Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Valutazione di legittimità Validità del decreto ingiuntivo opposto Fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Valutazione di legittimità Validità del decreto ingiuntivo opposto Fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria
Tribunale Ordinario di Bari, Sezione III Civile, Sentenza del 24-05-2018
Con sentenza del 24 maggio 2018 il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione III Civile, ha stabilito che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha solo ad oggetto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma anche e soprattutto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Valutazione di legittimità Validità del decreto ingiuntivo opposto Fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria
Tribunale Ordinario di Bari, Sezione III Civile, Sentenza del 24-05-2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott. __, ha emesso la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al N. ___ del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
O. SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. __
OPPONENTE
E
A. SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. __
OPPOSTO
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il __, la O. s.r.l. invocava la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su ricorso della A. s.r.l. per l’importo di Euro __ a titolo di canoni scaduti in relazione al contratto di locazione intercorso tra le parti, relativo all’immobile sito in __.
Deduceva di aver eseguito opere di miglioramento e addizioni all’immobile locato, per renderlo idoneo all’uso concordato, che eccepiva in compensazione, formulando domanda riconvenzionale per la restituzione dell’eccedenza.
Costituendosi in giudizio, la società locatrice invocava la conferma del decreto, evidenziando la totale infondatezza dell’opposizione.
Rigettate le richieste di prova orale e di consulenza tecnica, fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rinviata al __ per la lettura del dispositivo, previo deposito di note conclusive.
L’opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e viene rigettata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
L’esistenza del credito azionato in via monitoria trova fondamento documentale nel contratto di locazione in atti.
Deve, quindi, richiamarsi quanto già evidenziato in corso di causa nell’ordinanza istruttoria, qui condiviso:
– L’art. 1592 c.c. prescrive la necessità del consenso del locatore per i miglioramenti apportati alla cosa locata dal conduttore, affinché possa maturare il diritto all’indennità;
– la giurisprudenza (ex plurimis, Cass., 24.6.1997, n. 5637) è concorde nell’affermare la necessità di un consenso chiaro ed univoco del locatore alle opere, non essendo sufficiente la semplice conoscenza o la mancata opposizione da parte del medesimo locatore;
– resta, in ogni caso, ferma l’autonomia contrattuale delle parti in materia, trattandosi di norme di carattere disponibile e derogabile dalle parti, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 11.1.1991, n. 192; Cass., 20.6.1998, n.6158; Cass., 18.7.2002, n.10425).
Conclusivamente, la previsione della necessità di un consenso scritto risulta conforme alla ratio legis ed alle disposizioni normative in materia, rientrando appieno nell’autonomia contrattuale delle parti.
Nella specie, dalla lettura del contratto di locazione, emerge che:
– La conduttrice aveva dichiarato di aver trovato i locali di suo gradimento nello stato in cui si trovavano;
– In contratto era assunto l’obbligo di non apportare modifiche, innovazioni o migliorie senza il consenso scritto del proprietario (mancante nella specie);
– Si pattuiva espressamente il diritto del conduttore ad eseguire le migliorie indispensabili per il miglior utilizzo dell’immobile, con rinuncia espressa al rimborso e con previsione che le opere sarebbero rimaste ad esclusivo carico della conduttrice;
– In caso di opere eseguite senza il previo consenso della locatrice, era previsto il diritto della proprietaria alla riduzione in pristino o a farle permanere senza corrispondere alcun indennizzo.
Sulla base di tali clausole, liberamente accettate dalle parti in causa e rientranti nell’autonomia negoziale delle parti, concernendo diritti disponibili e di contenuto patrimoniale, l’opposizione è radicalmente infondata e viene rigettata.
Parimenti, la dichiarazione di aver ispezionato il locale e di averlo trovato idoneo all’uso rende all’evidenza infondata la domanda formulata in relazione all’esistenza di vizi comportanti il rifacimento dell’impianto elettrico, in assenza peraltro di alcuna prova a sostegno.
Al contrario, in contratto la conduttrice assumeva su di sé l’onere di adeguamento dell’impianto.
Consegue il rigetto integrale della riconvenzionale.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri vigenti, tenuto conto della semplicità del rito e della materia, in relazione allo scaglione di valore del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott. __, definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da O. s.r.l. nei confronti di A. s.r.l., così provvede:
1) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna l’opponente al pagamento delle spese legali sostenute dall’opposta, liquidate in Euro __ oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, il 24 maggio 2018.
Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2018.