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Concordato preventivo: nuovo piano

Concordato preventivo: il termine per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta concordatari

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile, Sentenza del 29/05/2020

Con sentenza del 12 marzo 2020, il Tribunale Ordinario di Terni, Sezione Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il termine per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta concordatari ex art. 9, comma 2, D.L. 08/04/2020, n. 23, può essere concesso dal tribunale su istanza del debitore nell’ambito di procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 23 febbraio 2020, anche nella fase precedente all’ammissione, laddove però siano stati depositati proposta e piano, tenuto conto che la disciplina emergenziale (come del resto quella ordinaria del concordato, soprattutto in continuità) è ispirata al favor debitoris; pertanto, una lettura sistematica delle diverse misure regolate dall’art. 9 D.L. 08/04/2020, n. 23, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso offrire agli imprenditori strumenti di tutela che coprano tutte le fasi della procedura di concordato preventivo.

Nel caso di specie occorre rilevare che il debitore aveva provveduto al deposito del piano e della proposta entro il termine assegnato e già prorogato ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., ma risultava fissata con decreto ex art. 162 L.F. la convocazione del debitore per discutere di profili di inammissibilità della proposta e del piano scaturenti dalle modifiche apportate.


 

 

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