Espropriazione forzata presso terzi: opposizione agli atti esecutivi
Espropriazione forzata presso terzi: opposizione agli atti esecutivi
Corte di Cassazione Civile, Sezione V, Sentenza n. 32203 del 10/12/2019
Con sentenza del 10 dicembre 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione V, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il pignoramento del credito presso terzi previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede neppure l’intervento del giudice dell’esecuzione se al comando segue l’adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. E tuttavia, come per tutti i procedimenti esecutivi, anche ad esso va applicato il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta, ai sensi degli artt. 2 comma 1, e 19, del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 57, del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 617 c.p.c., davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Corte di Cassazione Civile, Sezione V, Sentenza n. 32203 del 10/12/2019
Espropriazione forzata presso terzi: opposizione agli atti esecutivi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso __ proposto da:
M. – ricorrente –
contro
A. e E. – controricorrenti –
avverso la sentenza n. __ della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __ che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo, rigetto dei motivi 2^ e 3^, assorbito l’esame dei restanti motivi di ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato __ per delega orale dell’Avvocato __ che ha chiesto il rigetto;
udito per il resistente l’Avvocato __ che ha chiesto il rigetto.
Svolgimento del processo
A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. __ depositata il __ dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la quale, confermando la decisione di primo grado, era rigettata l’impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, notificato da E. a due istituti di credito presso i quali il ricorrente aveva rapporti di conto corrente, al fine del recupero di Euro __, relativi a più cartelle di pagamento.
Il ricorrente aveva impugnato la procedura esecutiva speciale con specifico riguardo alla cartella asseritamente notificata il __, dell’importo di Euro __, relativa all’avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno d’imposta __, asseritamente notificato il __. Si doleva che tanto della cartella quanto dell’avviso di accertamento non aveva mai avuto conoscenza.
Aveva dunque proposto ricorso avverso l’atto di pignoramento e gli atti presupposti dinanzi alla Commissione Tributaria di Milano, eccependo la giuridica inesistenza degli atti impositivi, mai ritualmente notificati, e la prescrizione dell’azione accertatrice. Il giudice di primo grado con sentenza n. __ aveva rigettato il ricorso relativamente all’atto impositivo e alla cartella di pagamento, dichiarando il difetto di giurisdizione relativamente all’impugnazione del pignoramento ex art. 72 bis cit.
Era seguito l’appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigettato con la pronuncia ora oggetto di impugnazione. In sintesi il giudice regionale riteneva ritualmente notificati l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento. Sosteneva inoltre che legittimamente M. aveva proposto il ricorso avverso il pignoramento, costituendo il primo atto con cui aveva avuto conoscenza degli atti impositivi e della cartella. Tuttavia aveva poi dichiarato il difetto di giurisdizione quanto al medesimo pignoramento presso terzi, perché nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il contribuente censura con cinque motivi la decisione:
con il primo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4, nonché per motivazione contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver dichiarato il difetto di giurisdizione per ciò che attiene il pignoramento presso terzi;
con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 3, 41, 43 e 60, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, dell’art. 43 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonché l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver erroneamente dichiarato la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento;
con il terzo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, degli artt. 43, 2697 e 2909 c.c., degli artt. 115, 116 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonché l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver erroneamente affermato la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
con il quarto per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver riconosciuto la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento;
con il quinto per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver riconosciuto l’invalidità della cartella di pagamento.
Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale provvedimento.
Si è costituita A., che ha contestato i motivi di ricorso, del quale ne ha chiesto il rigetto.
Ha chiesto il rigetto per infondatezza dei motivi anche E., a sua volta costituitasi con controricorso.
E. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
All’udienza del __, il P.G. e le parti hanno discusso e concluso. La causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Esaminando il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della declaratoria di difetto di giurisdizione per ciò che attiene il pignoramento presso terzi, esso è fondato e trova accoglimento.
La Commissione Regionale ha sostenuto che il pignoramento previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, costituisce un atto esecutivo, non compreso tra quelli impugnabili dinanzi al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19.
Il pignoramento del credito presso terzi previsto dal cit. art. 72 bis è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede neppure l’intervento del giudice dell’esecuzione se al comando segue l’adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito (cfr. Cass., ord. 30706/2018; 26830/2017). E tuttavia, come per tutti i procedimenti esecutivi, anche ad esso va applicato il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e dell’art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass., Sez. U., sent. n. 13913/2017; 14667/2011). Il principio, sebbene non ignorato dal giudice regionale, non è stato correttamente applicato, tanto più che l’impugnazione del pignoramento afferiva agli atti prodromici, non a questioni relative al procedimento propriamente esecutivo.
Deve pertanto riconoscersi la giurisdizione del giudice tributario su tutti i motivi che il contribuente ha introdotto con il ricorso.
L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti, poiché, una volta spogliatosi della giurisdizione in riferimento all’atto di pignoramento, per logica consequenzialità il giudice d’appello non avrebbe potuto pronunciarsi sul merito della vicenda.
La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che, in diversa composizione, oltre che sulle spese, deciderà sulla opposizione al pignoramento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72 bis e sulle questioni afferenti i vizi degli atti prodromici.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019