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Gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento devono ritenersi inefficaci ex art. 44 L. Fall.

Gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento devono ritenersi inefficaci ex art. 44 L. Fall.

Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 6375 del 05/03/2019

Con ordinanza del 5 marzo 2019, la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione di cui all’art. 24 D.P.R. n. 156 del 1973, non derogata dal successivo art. 82, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44 L. Fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione a Poste Italiane S.p.A., posto che la disciplina prevista dall’art. 17 L. Fall. fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale.

 

Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 6375 del 05/03/2019

Gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento devono ritenersi inefficaci ex art. 44 L. Fall.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

P. S.p.a. – ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.a.s. di A., e A. in proprio – controricorrente –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del __ dal Cons. Dott. __;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Svolgimento del processo

  1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da P. S.p.A. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda della curatela del Fallimento di (OMISSIS) S.a.s. di A., nonché di A. in proprio, per la restituzione della somma di Lire __ (corrispondenti a Euro __) indebitamente prelevata dal B. nonostante l’intervenuto fallimento in data __.
  2. Avverso detta sentenza P. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria difensiva, cui la curatela intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

  1. Occorre preliminarmente dare atto dell’infondatezza dell’eccezione di “inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 365, 366, 75 e 83 c.p.c.”, sollevata dalla controricorrente per mancata produzione dell’atto notarile rep. (OMISSIS), racc. (OMISSIS) del __ con cui l’avv. __ è stato nominato procuratore speciale di P. S.p.A., con il potere di conferire procura ad litem ai difensori dell’ente; con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., infatti, parte ricorrente ha dimostrato di aver provveduto al deposito e alla notifica di detta procura notarile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
  2. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo si lamenta la “Falsa applicazione di legge con riferimento del D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 24, 102 e art. 142, comma 2, D.P.R. n. 256 del 1989, artt. 11 e 82, nonché del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42 e 78, in relazione alla prevalenza della normativa speciale”.
  3. Il secondo prospetta analogamente la “Falsa applicazione di legge con riferimento del D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 24, 102 e art. 142, comma 2, D.P.R. n. 256 del 1989, artt. 11 e 82, nonché del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42 e 78, attesa la mancata notifica del fallimento all’ufficio detentore del conto e conseguente infondatezza della pretesa restitutoria nei confronti di Poste”.
  4. Le due censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
  5. Con esse la ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sub valente la normativa speciale in materia di depositi postali rispetto ai principi posti dalla legge fallimentare.

5.1. In particolare, il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 24, comma 3, che fa salva la disciplina fallimentare – dovrebbe applicarsi solo in caso di “Sequestro, pignoramento ed opposizione” (conformemente alla rubrica della norma) aventi ad oggetto somme di pertinenza di un soggetto fallito, non già tout court in caso di fallimento; solo questa interpretazione darebbe senso al D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, art. 82, che prevede la notifica del fallimento del correntista all’ufficio detentore del conto corrente, esonerando in mancanza P. da qualsiasi responsabilità. Ne sarebbe ulteriore riprova del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 142, per cui il rapporto di conto corrente postale può proseguire anche dopo la notifica della sentenza di fallimento, ad istanza del curatore (come avvenuto nel caso concreto). Di conseguenza, la mancata notifica della sentenza di fallimento all’ufficio detentore del conto avrebbe dovuto rendere infondata la pretesa restitutoria nei confronti di P.

5.2. L’assunto è infondato, avendo questa Corte già da tempo chiarito che “Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione recata in tal senso dall’art. 24 codice postale (D.P.R. n. 156 del 1973), non derogata dall’art. 82 di detto codice, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci L. Fall. ex art. 44, gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione alla Poste Italiane S.p.a., dato che la disciplina prevista dalla L. Fall. art. 17, fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale” (Sez. 1, 29/03/2005 n. 6624).

5.3. Inoltre, come argomentato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, “la possibilità di prosecuzione del rapporto di conto corrente in capo agli organi della procedura o, alternativamente, la sua risoluzione, al momento della notificazione della sentenza di fallimento, non rilevano ai fini della problematica in questione, che trova la sua disciplina unicamente nella L. Fall. art. 44”.

  1. Con il terzo ed ultimo mezzo si lamenta la “Violazione o falsa applicazione della L. Fall. art. 42 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con riguardo alla mancata esclusione dalla massa fallimentare dei canoni ricevuti da A. per i proventi del servizio pubblico di lampade votive svolto dietro concessione del Comune di __; proventi che non rientrerebbero nel patrimonio del fallito ma sarebbero di spettanza esclusiva del Comune di __.

6.1. La censura è inammissibile per genericità, in quanto, come puntualmente rilevato dal Pubblico Ministero, “non consente di comprendere in base a quali elementi tali somme affluite sul conto corrente del fallito non rappresenterebbero proventi della sua attività, ma sarebbero, invece, di spettanza esclusiva di terzi. Non è chiaro, poi, quale sarebbe il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso da parte della Corte territoriale. Con riferimento alla esclusione dalla sanzione di inefficacia dei proventi di nuova attività intrapresa dal fallito, è a dirsi che non è chiaro di quale nuova attività si tratti, difettando il ricorso, anche con riferimento a tale circostanza, di autosufficienza. Difetto di autosufficienza che si ravvisa anche nell’ultima parte del motivo, concernente le spese di tenuta del conto, ove sì fa riferimento generico – contrariamente all’avviso espresso dalla Corte territoriale – alla tempestività dell’eccezione formulata in proposito dalla ricorrente”.

  1. Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro __ per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro __ ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2019

Cass_civ_Sez_I_Ord_05_03_2019_n_6375