricerche e, in caso di esito negativo, ad assegnare alle parti termine per il suo nuovo deposito.

Onde l’omesso esame del documento stesso, decisivo al giudizio e centrale nella discussione tra le parti, al fine della determinazione del quantum debeatur.

Non è dubbio, infatti, che l’esame delle clausole negoziali era, invece, essenziale, al fine di valutare se l’importo transatto vada decurtato, nella volontà delle parti, in termini pari alla somma versata dai transigenti, o valga invece – come ha ritenuto la corte del merito senza, però, prima doverosamente esaminarne il contenuto – a dispensare i condebitori dal pagamento della intera quota ideale ed astratta del proporzionale debito.

Ne deriva l’assorbimento dei motivi ottavo e nono.

  1. – Motivo sulle spese. Il decimo motivo, afferente le spese per il primo grado di giudizio, resta assorbito.
  2. – Il ricorso incidentale. Il primo motivo del ricorso incidentale, il quale intende contrastare la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente medesimo, è inammissibile, riproponendo un giudizio sul fatto; mentre poi nessuna censura esso rivolge alla interpretazione od applicazione dell’art. 2697 c.c.

Ed invero, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).

Nulla di tutto ciò ricorre nella specie, in cui non è denunciato alcun ribaltamento dell’onere probatorio dall’una all’altra parte.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, deducendo esso un vizio motivazionale, a norma del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 541, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134; mentre del pari mira, all’evidenza, a riproporre il giudizio sul fatto.

  1. – Conclusione. In accoglimento dei motivi esposti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, perché decida la controversia in applicazione dei seguenti principi di diritto: “Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l’illecito perpetrato dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi – secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale – se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione lo avrebbe ragionevolmente evitato, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica (quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all’assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l’impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 c.c. e ss., la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446 e 2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile). Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell’impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all’oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l’incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l’attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori.Le dimissioni presentate non esonerano il sindaco da responsabilità, in quanto non integrano adeguata vigilanza sullo svolgimento dell’attività sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato altrui e perché la diligenza impone, piuttosto, un comportamento alternativo, allora le dimissioni diventando anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità”.

Alla corte del merito si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi secondo, terzo e settimo del ricorso principale, inammissibile il primo, infondati i motivi quarto e quinto, assorbiti i motivi sesto, ottavo, nono e decimo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso medesimo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_I_12_07_2019_n_18770




L’opposizione contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta dal creditore che contesti il rigetto

L’opposizione contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta dal creditore che contesti il rigetto

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 18774 del 12/07/2019

Con ordinanza del 12 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che l’opposizione contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta dal creditore che contesti il rigetto, ovvero l’accoglimento solo parziale, della propria domanda, di tal ché è inammissibile ove proposta da soggetto diverso dal creditore che ha formulato domanda di insinuazione al passivo. L’ipotesi ricorre ove l’insinuazione sia proposta dal professionista nella qualità di legale rappresentante dello studio professionale e l’opposizione sia proposta dalla medesima professionista ma in proprio (nel caso di specie essendo stata proposta la domanda di insinuazione dalla associazione, l’opposizione non poteva essere proposta da un soggetto diverso, quale la persona fisica della professionista).


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 18774 del 12/07/2019

L’opposizione contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta dal creditore che contesti il rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

M. – ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. – intimato –

Avverso decreto del Tribunale di Verona, depositato il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del __ dal cons. Dott. __.

Svolgimento del processo

  1. – M. ricorre per __, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., contro il decreto del __ con cui il Tribunale di Verona ha disatteso la sua opposizione al diniego di ammissione al passivo di un suo credito, per intero ed in privilegio, per prestazioni professionali.

Ha in particolare ritenuto il Tribunale l’inammissibilità dell’opposizione, anzitutto per il fatto che, mentre l’insinuazione era stata proposta da M. nella veste di rappresentante dello Studio __, l’opposizione allo stato passivo era stata invece spiegata da M. in proprio. Ha aggiunto il giudice di merito che, in ogni caso, vi era prova documentale che l’incarico fosse stato conferito proprio all’associazione professionale, unico soggetto portatore della ragione di credito.

  1. – Il Fallimento non spiega difese.

Motivi della decisione

  1. – Il primo motivo denuncia “nullità del decreto reso dal Tribunale di Verona o nullità del procedimento di opposizione L.F., ex art. 98 v. art. 360 c.p.c., n. 4 e/o violazione o falsa applicazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3 e ss. letti in combinato disposto con gli artt. 1117 c.c. e ss. da un lato e con gli artt. 2232, 2247, 38, 2267-2268 e 2615 c.c. dall’altro, per avere il Tribunale di Verona affermato il ricorrere di una netta ed incompatibile differenza, con conseguentemente dedotta alterità sul piano soggettivo, intercorrente tra il professionista intellettuale e l’associazione professionale della quale questi faccia parte, con, quale conseguenza ulteriore, la rilevata carenza di legittimazione ad impugnare lo stato passivo dichiarato esecutivo in capo al singolo professionista ove il procedimento di prima istanza abbia visto la presenza in giudizio, quale parte, dello studio associato”.

Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3 e/o nullità del provvedimento impugnato o del procedimento art. 360 c.p.c., n. 4 in ragione dell’erronea lettura dell’art. 156 c.p.c. interpretato in combinato con l’art. 77 c.p.c. e con l’art. 2232 c.c. per avere il Tribunale di Verona dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo in forza, al momento di svolgere l’insinuazione, di una pur non inequivoca affermazione di contemplatio del soggetto rappresentato (ossia dello studio professionale) ricavandone appunto a fronte del rilievo per cui l’azione in via di opposizione fu esperita dal singolo professionista, l’irricevibilità del relativo ricorso; o, alternativamente, in forza al momento di opporre lo stato passivo, di una analogamente non inequivoca affermazione di contemplatio del soggetto rappresentato (ossia ed ancora dello studio professionale) ricavandone, a fronte del fatto che l’insinuazione era stata svolta dallo studio professionale, l’irrituale proposizione dell’opposizione L.F., ex art. 98”.

Il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 2751 bis c.c. per essersi erroneamente escluso il privilegio, assicurato dalla disposizione de qua in ragione del puro e semplice rilievo della circostanza per cui nel testo del mandato professionale dall’adempimento del quale sorsero poi i crediti oggetto dell’insinuazione risultava contemplato un riferimento allo studio professionale nel cui ambito si trovava ad operare il singolo libero professionista che poi maturò il diritto al compenso, dando così centrale e decisivo peso al solo momento genetico del rapporto, senza considerarne poi lo svolgimento in concreto”.

  1. – Il ricorso è inammissibile.

I motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili giacché non individuano né tantomeno contrastano, nonostante la sua chiarezza, la prima delle due rationes decidendi poste a sostegno della decisione impugnata. Difatti:

– la prima di tali rationes decidendi si riassume in ciò, che, ai sensi della L.F., art. 98, contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione da parte del creditore il quale contesti che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta, sicché, essendo stata proposta la domanda di insinuazione dalla associazione, l’opposizione non poteva essere proposta da un soggetto diverso, quale la persona fisica della professionista;

– la seconda di esse, svolta evidentemente ad abundantiam, giacché collocata a valle del rilievo dell’inammissibilità dell’opposizione perché proveniente da un terzo rispetto all’insinuazione, si riassume in ciò, che, “in ogni caso… v’è prova documentale… che l’incarico è stato conferito all’associazione professionale, unico soggetto portatore della ragione di credito tanto che, coerentemente, la domanda di ammissione allo stato passivo non è stata proposta dal professionista in proprio”.

Il dato normativo su cui si fonda la prima ratio decidendi è naturalmente costituito dalla L.F., art. 98, comma 2, il quale stabilisce che con l’opposizione il creditore contesta che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta, aggiungendo che detta opposizione è proposta nei confronti del curatore.

In proposito, tenuto conto del ribadito principio secondo cui l’opposizione allo stato passivo del fallimento, prevista dal citato art. 98, possiede natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, pur non avendo in senso stretto i caratteri del giudizio di appello (p. es. tra le molte Cass. 30 novembre 2016, n. 24489), è agevole intendere la menzionata ratio decidendi attraverso il richiamo all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il diritto di impugnare spetta esclusivamente a chi è stato parte del giudizio a quo, fatti salvi, ovviamente, i casi di successione a titolo universale o particolare. In particolare, la legittimazione ad appellare compete soltanto alle parti tra le quali risulti essere stata emessa la decisione impugnata alla stregua dei soli dati desumibili dal testo di essa ed a nulla rilevando che l’effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto in causa sia un soggetto diverso, trovandosi questi pur sempre nella posizione di terzo rispetto ad una pronuncia resa inter alios. In tale prospettiva è stato detto che l’impugnazione proposta da persona diversa dalle parti, nel senso indicato, va dichiarata inammissibile, con la conseguente preclusione di ogni indagine sui motivi con essa proposti (Cass. 14 maggio 1975, n. 1863; Cass. 23 luglio 1994, n. 6886; Cass. 7 aprile 1995, n. 4063; Cass. 14 luglio 2006, n. 16100). E così: non può appellare il soggetto la cui qualità di parte è stata esclusa nel precedente grado di giudizio, se non impugna la statuizione sul punto (Cass. 27 febbraio 1997, n. 1752); non può appellare il socio, se la sentenza è stata pronunciata nei confronti della società, sia pure di persone (Cass. 10 marzo 1994, n. 2335, concernente giudizio di impugnazione della deliberazione dell’assemblea della società); all’inverso, non può appellare la società (sia pure di persone), se la sentenza è stata resa nei confronti del socio (Cass. 28 gennaio 1987, n. 797). D’altro canto, simmetricamente, la sentenza pronunciata nei confronti di una società – ad esempio in nome collettivo, la quale, ancorché priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio e fonte di una propria capacità processuale – non fa stato nei confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio e che, pertanto, non sono legittimati ad impugnare la sentenza stessa (Cass. 28 luglio 1997, n. 7021; Cass. 29 maggio 1999, n. 5233; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26245).

A voler fare riferimento alle regole elaborate non già con riguardo alle impugnazioni, ma all’opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto che il procedimento di ammissione al passivo si articola in una duplice fase, la prima a cognizione sommaria, la seconda, quella dell’opposizione, a cognizione piena, il risultato non cambia, giacché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale modello, secondo diverse decisioni di questa Corte, può essere rapportato il giudizio di opposizione allo stato passivo – le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta (Cass. 13 giugno 2018, n. 15567, che ha escluso la legittimazione dei singoli condomini a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio in una controversia relativa alla gestione di un servizio svolto nell’interesse comune).

Insomma, il Tribunale, nell’adottare la decisione in discorso, sulla base della menzionata prima ratio decidendi, non ha punto sfiorato la questione della spettanza del credito in contestazione all’associazione ovvero alla persona fisica della professionista che avrebbe svolto la prestazione, ma si è limitato alla osservazione – perfettamente armonica con la giurisprudenza di questa Corte appena richiamata -secondo cui, effettuata la domanda di insinuazione al passivo da un soggetto A, l’opposizione non poteva essere proposta da un diverso soggetto B, quale che fosse la sua posizione in ordine al credito contestato.

Del resto, che l’associazione professionale, quale manifestazione del complessivo fenomeno associativo, possa risultare dotata di una propria soggettività, distinta da quella degli associati, anche in ordine alla titolarità dei crediti derivanti dall’attività svolta dai singoli professionisti associati, è già stato affermato. Come è stato detto, l’art. 36 c.c., stabilendo che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, consente di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato ove per l’appunto il giudice del merito accerti la suddetta circostanza. Invero la legge attribuisce all’associazione la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico (così Cass. 4 marzo 2016, n. 4268).

Orbene, a fronte di tale ratio decidendi, M. ha addotto ampie ed eterogenee considerazioni in ordine alla insussistenza di una “netta linea di demarcazione tra la posizione soggettiva dello studio professionale associato e del professionista che del medesimo studio faccia parte”, sostenendo che lo studio professionale sarebbe dotato di una “legittimazione per così dire aggiuntiva” rispetto a quella del professionista intellettuale che abbia reso l’opera da remunerare, sicché allo studio professionale dovrebbero potersi applicare principi elaborati dalla giurisprudenza con riguardo – si afferma – al condominio, ovvero alle società semplici, ovvero ai consorzi, ovvero alle associazioni non riconosciute, per di più in presenza di una spendita del nome dell’associazione, da parte di essa M., in sede di insinuazione al passivo, asseritamente non inequivoca, ed altresì avuto riguardo al rilievo che il Tribunale avrebbe disapplicato il principio del raggiungimento dello scopo, in forza del quale “non si può pregiudicare la necessità di decidere nel merito sui diritti soggettivi fatti valere a fronte di irregolarità o d’invalidità formali”, errando per un verso nel ritenere che l’insinuazione fosse stata proposta dall’associazione e, per altro verso, nel non avvedersi che M. “agì in via di opposizione – ancora – quale sostituta processuale dell’associazione, invero rappresentata da M. anche in quella successiva fase processuale”.

In tali considerazioni, perlopiù attinenti alla titolarità sostanziale del diritto di credito azionato, non v’è però nulla che abbia a che vedere con la ratio decidendi cui si è detto, in ordine alla necessaria identità soggettiva – fatte salve le ipotesi successorie qui non pertinenti – tra il creditore autore dell’insinuazione e quello autore dell’opposizione.

Inoltre, la doglianza concernente l’individuazione dell’autore dell’originaria insinuazione è inammissibile per la sua novità: è la stessa ricorrente, a riferire, a pagina 2 del ricorso, che la Curatela, la cui prospettazione è stata accolta dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, “qualificava l’insinuazione… come formulata dallo Studio __ rappresentato da dottoressa M.”: ma non risulta affatto che l’opponente avesse censurato, in sede di opposizione allo stato passivo, detta affermazione, che è stata dunque messa in discussione, per la prima volta, solo in questa sede di legittimità.

Per il resto, nell’economia della doglianza è incomprensibile il richiamo agli artt. 156 e 77 c.p.c.: uno attiene alla sanatoria della nullità, non certo dell’inammissibilità derivante dall’essere stata proposta l’opposizione da un estraneo alla precedente fase di insinuazione; l’altro fa divieto al procuratore generale ed a quello preposto a determinati affari – quale non risulta affatto fosse M. – di stare in giudizio per il preponente.

Con particolare riguardo al terzo motivo, infine, è sufficiente osservare che esso è rivolto inammissibilmente contro la seconda delle due rationes decidendi, come si è detto svolta ad abundantiam (v. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840).

  1. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_I_Ord_12_07_2019_n_18774




Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione

Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 13647 del 21/05/2019


Con sentenza del 14 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che ai fini dell’applicabilità dell’art. 2917 c.c. – il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione – ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante la cd. compensazione impropria o atecnica tra il credito per retribuzioni e TFR ed il risarcimento spettante al datore di lavoro in quanto fondato su fatto genetico – condotta illecita del lavoratore – anteriore benché giudizialmente accertato in epoca successiva al pignoramento avente ad oggetto il primo.


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 13647 del 21/05/2019

Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso __ proposto da:

V. – ricorrente –

contro

I. S.p.A. in liquidazione – controricorrente –

e contro

E. – intimato –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il __ r.g. n. __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato __.

Svolgimento del processo

  1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. __ pubblicata il __, ha respinto l’appello proposto da V. confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda di pignoramento presso il terzo, I. S.p.A. in liquidazione, dei crediti maturati a titolo di retribuzione e TFR da E., debitore di V.
  2. La Corte territoriale ha dichiarato la compensazione impropria o atecnica tra i crediti vantati dal dipendente a titolo di retribuzione e TFR e quello, di importo più elevato, vantato dalla società datoriale a titolo risarcitorio. Ha ritenuto non operante la limitazione di cui all’art. 1246 c.c., n. 3 e quindi il credito di lavoro di E. estinto per intero, in ragione del maggior credito opposto dalla società e quest’ultimo opponibile alla creditrice pignorante sebbene accertato con sentenza passata in giudicato in epoca successiva alla notifica del pignoramento.
  3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sig.ra V., affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso I. S.p.A. in liquidazione.
  4. E. è rimasto intimato.
  5. I. S.p.A. in liquidazione ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

  1. Col primo motivo di ricorso V. ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione di legge sul rilievo che I. S.p.A., in quanto terzo pignorato, avrebbe dovuto eccepire il proprio credito in compensazione proponendo opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. e che in mancanza di ciò si sarebbe verificata la prescrizione della relativa azione.
  2. Col secondo motivo V. ha dedotto errata e falsa applicazione dell’art. 1246 c.c., per avere la Corte di merito dichiarato la compensazione in difetto del requisito di certezza e liquidità del credito vantato dalla società verso il proprio dipendente; difatti, alla data di notifica del pignoramento presso terzi, non era ancora passata in giudicato la sentenza di condanna di E. al risarcimento dei danni in favore di parte datoriale.
  3. Col terzo motivo V. ha dedotto la tardività della domanda riconvenzionale in ordine all’eccezione di compensazione in quanto effettuata solo in sede di accertamento dell’obbligo del terzo.
  4. Col quarto motivo V. ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che il credito di mantenimento del coniuge separato e divorziato è equiparato a quello alimentare (Corte Cost. n. 17 del 2000) e gode di privilegio, ai sensi dell’art. 2751 c.p.c., n. 4, sui beni dell’altro coniuge e che il limite di pignorabilità dei crediti di lavoro si eleva in caso di crediti alimentari, ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 2, modificato e integrato dalla L. n. 311 del 2005 e L. n. 80 del 2005. Ha rilevato l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la mancata tutela del credito alimentare.
  5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto propone una questione che non risulta affrontata nella sentenza d’appello, senza indicare in che modo e in quale atto processuale la medesima fosse stata già proposta nei giudizi di merito.
  6. Difatti, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione, (Cass. n. 23675 del 2013; n. 11166 del 2018).
  7. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
  8. La dedotta violazione dell’art. 1246 c.c., si fonda sull’erroneo presupposto dell’avere la Corte di merito dichiarato l’estinzione delle obbligazioni per compensazione cd. propria o tecnica, disciplinata dagli artt. 1241 c.c. e ss.
  9. La Corte d’appello ha invece applicato l’istituto della compensazione c.d. impropria o atecnica in ragione della unicità del rapporto, quello di lavoro, da cui originavano sia il credito del dipendente per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e sia il credito risarcitorio della società datoriale, ed avendo accertato che il credito di lavoro sorto in favore del debitore dell’odierna appellata… si è estinto… fino alla concorrenza dell’intero atteso che il maggior credito vantato dalla società appellata incontestatamente sopravanza di gran lunga, per sola sorte capitale, la misura del credito pignorato.
  10. Questa Corte, con indirizzo costante, (Cass. n. 5024 del 2009; n. 12302 del 2016; ord. n. 10132 del 2018; Ord. n. 1513 del 2019) ha affermato come l’istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica – ivi compreso l’art. 1246 c.c., sui limiti della compensabilità dei crediti – presuppongano l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operino quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. (Nel caso di specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha confermato la decisione impugnata, con la quale era stata disposta la compensazione tra le somme dovute dai lavoratori per la restituzione del trattamento di fine rapporto erogate a seguito di licenziamento poi dichiarato illegittimo – e le somme dovute dal datore di lavoro per mensilità retributive arretrate).
  11. Si è ulteriormente precisato come, ai fini della compensazione atecnica, la identità ed unicità del rapporto da cui originano i reciproci crediti non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento, e che la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. n. 16561 del 2002; n. 28855 del 2008; n. 14688 del 2012).
  12. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che pertanto si sottrae alle censure mosse col motivo di ricorso in esame. Comunque, il rilievo della ricorrente sul difetto di liquidità del credito vantato dalla società sarebbe infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12327 del 2005) secondo cui “Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2917 c.c. – il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che lintervengono nell’esecuzione – ciò che rileva è l’anteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento”. Nel caso di specie è indubbia l’anteriorità del fatto genetico del controcredito opposto in compensazione dalla società, vale a dire la condotta illecita di E. verso il datore di lavoro, sebbene l’accertamento definitivo di tale condotta come fonte di obbligo risarcitorio fosse avvenuto in epoca successiva al pignoramento.
  13. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la tardività della domanda riconvenzionale in quanto non proposta nell’ambito del processo esecutivo, è inammissibile per le stesse ragioni esposte sul primo motivo di ricorso, non avendo la parte ricorrente allegato in che modo e in che sede processuale abbia sollevato la relativa questione.
  14. Le stesse considerazioni possono ripetersi per il quarto motivo di ricorso, con cui è stata denunciata l’omessa pronuncia sul problema della natura alimentare del credito vantato dal lavoratore.
  15. La censura è, comunque, infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21646 del 2016) che ha statuito: “La compensazione del TFR con crediti del datore di lavoro, tra i quali si annovera la penale pattuita per il recesso anticipato dal patto di stabilità, è legittima, posto che il divieto previsto dall’art. 1246 c.c., n. 3, in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione propria, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella impropria, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro.
  16. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.
  17. La regolazione delle spese di lite nei confronti della società segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti di E., rimasto intimato.
  18. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti della società contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro __ per compensi professionali, in Euro __ per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

 

Cass_civ_Sez_lavoro_Sent_21_05_2019_n_13647




In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente del leasing finanziario avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare

In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente del leasing finanziario avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 18543 del 10/07/2019

Con sentenza del 10 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della L. 124/2017, sono regolati dall’art. 72-quater della L.F., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore. In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore dei beni ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati fante-fallimento e ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione.


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 18543 del 10/07/2019

In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente del leasing finanziario avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. __ r.g. proposto da:

U. S.p.A., (cod. fisc. (OMISSIS)) quale mandataria di L. S.p.A. – ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione  – controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA depositato in data __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso chiedendo accogliersi il terzo motivo con assorbimento degli altri.

Svolgimento del processo

  1. U. S.p.A., quale mandataria di L. S.p.A., ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata del __, reiettivo dell’opposizione L.F., ex art. 98 da essa spiegata avverso la mancata ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS). s.r.l. in liquidazione della somma di Euro __ (di cui Euro __ per canoni scaduti e non pagati; Euro __ per interessi di mora contrattualmente dovuti; Euro __, oltre I.V.A., per capitale residuo), invocata in virtù del contratto di leasing finanziario intercorso con la menzionata società in bonis, in qualità di utilizzatrice, e risolto, per inadempimento di quest’ultima, anteriormente al suo fallimento. Resiste con controricorso la curatela fallimentare.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, il giudice a quo, muovendo dal duplice pacifico presupposto dell’avvenuta risoluzione, anteriormente al dichiarato fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, del suddetto contratto di leasing e della già avvenuta restituzione del bene che ne costituiva l’oggetto, ha: i) ritenuto inutilizzabile, nella specie, la L.F., art. 72-quater; ii) qualificato quel contratto come leasing cd. traslativo; iii) considerato applicabile l’art. 1526 c.c., alla stregua della cui disciplina ha opinato per la non ammissibilità al passivo del credito così come domandato dalla opponente, non riferito ad un equo indennizzo né ad una indennità di risoluzione.

Motivi della decisione

1 I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L.F., artt. 98 e 99, art. 112 c.p.c.”. Si ascrive al tribunale campano di aver posto a fondamento della propria decisione questioni mai dedotte dalla curatela innanzi al giudice delegato, ma dalla stessa sollevate, per la prima volta, solo costituendosi nel giudizio di opposizione;

II) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 101 c.p.c., comma 2”. Si censura il decreto impugnato perché, anche a volersi ammettere la possibilità di decidere in base a questioni nuove, sarebbe stato preciso dovere del tribunale, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, sottoporre le stesse al contraddittorio delle parti, al fine di consentire all’opponente un’adeguata esplicazione del proprio diritto di difesa;

III) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1526 c.c. e L.F., art. 72-quater”, per essere stata illegittimamente esclusa, nella specie, l’applicabilità dalla L.F., art. 72-quater;

IV) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1526 e 1458 c.c.”. Si lamenta, ove anche l’adita Corte ritenesse inutilizzabile, nell’odierna fattispecie, la L.F., art. 72-quater, l’avvenuta applicazione, da parte del menzionato tribunale, della disciplina di cui all’art. 1526 c.c. in luogo di quella ex art. 1458 c.c.;

V) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1526 c.c.”. Si assume che, pure volendosi ritenere applicabile, in via analogica, il disposto dell’art. 1526 c.c., il decreto impugnato si rivelerebbe contrario a quanto ivi sancito nella misura in cui aveva omesso di considerare la disciplina pattizia stabilita dalle parti, con l’art. 21 delle relative condizioni generali di contratto, al fine di individuare la regolamentazione concretamente applicabile al rapporto tra esse intercorso per l’ipotesi di sua risoluzione.

2. Va, pregiudizialmente, osservato, quanto all’eccezione sollevata dalla curatela in ordine alla pretesa inammissibilità dell’avverso ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per omessa specifica indicazione degli atti processuali o dei documenti su cui questo si fonda, che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dalla citata norma deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da relativo fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili. Di conseguenza, deve escludersi che il ricorso possa essere dichiarato in toto inammissibile ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass., SU, n. 16887 del 2013).

2.1. Ad avviso del Collegio, almeno limitatamente ai primi tre formulati motivi, che pongono, i primi due, questioni squisitamente attinenti al modus procedendi del tribunale a quo, e, il terzo, il tema dell’applicabilità, o meno, al contratto intercorso tra le parti, pacificamente qualificato come leasing cd. traslativo, dell’art. 72-quater L.F., non sussiste l’inammissibilità suddetta, essendo la Corte in condizioni di decidere affatto agevolmente alla stregua di quanto chiaramente desumibile dal solo contenuto del provvedimento impugnato e delle argomentazioni esposte in ricorso.

3 Venendo, dunque, all’esame dei motivi di quest’ultimo, il primo di essi è infondato, avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non opera, malgrado la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato (cfr., ex multis, Cass. n. 19003 del 2017; Cass. n. 8929 del 2012).

4 Il secondo motivo è infondato, posto che, come emerge dalla semplice lettura del decreto impugnato (cfr. pag. 1-2), la curatela, costituendosi nel giudizio L.F., ex art. 98, contestò l’avversa richiesta di ammissione, chiedendone il rigetto, ”…sul presupposto che il contratto di leasing posto a fondamento dell’asserito credito era stato risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento della società…((OMISSIS). s.r.l. in liquidazione. Ndr)”. Pertanto, le corrispondenti questioni e quella, ad essa evidentemente collegata, della disciplina nella specie applicabile, lungi dall’essere state rilevate di ufficio dal giudice a quo, costituivano oggetto del contraddittorio insorto tra le parti.

5 Il terzo motivo è, invece, fondato.

5.1. Il tribunale, muovendo dal duplice pacifico presupposto dell’avvenuta risoluzione, anteriormente al dichiarato fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, del contratto di leasing finanziario intercorso tra le parti e della già avvenuta restituzione del bene che ne costituiva l’oggetto, ha, come si è già anticipato: i) ritenuto inutilizzabile, nella specie, la L.F., art. 72-quater; ii) qualificato quel contratto come leasing cd. traslativo; iii) considerato applicabile l’art. 1526 c.c. alla stregua della cui disciplina ha opinato per la non ammissibilità al passivo del credito di Euro __ (di cui Euro __ per canoni scaduti e non pagati; Euro __ per interessi di mora contrattualmente dovuti; Euro __, oltre I.V.A., per capitale residuo) così come domandato dalla opponente, non riferito ad un equo indennizzo né ad una indennità di risoluzione.

5.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che occorre innanzitutto interrogarsi circa l’applicabilità, al caso di specie, dello ius superveniens costituito dalla disciplina del contratto di leasing contenuta dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, e ciò sotto due profili: a) l’applicabilità diretta della nuova disciplina, che regola in modo specifico la risoluzione negoziale per inadempimento dell’utilizzatore, al contratto per cui è causa, seppure concluso e risolto in data anteriore all’entrata in vigore della novella, in quanto non sarebbero del tutto esauriti gli effetti derivanti dal fatto generatore (risoluzione del contratto); b) l’applicabilità in via analogica della novella e dei suoi principi ispiratori alla fattispecie in esame, in assenza di una disciplina legislativa che regoli i contratti di leasing pregressi.

5.3. Ritiene il Collegio, in piena adesione a quanto già recentemente sancito da Cass. n. 8980 del 2019, che vada senz’altro preferita tale seconda opzione, fondata sulla generale portata della novella ai fini dell’interpretazione sistematica, pure in assenza di una diretta applicabilità della stessa.

5.3.1. Già questa Sezione, con la recente pronuncia n. 8503 del 2018, aveva segnalato una possibile interferenza, nel dibattito sulla portata della L.F., art. 72-quater e sulla natura del leasing finanziario, della L. 124/2017. In tale occasione, tuttavia, la questione non era stata approfondita perché estranea alla materia del contendere.

5.3.2. La legge predetta, come è noto, ha introdotto nel nostro ordinamento una definizione unitaria del contratto di leasing finanziario, senza recepire la tradizionale distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra leasing di godimento e leasing traslativo, disciplinando, altresì, presupposti ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore. Prima di tale tipizzazione, invero, non esistevano una definizione ed una disciplina di portata generale del contratto di leasing finanziario: non si pone, dunque, in relazione a tale fattispecie negoziale, un problema di successione, in senso stretto, di leggi nel tempo. Si tratta, piuttosto, di stabilire se, ed in che misura, il paradigma normativo ed i principi recati dalla novella legislativa possano trovare ingresso, pur in assenza di una loro diretta applicabilità, nel presente giudizio.

5.3.3. Conviene premettere che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, i principi della rilevabilità, anche d’ufficio, dello ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso non operano indiscriminatamente ma devono essere coordinati con quelli che regolano l’onere dell’impugnazione e le relative preclusioni, con la conseguenza che la loro utilizzabilità trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazione alle questioni su cui avrebbe dovuto incidere (a vario titolo) la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti (cfr. Cass. n. 6101 2014, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 8980 del 2019).

5.3.3.1. In particolare, nel giudizio di legittimità, la rilevanza dello ius superveniens presuppone che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell’ordinamento in materia di processo per Cassazione – e, segnatamente, quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d’ufficio o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c., regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni afferenti ad un profilo che non sia stato investito, pure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 19617 del 2018).

5.3.3.2. Nel caso di specie, la novella incide direttamente sugli effetti della risoluzione del contrato di leasing e sulla disciplina applicabile, questione proposta dalla ricorrente proprio con il motivo che si sta scrutinando.

5.3.3.3. La censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove applicabili al rapporto dedotto, atteso che il giudizio di legittimità non ha ad oggetto l’operato del giudice, ma la (perdurante) conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (cfr. Cass., SU., n. 21691 del 2016).

5.3.3.4. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, occorre verificare, in assenza di giudicato interno sul punto, se la statuizione del provvedimento impugnato che ha affermato l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. sia conforme all’ordinamento giuridico anche alla luce delle disposizioni emanate successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e dei principi da esse introdotti.

5.4. Conviene premettere che il contratto in esame deve senz’altro qualificarsi come leasing finanziario (o locazione finanziaria), – non essendo stata fatta oggetto di specifica censura la corrispondente affermazione del tribunale oplontino – che va tenuto distinto dal c.d. leasing operativo, fattispecie che ricorre quando è lo stesso produttore a concedere verso corrispettivo in godimento il bene per un periodo tendenzialmente inferiore alla vita economica del bene, estranea al presente giudizio.

5.4.1. Occorre partire dalla considerazione che, come già evidenziato, fino all’emanazione della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, non esisteva nel nostro ordinamento una disciplina organica del contratto di leasing o locazione finanziaria, benché esso fosse oggetto di numerose disposizioni legislative settoriali, a partire dalla L. 183/1976, art. 17 (relativa all’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980). Da ciò la conclusione che, fino alla recente novella, il leasing dovesse qualificarsi come contratto atipico o innominato.

5.4.2. In assenza di una disciplina organica del leasing, come è noto, a partire dalle sentenze della Cassazione n. 5570, 5572 e 5573 del 13 dicembre 1989, confermate con quella delle Sezioni Unite n. 65 del 1993, si è affermato in giurisprudenza un orientamento fondato sulla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, quest’ultimo relativo a beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione, ed i cui canoni scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale).

5.4.2.1. Si è, inoltre, consolidato l’indirizzo interpretativo secondo cui, nel leasing traslativo, la disciplina dettata dall’art. 1526 c.c., in materia di risoluzione del contratto, ha carattere inderogabile, trattandosi di norma imperativa con valore di principio generale di tutela di interessi omogenei e strumento di controllo dell’autonomia negoziale delle parti (cfr. Cass. 19732 del 2011).

5.5. Pure a seguito dell’introduzione nell’ordinamento (tramite il D.Lgs. 5/2006, art. 59) della L.F., art. 72-quater, che ha dettato un’unica disciplina per la locazione finanziaria, valevole sia per il leasing di godimento che per quello traslativo (cfr. Cass. n. 4862 del 2010), questa Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi superata la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore (cfr. Cass. n. 8687 del 2015; Cass. n. 2538 del 2016), affermando che la disposizione dell’art. 72-quater si applicava ad una situazione particolare (scelta del curatore di sciogliersi dal contratto pendente alla data di fallimento) e la sua disciplina non aveva incidenza al di fuori della materia fallimentare e dei rapporti giuridici pendenti.

5.5.1. La disciplina della L.F., art. 72-quater, tuttavia, ha una particolare rilevanza sul piano sistematico, in quanto, nonostante sia stata emanata successivamente all’affermarsi dell’indirizzo giurisprudenziale fondato sulla bipartizione del leasing finanziario in due fattispecie negoziali distinte e riferibili a due diversi tipi contrattuali, riconduce ad unità tale contratto. Il leasing viene specificamente distinto dalla vendita con riserva di proprietà (il cui scioglimento è disciplinato dal successivo art. 73, mediante rinvio alla disciplina dell’art. 1526 c.c.), valorizzandone la causa di finanziamento, peraltro già desumibile dalla previsione degli artt. 1 e 106 del TUB, i quali riservano alle banche ed agli altri intermediari finanziari la posizione di concedente nelle operazioni di locazione finanziaria.

5.6. Successivamente, la L. 208/2015 (legge di stabilità del 2016) ha introdotto nell’ordinamento la figura del leasing immobiliare abitativo (che contempla una serie di agevolazioni fiscali e di garanzie dirette a favorire l’utilizzo del leasing per l’acquisizione dell’abitazione principale) prevedendo, anche in tal caso, un’unica figura negoziale, caratterizzata dalla finalità di finanziamento. Pure in questa ipotesi, peraltro, si tratta di una figura particolare, che ha specifici presupposti ed un particolare ambito applicativo.

5.7. Da ultimo, però, come sopra evidenziato, la L. 124/2017, all’art. 1, ha introdotto una definizione del leasing finanziario ed ha dettato una compiuta disciplina relativa a presupposti, effetti e conseguenze della risoluzione per inadempimento oltre a norme di coordinamento con altre disposizioni che richiamano tale fattispecie contrattuale.

5.8. La nuova normativa ha, dunque, tipizzato la locazione finanziaria quale fattispecie negoziale autonoma, distinta dalla vendita con riserva di proprietà, in conformità a tutti i più recenti interventi legislativi in materia ed in particolare alla disciplina prevista dalla L.F., art. 72-quater. Il legislatore ha optato per la ricostruzione unitaria del contratto di leasing ed ha, pertanto, disatteso il tradizionale indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, escludendo la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e facendo così venir meno una bipartizione che non è fondata su alcuna norma di legge.

5.9. In tale prospettiva, la nuova normativa si pone in linea di diretta continuità con la previsione della L.F., art. 72-quater e con la particolare disciplina dello scioglimento del contratto di leasing, che, come già riferito, è ivi delineata secondo un paradigma unitario.

5.9.1. Da ciò consegue l’applicabilità alla fattispecie in esame, in via analogica, della disciplina dettata dalla L.F., art. 72-quater, in conformità ad un indirizzo interpretativo solo recentemente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8980 del 2019), benché da tempo affermato da larga parte della giurisprudenza di merito.

5.9.2. Tale norma, pur dettata in relazione all’ipotesi in cui lo scioglimento del contratto di leasing derivi da una scelta del curatore e non dall’inadempimento dell’utilizzatore, è del tutto coerente con la fisionomia di tale tipo negoziale e con la particolare disciplina della risoluzione dettata dalla nuova normativa, dovendo ritenersi definitivamente superato il ricorso in via analogica alla disciplina recata dall’art. 1526 c.c. (cfr. Cass. n. 12552 del 2019).

5.10. Non si tratta, quindi, di attribuire carattere retroattivo (in assenza di norme di diritto transitorio) alla nuova disciplina portata dalla L. 124/ 2017, ma di fare concreta applicazione della cd. interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale, per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti, in quanto non siano stati ancora accertati e definiti con statuizione passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi ora per allora, ma all’attualità. Ciò, a maggior ragione, quando, come nel caso di specie, l’ordinamento abbia organicamente disciplinato, dando così luogo ad un nuovo tipo negoziale, un contratto che, pur diffuso nella pratica, non poteva qualificarsi come contratto tipico e la cui disciplina veniva dunque desunta, in via analogica, da altri contratti tipici (nel nostro caso locazione o vendita con riserva di proprietà), in virtù di una scelta ermeneutica la quale, benché riconducibile ad un consolidato indirizzo di questa Corte, non può che operare su un piano meramente interpretativo, quale è quello proprio del formante giurisprudenziale. Tale indirizzo è, allora, destinato a cedere il passo davanti ad una precisa presa di posizione del legislatore, che, in quanto introduce una disciplina che integra una obiettiva (ed evidentemente consapevole) soluzione di continuità rispetto ad esso, non può non riverberarsi sulla valutazione ed interpretazione delle situazioni pregresse non ancora definite.

5.11. Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, dovranno, così, essere regolati sulla base di quanto previsto dalla L.F., art. 72-quater, che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti. La disciplina della L. 124/2017 ed il procedimento di realizzazione sul bene ivi regolato consentono di superare i dubbi interpretativi sorti in ordine al trattamento, in ambito concorsuale, del credito del concedente all’esito della risoluzione negoziale per inadempimento dell’utilizzatore.

5.11.1. Come già rilevato nella pronuncia n. 15701 del 2011 di questa Corte, l’applicazione della disciplina della L.F., art. 72-quater anche al caso di risoluzione del contratto verificatasi prima della dichiarazione di fallimento implica che, pure in questo caso, il concedente dovrà evidentemente insinuarsi al passivo fallimentare per poter allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato.

5.11.2. Alla stregua di quanto previsto per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale L.F., ex art. 53, la vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, corrispondente all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di fallimento e dei canoni a scadere, solo in linea capitale (in coerenza con la previsione della L.F., art. 55), oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione; eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.

5.11.3. Alla luce della chiara indicazione della novella, del tutto coerente con l’indirizzo già sostenuto dalla citata pronuncia n. 15701 del 2011 di questa Corte, va dunque esclusa, in quanto del tutto superflua, l’insinuazione in via tardiva della differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e la minore somma ricavata, pure affermato da un precedente arresto di questa Corte (cfr. Cass. 21213 del 2017) o l’ammissione di detto credito con riserva.

5.12. Anche il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato nella G.U. del 14 febbraio 2019), all’art. 177, detta una disciplina della locazione finanziaria pienamente coerente con la disciplina della L.F., art. 72-quater e della L. 124/2017, prevedendo che nella liquidazione giudiziale del patrimonio dell’utilizzatore, in caso di scioglimento del contatto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela fallimentare l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita a valori di mercato, dedotta una somma pari all’ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento e dei canoni a scadere, solo in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

5.12.1. La medesima disposizione, al comma 2, prevede che il concedente ha diritto di insinuarsi allo stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato. Viene dunque espressamente prevista la stima del giudice delegato quale necessario presidio per determinare il valore di mercato del bene, già desumibile dall’attuale sistema della L.F., seppure non esplicitata nella disposizione della L.F., art. 72-quater.

5.12.2. Anche la nuova regolazione della crisi d’impresa, che nonostante la (ampia) vacatio legis, fa ormai parte dell’ordinamento, conferma, dunque, la scelta del legislatore, che ha trovato costante espressione in tutti i più recenti interventi in materia, univocamente ispirati alla configurazione unitaria del leasing finanziario e della previsione di una disciplina sostanzialmente omogenea della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore e dello scioglimento (per scelta del curatore) di quello che è ormai, a tutti gli effetti, un contratto tipico.

5.13. Deve, allora, ribadirsi, il medesimo principio di diritto recentemente affermato da Cass. n. 8980 del 2019: “Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della L. 124/2017 (art. 1, commi 136-140), sono regolati dalla disciplina della L.F., art. 72-quater, applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore. In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito mediante la stima su menzionata, sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto”.

6 Il quarto ed il quinto motivo, infine, devono considerarsi evidentemente assorbiti, attese le considerazioni che hanno condotto all’accoglimento della precedente censura.

7 Pertanto, respinti i primi due motivi ed assorbiti il quarto ed il quinto, il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame alla stregua dell’enunciato principio e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, ne accoglie il terzo e ne dichiara assorbiti il quarto ed il quinto. Cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame alla stregua dell’enunciato principio e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

Cass_civ_Sez_I_10_07_2019_n_18543




Non è precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità di impresa

Non è precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità di impresa

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 17834 del 03/07/2019

Con sentenza del 3 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che è errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità di impresa ed al di là del termine normativamente previsto. Tra l’altro, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di un’illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo implicante pagamenti dilazionati sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento. Conseguentemente, il tribunale non può affermare, se non violando principi informatori della materia, che un accordo di tal sorta non sia omologabile.


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 17834 del 03/07/2019

Non è precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità di impresa

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso __ proposto da:

T. – ricorrente –

contro

B. S.p.a., B. N., B. Soc. Coop., E. S.p.a., M. S.p.a., U. S.p.a. – intimate –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal cons. Dott. __;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che si riporta alle osservazioni scritte già depositate, chiede di valutare una eventuale rimessione alle Sezioni Unite, o rigetto del primo motivo, inammissibilità o assorbimento del secondo e terzo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato __ che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. proponeva ai creditori un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1.

Il giudice delegato del tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda di omologazione, atteso che questa aveva previsto – per quanto in effetti rileva – il pagamento dilazionato di un credito ipotecario della B. N.

Il reclamo di T. è stato a sua volta rigettato dal tribunale di Civitavecchia, sulla base di tre considerazioni: (i) perché, anche ammettendo l’ipotesi di una interpretazione analogica della moratoria per il pagamento dei creditori prelatizi prevista per il concordato preventivo, tale opzione non poteva che riguardare il caso, non ricorrente nella specie, della proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa, solo per questa ipotesi potendo ricorrere l’identità di ratio rispetto alla disciplina del concordato in continuità L.F., ex art. 186-bis; (ii) perché, alla luce della letterale formulazione della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, il debitore può proporre la dilazione solo nei termini sopra indicati, mentre il piano proposto dal ricorrente non contemplava alcuna continuità; (iii) perché in ogni caso, nel silenzio della legge, la procedura non liquidatoria non poteva che riferirsi al parametro di ragionevole durata di cui alla cd. legge Pinto, e dunque a un massimo di durata di sei anni, essendo quella di sovraindebitamento una procedura concorsuale; e nella specie la dilazione di pagamento era stata prevista, quanto al credito della Bnl, in sedici anni.

Per la cassazione del decreto T. ha proposto ricorso sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Nessuno dei creditori intimati ha svolto difese.

Il procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta.

Motivi della decisione

I – Il collegio preliminarmente reputa di dover sottolineare che, in base al più recente orientamento della Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l’istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, come integrata dalla L. n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività – siccome non altrimenti impugnabile – e di quello della decisorietà – desunto da ipotesi di giudicato rebus sic stantibus (Cass. n. 4451-18) a fronte del carattere contenzioso del procedimento (v., seppure in relazione ad altro istituto, Cass. Sez. U n. 27073-16).

Tale orientamento è estensibile anche alle ipotesi di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e a esso va data continuità.

II – Col primo motivo il ricorrente, denunziando la violazione ed erronea interpretazione della L. n. 3 del 2012, art. 8, L.F., artt. 186-bis e 177, censura la decisione del tribunale nella parte in cui ha affermato che la dilazione di pagamento oltre l’anno dall’omologazione dell’accordo è ammissibile solo in presenza di una proposta con continuità d’impresa, quando invece la dilazione andrebbe considerata ammissibile a prescindere dal menzionato presupposto, in applicazione analogica della L.F. ,art. 177.

Col secondo motivo, denunziando la violazione ed erronea interpretazione della L. n. 3 del 2012, art. 12-bis e L.F., art. 181, il ricorrente censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto ostativo il parametro della ragionevole durata del processo desunto dalla Legge Pinto, quando invece la detta legge poteva utilmente esser richiamata solo nei limiti della durata della procedura giudiziale fino all’omologazione, non anche in relazione alla fase successiva di esecuzione dell’accordo omologato.

Col terzo mezzo, infine, il ricorrente, deducendo violazione e falsa interpretazione degli artt. 12 preleggi, L.F., artt. 160, 186-bis e 177, censura la decisione nella parte in cui ha escluso la possibilità di un’interpretazione analogica delle norme della legge fallimentare relative alla libertà della forma e del contenuto della proposta e di dilazionamento dei pagamenti oltre l’anno, a fronte invece del comune dato costituito dalla natura concorsuale della procedura.

III. – Nei riferiti termini il ricorso prospetta una questione variamente affrontata in sede di merito ma sulla quale non si registrano precedenti nella giurisprudenza di questa Corte.

IV – È innanzi tutto opportuno osservare come dal decreto si evinca che il ricorrente aveva previsto il pagamento del credito ipotecario per l’importo del saldo residuo di un mutuo sino ad estinzione del debito secondo l’originario piano di ammortamento. E già su questo tema si è sviluppato un certo dibattito nella giurisprudenza di merito, visto che alcune decisioni hanno ritenuto in tal caso possibile il mantenimento delle originarie scadenze del piano. Questo perché – si è detto – in materia di soddisfacimento del creditore ipotecario nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento la fattispecie di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, troverebbe applicazione solo nell’ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario fosse risolto, non anche invece nel caso che il consumatore si proponesse di onorare il mutuo secondo le ordinarie scadenze. Donde in tal caso la citata disposizione non osterebbe all’omologa del piano.

Questo profilo non è affrontato dal ricorrente, ma, stante appunto la mancanza di precedenti sul tema in generale, il collegio reputa di esaminarlo egualmente, visto che – a condividere la tesi sopra detta – il medesimo profilo andrebbe rilevato d’ufficio, trattandosi di questione di diritto e non essendosi formato alcun giudicato interno ostativo.

La Corte osserva che la appena riferita ipotesi interpretativa va però decisamente rifiutata, poiché il dato normativo non suffraga la possibilità di isolare dal resto l’ipotesi del mantenimento delle originarie scadenze di ammortamento del mutuo ipotecario secondo la fattispecie che concretamente traspare dalla motivazione del decreto qui impugnato.

Il punto riguarda sempre la L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, il quale prevede che i crediti privilegiati possono essere soddisfatti nel termine massimo di un anno, nel caso della procedura di accordo in continuità d’impresa.

Questa norma – se ritenuta come unica espressione della volontà legislativa – osterebbe in ogni caso a ravvisare la legittimità di un differimento della soddisfazione dei crediti ipotecari di più lunga scadenza, finanche ove le scadenze restassero quelle del piano di ammortamento originario.

Da un lato, infatti, la L. n. 3 del 2012, art. 9, comma 3-quater, prevede la sospensione di diritto, ai soli fini del concorso, del decorso degli interessi, tranne che per i crediti prelatizi, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. – ed è ovvio che la sospensione o limitazione degli interessi per un tempo assai prolungato si rivela di per sé incompatibile con la regola della necessità di assicurare l’integrale soddisfazione dei creditori muniti di prelazione; dall’altro, e soprattutto, specifiche disposizioni si frappongono all’assunto per il quale l’accordo sarebbe pur sempre omologabile in caso di mantenimento dell’originario piano di ammortamento del mutuo.

In particolare va sottolineato che, sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo alla L.F., art. 55, comma 2, resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell’apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l’accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile.

Questo comporta che anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell’apertura del procedimento, così da dover essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell’ammortamento originario. E ben vero giova dire che tale conclusione resisterebbe anche se si ipotizzasse l’inestensibilità all’accordo di composizione della L.F., art. 55, comma 2, in base all’omesso richiamo di tale norma nella legge speciale. Rileverebbe pur sempre l’art. 1186 c.c., secondo cui, anche se il termine di pagamento è stabilito nell’interesse del debitore, esso si considera scaduto ove il debitore sia divenuto insolvente.

Il presupposto oggettivo della procedura che qui rileva è costituito dallo stato di sovraindebitamento. Ma la nozione coincide con quella d’insolvenza richiesta dalla citata norma.

Ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 6 la situazione di sovraindebitamento è data infatti dal perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. E dunque ben va associata alla nozione di insolvenza che interessa ai fini dell’art. 1186 c.c., visto che, per consolidata giurisprudenza, lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l’art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l’impossibilità da parte di quest’ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Da sempre si afferma che tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche a una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (cfr. Cass. n. 24330-11).

Ne consegue che l’essere stato nel caso di specie mantenuto l’originario piano di ammortamento del mutuo non è circostanza dirimente per risolvere la questione della dilazionabilità del credito ipotecario.

V – Ciò fermo stante, si impone di esaminare innanzi tutto il primo e il terzo motivo di ricorso, tra loro chiaramente connessi.

Ed è opportuno previamente, a tal riguardo, specificare il quadro normativo di riferimento.

In base alla L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 1, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La norma consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

La disciplina dei presupposti, desunta dalla citata disposizione (nella parte, ovviamente, che qui rileva), è completata dalle previsioni di cui all’art. 8, commi 1 e 4, secondo le quali, rispettivamente: (a) la proposta di accordo o di piano del consumatore può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri; (b) la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Infine l’art. 11, dopo aver previsto che per l’omologazione di cui all’art. 12 è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, contiene la regola analoga a quella della L.F., art. 177, comma 2, per cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Eguale regola non è invece riprodotta per il piano del consumatore negli artt. 12-bis e seg.

VI – La tesi sostenuta dal ricorrente è che, in ragione del principio di libertà delle forme (art. 8), e considerata l’analogia con l’istituto concordatario (L. cit., art. 11 e L.F., 177), sarebbe sempre ammissibile prospettare l’accordo di composizione nel senso della previsione di una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, a prescindere dalla ipotesi della continuità d’impresa.

La tesi va condivisa in base alla seguente serie di considerazioni.

VII. – Le speciali procedure da sovraindebitamento (L. n. 3 del 2012, art. 7 e seg. come modificata) hanno avuto la funzione di colmare almeno in parte una lacuna dell’ordinamento: in tal guisa, come da più parti è stato osservato, esse hanno esteso il principio della concorsualità oltre il limite tradizionalmente segnato dall’insolvenza dei soli debitori commerciali di dimensioni non piccole (cfr. art. 6, comma 1).

L’ampliamento è stato realizzato attraverso l’introduzione di una disciplina peculiare e differenziata, che però trova fondamento nella condivisione della natura concorsuale e concordataria dell’accordo di cui si tratta.

Invero è netta nella disciplina normativa la similitudine con l’istituto del concordato preventivo. La composizione della crisi difatti è una procedura che mira all’omologazione giudiziale di una proposta di accordo, che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (L.F., art. 1), formula ai propri creditori.

Si tratta cioè di un accordo dal contenuto non predeterminato dalla legge che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola tutti i creditori.

Operando la sua efficacia anche nei confronti dei creditori dissenzienti, non può parlarsi di un vero accordo (di diritto privato), dal momento che questo presupporrebbe sempre il consenso. Come è stato rilevato anche in dottrina, si tratta di una sorta di deliberazione maggioritaria, che coinvolge tutti in esatta coerenza col canone di universalità soggettiva.

VIII. – Tale ambito consente di ritenere non seriamente contestabile l’accostamento all’istituto concordatario, e postula che si debbano estendere all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite, naturalmente, della compatibilità.

In materia di concordato preventivo è stato già affermato il principio per cui regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati (o prelatizi), mentre l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi “normali”, con il quale i creditori ottengono la disponibilità delle somme a essi spettanti.

In questi casi si è precisato che la determinazione in concreto di tale perdita è peraltro rilevante ai fini del computo del voto L.F., ex art. 177, comma 3, e costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata L.F., ex art. 160, comma 2, tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui alla L.F., artt. 54 e 55 (richiamata dalla L.F., art. 169) (v. Cass. n. 10112-14, Cass. 2038814).

In sostanza, nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando i creditori ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto.

Questa conclusione – è bene rammentare – è stata tratta dalla riforma della L.F., art. 160 (conseguente al D.Lgs. n. 169 del 2007), nella espressa previsione per cui la proposta di concordato può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d). Donde la possibilità di far riferimento proprio e anche all’art. 177, comma 3, secondo il quale, ai fini della legittimazione al voto, i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

IX – I menzionati principi possono esser traslati nel contesto degli accordi di composizione, avuto riguardo alla esattamente conforme disciplina contenuta nella L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 1 e art. 11, comma 2.

Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Civitavecchia, non rileva in senso ostativo la previsione dell’art. 8, comma 4, poiché questa riproduce esattamente – per la parte che interessa gli accordi – la L.F., art. 186-bis, comma 2, lett. c). Ed è risolutivo che l’art. 186-bis citato pur convive, nell’omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto.

È dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d’impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

Né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l’asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell’ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore.

X – È fondato pure il terzo motivo di ricorso.

Il tribunale ha mostrato di ritenere la prospettata dilazione illegittima in quanto, per le procedure non liquidatorie come quella in esame, il parametro di ragionevole durata andrebbe ravvisato facendo riferimento al periodo di sei anni previsto dalla legge Pinto per le procedure concorsuali.

Tuttavia la sottolineatura del termine di ragionevole durata non serve a sostenere la tesi, non tanto perché – come affermato nel ricorso – la procedura giudiziale di accordo si chiude con l’omologazione (a tal riguardo potrebbe obiettarsi che anche la fase esecutiva L. n. 3 del 2012, ex art. 13 postula sub-procedimenti fino allo svincolo delle somme e alla cancellazione della trascrizione dei pignoramenti), quanto perché è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo.

Non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie sedici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio, cui i creditori perverrebbero a tale distanza di tempo; e finanche sullo scopo ultimo della procedura da sovraindebitamento, che è l’esdebitazione.

Ma per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.

Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informatori della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile.

XI – In conclusione, il decreto del tribunale di Civitavecchia va cassato e il procedimento rinviato al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame.

Il tribunale si uniformerà agli indicati principi di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Civitavecchia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

 

Cass_civ_Sez_VI_1_Ord_01_07_2019_n_17640




Recupero crediti: il giudice è tenuto ad accertare il fondamento giuridico della domanda sulla base di fatti costitutivi od impeditivi della pretesa dedotta in giudizio

Recupero crediti: il giudice è tenuto ad accertare il fondamento giuridico della domanda sulla base di fatti costitutivi od impeditivi della pretesa dedotta in giudizio

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione -1, Ordinanza n. 17640 del 01/07/2019

Con ordinanza del 1° luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio ed indipendentemente dall’attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi od impeditivi della pretesa dedotta in giudizio. Ciò sta a significare che, anche con riguardo al procedimento di verifica del passivo fallimentare, tutte le ragioni, che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio. Tra l’altro, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum.


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione -1, Ordinanza n. 17640 del 01/07/2019

Recupero crediti: il giudice è tenuto ad accertare il fondamento giuridico della domanda sulla base di fatti costitutivi od impeditivi della pretesa dedotta in giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

P. S.r.l., e per essa quale mandataria della I. S.p.A. società unipersonale – ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione – intimato –

avverso il decreto n. R.G. __del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Relatore Dott. __.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- N. S.p.A. (poi incorporata nella U. S.p.A., che ha ceduto il credito a P. S.r.l.) ha presentato domanda per ammissione tardiva nel fallimento di (OMISSIS) S.r.l., titolando la pretesa nel saldo debitore di un conto corrente ordinario (c/c n. (OMISSIS)), ivi aggiunti degli interessi di mora, nonché nel saldo debitore di un contratto di finanziamento di operazioni in portafoglio commerciale.

Il giudice delegato ha respinto la domanda, avendo “considerato che il decreto ingiuntivo prodotto non è opponibile al fallimento, atteso che solo la definitiva esecutività dello stesso intervenuta prima del fallimento spiega effetti extraprocessuali e rende opponibile il decreto alla procedura fallimentare, maturando altrimenti la preclusione di cui all’art. 45 L.F.; e avendo inoltre considerato che gli estratti conto prodotti relativi al rapporto di c/c non sono opponibili alla curatela e che con riferimento al contratto di finanziamento non è allegata la prova dell’erogazione della somma finanziata”.

2.- L’istituto ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Napoli. Che la ha respinta, con decreto depositato in data __.

Con riferimento alla pretesa da conto corrente, Il Tribunale ha osservato, in particolare, che l’istituto opponente “non ha dimostrato la formazione, nei termini preclusivi fissati dall’art. 99 L.F., in base al combinato disposto degli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c., dell’art. 119 T.U.B., commi 2 e 3, della dichiarazione confessoria della società ora fallita rispetto alle annotazioni contabili di segno positivo riportate sugli estratti di conto corrente di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, con la conseguenza che gli estratti prodotti sono inopponibili alla curatela”.

Con riguardo alla richiesta da portafoglio commerciale, poi, ha rilevato che “l’istituto opponente non ha depositato la documentazione idonea a qualificare in modo preciso il rapporto di anticipo su fatture, con conseguente impossibilità di accertare se lo stesso sia uno sconto proprio o improprio e la fondatezza della relativa pretesa creditoria”.

3.- Avverso questa pronuncia l’istituto ha presentato ricorso, svolgendo due motivi di cassazione.

Il fallimento di (OMISSIS) S.r.l., già non costituita in sede di opposizione, non ha svolto difese in questo grado del giudizio.

4.- Il primo motivo di ricorso è intestato “violazione o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c.”.

Rilevato che il fallimento è rimasto contumace nel giudizio di opposizione e non ha sollevato alcuna eccezione sulla documentazione prodotta dalla Banca, il ricorrente assume che le eccezioni pronunciate d’ufficio dal Tribunale di Napoli non rientrino tra quelle di sua competenza, trattandosi di manifestazioni di volontà e/o eccezioni che avrebbero dovuto essere espresse direttamente dal fallimento quale elemento integrativo della fattispecie difensiva. E aggiunge, per quanto concerne la violazione dell’art. 345 c.p.c., che né il curatore fallimentare, né il giudice delegato avessero mai contestato prima le circostanze di fatto eccepite dal Tribunale nella sentenza di rigetto dell’opposizione allo stato passivo del fallimento.

5.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall’attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio. Ciò sta a significare che, anche con riguardo al procedimento di verifica del passivo fallimentare, tutte le ragioni, che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio (cfr., Cass., 6 novembre 2013, n. 24972).

È pure fermo indirizzo di questa Corte che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum (Cass., 31 luglio 2017, n. 19003).

6.- Il secondo motivo di ricorso lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti”. Che viene individuato in ciò che il Tribunale ha omesso completamente il fatto storico dell’avvenuto deposito da parte della Banca di una copiosa documentazione in grado di provare il credito vantato, documentazione che viene richiamate nel dettaglio.

7.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali (Cass., 12 settembre 2018, n. 22208), dovendosi in effetti rendere conto analitico e continuo dello svolgimento dell’intero rapporto di conto corrente, per sua natura caratterizzato dal concorrere tanto di poste attive, quanto di poste passive alla progressiva formazione del saldo del conto medesimo. Secondo quanto non è accaduto nella specie concreta, l’estratto posizione rischio autenticato D. Lgs. n. 385 del 193, ex art. 50, relativo al c/c (OMISSIS) non venendo a possedere, per sua propria natura, l’analiticità che si mostra propria degli estratti conto trimestrali.

8.- In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.

Non essendosi costituito il fallimento intimato, non occorre provvedere alle determinazioni relative alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 1° luglio 2019

Cass_civ_Sez_VI_1_Ord_01_07_2019_n_17640




Concordato preventivo: i beni personali dei soci illimitatamente responsabili non entrano automaticamente nell’attivo concordatario

Concordato preventivo: i beni personali dei soci illimitatamente responsabili non entrano automaticamente nell’attivo concordatario

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019

Con sentenza del 14 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di concordato preventivo, ha stabilito che i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella caso di specie, di una S.a.s.) non entrano automaticamente nell’attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all’attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall’art. 160, comma 2, L.F.


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019

Concordato preventivo: i beni personali dei soci illimitatamente responsabili non entrano automaticamente nell’attivo concordatario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

C. – ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), nonché di C. – controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna – intimato –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del __ dal cons. Dott. __;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

Svolgimento del processo

  1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 18 proposto da C., quale socio accomandatario e legale rappresentante della (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), avverso la dichiarazione di fallimento di detta società da parte del Tribunale di Ravenna, in data __, contestualmente alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, laddove prevedeva la falcidia di crediti privilegiati ex artt. 2753 e 2776 c.c. in violazione dei criteri di cui alla L.F., art. 160, comma 2, a fronte di un patrimonio immobiliare del socio illimitatamente responsabile, assoggettabile a fallimento, di valore superiore alla nuova finanza da questi offerta in sede concordataria.
  2. Il giudice d’appello ha confermato l’inammissibilità della proposta concordataria con diversa motivazione, ritenendo che, per un verso (come osservato nel primo motivo di reclamo) l’alternativa liquidatoria presa in considerazione dalla L.F., art. 160, comma 2, doveva essere solo il fallimento della società, non anche quello del socio illimitatamente responsabile, per altro verso restava comunque violato l’ordine delle cause legittime di prelazione (contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di reclamo), poiché tra i beni sui quali far valere il privilegio ex artt. 2753 e 2776 c.c. doveva includersi l’intero compendio messo a disposizione dei creditori, ricompreso quindi anche il prospettato apporto, per “nuova finanza, del socio illimitatamente responsabile.
  3. Avverso detta decisione il socio accomandatario C. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui la curatela del Fallimento ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

  1. Il primo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione della L.F., art. 160, comma 2, in quanto l’apporto del socio illimitatamente responsabile non avrebbe comportato né un incremento dell’attivo patrimoniale della società debitrice né un aggravio del passivo della medesima, in quanto nuova finanza derivante unicamente dal realizzo del prezzo della futura vendita dell’immobile di sua esclusiva e personale proprietà, non ceduto né trasferito a diverso titolo alla società partecipata.
  2. Con il secondo mezzo si assume che sarebbe contraddittoria la motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiché le ragioni dell’accoglimento del secondo motivo di reclamo contrasterebbero con quelle di rigetto del primo motivo di reclamo.
  3. Le due censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
  4. Invero, come puntualmente osservato nelle conclusioni scritte del P.M., la Corte di merito, dopo aver correttamente affermato che i beni personali dei soci illimitatamente responsabili non entrano automaticamente a far parte dell’attivo concordatario – come invece accade in caso di fallimento della società, ove peraltro essi formano una massa attiva distinta, pertinente al fallimento personale del socio in estensione – ha giustamente osservato che però, laddove (come nel caso di specie) essi vengono apportati al concordato, entrando a far parte dell’attivo patrimoniale, non possono più essere considerati in modo neutrale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché se ne deve tener conto ai fini del giudizio comparativo richiesto dalla L.F., art. 160, comma 2.
  5. Il Collegio condivide le conclusioni della Procura generale sopra riportate, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la non incidenza dell’apporto di nuova finanza nell’attivo patrimoniale potrebbe verificarsi nel caso – qui non ricorrente – in cui l’apporto stesso consista nella estinzione diretta dei crediti da parte del terzo (Cass. 9373/2012, in motivazione).
  6. Ne discende il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con condanna di parte ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro __ per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro __ ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019

 

Cass_civ_Sez_I_Ord_17_05_2019_n_13391




Il creditore di un’impresa, terzo estraneo all’accordo di ristrutturazione dei debiti, rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento

Il creditore di un’impresa, terzo estraneo all’accordo di ristrutturazione dei debiti, rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 13850 del 22/05/2019

Con sentenza del 22 maggio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che nell’ipotesi in cui l’impresa abbia ottenuto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il terzo estraneo all’accordo rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento, ai sensi dell’art. 6 l.fall., a prescindere dall’intervenuta risoluzione dell’accordo omologato, in quanto si tratta di soggetto non vincolato dagli effetti del provvedimento di omologazione.


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 13850 del 22/05/2019

Il creditore di un’impresa, terzo estraneo all’accordo di ristrutturazione dei debiti, rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento a prescindere dall’intervenuta risoluzione dell’accordo omologato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso __ proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.  – ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. – controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l. – intimata –

avverso la sentenza n. __della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal cons. Dott. __;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale __, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato __ che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato __, con delega, che ha chiesto il rigetto.

Svolgimento del processo

  1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dalla società (OMISSIS) s.r.l. e dal suo amministratore M., con l’intervento adesivo della (OMISSIS). s.r.l. e del suo amministratore M., avverso la sentenza del __ con cui il Tribunale di Avellino aveva dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. su ricorso della (OMISSIS) s.r.l., respingendo le eccezioni di improcedibilità della domanda di fallimento fondate sull’avvenuta omologazione, in data __, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti L. Fall., ex art. 182-bis proposto dalla (OMISSIS), nonché sulla sospensione dei termini ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 7, a seguito di denuncia del __.
  2. La Corte territoriale ha osservato, con riguardo al primo aspetto: i) che la (OMISSIS) era creditore estraneo all’accordo, per cui il suo credito di circa __ Euro (al netto dell’acconto pagato di circa __ Euro) avrebbe dovuto essere soddisfatto entro centoventi giorni dall’omologa; ii) che vi era idonea prova del credito, stante il pagamento dell’acconto e la mancata sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo da parte del giudice dell’opposizione; iii) che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non rientra tra le azioni esecutive o cautelari oggetto di sospensione ex art. 182-bis, comma 3, L. Fall.; iv) che l’omologazione dell’accordo non costituiva impedimento alla dichiarazione di fallimento sulla base di un debito, scaduto e certo, il cui inadempimento era indice dello stato di insolvenza, a nulla rilevando la circostanza dedotta (ma non provata) dei pagamenti per oltre __ Euro effettuati dalla debitrice dopo l’omologa.
  3. Con riguardo al secondo aspetto, il giudice a quo ha rilevato: i) che il provvedimento di sospensione dei termini era stato emesso dalla Procura della Repubblica, su denuncia della (OMISSIS) per i reati di estorsione e usura a carico di una banca, in data __, quando ormai il credito della (OMISSIS) era già scaduto (trattandosi di fatture del __ e __ portate da decreto ingiuntivo e precetto notificati nel __); ii) che la L. n. 44 del 1999, art. 20 non comporta una moratoria generalizzata, ma solo la proroga di trecento giorni delle scadenze dei termini – ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo – relativi ad adempimenti amministrativi, pagamento di ratei dei mutui ed ogni altro atto avente efficacia esecutiva, mentre il comma 4 di detta disposizione prevede solo la sospensione dei termini del processo esecutivo, non anche del procedimento per la dichiarazione di fallimento; iii) che comunque la sospensione ex art. 20 cit. riguarda solo la scadenza dei crediti connessi al reato denunciato dalla vittima di usura o estorsione, senza precludere l’accertamento dell’insolvenza.
  4. Avverso detta sentenza le società (OMISSIS) ed (OMISSIS) nonché M. (quale legale rappresentante di entrambe) hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo articolato su cinque profili, cui il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre la (OMISSIS) non ha svolto difese.
  5. Con ordinanza interlocutoria n. 15730 del 2018 la sezione Sesta-1 ha rimesso la causa alla sezione semplice per la trattazione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

  1. I ricorrenti lamentano una serie di vizi così (testualmente) rubricati: 1) “Nullità della sentenza per Violazione e falsa applicazione della normativa ex L. n. 44 del 1999, ex art. 20, primo e comma 4. Termini sospesi e prorogati”; 2) “Nullità della sentenza per Violazione e falsa applicazione della normativa legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 1 e 15”; 3) “Omessa, insufficiente e carente motivazione nel ritenere applicabile la norma in questione al processo fallimentare sulla base dell’erronea interpretazione di un precedente giurisprudenziale di legittimità”; 4) “la violazione della medesima disposizione per aver ritenuto superfluo il parere del PM ivi descritto”; 5) “la carenza di motivazione nell’omesso accertamento dello stato oggettivo di insolvenza della (OMISSIS) S.r.l.”.

6.1. In sostanza – per quanto riesce a ricavarsi dall’unitario e confuso svolgimento dei vizi denunziati – i ricorrenti deducono che la società non era né insolvente né inadempiente, in quanto: i) al momento dell’istanza di fallimento ( in data __) il creditore istante (OMISSIS) non era legittimato, essendo titolare di un credito inesigibile, poiché da considerare scaduto alla data di emissione del decreto ingiuntivo (in data __), ossia entro l’anno dall’evento lesivo (novembre __) e quindi soggetto a proroga e sospensione L. n. 44 del 1999, ex art. 20, commi 1 e 3; in ogni caso, l’esecutività del decreto ingiuntivo era stata parzialmente sospesa dal giudice dell’opposizione in data 04/08/2016, sicché il credito non era né certo, né liquido né esigibile; ii) nei primi due anni dall’omologa dell’accordo di ristrutturazione, che prevedeva adempimenti sino al __, erano stati già pagati circa settecentomila Euro di crediti, anche se poi la (OMISSIS) aveva cessato i pagamenti perché intervenuta la sospensione e proroga ex lege, senza che però l’accordo fosse stato mai risolto; iii) non vi erano protesti, se non ridotti a tre, e la debitoria era scesa da circa __  Euro del __ a circa __ Euro nel __.

6.2. Per concludere, i ricorrenti affermano che in sintesi, è vero che la procedura prefallimentare non deve essere sospesa (…) per il fatto che il debitore abbia chiesto i benefici antiusura, dal momento che essa non ha la natura esecutiva presupposta dalla norma (…) bensì natura di cognizione (…) ma nella specie, sicuramente ed in ogni caso andava prorogata, ai sensi del comma 1 dell’art. 20, la scadenza del debito nei confronti del creditore istante, con la conseguenza che si deve ritenere quest’ultimo carente di legittimazione a chiedere il fallimento. Pertanto è evidente l’abnormità della sentenza.

  1. La curatela controricorrente eccepisce, tra l’altro, il difetto di specificità delle censure, la novità del vizio denunziato con il punto 4 (relativamente al parere del PM) e l’inconsistenza del punto 3, contenente una mera enunciazione.
  2. Nonostante la non ortodossa formulazione del ricorso – che prospetta una pluralità di vizi di diversa natura, senza svilupparli chiaramente in singoli motivi – è possibile enucleare le due censure principali (escluse, in quanto inammissibili, le questioni nuove) e cioè: I) il difetto di esigibilità del credito del creditore istante (OMISSIS), portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato con precetto del __, opposto e parzialmente sospeso in data __, a causa dell’applicabilità della sospensione ai sensi della L. n. 44 del 1999, a seguito della denuncia dei reati di usura ed estorsione in data __; II) la possibilità di dichiarare il fallimento della (OMISSIS), su ricorso presentato il __ dalla (OMISSIS) (creditore estraneo all’accordo di ristrutturazione dei debiti della (OMISSIS), in pendenza dell’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L. Fall., omologato ma mai risolto.
  3. La prima censura è infondata, non solo perché (come invero riconosciuto dagli stessi ricorrenti) il procedimento prefallimentare non si sospende ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20, ma anche perché lo stato di insolvenza va accertato tenendo conto di tutti i debiti, fatta salva l’inesigibilità solo di quelli concretamente afferenti il reato denunziato (v. Cass. 22756/2012, espressamente richiamata dalla Corte territoriale).

9.1. Valga al riguardo il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale la procedura prefallimentare ha natura non già esecutiva, bensì cognitiva, poiché prima della dichiarazione di fallimento non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così come prima del pignoramento non può ritenersi cominciata l’esecuzione individuale; di conseguenza, il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura (Cass. 8432/2012, 6309/2014, 10172/2016, 29245/2018).

9.2. Va inoltre ricordato che la disciplina dettata dai primi quattro commi della L. n. 44 del 1999, art. 20, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali rispettivamente, per il pagamento e per l’accertamento dei debiti pecuniari – un bilanciamento tra l’interesse dei creditori all’adempimento e l’esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell’adempimento e la genesi criminale del debito, determina un’indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività, però – pur trovando giustificazione nell’interesse pubblico alla tutela delle posizioni debitorie – va necessariamente circoscritta ad ipotesi tassative. Conseguentemente, la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze di cui alla suddetta legge comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall’art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti implicati, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d’insolvenza L. Fall., ex art. 5, da valutarsi in relazione alla situazione generale dell’imprenditore ed alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti (ex multis, Cass. 1582/2017, di conferma della sentenza di merito che, pur non negando la rilevanza della sospensione ad incidere sull’accertamento dello stato di insolvenza di una società, poi dichiarata fallita, ha ritenuto non provata l’applicabilità della sospensione ai crediti scaduti di detta società, nonché la capacità della stessa di far fronte con mezzi normali all’adempimento delle obbligazioni non colpite dalla predetta misura).

9.3. Orbene la Corte d’appello, dopo aver correttamente rilevato che la L. n. 44 del 1999, art. 20 non determina una moratoria generalizzata in favore della parte beneficiaria del provvedimento di tutela ivi previsto – consentendo esclusivamente la proroga, per trecento giorni, delle scadenze relative ad adempimenti amministrativi, pagamento dei ratei di mutuo e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, se ricadenti entro l’anno dall’evento lesivo – ha rilevato che nel caso di specie il credito in questione, originato da fatture emesse negli anni 2011 e 2012, era già scaduto (a tutto voler concedere) nel maggio __, laddove il provvedimento ex art. 20 cit. era stato emesso dal PM  il __, a seguito di denuncia per estorsione e usura presentata dalla (OMISSIS) nei confronti di una banca in data __.

  1. Anche la seconda censura, afferente all’ammissibilità dell’istanza di fallimento in pendenza di un accordo di ristrutturazione omologato e non risolto, è infondata.

10.1. La Corte territoriale, nel ritenere ammissibile detta istanza, ha richiamato il precedente di questa Corte per cui “la presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non implica la sospensione della procedura prefallimentare, non potendo a ciò condurre un’interpretazione estensiva della L. Fall., art. 182 bis, comma 6, laddove vieta l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari in presenza dell’istanza di sospensione proposta dal debitore: da un lato, infatti, il procedimento prefallimentare non ha natura esecutiva e cautelare, ma natura cognitiva piena e, dall’altro, la menzionata interpretazione non sarebbe coerente con il sistema, che non consente la sospensione ex art. 295 c.p.c. della procedura prefallimentare a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo. Né la disciplina di cui all’art. 182 bis cit., può dirsi, per ciò solo, indeterminata, sicché è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 27 e 111 Cost.” (Cass.. 24969/2013). Tuttavia la fattispecie concreta, caratterizzata da una situazione inversa (istanza di fallimento successiva all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione), richiede ulteriori considerazioni.

10.2. Sono noti i consolidati approdi della giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporto tra procedimento prefallimentare e concordato preventivo, declinato non già come pregiudizialità tecnico-giuridica bensì come mero coordinamento, nel senso che, pendente il secondo, “la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all’esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi l’autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L. Fall. – e cioè, rispettivamente, inammissibilità della domanda, revoca dell’ammissione, mancata approvazione, diniego di omologazione (fatta salva la possibilità di dichiarare il fallimento durante le eventuali fasi di impugnazione di simili esiti negativi) ferma restando, in ogni caso, l’inammissibilità di una domanda di concordato preventivo diretta non a regolare la crisi dell’impresa, ma a procrastinare la dichiarazione di fallimento, come tale integrante “gli estremi dell’abuso del processo” (ex multis, Cass. 30539/2018, 1169/2017, 9050/2016; Cass. Sez. U, 9935/2015 e 1521/2013).

10.3. Meno consolidati paiono gli approdi di questa Corte sul tema, connesso al precedente, dei rapporti tra domanda di fallimento e concordato preventivo omologato, in fase di esecuzione, che pure sembrerebbero da declinare nei medesimi termini di preclusione/coordinamento sopra illustrati (e dunque con procedibilità dell’istanza di fallimento solo dopo la risoluzione del concordato), non solo perché la domanda di concordato rappresenta concettualmente un minus rispetto al concordato omologato, ma anche in considerazione del vincolo obbligatorio creato dalla L. Fall., art. 184, comma 1, (non a torto descritto come proiezione concorsuale del principio civilistico di cui all’art. 1372 c.c.), dell’effetto esdebitatorio dell’omologazione (cui consegue il ritorno in bonis del debitore), della specialità della disposizione di cui all’art. 186 (ivi compreso il termine di decadenza annuale) rispetto alla L. Fall., art. 6, e (non ultimo) dell’interesse concreto dei creditori alla declaratoria di fallimento nella misura originaria dei crediti, piuttosto che nella misura falcidiata, che finirebbe sostanzialmente per comportare solo un incremento dei costi per l’apertura di un’ulteriore procedura concorsuale (cfr. Cass. 2695/2016 per cui dopo l’omologazione la procedura concordataria deve ritenersi ancora pendente quando uno dei creditori presenti istanza di risoluzione ai sensi della L. Fall., art. 186).

10.4. Ebbene, a fronte di un variegato panorama della giurisprudenza di merito sull’argomento, questa Corte ha affermato il principio per cui “nell’ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, ed in caso di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può senz’altro avanzarne istanza di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 6, a prescindere dall’intervenuta risoluzione del detto concordato, essendo ormai venuto meno – dopo la riforma della L. Fall., art. 186 introdotta dal D.Lgs. n. 169 del 2007 – ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento e dovendo l’istante proporre la domanda di risoluzione, anche contestualmente a quella di fallimento, solo quando faccia valere il suo credito originario e non nella misura già falcidiata” (Cass. 17703/2017, 29632/2017); successivamente ha quindi precisato che, “qualora il fallimento sia stato dichiarato quando è ancora possibile instare per la risoluzione L. Fall., ex art. 186 della procedura concordataria, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma della L. Fall., art. 184, posto che l’attuazione del piano è resa impossibile per l’intervento di un evento, come il fallimento, che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile” (Cass. 26002/2018).

10.5. Il riferimento agli orientamenti sopra richiamati si è reso necessario alla luce degli ulteriori approdi della giurisprudenza di questa Corte – argomentati anche con riferimento al diritto Eurounitario – sulla natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione dei debiti L. Fall., ex art. 182-bis, in quanto appartenenti al novero degli istituti del diritto concorsuale ovvero – più esplicitamente e a differenza dei piani attestati di risanamento L. Fall., ex art. 67, comma 3, lett. d) – delle procedure concorsuali (v. Cass. 1182/2018, 1895/2018, 1896/2018, 9087/2018, 12956/2018, 16161/2018, 16347/2018); invero, il consolidarsi dell’orientamento per cui gli accordi di ristrutturazione sono istituto affine al concordato preventivo, nell’ambito delle procedure alternative al fallimento volte alla composizione della crisi d’impresa (cfr. Cass. 16950/2016, 2311/2014), ha reso possibile sia pure entro certi limiti di compatibilità – applicare ad essi, in via estensiva o analogica, i principi generali comuni alle procedure concorsuali (cfr. Cass. 9087/2018 e 12956/2018 cit.).

10.6. Né va trascurato che nel Codice della crisi e dell’insolvenza di futura applicazione (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – CCI), accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo – disciplinati nel medesimo Titolo IV tra gli Strumenti di regolazione della crisi condividono il Procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza (art. 40 e ss.) e sono connotati da una significativa comunanza di presupposti, soggettivi e oggettivi, nonché condizioni di accesso (cfr. anche l’art. 21, sulla conclusione del procedimento di composizione assistita della crisi, e l’art. 44, comma 4, sulla possibile nomina del commissario giudiziale).

  1. Fatte queste doverose premesse sistematiche, la questione in esame va decisa muovendo da due rilievi decisivi, l’uno in diritto, l’altro in fatto: in diritto, quello per cui la legge fallimentare vigente non disciplina – a differenza del concordato preventivo – né la fase esecutiva né un procedimento per la risoluzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato L. Fall., ex art. 182 bis; in fatto, quello per cui il creditore istante per la dichiarazione di fallimento è un creditore estraneo all’accordo omologato.
  2. Va altresì segnalato, sul primo aspetto, che il legislatore ha avvertito l’esigenza di colmare (in parte) la lacuna attraverso l’art. 58, comma 2, CCI – che disciplina l’ipotesi delle modifiche sostanziali del piano resesi necessarie dopo l’omologazione – imponendo l’attestazione della loro idoneità ad assicurare l’esecuzione degli accordi, nonché la pubblicazione nel registro delle imprese e la possibilità di opposizione dei creditori entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso appositamente inviato a mezzo raccomandata.
  3. Orbene, alla luce di tutto quanto sopra considerato, deve ritenersi che nulla osti alla procedibilità di una domanda di fallimento presentata, dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, da un creditore che ad esso sia rimasto estraneo. Diversamente opinando, si finirebbe infatti per privare quest’ultimo – che a quell’accordo ha legittimamente scelto di non aderire – di una fondamentale forma di tutela del proprio credito, da coordinare con gli interessi degli altri creditori aderenti all’accordo, in funzione della garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. e del correlato principio della par conditio creditorum di cui all’art. 2741 c.c. Inoltre, si consentirebbe una compressione dei suoi diritti tanto più inammissibile in quanto l’istituto degli accordi L. Fall., ex art. 182 bis fa perno proprio sul presupposto della loro idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei (fatte salve la dilazione di cui al comma 1 della norma citata e la possibilità della deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c. prevista dalla L. Fall., art. 182-septies, cui fanno eco i più ampi “Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa” introdotti dall’art. 61 CCI), i quali perciò si pongono, rispetto all’accordo, in posizione analoga ai creditori non vincolati dagli effetti obbligatori del concordato omologato L. Fall., ex art. 184.
  4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

 

Cass_Civ_Sez_I_Sent_22_05_2019_n_13850