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Concordato preventivo e il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta

Concordato preventivo e il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta

Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 11882 del 18/06/2020

Con sentenza del 18 giugno 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, in merito di recupero crediti ha stabilito che in tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 L.F. (R.D. n. 267 del 1942), ha per oggetto principalmente la completezza e la regolarità della domanda. Di talché, quanto all’attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione – inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti – possa alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori.


Cass. civ. Sez. I 18_06_2020 n. 11882