Concordato preventivo: i beni personali dei soci illimitatamente responsabili non entrano automaticamente nell’attivo concordatario
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019
Con sentenza del 14 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di concordato preventivo, ha stabilito che i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella caso di specie, di una S.a.s.) non entrano automaticamente nell’attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all’attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall’art. 160, comma 2, L.F.
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019
Concordato preventivo: i beni personali dei soci illimitatamente responsabili non entrano automaticamente nell’attivo concordatario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso __ proposto da:
C. – ricorrente –
contro
Fallimento di (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), nonché di C. – controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna – intimato –
avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del __ dal cons. Dott. __;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.
Svolgimento del processo
- Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 18 proposto da C., quale socio accomandatario e legale rappresentante della (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), avverso la dichiarazione di fallimento di detta società da parte del Tribunale di Ravenna, in data __, contestualmente alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, laddove prevedeva la falcidia di crediti privilegiati ex artt. 2753 e 2776 c.c. in violazione dei criteri di cui alla L.F., art. 160, comma 2, a fronte di un patrimonio immobiliare del socio illimitatamente responsabile, assoggettabile a fallimento, di valore superiore alla nuova finanza da questi offerta in sede concordataria.
- Il giudice d’appello ha confermato l’inammissibilità della proposta concordataria con diversa motivazione, ritenendo che, per un verso (come osservato nel primo motivo di reclamo) l’alternativa liquidatoria presa in considerazione dalla L.F., art. 160, comma 2, doveva essere solo il fallimento della società, non anche quello del socio illimitatamente responsabile, per altro verso restava comunque violato l’ordine delle cause legittime di prelazione (contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di reclamo), poiché tra i beni sui quali far valere il privilegio ex artt. 2753 e 2776 c.c. doveva includersi l’intero compendio messo a disposizione dei creditori, ricompreso quindi anche il prospettato apporto, per “nuova finanza, del socio illimitatamente responsabile.
- Avverso detta decisione il socio accomandatario C. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui la curatela del Fallimento ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
- Il primo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione della L.F., art. 160, comma 2, in quanto l’apporto del socio illimitatamente responsabile non avrebbe comportato né un incremento dell’attivo patrimoniale della società debitrice né un aggravio del passivo della medesima, in quanto nuova finanza derivante unicamente dal realizzo del prezzo della futura vendita dell’immobile di sua esclusiva e personale proprietà, non ceduto né trasferito a diverso titolo alla società partecipata.
- Con il secondo mezzo si assume che sarebbe contraddittoria la motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiché le ragioni dell’accoglimento del secondo motivo di reclamo contrasterebbero con quelle di rigetto del primo motivo di reclamo.
- Le due censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
- Invero, come puntualmente osservato nelle conclusioni scritte del P.M., la Corte di merito, dopo aver correttamente affermato che i beni personali dei soci illimitatamente responsabili non entrano automaticamente a far parte dell’attivo concordatario – come invece accade in caso di fallimento della società, ove peraltro essi formano una massa attiva distinta, pertinente al fallimento personale del socio in estensione – ha giustamente osservato che però, laddove (come nel caso di specie) essi vengono apportati al concordato, entrando a far parte dell’attivo patrimoniale, non possono più essere considerati in modo neutrale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché se ne deve tener conto ai fini del giudizio comparativo richiesto dalla L.F., art. 160, comma 2.
- Il Collegio condivide le conclusioni della Procura generale sopra riportate, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la non incidenza dell’apporto di nuova finanza nell’attivo patrimoniale potrebbe verificarsi nel caso – qui non ricorrente – in cui l’apporto stesso consista nella estinzione diretta dei crediti da parte del terzo (Cass. 9373/2012, in motivazione).
- Ne discende il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con condanna di parte ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro __ per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro __ ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019
Cass_civ_Sez_I_Ord_17_05_2019_n_13391
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