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Domanda di sostituzione esecutiva

Domanda di sostituzione esecutiva: realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricevuta dall’esecuzione

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 10/01/2020

Con sentenza del 10 gennaio 2020, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che in merito alla domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., essa realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricevuta dall’esecuzione, non assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo, perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti del debitore ma nei confronti di altro creditore. Ne consegue che presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l’affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo.


 

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 10/01/2020

Domanda di sostituzione esecutiva: realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricevuta dall’esecuzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. __

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. __ promossa da:

P. – ATTORE

contro

D. e C.- CONVENUTI

G. e M. – CONVENUTI

B. S.p.A. – INTERVENUTO

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato P, premesso di aver assoggettato a pignoramento immobiliare l’immobile di proprietà di G. in misura pari al 50%, sito in __, catastalmente contraddistinto al Foglio (…), particella (…), sub. (…);

che nel procedimento sub (…) incardinato veniva chiesta la vendita dell’immobile;

che il G.E. disposta perizia dell’immobile, sospendeva il giudizio esecutivo, essendo stata pignorata la sola metà, e disponeva darsi ingresso a procedura di divisione;

tutto quanto ciò premesso, conveniva in giudizio il debitore e la comproprietaria M. dell’immobile instando per la divisione dello stesso.

A M., quale creditore ipotecario, veniva notificato, in data __, invito ad intervenire nel presente giudizio.

Alla prima udienza del __, il legale di parte attrice dava atto che la comproprietaria non esecutata M. nell’anno __, antecedentemente alla citazione, aveva alienato la propria quota;

il giudice, preso atto, disponeva conseguentemente la integrazione del contraddittorio nei confronti di D. e C.; acquirenti della quota ed attuali comproprietari in giudizio.

Questi ultimi si costituivano non opponendosi alla divisione richiesta ed opponendosi alla sola richiesta di rifusione delle spese di giudizio svolta nei loro confronti dalla attrice.

Il convenuto G. non si costituiva.

Il giudizio proseguiva attraverso la acquisizione della documentazione ipocatastale, con la nomina di delegato e con la vendita dell’immobile.

L’intero immobile veniva acquistato dai convenuti D. e C., che mai avevano dichiarato la loro disponibilità ad acquistare la quota.

Il decreto di trasferimento veniva firmato in data __.

Il giudice predisponeva piano di riparto nel quale, dedotte le spese tutte della procedura, il residuo veniva così distribuito:

“Euro __ alla procedura esecutiva RGE __;

Euro __ a C.;

Euro __ a D.”.

Veniva fissata per la approvazione del riparto l’udienza del __, poi rinviata d’ufficio al __. In data __ si costituiva in giudizio il B.

La Banca, premettendo che la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. __, promossa da P., aveva colpito la quota del 50% di proprietà di G. del bene sito nel Comune di __;

che sul bene esecutato ed oggetto del giudizio di divisione nella sua interezza grava ipoteca di primo grado a favore del B. S.p.A. (già B. Soc. Coop. a r.l. e poi B. S.p.A.), come emerge dalle trascrizioni iscritta in virtù di contratto di finanziamento in data __ a rogito del dott. R., stipulato dai signori P.;

che la stessa aveva titolo per poter far valere il suddetto credito nei confronti di G. quale datore di ipoteca a garanzia del finanziamento erogato a favore della sig.ra M. ed era infatti intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. __;

che, pertanto, si trovava in una posizione di creditore del creditore, in questo caso della sig.ra M., e per effetto del diritto di sequela avanza diritti nei confronti dei sigg.ri C. e D. (acquirenti del 50% della nuda proprietà dalla sig.ra M.) a cui stanno per essere distribuite somme derivate dalla vendita della quota del 50% del bene oggetto di divisione, originariamente di proprietà della sig.ra M., soggetto finanziato dalla Banca nel __ e su cui grava l’ipoteca iscritta anche dopo il frazionamento e la vendita della nuda proprietà;

chiedeva pertanto di essere sostituito ai sigg.ri D. e C. nella distribuzione delle somme derivate dalla vendita in sede di divisione del 50% del bene, originariamente di proprietà della sig.ra M. ed iscritto di ipoteca di primo grado a favore dell’esponente, non essendo sufficiente l’importo che verrà distribuito in sede esecutiva a coprire neppure il capitale residuo dovuto per il finanziamento del __.

Il giudice, preso atto della mancata approvazione del riparto, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 789 c.p.c., che venivano precisate all’udienza del __.

Quanto alla istanza preliminare svolta dai signori D. e C. di far risultare al Catasto il persistere del diritto di abitazione a favore della Sig.ra M. sulla quota del 50% dell’immobile compravenduto, non ancora annotata, alcun potere è rimesso a questo giudice, avendo già disposto sul punto ed essendo onere delle parti richiedere la relativa annotazione.

Nel merito, i fatti di causa sono pacifici e non contestati.

P. vanta un credito nei confronti di G.

Pignora pertanto la metà del bene di proprietà di questi; indi, instaura giudizio di divisione dell’intero, convenendo oltre al suo debitore G. anche i signori D. e C. nella loro qualità di acquirenti della quota della comproprietaria alla data del pignoramento M.

La Banca, pur avvisata della procedura esecutiva e della presente procedura divisionale, non ha mai pignorato l’intero (pur avendo titolo nei confronti di entrambi i P. comproprietari).

Interviene nel giudizio esecutivo e nel giudizio divisionale solo in data successiva al decreto di trasferimento e richiede, nel giudizio divisionale, di potersi sostituire alla signora M. e per essa ai suoi aventi causa D. e C., ai sensi dell’art. 511 c.p.c.

La norma invocata, inserita all’interno del libro terzo del codice di rito, dedicato alla espropriazione forzata, così dispone: “I creditori di un creditore aventi diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’art. 499 secondo comma. Il Giudice dell’Esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori”.

  1. S.p.A. afferma di essere creditrice della signora M. e, conseguentemente, in virtù di sequela, dei signori C. e D.; la signora P. però non è debitrice nel giudizio esecutivo (la sua quota non è mai stata pignorata); nel presente giudizio divisionale i suoi aventi causa sono meri comproprietari non esecutati, posto che la.

La norma di cui all’art. 511 c.p.c. è norma del processo esecutivo; la stessa non può essere trasportata nel processo divisionale, procedimento ordinario disciplinato dal libro secondo del codice.

Il giudice che procede nel processo ordinario non è il giudice dell’esecuzione; conseguentemente non può accogliersi la domanda di sostituzione.

Inoltre deve ribadirsi che la quota della signora M. non è mai stata pignorata, né la stessa è intervenuta nel processo esecutivo quale creditrice; M., d’altronde, non ha mai vantato alcun diritto di credito nei confronti del debitore esecutato G., posto che nel giudizio la stessa non è mai entrata a far parte, posto che, attesa la cessione di quota, sono divenuti litisconsorti i suoi acquirenti.

Come evidenziato dall’arresto giurisprudenziale citato dai convenuti, “In merito alla domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., essa realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricevuta dall’esecuzione, non assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo, perché il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti del debitore ma nei confronti di altro creditore. Ne consegue che presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l’affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo” (Cass. n. 8001/2015).

Se ne ricava che alcun intervento può essere effettuato ex art. 511 c.p.c.

Posto peraltro che spetta pur sempre al giudice adito la qualificazione giuridica del fatto, deve rilevarsi che il creditore che vanta un diritto iscritto sull’immobile oggetto di divisione ben può intervenire nel giudizio divisionale del medesimo immobile promosso da un terzo a garanzia del proprio diritto sul bene, ai sensi dell’art. 1113 del codice civile.

La norma predetta così dispone: “I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione”.

Ratio di tale norma è quello di offrire ai creditori la difesa dei diritti sorti durante lo stato di comunione contro il pericolo che la divisione riesca di pregiudizio a chi deriva il suo diritto da quello di un condividente.

Proprio in virtù della ora citata norma la signora P., attrice, aveva notificato alla B. l’invito ad intervenire nel giudizio per far ivi valere i propri diritti.

Non v’è dubbio che nel caso di specie B., che vanta un credito nei confronti di entrambi i condividenti e che può salvaguardare quello nei confronti di G. nella procedura esecutiva, può salvaguardare il proprio diritto nei confronti di G. ed oggi, degli acquirenti della sua quota (l’ipoteca permane sul bene) solo all’interno della presente procedura, ove l’immobile sul quale era iscritta l’ipoteca è stato alienato ed è stata disposta la cancellazione della ipoteca medesima.

Ne consegue che l’intervento deve essere valutato sotto tale profilo.

Posto che non vi è dubbio alcuno che la Banca vanti un diritto connesso alla ipoteca trascritta sull’immobile e che D. e C. sono ben consapevoli di aver acquistato (privatamente) la metà di un bene pignorato per la residua metà e soggetto a vincolo ipotecario per l’intero e che gli stessi si sono pacificamente accollati il debito, come risulta dal quadro D allegato alla iscrizione ipotecaria della vendita che qui si riporta:

“Sezione D – Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

LA SIGNORA.M. HA VENDUTO AI SIGNORI CONIUGI D.D. E C.C. CHE HANNO ACCETTATO ED ACQUISTATO IN PARTI UGUALI E PRO-INDIVISO NOMINATIVAMENTE QUOTA INDIVISA PARI AD 1/2 (UN MEZZO) DEL DIRITTO DI NUDA PROPRIETÀ RISERVANDOSI LA PARTE VENDITRICE IL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA SEGUENTE PORZIONE IMMOBILIARE FACENTE PARTE DELLO STABILE SITO IN COMUNE DI __ E PIÙ PRECISAMENTE: – APPARTAMENTO POSTO AL PIANO PRIMO COMPOSTO DA QUATTRO LOCALI, BALCONE E SERVIZI. FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI: – IPOTECA ISCRITTA PRESSO L’AGENZIA DEL TERRITORIO – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO, CIRCOSCRIZIONE DI MILANO 2 CON NOTA IN DATA __ AI NN. __, A FAVORE DELLA B., CAUTANTE UN DEBITO COME IN ATTO IN PARTE ACCOLLATO.

Deve essere accolta (nei limiti che verranno precisati) la domanda della B. di vedersi attribuito il controvalore della quota spettante agli acquirenti, atteso che questi ultimi si sono accollati il relativo debito e che la vendita del bene ha trasferito a questi un immobile privo di trascrizioni pregiudizievoli. Circa il credito residuo della B., si rileva.

B. S.p.A. ha affermato che il finanziamento è ancora in essere e che le parti (presumibilmente i convenuti) stanno eseguendo i pagamenti convenuti; che il credito, difatti, alla data del deposito dell’intervento era pari a Euro __, mentre alla data delle note conclusionali si era ridotto a Euro __ e presumibilmente alla data della sentenza si sarà ancora ridotto.

I convenuti nei loro scritti finali hanno dato atto di aver versato le rate nelle more venute a scadere nel corso dell’anno __.

Gli stessi si dolgono della mancata precisazione del credito da parte della banca e della mancata allegazione di documentazione a supporto.

B., al momento dell’intervento, ha, in realtà, allegato documentazione a supporto. In particolare, ha prodotto il doc. 5 dal quale si evince che a fronte di un finanziamento di Euro __, vi è un debito residuo di Euro __,e che alla momento dell’intervento l’ultima rata del __ era stata pagata.

La Banca non ha dato atto di aver risolto il contratto per inadempimento, circostanza dalla quale deve desumersi che i pagamenti siano stati tutti effettuati, nulla è stato richiesto per interessi, per cui nulla sembra possa essere vantato a tale titolo.

Posto peraltro che detto credito grava sia sulla quota di G. sia su quella già di G.; che B. è intervenuta nel giudizio esecutivo a carico di G., la sua domanda può essere accolta nei limiti della metà del residuo credito, posto che la residua metà verrà fatta valere nella procedura esecutiva.

La domanda della banca può essere quindi accolta nei limiti di Euro __.

Pertanto il piano di riparto che viene disposto è il seguente:

Rilevato che dalla vendita è stato ricavato l’importo di Euro __;

Che alla signora P. va restituito il fondo spese non utilizzato pari a Euro __;

Tenuto conto che vi sono da considerare:

Euro __ per spese di chiusura conto;

Euro __ per annotazione di cancellazioni;

Euro __ e Euro __ per compenso custode e delegato;

che vanno riconosciute alla attrice Euro __ per spese legali e anticipazioni sostenute;

che pertanto la somma da distribuire è la seguente: Euro __;

Assegna:

Euro __ alla procedura esecutiva RGE __;

Euro __ al B. S.p.A.;

il residuo di Euro __ in parti uguali ai comproprietari e pertanto:

Euro __ a C.;

Euro __ al signor D.”.

B. sarà onerata di comunicare l’incasso delle somme nell’ambito della procedura esecutiva.

Quanto alle spese di giudizio, si osserva.

Le spese in favore della attrice P. sono state già disposte in sede di piano di riparto, che viene confermato sul punto;

le spese della fase conclusiva, che ha riguardato le sole posizioni C./D. da un lato e B. dall’altro, in considerazione dell’esito della stessa, nella quale entrambe le parti sono rimaste in parte vittoriose ed in parte soccombenti (entrambe volevano l’intera metà dell’importo, che è stato invece ripartito secondo le quote); vengono compensate fra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

la restituzione a P. del fondo spese non utilizzato pari a Euro __;

autorizza il dott. V. al prelievo, ove non già effettuato, degli importi di Euro __ ed Euro __ quali compenso custode e delegato;

autorizza il pagamento in favore di P. delle spese legali e anticipazioni sostenute per Euro __;

Assegna:

Euro __ alla procedura esecutiva RGE __;

Euro __ a B. S.p.A.;

Euro __ a C.;

Euro __ a D.

Compensa le spese di giudizio fra la parte convenuta D. e C. e la parte intervenuta B. S.p.A.

Assegna termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione, a cura della parte interessata, del procedimento RGE __.

Così deciso in Milano, il 9 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2020.

 

Tribunale Milano Sez. III Sent. 10_01_2020

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