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I beni costituenti fondo patrimoniale

I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori

Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Civile, Ordinanza n. 5017 del 25/02/2020

Con ordinanza del 25 febbraio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Civile, in tema di recupero crediti ha stabilito che i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. All’uopo, il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, sicché non assume rilievo la natura latamente pubblicistica del credito vantato.


Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Civile, Ordinanza n. 5017 del 25/02/2020

I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

P. – ricorrente –

contro

E. S.p.A. – controricorrente –

avverso la sentenza n. __ della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del __ dal Consigliere Dott. __.

Svolgimento del processo

CHE:

  1. P. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. __ depositata il __, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la prima decisione – che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale familiare – sostenendo che i beni del fondo patrimoniale sono sottratti all’esecuzione forzata di debiti non contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Assumeva che i debiti tributari, contratti dal contribuente con il Fisco – a seguito di accertamento di un maggior reddito a carico dell’impresa edile I. di P. & C. s.a.s., imputato al ricorrente, pro quota, in quanto socio accomandante ai sensi del T.U.I.R., art. 5 – dovevano ritenersi estranei ai bisogni della famiglia, in quanto l’attività di accomandante doveva qualificarsi di speculazione connessa all’impiego di capitali.

La commissione tributaria regionale, in particolare, rilevava la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto gravava sul debitore l’onere della prova della inerenza dei debiti contratti ai bisogni della famiglia nonché la consapevolezza del fisco che i debiti erano stati contratti per scopi estranei alle esigenze della famiglia.

Il ricorrente ha depositato sia una memoria ex art. 380 bis c.p.c., per la rimessione delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte alle S.U., sollecitando la trattazione della causa in pubblica udienza, anche in considerazione dei dubbi di costituzionalità relativa alla iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77, sia una istanza ex art. 376 c.p.c. da sottoporre al primo Presidente per la rimessione della questione alle S.U. La società E. S.p.A. si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

CHE:

  1. Occorre premettere che questa Corte non ravvisa motivi per rimettere la questione in esame alle S.U., in assenza di contrasto di orientamenti di legittimità sulla possibilità di iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale anche per tutelare obbligazioni di natura tributaria; la stessa Corte ha peraltro individuato in numerosissime pronunce i criteri per accertare l’inerenza tra obbligazione per la quale viene iscritta ipoteca e le esigenze della famiglia, precisando anche il significato del termine bisogni di cui all’art. 170 c.c. D’altra parte, l’istanza di rimessione del ricorso alle sezioni unite, formulata ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2, e dell’art. 139 disp. att. c.p.c., rappresenta una mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza (Cass. n. 12962/2016; Cass. n. 6187/2003).
  2. Con la prima censura, che prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ex art. 360 c.p.c., n. 3), il contribuente lamenta che i giudici territoriali erroneamente hanno ritenuto applicabile sui beni costituiti in fondo patrimoniale l’esecuzione per debiti estranei alle esigenze della famiglia, dovendosi qualificare tali i debiti tributari per una somma dovuta a titolo di IRPEF e sanzioni pecuniarie.

Dalla qualificazione dell’iscrizione dell’ipoteca esattoriale come attività prodromica all’esecuzione di cui condivide la natura e la disciplina e dalla natura dell’obbligazione tributaria finalizzata a soddisfare un interesse collettivo e non un interesse individuale, se ne inferisce l’inapplicabilità del cit. art. 77.

In particolare, si afferma che l’attività del socio accomandante, qual’era quella del P., deve considerarsi attività speculativa connessa all’impiego di capitali, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità escluda dal campo di applicazione dell’iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale i debiti connessi con attività speculative, atteso che dall’impiego della propria quota societaria., l’accomandante sperava di trarre maggiori guadagni aleatoriamente correlati all’andamento dell’attività societaria. Si tratterebbe, dunque, di debiti contratti con l’Erario riconducibili alle fonti di reddito personale derivanti dalla partecipazione nella citata società personale.

Il decidente avrebbe dunque omesso di accertare la sussistenza di un collegamento immediato tra il debito erariale e le esigenze della famiglia, affermando, al contrario, che in presenza di redditi da attività imprenditoriale – professionale, si deve presumere il nesso tra debito ed esigenze familiari.

  1. Con il secondo motivo, che deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ex art. 360 c.p.c., n. 3), si lamenta che l’iscrizione a ruolo, prodromica all’iscrizione ipotecaria, recava anche un credito a titolo di sanzioni pecuniarie per Euro __ riferite all’annualità __, le quali in alcun modo possono ritenersi correlate alle esigenze familiari, essendo le sanzioni stabilite dalla legge, quale reazione punitiva personale, diretta nei soli confronti dell’autore dell’illecito che non può estendere i suoi effetti negativi a carico di altri soggetti, componenti il nucleo familiare.

Si afferma, in particolare, che le sanzioni, improntate ad un principio meramente punitivo, basato sui criteri di prevenzione e retribuzione, hanno carattere personale, sono intrasmissibili agli eredi e presuppongono la configurazione dell’elemento soggettivo; finalizzate, dunque, a soddisfare un interesse pubblico e non certamente configurabile come obbligazione contratta nell’interesse della famiglia.

  1. Con la terza censura, che prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonché l’omesso esame di fatti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5), oltre che violazione dell’art. 2697 c.c., il contribuente attinge la sentenza impugnata nella parte in cui ha gravato il contribuente dell’onere di provare la conoscenza dell’estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti tributari da parte del fisco, non apparendo sufficiente alla CTR la sussistenza di altre fonti di reddito derivanti da attività economiche esercitate dai coniugi.

Il ricorrente si duole del fatto che i giudici regionali abbiano affermato che era suo onere dimostrare che le fonti di reddito percepiti dall’attività societaria non erano state impiegate per migliorare il tenore di vita della famiglia; mentre il disposto dell’art. 170 c.c. non regola la distribuzione dell’onere della prova, di guisa che gravare il contribuente dell’onere di provare la conoscenza da parte del Fisco dell’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia significherebbe generare una prova impossibile in capo al contribuente.

Sostiene inoltre di aver offerto in giudizio la prova che gli altri redditi percepiti erano idonei a soddisfare le esigenze della famiglia, il che avrebbe dovuto indurre la CTR a graduare il principio di distribuzione dell’onere della prova secondo il principio di proporzionalità, tenuto conto che nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale D.Lgs. n. 546 del 1982 ex art. 7.

A conforto di detta tesi, P. cita il disposto dell’art. 2645 ter c.c. che prevede la destinazione di beni immobili e mobili per un periodo non superiore a 90 anni o per la vita del beneficiario, alla realizzazione degli interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità e che possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo; disposizione che dimostrerebbe la tendenziale svalutazione della consapevolezza del creditore quanto alla natura del debito.

  1. Con riferimento al denunciato omesso esame dei fatti decisivi, si lamenta che la CTR avrebbe trascurato di esaminare l’entità dei redditi percepiti dai coniugi dalle rispettive attività professionali, i quali erano adeguati rispetto ai bisogni della famiglia, con la conseguenza della derivata natura speculativa delle attività societaria.
  2. Le censure che, in quanto involgenti questioni connesse, vanno scrutinate congiuntamente, sono destituite di fondamento.
  3. La tesi sostenuta dal ricorrente secondo il quale “l’iscrizione ipotecaria è atto avente natura esecutiva in quanto attività prodromica all’esecuzione di cui condividerebbe la natura e la disciplina” (pag. 8 del ricorso) argomenta sulla base di alcuni precedenti di questa Corte (Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016; Sez. 5, n. 3600 del 24/02/2016; Sez. 6-5, Ord. n. 23876 del 23/11/2015), che ha affermato l’applicabilità dell’art. 170 c.c. anche all’iscrizione ipotecaria D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ex art. 77 e lo ha fatto richiamando il precedente di Sez. 3, n. 5385 del 05/03/2013, il quale a sua volta richiama Sez. 5, n. 7880 del 18/05/2012.

Entrambi i precedenti da ultimo citati però argomentano sulla base della premessa che l’ipoteca D.P.R. cit. ex art. 77 abbia natura di atto funzionale all’esecuzione forzata (premessa essenziale al ragionamento, posto che l’art. 170 c.c., si riferisce espressamente, quale attività il cui compimento vieta sui beni del fondo e sui frutti di essi, all’esecuzione). In particolare, evocano al riguardo il tradizionale criterio secondo cui nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo medesimo, con ciò dunque chiaramente postulando, sia pure alla stregua di tale lato criterio definitorio, la possibilità di definire l’iscrizione de qua quale atto di esecuzione.

Tale premessa non può più, però, essere tenuta ferma alla luce della ricostruzione dell’istituto operata, come noto, dalle Sezioni Unite di questa S.C. con sentenza n. 19667 del 18/09/2014.

Come noto, infatti, tale pronuncia – richiamata e confermata in motivazione anche da Sez. U, ord. n. 15354 del 22/07/2015 – ha escluso che l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.

  1. Tale affermazione di principio, dalla quale non si vede ragione per discostarsi, non può non riverberarsi nella materia qui trattata, nella quale, venuta meno la premessa ricostruttiva fondata come detto sulla qualificazione dell’iscrizione ipotecaria D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ex art. 77 come atto dell’esecuzione, viene meno anche l’applicabilità dell’art. 170 c.c., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa (V. anche Cass. n. 23875/2015; n. 10794/2016, in motiv.; Cass. n. 5577/2019).

Alla luce della natura dell’iscrizione ipotecaria, si è dunque affermato che l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. (Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 1652 del 2016; Cass. n. 22761 del 09/11/2016; Cass. n. 3738/2015; Cass. 23876/2015). In particolare, si è affermato che il creditore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al debitore e conferiti nel fondo, se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (v. Cass. n. 23876/2015; Cass. n. 1652/2016; Cass. n. 2998/2018).

Ne consegue che i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

  1. Questa Corte ha, altresì, ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia sicché non assume rilievo la natura per usare le parole del ricorrente – latamente pubblicistica del credito di cui alle cartelle di pagamento (Cass. n. 3738/2015, n. 15886/2014; Cass. n. 31590/2018 in motiv.).

Spetta, pertanto, al giudice di merito di accertare – in fatto – se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, (Cass. n. 12998/2006) a prescindere dalla natura della stessa: sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari, nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr. Cass. n. 26126/2019; Cass. n. 9188/2016; Cass. n. 3738/2015; Cass. n. 23876/2015, peraltro in riferimento alla riscossione dell’esattore). Errata è dunque quella impostazione che ritiene l’inerenza diretta del debito fiscale con i bisogni della famiglia solo limitatamente alle imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferiti nel fondo (Cass. N. 23876/2015).

  1. La circostanza che il contribuente percepisse altri redditi da lavoro che addizionati a quelli del coniuge erano sufficienti a soddisfare le esigenze della famiglia, appare affermazione tautologica e disancorata dal preciso onere probatorio gravante su chi contesta la pignorabilità dei cespiti.

In primo luogo, l’adeguatezza di detti redditi non può essere valutata in astratto rispetto alle comuni esigenze di una famiglia, atteso che la qualità e quantità dei bisogni di una famiglia vanno valutate in relazione al tenore prescelto in concreto dai coniugi e all’indirizzo impresso alla vita familiare che potrebbero necessitare di redditi cospicui.

In secondo luogo, il ricorrente non ha offerto alcuna prova in merito alle finalità speculative dei redditi societari, limitandosi ad affermare che il lungo lasso di tempo trascorso dalla loro percezione gli aveva impedito di fornire la relativa dimostrazione. Sarebbe stato, invece, onere del ricorrente quanto meno allegare (e poi provare) che il maggior reddito conseguito all’evasione era stato destinato a scopi voluttuari estranei ai bisogni della famiglia: quali investimenti azionari ovvero acquisti di immobili non costituiti nel fondo patrimoniale (Cass. n. 4593/2017 in motiv.); e, del resto, la difficoltà di provare la conoscenza dell’Erario della non inerenza dei crediti alle esigenze della famiglia non integra sul piano giuridico un elemento idoneo a invertire la regola di distribuzione dell’onere probatorio.

  1. Ne consegue che il motivo, concernente proprio l’erronea ripartizione dell’onere probatorio, è destituito di fondamento, in quanto la Corte territoriale, nel porre a carico del ricorrente l’onere di provare l’estraneità dei crediti ai bisogni familiari, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati (v. Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 222761/2016; Cass. nn. 641 e 5385 del 2015; Cass. nn. 23876 3738 del 2015; Cass. n. 4011 del 2013). Questa Corte ha pure precisato che tali oneri di allegazione e di prova si configurano anche quando si proponga contro l’esattore domanda di declaratoria della illegittimità di una ipoteca iscritta ai sensi del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77.
  2. Ciò posto, la censura relativa all’omesso esame delle deduzioni e della contabilità allegata dal contribuente nel giudizio di merito, non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, laddove il decidente ha affermato che la sussistenza di altre fonti di reddito con i quali il ricorrente avrebbe soddisfatto i bisogni della famiglia, non lo esimeva dal dimostrare che gli utili percepiti dalla partecipazione societaria erano stati impiegati altrimenti per esigenze speculative o voluttuarie.
  3. Detta censura, peraltro, presuppone una rivisitazione delle prove al fine di giungere ad un accertamento dei fatti divergente da quello compiuta dal giudice di merito.

Il mezzo è inammissibile laddove la parte si limita a sostenere un’interpretazione diversa dei fatti, a fronte della valutazione degli stessi da parte del giudice di merito, richiedendo un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio e nemmeno costituisce un terzo grado, ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (Cass. sez. un. 23/01/2018, n. 1653).

  1. Si osserva, infine, che il ricorrente è altresì tenuto a pagare le sanzioni a lui inflitte, visto che, per ciò che emerge dagli atti, il credito deve ritenersi definitivamente accertato ed oggetto di legittima pretesa.

Una diversa soluzione legittimerebbe, in modo improprio, l’utilizzo del fondo patrimoniale (istituto che ha la finalità di apprestare misure di protezione per i bisogni economici della famiglia) a scopo elusivo: al riguardo, soccorrono i principi concernenti la solidarietà economica e la ratio degli artt. 23 e 53 Cost., i quali, consentendo un corretto bilanciamento delle diverse esigenze, legittima l’iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale anche per le somme dovute a titolo di sanzioni(Cass. n. 20998/2018, in motiv.).

L’iscrizione ipotecaria non consente alcun vaglio giurisdizionale, fondandosi non su un credito da accertare, ma su un titolo esecutivo portante un credito ormai liquido ed esigibile, il che esclude una valutazione sulla legittimità della iscrizione anche per sanzioni accessorie al debito tributario.

  1. Nel caso di specie, i giudici di merito, in corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, hanno ritenuto decisiva la circostanza che il ricorrente non avesse né allegato né, tanto meno, provato, che i redditi aziendali fossero destinati ad esigenze speculative o voluttuarie (e che la creditrice fosse di ciò consapevole), essendosi il predetto limitato ad allegare la congruità dei redditi da lavoro percepiti da entrambi i coniugi ai fini del soddisfacimento delle esigenze della famiglia, le quali possono essere comprensive anche degli ulteriori bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. n. 25437/2019; Cass. n. 19578/2019).
  2. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto con aggravio di spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla concessionaria che liquida in Euro __, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020.

 

Cass. civ. Sez. V Ord. 25_02_2020 n. 5017