Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo Ordinario giudizio a cognizione piena Potere – dovere del Giudice dell’opposizione
Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo Ordinario giudizio a cognizione piena Potere – dovere del Giudice dell’opposizione
Tribunale Ordinario di Rimini, Sezione Unica Civile, Sentenza del 07-02-2018
Con sentenza del 7 febbraio 2018 il Tribunale Ordinario di Rimini ha stabilito che con l’opposizione al decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio a cognizione piena che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario. Il giudice dell’opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte “ex adverso” ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio.
Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo Ordinario giudizio a cognizione piena Potere – dovere del Giudice dell’opposizione
Tribunale Ordinario di Rimini, Sezione Unica Civile, Sentenza del 07-02-2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rossi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ______________ promossa da:
M.C. (C.F. …) e C.B. (C.F. …) con il patrocinio dell’avv. _____________ ((…)) , elettivamente domiciliati in _____________________________ presso il difensore
OPPONENTI
contro
B.M. _________________ (C.F. …), con il patrocinio dell’avv. _________________, elettivamente domiciliato in _______________________________ presso il difensore
OPPOSTO
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione depositato in data __________, C.M. e B.C. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _________ emesso dal Tribunale di Rimini, in forma provvisoriamente esecutiva, a favore della B.M. _____________ (nel prosieguo anche solo B.M.) per la somma di Euro _______ oltre interessi e spese di procedura.
Esponevano gli opponenti di aver stipulato con la banca contratto di apertura di credito in conto corrente (n. …). Chiedevano dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta, attesa la mancata produzione in fase monitoria dei riassunti scalari. In ogni caso, domandavano la revoca della predetta ingiunzione per asserita nullità dell’atto di revoca del rapporto bancario in quanto inviato all’indirizzo sbagliato, con conseguente mancata conoscenza da parte degli opponenti della revoca medesima. In via preliminare, insistevano per la revoca della provvisoria esecuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data _______, si costituiva in giudizio B.M., chiedendo integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Sosteneva la banca che la documentazione prodotta in fase monitoria era conforme al dettato legislativo, ed in particolare alla previsione di cui all’art. 50 TUB. Quanto all’eccezione di nullità della revoca, l’opposta ne chiedeva il rigetto atteso l’invio della comunicazione presso il medesimo indirizzo indicato in contratto dagli opponenti; indirizzo cui, solo pochi mesi prima, era stata inviata precedente comunicazione ritornata al mittente per compiuta giacenza (a dimostrazione del fatto che il domicilio effettivo coincideva con quello indicato nei contratti).
All’udienza del ___________ le parti insistevano nelle rispettive posizioni; con ordinanza del ________ il giudice istruttore respingeva la domanda di revoca della provvisoria esecuzione, trattandosi di richiesta esulante dal perimetro di cui all’art. 649 c.p.c.
Seguivano, dunque, una serie di rinvii per pendenza di trattative; il mancato raggiungimento di un accordo stragiudiziale, tuttavia, portava i difensori a chiedere, all’udienza del __________________, la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ; alla successiva udienza del ____________________ i difensori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. La causa, dunque, all’udienza del __________________________, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La circostanza per la quale lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile della sentenza alla luce del novellato art. 132 c.p.c. consente di limitare a quanto sopra la ricostruzione della vicenda processuale. Per quanto non espressamente riportato ci si richiama ai documenti depositati in atti.
L’opposizione va respinta.
I motivi sollevati dagli opponenti non meritano accoglimento.
Quanto al primo profilo, ossia la mancanza di prova scritta del credito ingiunto, si osserva quanto segue. L’art. 50 TUB si pone come norma speciale rispetto alla regola generale dettata dagli artt. 633 e 634 c.p.c. in tema di “prova scritta”, derogando al principio generale di non invocabilità, a fini probatori, del documento di formazione unilaterale della parte che vuole giovarsene in giudizio.
Il citato art. 50 TUB prevede che “La B.I. e le banche possono chiedere il decreto ingiuntivo previsto dall’art. 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Nota è la differenza fra il saldaconto richiesto dalla normativa previgente e l’attuale estratto conto di cui al citato D.Lgs. n. 385 del 1993.
Prima dell’entrata in vigore del TUB, infatti, era consentito alla banca produrre un registro (il saldaconto, appunto) nel quale, invece di evidenziare analiticamente tutti i rapporti intercorsi fra la banca e il cliente, l’istituto di credito si limitava a esplicitare il risultato riassuntivo dei rapporti stessi senza specificarne il contenuto.
“L’attuale estratto conto di cui parla l’art. 50 TUB, invece, è un prospetto contabile in cui vengono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, nonché il saldo attivo e passivo; tale documento, dunque, indica non solo la situazione finale del rapporto nel momento in cui esso ha termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni compiute fino ad una certa data, con l’esplicitazione di un saldo finale. La norma facendo riferimento all’estratto “integrale” risponde all’esigenza di tutelare il correntista anche nell’eventuale fase di opposizione, consentendogli, così, una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso. Per estratto conto, dunque, si intende un documento nel quale vi è “esatta specificazione di goni operazione compiuta … ivi compresi i diritti di commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi attivi e passivi maturati – con l’indicazione di un saldo attivo o passivo che costituirà la prima posta della successiva fase di conto” (Trib. Torino 28 marzo 2013). E ancora, Cass. n. 25857/2011 per la quale nell’estratto conto integrale di cui all’art. 50 TUB “devono rientrare le voci di credito e debito nell’arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi passivi maturati”.
L’estratto conto in questione è il documento indicato poi nell’art. 119 TUB quale documento inviato periodicamente al cliente in modo da renderlo edotto dell’andamento del rapporto bancario.
Venendo al caso di specie, si osserva che la banca ha prodotto, in sede monitoria, a sostegno della propria domanda creditoria, una documentazione contabile parziale. Ed invero, l’estratto conto integrale si compone di tre parti: la lista movimenti, il riassunto scalare e il conteggio delle competenze. Nel caso che occupa, la banca ha prodotto, sì, la lista movimenti dalla quale è possibile evincere le voci “dare” e “avere”, ma non anche gli scalari e le competenze.
Fatta questa premessa, si osserva, tuttavia, che un tale difetto probatorio è stato poi sanato in sede di giudizio di opposizione, giudizio in cui parte opposta ha prodotto tutta la documentazione necessaria per la prova del proprio credito. Si ricorda che per giurisprudenza ormai consolidata di legittimità e di merito, “L’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 ss. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell’opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte “ex adverso” ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso” (Cassazione civile , sez. II, 04 dicembre 1997, n. 12311; conformi: Cassazione civile , sez. III, 24 novembre 1981, n. 6244; Cassazione civile , sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1184; Cassazione civile , sez. III, 31 maggio 2006, n. 13001; Cassazione civile , sez.III, 12 maggio 2003, n. 7188; Cassazione civile , sez. lav., 24 giugno 2004, n. 11762) e che, per giurisprudenza assolutamente maggioritaria, “il procedimento di opposizione è ricollegabile unitariamente alla procedura per decreto, tanto è che il giudice dell’opposizione è anche il giudice delle spese del procedimento monitorio (Cass. n. 17440/03, richiamata nella sentenza impugnata e Cass. n. 17469/07)… nel giudizio di opposizione il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già per stabilire se l’ingiunzione fu emessa validamente, restando irrilevanti ai fini di questo accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l’insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento monitorio e che possono dispiegare rilevanza solo sul regolamento delle spese (giurisprudenza consolidata e di recente Cass. n. 2997/04)” (Cass. n. 20613/2011; conforme Cass. n. 7892/1994; 4234/1983 secondo la quale “l’accertamento dell’esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria”; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Bari 2696/2004, e ancora, recentemente Tribunale di Milano sez. XI, 17 ottobre 2016 per il quale “il creditore che abbia agito in via monitoria può integrare la prova fornita nella fase sommaria con efficacia retroattiva nell’eventuale giudizio di opposizione”.
Pertanto si ritiene che – a prescindere dalla sufficienza o meno della documentazione prodotta in fase monitoria ai fini della concessione del decreto ingiuntivo – la successiva produzione da parte della creditrice, nel corso del giudizio di opposizione, degli estratti conto completi, vale a rappresentare idonea prova scritta dell’esistenza del credito pienamente efficace anche nel giudizio di opposizione, precludendo in ogni modo alla revoca del decreto ingiuntivo per un eventuale mancanza probatoria afferente a quella fase.
Venendo, dunque, al merito della pretesa azionata dalla banca, si osserva che parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine al quantum del saldo debitorio avanzato da parte opposta. L’assenza di eccezioni sul punto consente di ritenere regolarmente formatosi il saldo debitorio indicato dalla banca medesima.
Anche il secondo motivo di opposizione non può essere accolto.
In particolare, gli opponenti contestano di aver avuto conoscenza della comunicazione di revoca dell’apertura di credito del ____________, in quanto indirizzata a domicilio diverso da quello effettivo.
L’indirizzo cui è stata inoltrata la predetta comunicazione, tuttavia, non è un indirizzo sbagliato e privo di qualsiasi collegamento con gli opponenti: trattasi, infatti, dell’indirizzo indicato dai clienti nei contratti di cui si discute in questa sede e al quale la banca ha inviato regolare (o quantomeno non contestata) documentazione relativa al rapporto bancario intercorso fra le parti.
All’art. 5 del documento sottoscritto dalle parti in data ________, nominato “Condizioni generali relative al rapporto banca- cliente” (doc. 6 di parte opposta), articolo rubricato “Invio della corrispondenza alla clientela” si legge: “1. L’invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca sono validamente effettuati all’indirizzo indicato all’atto di costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. 2. Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui al comma precedente, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuati all’indirizzo di uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri”.
Come si legge nell’intestazione del documento medesimo, in duplice copia in quanto sottoscritto separatamente da ambedue gli opponenti, l’indirizzo indicato alla banca alla data del ___________ è “via delle M. n. 18″, M. A. (R.)”. Il medesimo indirizzo figura anche nei contratti prodotti dalla banca, ed in specie: contratto di apertura del conto corrente del _________ (doc. 1 di parte opposta), lettera di apertura di conto corrente del _________ (doc. 2 di parte opposta) e relative condizioni di sintesi. Anche, del resto, la comunicazione del __________, con cui la banca ha fatto presente ai clienti la irregolarità dell’andamento del rapporto e la conseguente necessità di regolarizzazione dello stesso, è stata inviata all’indirizzo sopra indicato; alcuna contestazione di mancato ricevimento della predetta comunicazione vi è, nell’atto introduttivo, al riguardo. Tale missiva, come indicato dall’opposta in comparsa di costituzione, è tornata al mittente per compiuta giacenza. Ciò, dunque, indica un mancato ritiro della stessa, e non un inoltro presso un indirizzo non più attuale, atteso la mancata indicazione in tal senso da parte dell’addetto al servizio postale.
Si sottolinea, dunque, come per espressi accordi contrattuali, fosse onere del cliente informare la banca di un’eventuale variazione dell’indirizzo del domicilio, essendo, in caso contrario, la banca legittimata a inoltrare la corrispondenza presso l’indirizzo indicato nei diversi contratti sottoscritti. La ratio di tale previsione negoziale, del resto, è facilmente comprensibile ove si pensi, tra l’altro, alla circostanza per la quale i clienti in questione sono persone fisiche; per esse, dunque, non esiste alcun registro in cui la banca possa facilmente verificare eventuali trasferimenti di domicilio.
Del resto, che l’indirizzo eletto in contratto sia luogo di valida comunicazione, in assenza di specificazione legislativa al riguardo, è affermato anche dalla giurisprudenza, per la quale “Ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., destinatario, nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l’esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo” (Cass. N. 773/2003).
La lettera di revoca inviata agli opponenti in data _________ è, quindi, valida; conseguentemente a tale data risale la risoluzione del rapporto contrattuale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Parametri medi; minimi per la fase istruttoria, atteso, di fatto, l’assenza di scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l’opposizione a decreto ingiuntivo n. _____________ emesso dal Tribunale di Rimini promossa da C.M. e B.C..
- DICHIARA il decreto ingiuntivo n. ________ emesso dal Tribunale di Rimini in data __________ definitivamente esecutivo.
- CONDANNA C.M. e B.C. a pagare a B.M. ______________ le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro ________________ a titolo di compensi, oltre il quindici per cento della somma che precede a titolo di spese generali. Infine, IVA e CASSA come per legge.
Così deciso in Rimini, il 6 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2018.