Dichiarazione di saldaconto costituisce prova scritta idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo
Tribunale Ordinario di Rimini, Sezione Unica Civile, Sentenza del 30/11/2019
Con sentenza del 13 novembre 2019, il Tribunale Ordinario di Parma, Sezione II Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che riguardo ai contratti bancari, ai sensi dell’art. 102 della L. 7 marzo 1938 n. 141, la dichiarazione di saldaconto costituisce prova scritta idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo; tale prova scritta, già di per sé idonea a legittimare l’emissione del decreto ingiuntivo, risulta ulteriormente corroborata dalla produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, documenti anche questi idonei a comprovare, quantomeno nella fase monitoria, la sussistenza del credito certo liquido ed esigibile.
Tribunale Ordinario di Rimini, Sezione Unica Civile, Sentenza del 30/11/2019
Dichiarazione di saldaconto costituisce prova scritta idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. __
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. __ promossa da:
G.- opponente
nei confronti di
B. Soc. Coop. – opposta
con l’intervento di
C. S.p.A. – terza intervenuta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data __ G. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. __ notificatogli in data __ con il quale gli era stato ingiunto il pagamento entro quaranta giorni della somma di Euro __ oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio in favore di B. Soc. Coop. chiedendo che, in via preliminare, non fosse concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e che, nel merito, ne fosse disposta la revoca in ragione della nullità del provvedimento monitorio e dell’insussistenza del credito azionato; in via riconvenzionale l’opponente ha chiesto che fosse accertata la violazione dei principio di buona fede e correttezza contrattuale e che, conseguentemente, l’Istituto bancario opposto fosse condannato a risarcirgli i danni subiti nella misura di Euro __ o nella diversa misura ritenuta di giustizia per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; in via subordinata l’opponente ha chiesto che, in ipotesi di accertamento dell’esistenza di un credito della Banca opposta nei suoi confronti, lo stesso fosse compensato con quanto dovutogli a titolo di risarcimento del danno. A sostegno della spiegata opposizione G. ha allegato che il decreto ingiuntivo opposto traeva origine da un finanziamento che egli aveva ottenuto dall’Istituto bancario opposto unitamente al defunto avv. C.; che a seguito del decesso dell’avv. C. l’eredità era stata rinunciata dal coniuge, sig.ra A., ed accettata con beneficio di inventario dalla stessa sig.ra A. nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore V.; che l’Istituto opposto non si era insinuato nella procedura dell’eredità beneficiata; che egli aveva provveduto al regolare versamento dei canoni fino al __; che egli aveva poi chiesto di addivenire ad una soluzione bonaria con l’opposta alla luce dell’intervenuto decesso del condebitore; che con comunicazione in data __ l’opposta aveva manifestato la disponibilità ad accettare un pagamento omnicomprensivo di Euro __ entro __ giorni; che peraltro già in data __ l’opposta aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo poi concesso ed opposto; che inoltre l’opposta lo aveva segnalato alla Centrale Rischi nonostante egli avesse fatto pervenire all’opposta documentazione attestante il proprio stato di invalidità al 100% e la volontà della società L. S.n.c. di affittare l’azienda nella disponibilità dell’opponente per un canone annuale di Euro __; che, in sede monitoria, l’opposta non aveva dato prova idonea del credito allegato; che il contratto di finanziamento fra le parti doveva essere considerato parzialmente nullo quanto alla clausola di determinazione dell’interesse ultra-legale mediante rinvio alla facoltà di variazione riconosciuta all’Istituto di credito; che la condotta tenuta dall’opposta violava i principi di buona fede e correttezza contrattuale; che la segnalazione alla Centrale Rischi gli aveva cagionato una pluralità di danni patrimoniali.
Si è costituita la B. Soc. Coop. che ha contestato la fondatezza dell’opposizione evidenziando che il finanziamento cointestato all’opponente ed al defunto avv. C. presentava rate non pagate da __; che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato pochi giorni prima che pervenisse la proposta conciliativa dell’opponente; che comunque alla scadenza del termine di __ giorni di efficacia della proposta transattiva della Banca opposta G. non aveva effettuato alcun pagamento; che la segnalazione a sofferenza era stata effettuata solo in data __ dopo attenta valutazione della complessiva situazione finanziaria della cointestazione; che G. non era proprietario di alcun bene immobile.
All’udienza del __ era concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed era concesso alle parti termine per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria che aveva esito negativo. I Procuratori delle parti erano autorizzati al deposito delle memorie di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c.; con ordinanza in data __ la causa era ritenuta matura per la decisione ed era fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c. con termine per note conclusive. All’udienza del __ il Procuratore di parte opposta faceva presente che era in corso di perfezionamento la cessione del credito per cui era causa e chiedeva disporsi un rinvio per consentire l’intervento ex art. 111 c.p.c. alla cessionaria. Con comparsa depositata in data __ è intervenuta la C. S.p.A. quale procuratrice speciale della cessionaria del credito P. S.r.l. aderendo alle domande, allegazioni ed eccezioni di parte opposta. All’udienza del __ la presente controversia, all’esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale dei Procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c.
Motivi della decisione
L’opposizione risulta infondata e deve essere respinta: con specifico riguardo al credito azionato in via monitoria da parte opposta si evidenzia infatti, in primo luogo, che non risulta in discussione fra le parti che, con decorrenza da __non siano più state pagate le rate semestrali del contratto di finanziamento pacificamente stipulato fra l’opposta, da un lato, e l’opponente nonché il defunto avv. C., dall’altro lato.
In secondo luogo si rileva che, in via preliminare, G. lamenta il mancato esercizio da parte opposta di azioni nei confronti della procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata del defunto avv. C.: la censura risulta ininfluente atteso che il contratto di finanziamento stipulato fra le parti prevede espressamente che “La parte mutuataria per sé e propri eredi ed aventi causa si obbliga in via solidale ed indivisibile fra loro a restituire la indicata somma” (cfr. doc. II di parte opposta – fascicolo opposizione – art. 2) con la conseguenza che trattandosi di obbligazione esplicitamente qualificata dalle parti come solidale ed indivisibile la creditrice poteva legittimamente chiedere l’adempimento per la totalità del credito ad uno solo dei condebitori secondo quanto previsto dall’art. 1292 c.c. e con l’ulteriore conseguenza che G. nulla può lamentare sotto questo profilo. Ancora in via preliminare G. lamenta l’insufficienza della prova documentale offerta da parte opposta a riscontro della pretesa azionata in via monitoria e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto: anche tale censura non può essere condivisa essendo stati allegati al ricorso monitorio a) l’originale della dichiarazione di saldaconto, b) il piano di ammortamento e c) la copia del contratto di finanziamento; ai sensi dell’art. 102 L. n. 141 del 1938 la dichiarazione di saldaconto costituisce prova scritta idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo (cfr. da ultimo Cass. 14357/19 ed in precedenza in senso conforme Cass. 14640/18, Cass. 21092/16 e Cass. 6705/09); tale prova scritta, già di per sé idonea a legittimare l’emissione del decreto ingiuntivo, risulta ulteriormente corroborata dalla produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, documenti anche questi idonei a comprovare, quantomeno nella fase monitoria, la sussistenza del credito certo liquido ed esigibile dell’opposta (arg. Cass. 26246/17). Ne discende che, sotto il profilo formale, deve ritenersi la piena legittimità dell’emissione del provvedimento monitorio opposto.
Nel merito G. lamenta l’inesattezza dell’importo ingiuntogli in forza della nullità della clausola relativa alla pattuizione di un tasso interesse superiore a quello legale in quanto correlata ad uno ius variandi riservato alla banca equiparabile alle cd. “condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” già valutate in termini di nullità dal Supremo Collegio: la censura risulta mal posta in quanto non ha riguardo alla clausola con la quale viene pattuita l’applicazione del tasso ultra-legale variabile collegato all’andamento dell’Euribor (che recita Il tasso di interesse annuo nominale posticipato che la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca sulla somma o residuata somma è oggi convenuto nella misura del 3,05% (tre virgola zerocinque percento). Con decorrenza 1 gennaio e 1 luglio di ogni anno la Banca varierà il predetto tasso e conseguentemente le rate di ammortamento a scadere, applicando, tempo per tempo, un tasso pari all’Euribor 6 mesi media mese precedente, così come riportato da Il Sole 24 Ore, (utilizzando due decimali con arrotondamento ai cinque centesimi superiori), più uno spread di 2,00 punti, stabilito comunque che a partire dal 31/12/2009 il tasso da corrispondere in ogni caso non sarà inferiore al 3,50% (tre virgola cinquanta percento). La Banca, nell’apportare variazioni al tasso di interessi in funzione del variare del succitato indicatore si atterrà, per quanto concerne le relative modalità di comunicazioni al mutuatario, alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 385 del 1993)) bensì all’ulteriore facoltà per la banca, espressamente contemplata dall’art. 118 T.U.B. e puntualmente richiamata nel contratto, di variare le condizioni di tasso, aumentando lo spread che viene applicato sull’Euribor, e/o ogni eventuale altro prezzo e condizione, qualora sussista un giustificato motivo ed a patto che ciò avvenga con opportuna comunicazione secondo le modalità previste dalla legge. Tale previsione non solo non risulta in alcun modo equiparabile al rinvio alle “condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” come allegato da parte opponente a pag. 11 dell’atto di citazione ovvero al rinvio agli usi di cui all’art. 117, comma 6, T.U.B., ma risulta pienamente conforme al disposto di cui all’art. 118 T.U.B. e non risulta in alcun caso idonea ad incidere sulla determinatezza e determinabilità del tasso di interesse applicabile al contratto di finanziamento che rimane disciplinato dalla previsione della clausola 3 più sopra citata. Si tratta, infatti, della diversa e lecita facoltà attribuita al mutuante di modificare il tasso di interesse in presenza di giustificato motivo; si rileva, inoltre, che nel caso di specie parte opponente non ha allegato che tale facoltà sia stata esercitata e dalle risultanze istruttorie positivamente acquisite non emerge in alcun modo che la stessa sia stata esercitata, ciò che esclude, in radice, la rilevanza dell’eccezione nell’ambito della presente opposizione (nel senso che la facoltà non sia stata esercitata depongono i dati contenuti nel piano di ammortamento – doc. I di parte opposta – fascicolo opposizione).
Si deve, a questo punto, esaminare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni azionata dal G. nei confronti di parte opposta e fondata sulla violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale da parte della B. per aver segnalato alla Centrale dei Rischi la sofferenza della propria posizione debitoria: il Supremo Collegio ha, infatti, chiarito che ai fini della legittimità di tale segnalazione è necessaria una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di ‘grave difficoltà economica (cfr. Cass. 26361/14 che ha ravvisato tale condizione nella sospensione dei pagamenti protrattasi per diversi mesi, cfr. anche Cass. 15609/14 e Cass. 7958/09). Nel caso di specie può ritenersi positivamente acquisito che l’ultima rata semestrale effettivamente pagata del piano di rimborso del finanziamento concesso dall’Istituto bancario opposto all’opponente ed all’avv. C. è stata quella di __, mentre non trova alcun riscontro probatorio l’affermazione contenuta nel doc. 4 di parte opponente secondo la quale sarebbero state pagate anche le rate di __ e __; ne discende che, per quanto positivamente acquisito nell’ambito del presente giudizio, al __, quando è stata effettuata la segnalazione alla Centrale Rischi, l’inadempimento del debitore si era protratto per oltre un anno. Tale circostanza, ad avviso di questo giudicante, legittimava una valutazione complessiva della condizione economica di G. e dell’eredità del condebitore avv. C. (relativamente a quest’ultima lo stesso legale di G. ammette nel __ la sussistenza di una grave e perdurante situazione di difficoltà finanziaria – cfr. doc. 4 di parte opponente) in termini di grave difficoltà e non di temporanea crisi di liquidità anche alla luce della stessa documentazione offerta da G. attestante (già da __ – cfr. doc. 6 di parte opponente) il suo stato di invalidità al 100% che, in assenza di beni immobiliari di proprietà, lasciava legittimamente supporre la sua incapacità di produrre redditi idonei a soddisfare il creditore (rimborso di oltre Euro __ all’anno). In senso contrario non vale far leva sulla dichiarazione di intenti finalizzata all’affitto dell’azienda nella disponibilità della società di cui G. era socio amministratore unitamente al defunto avv. C. in quanto, da un lato il soggetto persona fisica G. è distinto ed autonomo rispetto al soggetto persona giuridica R. S.r.l. e, d’altro lato, si tratta di documento successivo di oltre __ mesi all’ultimo pagamento effettuato dall’opponente e comunque successivo rispetto alla segnalazione, pertanto ininfluente rispetto alla situazione valutata dall’Istituto bancario al momento della segnalazione. Si rileva, in ogni caso, che trattasi di mera dichiarazione di intenti e che nell’ambito del presente giudizio non è stato documentato il perfezionamento di alcun contratto. Neppure vale far leva sull’esito della procedura esecutiva avviata da altra società di cui G. era socio innanzi al Tribunale di Ravenna in quanto anche di tale esito non si ha alcun riscontro probatorio oltre a dover nuovamente rilevare la distinzione fra la persona fisica G. e la persona giuridica R. S.r.l. di cui G. era socio. Si rileva, ancora, che il debito residuo, pur in assenza di effettiva e circostanziata contestazione dello stesso da parte di G., non è stato pagato neppure a fronte dell’emissione del decreto ingiuntivo e neppure in pendenza dell’opposizione. Si osserva infine che non è stata fornita alcuna prova del fatto che G. abbia effettivamente subito un danno in conseguenza della segnalazione alla Centrale Rischi operata da B. (al di là delle affermazioni contenute nell’atto di citazione, nessun riferimento ai danni subiti è contenuto nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. e si rileva che parte opponente non ha depositato alcuna nota conclusiva) avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che anche il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi deve essere allegato e provato e non può ritenersi in re ipsa (cfr. Cass. 31537/18 e Cass. 7594/18).
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.) seguono la soccombenza e che, avuto riguardo alla relativa semplicità della questione oggetto del giudizio, alle attività processuali effettivamente espletate ed al valore della causa, sono liquidate in complessivi Euro __ oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA secondo quanto previsto dai valori medi della Tabella A allegata al D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 diminuiti del 50% solo con riferimento alla fase di trattazione ed istruttoria non essendo stata di fatto espletata alcuna attività istruttoria Euro __ per fase di studio + Euro __ per fase introduttiva + (Euro __: 2) Euro __ per fase di trattazione ed istruttoria + Euro ___ per fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. __;
2) Condanna l’opponente a rifondere all’opposta le spese di lite liquidate in complessivi Euro __ oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA.
Così deciso in Rimini, il 28 novembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2019.
Tribunale Rimini Sez. Unica Sent. 30_11_2019Recupero crediti a Rimini con ROSSI & MARTIN studio legale
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