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Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo Domanda Riconvenzionale

Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo Domanda Riconvenzionale

Con sentenza del 16 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Velletri ha stabilito che nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione.


Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione II Civile, Sentenza del 16-01-2018

Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo Domanda Riconvenzionale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZ. II ^ CIVILE

in composizione monocratica nella persona del Pres. Dott. M. Buscema, all’udienza del giorno 16 gennaio 2018 ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al nr. _____________________

TRA

– P. R., in persona dell’amministratore p.t.

elettivamente domiciliato in _____________________ presso lo studio dell’avv. __________________ che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti

PARTE OPPONENTE

E

– E.G. Srl, in persona del legale rappresentante p.t.

elettivamente domiciliata in _____________________ presso lo studio dell’avv. __________________ che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti

PARTE OPPOSTA

NONCHE’

– M.R.

elettivamente domiciliato in _____________________ presso lo studio dell’avv. __________________ che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto privato.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. Si controverte del decreto ingiuntivo nr. _____________ emesso il ______ dall’intestato Tribunale con cui, su istanza della società E.G. Srl, l’opponente condominio è stato condannato a pagare la somma di Euro _________ oltre interessi legali e spese di procedura a titolo di saldo prezzo residuo dei lavori edili di manutenzione straordinaria della palazzina condominiale.

La difesa dell’opponente ha dedotto che i lavori non erano stati accettati in quanto erano state riscontrate alcune problematiche e anomalie (crepe e lesioni con scrostatura della tinteggiatura sui cornicioni e diffuse infiltrazioni di acqua) ed inoltre l’impresa non aveva rilasciato il certificato di garanzia quinquennale cui era condizionato lo svincolo del saldo prezzo.

A fronte di ciò la difesa del condominio ha chiesto di poter chiamare in giudizio il direttore dei lavori nella persona dell’ardi. R.M., responsabile di aver arbitrariamente accettato il fine lavori ed autorizzato il pagamento del saldo, formulando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la riduzione del prezzo dell’appalto, con conseguente domanda risarcitoria nei confronti sia dell’impresa che del direttore dei lavori.

  1. La difesa dell’impresa edile, nel costituirsi in giudizio, ha controdedotto che i lavori erano stati eseguiti a regola d’arte, come certificato dal direttore dei lavori e, in ogni caso, ha eccepito la tardività della denuncia dei vizi, peraltro inesistenti, per poi concludere per il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.
  2. Si è costituita in giudizio anche la terza chiamata in causa la cui difesa ha contrastato quanto dedotto e argomentato dal condominio e, nello specifico, ha precisato di aver seguito in maniera accurata l’andamento dei lavoro, eseguendo il collaudo delle opere in contraddittorio con l’amministratore del condominio, la commissione dei lavori istituita per l’occasione e l’impresa appaltatrice, per poi redigere lo stato finale dei lavori come documentato in atti.
  3. Nel merito, indiscusso il contratto di appalto intercorso tra il condominio opponente e la E.G. Srl (doc. 6 fasc. opponente), il nodo della vicenda si incentra sulla contestazione di vizi e anomalie dei lavori, nonché sull’ulteriore doglianza che l’impresa non avrebbe consegnato al condominio il certificato di garanzia quinquennale come espressamente previsto all’art. 4 del contratto, quale condizione per effettuare il pagamento del saldo di Euro _________ al netto dell’iva da corrispondere in dodici rate mensili di pari importo.

Per quanto concerne la insorgenza di vizi e anomalie dell’opera va premesso che in tema di riparto dell’onere della prova nell’ambito dell’inadempimento contrattuale la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito come sia il creditore che agisce per l’adempimento così come per la risoluzione del contratto a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass., 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass., 3 luglio 2009, n. 15667).

Ed inoltre, sempre in punto di diritto deve osservarsi che nei contratti di appalto l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, e quindi di aver eseguito l’opera in conformità al contratto ed alle regole dell’arte (Cass., 20 gennaio 2010, n. 936; Trib. Potenza, 9 agosto 2013).

  1. Ciò premesso, a documentare la corretta e completa esecuzione dei lavori vi è la relazione finale del direttore dei lavori in data 10/3/2012 (doc. 7 fasc. opposta) la quale, dopo aver riepilogato il corso dell’appalto (lavorazioni e tempi) ed applicato la penale contrattuale, ha attestato che i lavori erano stati completati e regolarmente eseguiti (doc. 8 fasc. opposta) e che, pertanto, poteva procedersi al pagamento del saldo prezzo attraverso le dodici rate contrattualmente previste, a partire dal collaudo dell’opera (_____).

Ed ancora, a distanza di circa un mese (____________) lo stesso direttore dei lavori, dopo aver segnalato all’impresa una serie di lavorazioni di ridotta importanza (doc. 10 fasc. opposta), ha nuovamente predisposto una relazione a corredo dello stato finale, confermando la corretta esecuzione delle opere (doc. 11 fasc. opposta).

Onde inficiare tale attestazione, peraltro risalente al settembre del ______, il condominio ha depositato una relazione tecnica curata dall’ing. E.T. nella quale, a distanza di circa un anno (______), vengono evidenziati alcuni inconvenienti riguardanti le lavorazioni degli intonaci (microfessurazioni).

L’ing. T., chiamato a testimoniare, ha confermato che già dopo pochi mesi dall’ultimazione dei lavori alcuni condomini avevano segnalato le problematiche delle crepe e delle lesioni comparse sui cornicioni e sul prospetto dei balconi, inconvenienti che lo stesso perito del condominio aveva poi riscontrato nella sua relazione.

Lo stesso amministratore del condominio, nel corso del suo interrogatorio formale, ha confermato che erano stati eseguiti alcuni pagamenti delle rate a saldo anche dopo la dedotta insorgenza delle problematiche, circostanza confermata sia documentalmente (vedasi i bonifici di pagamento) che dai testi M., L. e S.S.; così come ha trovato riscontro la circostanza che al collaudo dei lavori erano presenti, oltre al direttore dei lavori e all’impresa, anche l’amministratore del condominio ed anche alcuni condomini (testi M. e S.S.).

  1. Orbene, in base a tali considerazioni deve quindi accogliersi l’eccezione di decadenza sollevata dalla difesa della E.G. Srl, tenuto conto che rispetto alla data di esecuzione delle opere e a quella di scoperta dei dedotti vizi (pochi mesi dopo il fine lavori e, comunque, certamente nel settembre ______, data della perizia dell’ing. T.) sono ampiamente decorsi i termini di cui all’art. 1667, comma 2 c.c., dal momento che non è stata documentata, né provata la denuncia di detti vizi prima della proposizione dell’odierna opposizione, risalente all’ottobre del _______.

Dunque, pur volendo uscire dalla logica dell’accettazione o meno delle opere, il dato saliente è che il condominio, ultimati i lavori ed avvenuta la consegna con le modalità su riportate, non ha mai formalizzato alcuna denuncia dei vizi, pur avendoli riscontrati ed avendone perciò una conoscenza completa grazie alle indagini svolte dal suo perito di parte, incorrendo pertanto nella decadenza di cui alla citata norma codicistica.

Allo stesso modo, anche a voler per ipotesi ricondurre il caso di specie nell’operatività dei gravi difetti ex art. 1669 c.c., la parte opponente risulterebbe comunque decaduta dalla garanzia, poiché è provato e documentato che la denuncia è avvenuta nell’ottobre del __________, ossia dopo essere decorso un anno dalla scoperta del settembre dell’anno prima.

  1. Anche l’ulteriore motivo di doglianza opposto dalla difesa del condominio è risultato inconsistente.

Infatti, il certificato di garanzia quinquennale previsto contrattualmente è stato emesso e consegnato all’amministratore del condominio, come risulta dal documento depositato dalla difesa della società (doc. 12 fasc. società) ed è stato confermato dai testi escussi (M. e S.).

Dunque, la contestazione riguardante la mancata consegna della certificazione in parola ha trovato smentita nelle carte processuali e, pertanto, non può costituire motivo posto a fondamento del mancato pagamento del saldo.

  1. In conclusione, l’opposizione va respinta e, di conseguenza, anche la domanda riconvenzionale spiegata dal condominio, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
  2. Va altresì dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria, proposta in via riconvenzionale, dalla società opposta.

Da tempo la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che “Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis” (Cass., 29 settembre 2006, n. 21245; Cass., 4 ottobre 2013, n. 22754; Cass., 7 febbraio 2006, n. 2529).

Poiché la domanda introdotta dalla società opposta attiene al risarcimento del danno conseguente al ritardo nel pagamento del saldo prezzo ai sensi dell’art. 1224, comma 2 c.p.c. e, pertanto, non scaturisce dalla domanda riconvenzionale introdotta dal condominio, non è ammissibile nell’odierno giudizio.

In ogni caso, anche a volerne esaminare il merito, non vi alcuna prova che il riscatto anticipato delle polizze finanziarie da parte della società E.G. sia conseguenza immediata e diretta del mancato pagamento del saldo prezzo, ovverosia che la società in quel periodo era in una situazione patrimoniale e finanziaria talmente deficitaria dal dover svincolare anticipatamente dette polizze, così da poter sopperire al mancato pagamento del saldo prezzo.

Inoltre, non sono stati dimostrati altri pregiudizi (art. 1224 c.c.) conseguenti al ritardo dei pagamenti, se non la corresponsione degli interessi legali dalla data del dovuto, satisfattivi del ritardo accumulato dal condominio.

  1. Le spese processuali sostenute dalla società opposta e dalla terza chiamata in causa, stante la soccombenza, vanno interamente poste a carico del condominio opponente e si liquidano in base al D.M. n. 55 del 2014 in ragione del valore della domanda.

Non si ravvisano i presupposti dell’art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al nr. _________ RG in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

1) Rigetta l’opposizione e, per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.

2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal condominio opponente.

3) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla E.G. srl.

4) Condanna il condominio P. R. di via S. n. 31 in T. a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidandole a favore di ciascuna, in Euro ____ per compensi (Euro ____ per studio; Euro _____ fase introduttiva; Euro _________ trattazione e istruttoria; Euro ________ fase decisionale) oltre iva e cpa, nonché il rimborso delle spese generali.

Così deciso in Velletri, il 16 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2018.

 

Trib_Velletri_Sez_II_Civ_Sent_16_01_2018